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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 7395/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 7395/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15.07.2025 da
, con l'avv. CRACCO LORENZA, come da Parte_1
mandato in atti;
e da
, con l'avv. DE LAZZER MARIA ELISABETTA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“Ricorrono
all'intestato Tribunale e chiedono congiuntamente che, previa sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, atteso che 2
entrambe le parti si dichiarano fin d'ora disponibili a rinunciare alla comparizione personale, siano accolte le seguenti
CONCLUSIONI:
A) DOMANDA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE:
voglia il Tribunale di Padova pronunciare sentenza di omologa della separazione consensuale fra i signori cittadino italiano nato a [...]
Milano in data 06.09.1962 C.F. , e , C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
cittadina italiana nata a [...] il [...] alle seguenti C.F._2
condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda;
2. La sig.ra provvederà a prelevare dall'immobile sito in Padova, via S. Pt_2
Maria in Vanzo n. 19, i propri beni mobili personali, così come meglio specificati nel separato elenco che si allega al presente atto (doc. n. 6). Il prelievo sarà effettuato entro il 31.8.2025: a tale scopo il sig. ha messo a disposizione della signora Pt_1
le nuove chiavi dell'appartamento;
3. A titolo di definizione in via transattiva di ogni rapporto o pretesa economica originati da atti o fatti intervenuti durante il matrimonio e fino ad oggi, il sig.
[...]
si obbliga a corrispondere alla sig. che accetta, la somma forfettaria Pt_1 Pt_2
netta di € 21.000 (ventunmila euro) che verrà versata mediante assegni circolari con le seguenti modalità: € 15.000 (quindicimila euro) alla sottoscrizione del presente ricorso;
il residuo, pari a € 6.000 (seimila euro) al completamento dell'asporto dei beni personali con restituzione delle chiavi da parte della signora. Le parti dichiarano
– una volta avvenuto tale adempimento - di non avere altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo, e comunque espressamente di rinunciarvi. Le parti 3
dichiarano inoltre espressamente – anche ai fini dell'applicazione dell'art. 19 l.
74/1987 - che tale accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Spese di lite compensate.
***
B) DOMANDA DI PRONUNCIA DI DIVORZIO CONGIUNTO:
voglia il Tribunale di Padova, verificata la sussistenza delle condizioni di procedibilità
della domanda, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della L. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, rimettere la presente causa nel ruolo e, previa sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, atteso che entrambe le parti dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare:
Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori ed a Battaglia Terme (PD), in data Parte_1 Parte_2
05.07.2024, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al n. 18, parte II, serie C dell'anno 2024,
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battaglia Terme (PD) di effettuare le relative annotazioni.
Spese di lite compensate.”
Per il P.M.: “Visto”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in data 05.07.2024 in Battaglia Terme (PD) e 4
trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 18, serie C, anno 2024.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti,
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento al punto 3 delle rassegnate conclusioni pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria,
riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1
matrimonio contratto il 05.07.2024 in Battaglia Terme (PD) e Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18, parte II, serie c, anno 2024; 5
2. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 7395/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15.07.2025 da
, con l'avv. CRACCO LORENZA, come da Parte_1
mandato in atti;
e da
, con l'avv. DE LAZZER MARIA ELISABETTA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“Ricorrono
all'intestato Tribunale e chiedono congiuntamente che, previa sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, atteso che 2
entrambe le parti si dichiarano fin d'ora disponibili a rinunciare alla comparizione personale, siano accolte le seguenti
CONCLUSIONI:
A) DOMANDA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE:
voglia il Tribunale di Padova pronunciare sentenza di omologa della separazione consensuale fra i signori cittadino italiano nato a [...]
Milano in data 06.09.1962 C.F. , e , C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
cittadina italiana nata a [...] il [...] alle seguenti C.F._2
condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda;
2. La sig.ra provvederà a prelevare dall'immobile sito in Padova, via S. Pt_2
Maria in Vanzo n. 19, i propri beni mobili personali, così come meglio specificati nel separato elenco che si allega al presente atto (doc. n. 6). Il prelievo sarà effettuato entro il 31.8.2025: a tale scopo il sig. ha messo a disposizione della signora Pt_1
le nuove chiavi dell'appartamento;
3. A titolo di definizione in via transattiva di ogni rapporto o pretesa economica originati da atti o fatti intervenuti durante il matrimonio e fino ad oggi, il sig.
[...]
si obbliga a corrispondere alla sig. che accetta, la somma forfettaria Pt_1 Pt_2
netta di € 21.000 (ventunmila euro) che verrà versata mediante assegni circolari con le seguenti modalità: € 15.000 (quindicimila euro) alla sottoscrizione del presente ricorso;
il residuo, pari a € 6.000 (seimila euro) al completamento dell'asporto dei beni personali con restituzione delle chiavi da parte della signora. Le parti dichiarano
– una volta avvenuto tale adempimento - di non avere altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo, e comunque espressamente di rinunciarvi. Le parti 3
dichiarano inoltre espressamente – anche ai fini dell'applicazione dell'art. 19 l.
74/1987 - che tale accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Spese di lite compensate.
***
B) DOMANDA DI PRONUNCIA DI DIVORZIO CONGIUNTO:
voglia il Tribunale di Padova, verificata la sussistenza delle condizioni di procedibilità
della domanda, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della L. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, rimettere la presente causa nel ruolo e, previa sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, atteso che entrambe le parti dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare:
Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori ed a Battaglia Terme (PD), in data Parte_1 Parte_2
05.07.2024, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al n. 18, parte II, serie C dell'anno 2024,
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battaglia Terme (PD) di effettuare le relative annotazioni.
Spese di lite compensate.”
Per il P.M.: “Visto”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in data 05.07.2024 in Battaglia Terme (PD) e 4
trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 18, serie C, anno 2024.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti,
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento al punto 3 delle rassegnate conclusioni pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria,
riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1
matrimonio contratto il 05.07.2024 in Battaglia Terme (PD) e Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18, parte II, serie c, anno 2024; 5
2. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari