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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18922 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18922/2024 promossa congiuntamente da: nata in [...] il [...] (CF: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RA FR, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
, nato in [...] il [...] (CF: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RA FR, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1. «I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
2. AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE E . Le figlie minori Per_1 ERona_2
ER
e vengono affidate ad entrambi i genitori. Queste ultime avranno residenza Per_2
ER anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. I genitori, per e e nel loro Per_2 prioritario interesse, si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi gli anzidetti, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art.337 ter del codice civile.
Ragion per cui le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte, nel rispetto del comune e concorde progetto educativo, da entrambi i genitori fatta comunque salva per ognuno di questi e sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione ER nell'educazione e nell'assistenza delle minori e , la facoltà di interloquire. Per_2
Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior ER interesse per le minori e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_2 delle stesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di entrambe.
4. FREQUENTAZIONE DI YA E SS CON IL PADRE, SIG. IB YO Il sig. ER incontrerà e si intratterrà con e , due domeniche al mese (a CP_1 Per_2 settimane alterne) dalle ore 10,00 alle ore 21,00; inoltre, il papà avrà cura, durante il periodo scolastico, di prelevare le ragazze da scuola una volta alla settimana, nel giorno preventivamente accordato e comunicato alla madre in base ai turni lavorativi comunicategli settimanalmente dal datore di lavoro. Nelle giornate di spettanza del papà sarà quest'ultimo ad occuparsi delle esigenze delle ragazze siano esse scolastiche, sportive o ludiche nonché alle esigenze mediche legate al loro stato di salute. Durante le vacanze natalizie e Per_2
ER trascorreranno con il padre, annualmente ed a rotazione, la metà delle giornate di vacanza destinate alla pausa natalizia. Durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno, annualmente ed a rotazione tra padre e madre, con l'uno o con l'altro genitore, i giorni di vacanza destinati alla pausa pasquale. Durante le vacanze estive, in seguito ad accordo da raggiungersi, previa rispettiva comunicazione scritta da inoltrarsi entro il giorno 31 maggio ER di ogni anno in ordine al “quando”, e trascorreranno con il papà e con la Per_2 mamma quattro settimane, anche non consecutive. Ogni altra principale festività dell'anno, salvo differenti accordi tra i coniugi, verrà trascorsa con ciascun genitore, singolarmente, secondo il criterio dell'alternanza. La festa del papà verrà trascorsa dalle ragazze con il primo;
la festa della mamma verrà trascorsa dalle ragazze con quest'ultima. Oltre quanto previsto e sopraddetto, fermi restando i futuri impegni scolastici e le esigenze, tutte, il sig. ER vedrà e terrà con sé e nei termini e nei modi che potranno, CP_1 Per_2 ampiamente, seppur di volta in volta, essere concordati dai genitori nel rispetto dei desideri e delle esigenze delle minori stesse.
5. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE. L'abitazione familiare sita in
Borgosatollo (BS), in via Santissima n.131, concessa in locazione ad uso abitativo al sig. continuerà ad essere abitata con mobili e suppellettili ivi contenuti, dalla CP_1
ER sig.ra unitamente alle figlie e Si specifica che, il pagamento Parte_1 Per_2 dei canoni di locazione e delle spese condominiali, sarà a carico del sig. Si dà altresì CP_1 atto che il sig. si è già trasferito in un'altra abitazione in affitto. CP_1
ER 6. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI e Il sig. Per_2
contribuirà al versamento di una somma mensile a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento di moglie e figlie pari ad € 1.200,00 ( di cui Euro 500,00 a titolo di contributo per la sistemazione abitativa familiare e spese condominiali;
Euro 200,00 corrispondenti alla metà dell'assegno unico;
Euro 200,00 per ciascuna figlia ed Euro 100,00 per la sig.ra rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT) da versarsi entro e non oltre il Pt_1 giorno 1 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1
e ciò sino a quando le figlie non saranno economicamente indipendenti. Le spese
[...] che riguardano la manutenzione o l'uso dell'immobile o delle cose comuni di esso, comprensivo delle utenze, sono a carico della coniuge assegnatario, sig.ra . Pt_1
7. SPESE STRAORDINARIE. Il sig. provvederà al versamento del 50% delle CP_1 spese straordinarie congiuntamente alla sig.ra che si renderanno Parte_1
ER necessarie per le figlie e secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso Per_2 il Tribunale di Brescia.
8. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLA SIG.RA Parte_1 nell'ambito del procedimento divortile obbligo del sig. a contribuire al mantenimento CP_1 della moglie mediante versamento mensile della somma di Euro 100,00 (importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1
9. di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il giorno 13/11/2025;
10. di confermare la domanda di emettere sentenza di scioglimento del matrimonio;
di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendone interesse.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BORGOSATOLLO (BS) (anno 2019, parte II, serie C, n.30) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 559/2025 del 24.4.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio. La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Marocco, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Borgosatollo dell'anno 2019, parte II, serie C, n. 30;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
TA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18922/2024 promossa congiuntamente da: nata in [...] il [...] (CF: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RA FR, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
, nato in [...] il [...] (CF: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RA FR, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1. «I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
2. AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE E . Le figlie minori Per_1 ERona_2
ER
e vengono affidate ad entrambi i genitori. Queste ultime avranno residenza Per_2
ER anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. I genitori, per e e nel loro Per_2 prioritario interesse, si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi gli anzidetti, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art.337 ter del codice civile.
