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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28279/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28279/2024 V.G. promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIARIGLIONE Parte_1 ROBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SELVO MANUELA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Condove il Parte_1 Controparte_1 06/04/1991.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.06.2000 e il 07.12.1993; è affetto da Per_1 Per_2 Per_2 ritardo cognitivo con invalidità del 100% e percepisce pensione di invalidità e accompagnamento.
Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di condove di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
- Il figlio , affetto della disabilità di cui in premessa, rimarrà a vivere con la madre nell'abitazione Per_2 sita in Condove (TO), via Giacomo Leopardi n. 3
DÀ ATTO che le parti si sono accordate come segue per la frequentazione tra il padre ed . Per_2
-Il padre vedrà e terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario, ogni due settimane: la Per_2 prima settimana: • il mercoledì dalle ore 17 all'uscita dal centro CST sino alle ore 21 circa allorquando lo riporterà a casa della madre, compatibilmente con i propri orari lavorativi ( e quindi quando termina alle ore 14). • il fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, con le seguenti precisazioni. Per il venerdì
A) allorquando il turno di lavoro del venerdì termini alle ore 14.30 preleverà alle ore 17,00 dal Per_2 centro diurno o a casa, in orario corrispondente.
B) allorquando il turno di lavoro del venerdì termini alle ore 22.00 preleverà alle ore 22.15 dalla Per_2 casa materna. Per il lunedì
A) Allorquando il turno lavorativo del padre del lunedì inizierà alle 14.30, riporterà alle ore Per_2 08.30 del lunedì presso il centro diurno che il figlio frequenta ( o a casa in orario corrispondente nei periodi di chiusura del centro)
B) Allorquando il turno lavorativo del padre del lunedì inizierà alle 06.00, lo riporterà a casa alla sera della domenica alle ore 22.30
La seconda settimana
Ove il sig. fosse disponibile e libero dal lavoro, avrà facolta di vedere il figlio secondo accordi Pt_1 diretti con la madre Durante le vacanze estive stabilire che trascorrerà quindici giorni Per_2 consecutivi da oncordare entro il 30.05 con la sig.ra . In caso di disaccordo dall'1 al Controparte_1 16 agosto negli anni pari e dal 16 al 31agosto in quelli dispari;
Durante le vacanze Natalizie trascorrerà la vigilia del 24 con la sig.ra ed il giorno di Per_2 CP_1 NA e S. ST con il sig. dal 27 al 30 dicembre rimarrà con la madre mentre dal 31 al 07 Pt_1 pagina 2 di 3 gennaio rimarrà con il padre. Durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di lunedì dell'Angelo Con alternanza dei genitori in tutte le altre festività infrasettimanali ed eventuali ponti.
DÀ ATTO che il sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico universale Inps relativamente Pt_1 al figlio , che sarà corrisposto per intero alla sig.ra per accordo tra le parti. Per_2 CP_1 DISPONE che il sig. versi mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat mentre nulla sarò dovuto per i figli con decorrenza dal mese di maggio 2024; DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28279/2024 V.G. promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIARIGLIONE Parte_1 ROBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SELVO MANUELA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Condove il Parte_1 Controparte_1 06/04/1991.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.06.2000 e il 07.12.1993; è affetto da Per_1 Per_2 Per_2 ritardo cognitivo con invalidità del 100% e percepisce pensione di invalidità e accompagnamento.
Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di condove di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
- Il figlio , affetto della disabilità di cui in premessa, rimarrà a vivere con la madre nell'abitazione Per_2 sita in Condove (TO), via Giacomo Leopardi n. 3
DÀ ATTO che le parti si sono accordate come segue per la frequentazione tra il padre ed . Per_2
-Il padre vedrà e terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario, ogni due settimane: la Per_2 prima settimana: • il mercoledì dalle ore 17 all'uscita dal centro CST sino alle ore 21 circa allorquando lo riporterà a casa della madre, compatibilmente con i propri orari lavorativi ( e quindi quando termina alle ore 14). • il fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, con le seguenti precisazioni. Per il venerdì
A) allorquando il turno di lavoro del venerdì termini alle ore 14.30 preleverà alle ore 17,00 dal Per_2 centro diurno o a casa, in orario corrispondente.
B) allorquando il turno di lavoro del venerdì termini alle ore 22.00 preleverà alle ore 22.15 dalla Per_2 casa materna. Per il lunedì
A) Allorquando il turno lavorativo del padre del lunedì inizierà alle 14.30, riporterà alle ore Per_2 08.30 del lunedì presso il centro diurno che il figlio frequenta ( o a casa in orario corrispondente nei periodi di chiusura del centro)
B) Allorquando il turno lavorativo del padre del lunedì inizierà alle 06.00, lo riporterà a casa alla sera della domenica alle ore 22.30
La seconda settimana
Ove il sig. fosse disponibile e libero dal lavoro, avrà facolta di vedere il figlio secondo accordi Pt_1 diretti con la madre Durante le vacanze estive stabilire che trascorrerà quindici giorni Per_2 consecutivi da oncordare entro il 30.05 con la sig.ra . In caso di disaccordo dall'1 al Controparte_1 16 agosto negli anni pari e dal 16 al 31agosto in quelli dispari;
Durante le vacanze Natalizie trascorrerà la vigilia del 24 con la sig.ra ed il giorno di Per_2 CP_1 NA e S. ST con il sig. dal 27 al 30 dicembre rimarrà con la madre mentre dal 31 al 07 Pt_1 pagina 2 di 3 gennaio rimarrà con il padre. Durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di lunedì dell'Angelo Con alternanza dei genitori in tutte le altre festività infrasettimanali ed eventuali ponti.
DÀ ATTO che il sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico universale Inps relativamente Pt_1 al figlio , che sarà corrisposto per intero alla sig.ra per accordo tra le parti. Per_2 CP_1 DISPONE che il sig. versi mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat mentre nulla sarò dovuto per i figli con decorrenza dal mese di maggio 2024; DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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