Ragion per cui le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte, nel rispetto del comune e concorde progetto educativo, da entrambi i genitori fatta comunque salva per ognuno di questi e sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione ER nell'educazione e nell'assistenza delle minori e , la facoltà di interloquire. Per_2
Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior ER interesse per le minori e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_2 delle stesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di entrambe.
4. FREQUENTAZIONE DI YA E SS CON IL PADRE, SIG. IB YO Il sig. ER incontrerà e si intratterrà con e , due domeniche al mese (a CP_1 Per_2 settimane alterne) dalle ore 10,00 alle ore 21,00; inoltre, il papà avrà cura, durante il periodo scolastico, di prelevare le ragazze da scuola una volta alla settimana, nel giorno preventivamente accordato e comunicato alla madre in base ai turni lavorativi comunicategli settimanalmente dal datore di lavoro. Nelle giornate di spettanza del papà sarà quest'ultimo ad occuparsi delle esigenze delle ragazze siano esse scolastiche, sportive o ludiche nonché alle esigenze mediche legate al loro stato di salute. Durante le vacanze natalizie e Per_2
ER trascorreranno con il padre, annualmente ed a rotazione, la metà delle giornate di vacanza destinate alla pausa natalizia. Durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno, annualmente ed a rotazione tra padre e madre, con l'uno o con l'altro genitore, i giorni di vacanza destinati alla pausa pasquale. Durante le vacanze estive, in seguito ad accordo da raggiungersi, previa rispettiva comunicazione scritta da inoltrarsi entro il giorno 31 maggio ER di ogni anno in ordine al “quando”, e trascorreranno con il papà e con la Per_2 mamma quattro settimane, anche non consecutive. Ogni altra principale festività dell'anno, salvo differenti accordi tra i coniugi, verrà trascorsa con ciascun genitore, singolarmente, secondo il criterio dell'alternanza. La festa del papà verrà trascorsa dalle ragazze con il primo;
la festa della mamma verrà trascorsa dalle ragazze con quest'ultima. Oltre quanto previsto e sopraddetto, fermi restando i futuri impegni scolastici e le esigenze, tutte, il sig. ER vedrà e terrà con sé e nei termini e nei modi che potranno, CP_1 Per_2 ampiamente, seppur di volta in volta, essere concordati dai genitori nel rispetto dei desideri e delle esigenze delle minori stesse.
5. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE. L'abitazione familiare sita in
Borgosatollo (BS), in via Santissima n.131, concessa in locazione ad uso abitativo al sig. continuerà ad essere abitata con mobili e suppellettili ivi contenuti, dalla CP_1
ER sig.ra unitamente alle figlie e Si specifica che, il pagamento Parte_1 Per_2 dei canoni di locazione e delle spese condominiali, sarà a carico del sig. Si dà altresì CP_1 atto che il sig. si è già trasferito in un'altra abitazione in affitto. CP_1
ER 6. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI e Il sig. Per_2
contribuirà al versamento di una somma mensile a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento di moglie e figlie pari ad € 1.200,00 ( di cui Euro 500,00 a titolo di contributo per la sistemazione abitativa familiare e spese condominiali;
Euro 200,00 corrispondenti alla metà dell'assegno unico;
Euro 200,00 per ciascuna figlia ed Euro 100,00 per la sig.ra rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT) da versarsi entro e non oltre il Pt_1 giorno 1 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1
e ciò sino a quando le figlie non saranno economicamente indipendenti. Le spese
[...] che riguardano la manutenzione o l'uso dell'immobile o delle cose comuni di esso, comprensivo delle utenze, sono a carico della coniuge assegnatario, sig.ra . Pt_1
7. SPESE STRAORDINARIE. Il sig. provvederà al versamento del 50% delle CP_1 spese straordinarie congiuntamente alla sig.ra che si renderanno Parte_1
ER necessarie per le figlie e secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso Per_2 il Tribunale di Brescia.
8. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLA SIG.RA Parte_1 nell'ambito del procedimento divortile obbligo del sig. a contribuire al mantenimento CP_1 della moglie mediante versamento mensile della somma di Euro 100,00 (importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1
9. di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il giorno 13/11/2025;
10. di confermare la domanda di emettere sentenza di scioglimento del matrimonio;
di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendone interesse.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BORGOSATOLLO (BS) (anno 2019, parte II, serie C, n.30) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 559/2025 del 24.4.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio. La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Marocco, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Borgosatollo dell'anno 2019, parte II, serie C, n. 30;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
TA TI