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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2981/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 15986/2022
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp. Controparte_1
e dif. come in atti
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dello stato sanitario necessario per la prestazione dell'assegno di invalidità civile, ma che la relativa consulenza non riconosceva tale provvidenza. Nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati danno diritto alla provvidenza richiesta e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' , ritualmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la modalità innanzi indicata, dopo aver riunito a questo procedimento quello recante n. RG 15986/2022, il Giudice decideva come da sentenza versata in atti.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate.
2 Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente, infatti, sulla base della valutazione complessiva all'esito della visita, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso, valutando il quadro clinico generale del periziando in relazione alla prestazione richiesta.
Nello specifico, le motivazioni rassegnate dall'ausiliario devono essere ritenute sufficienti.
Al riguardo, il CTU ha concluso affermando che il ricorrente non ha diritto all'assegno di invalidità civile.
Nel caso in esame, le censure alla consulenza sono immeritevoli di condivisione, trattandosi di mero dissenso diagnostico giacché non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. In altri termini, le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf.
Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
3 La valutazione del CTU è stata confermata anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal
Tribunale in relazione alla documentazione depositata in corso di causa e alle osservazioni di parte ricorrente, all'esito dei quali il consulente ha confermato le conclusioni dell'elaborato.
Allo stesso tempo, giova ribadire che la valutazione del CTU ha natura composita, fondandosi non solo sulla documentazione presente in atti, ma, anche, e soprattutto, sulla visita peritale svolta.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante si limita a rimarcare che l'adeguata considerazione delle dedotte patologie avrebbe comportato il riconoscimento della prestazione richiesta.
Parimenti, l'opponente non prova l'aggravamento delle patologie da cui è affetta o del proprio quadro clinico generale.
In ordine ad un ipotizzabile aggravamento valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., invero, parte ricorrente non ha introdotto specifiche allegazioni idonee a supportare un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass. 1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacchè non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle 10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure,
"senza il supporto di alcun certificato o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi
l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione
4 richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n. 21151)”; (Cass.
37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento, l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
Allo stesso modo, secondo altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.
37126/2022) “quanto all'altro profilo, denunciato quale vizio di motivazione, esso risulta parimenti inammissibile, atteso che la censura non fa riferimento all'omesso esame "di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, nell'accezione intesa da Sez. Un. 8053 del 2014; la sentenza afferma testualmente (p. 3) che "...parte ricorrente ha richiesto l'acquisizione di nuova documentazione ma non ha in alcun modo dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P."; come appare evidente, la doglianza di error in iudicando è proposta al di fuori dei parametri consentiti dall'attuale formulazione del vizio, così come sopra richiamati, tenuto conto che essa pretende di censurare quale difetto di motivazione l'omessa valutazione di un documento che il giudice del merito ha valutato, sebbene fosse stato depositato tardivamente, dichiarandone espressamente la non decisività ai fini della risoluzione della controversia;
”.
I rilievi formulati non sono, quindi, sufficienti, ad avviso del Giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti, né avallare le avanzate richieste di rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413) proprio perché non specifici.
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare
5 il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della CTU della fase di ATP sono state poste a carico dell' e vengono CP_1
liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla per le spese;
c) Pone le spese della CTU della fase di ATP a carico dell' che vengono liquidate con CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 17.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2981/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 15986/2022
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp. Controparte_1
e dif. come in atti
RESISTENTE
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dello stato sanitario necessario per la prestazione dell'assegno di invalidità civile, ma che la relativa consulenza non riconosceva tale provvidenza. Nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati danno diritto alla provvidenza richiesta e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' , ritualmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la modalità innanzi indicata, dopo aver riunito a questo procedimento quello recante n. RG 15986/2022, il Giudice decideva come da sentenza versata in atti.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate.
2 Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente, infatti, sulla base della valutazione complessiva all'esito della visita, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso, valutando il quadro clinico generale del periziando in relazione alla prestazione richiesta.
Nello specifico, le motivazioni rassegnate dall'ausiliario devono essere ritenute sufficienti.
Al riguardo, il CTU ha concluso affermando che il ricorrente non ha diritto all'assegno di invalidità civile.
Nel caso in esame, le censure alla consulenza sono immeritevoli di condivisione, trattandosi di mero dissenso diagnostico giacché non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. In altri termini, le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf.
Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
3 La valutazione del CTU è stata confermata anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal
Tribunale in relazione alla documentazione depositata in corso di causa e alle osservazioni di parte ricorrente, all'esito dei quali il consulente ha confermato le conclusioni dell'elaborato.
Allo stesso tempo, giova ribadire che la valutazione del CTU ha natura composita, fondandosi non solo sulla documentazione presente in atti, ma, anche, e soprattutto, sulla visita peritale svolta.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante si limita a rimarcare che l'adeguata considerazione delle dedotte patologie avrebbe comportato il riconoscimento della prestazione richiesta.
Parimenti, l'opponente non prova l'aggravamento delle patologie da cui è affetta o del proprio quadro clinico generale.
In ordine ad un ipotizzabile aggravamento valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., invero, parte ricorrente non ha introdotto specifiche allegazioni idonee a supportare un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass. 1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacchè non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle 10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure,
"senza il supporto di alcun certificato o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi
l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione
4 richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n. 21151)”; (Cass.
37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento, l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
Allo stesso modo, secondo altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.
37126/2022) “quanto all'altro profilo, denunciato quale vizio di motivazione, esso risulta parimenti inammissibile, atteso che la censura non fa riferimento all'omesso esame "di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, nell'accezione intesa da Sez. Un. 8053 del 2014; la sentenza afferma testualmente (p. 3) che "...parte ricorrente ha richiesto l'acquisizione di nuova documentazione ma non ha in alcun modo dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P."; come appare evidente, la doglianza di error in iudicando è proposta al di fuori dei parametri consentiti dall'attuale formulazione del vizio, così come sopra richiamati, tenuto conto che essa pretende di censurare quale difetto di motivazione l'omessa valutazione di un documento che il giudice del merito ha valutato, sebbene fosse stato depositato tardivamente, dichiarandone espressamente la non decisività ai fini della risoluzione della controversia;
”.
I rilievi formulati non sono, quindi, sufficienti, ad avviso del Giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti, né avallare le avanzate richieste di rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413) proprio perché non specifici.
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare
5 il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della CTU della fase di ATP sono state poste a carico dell' e vengono CP_1
liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla per le spese;
c) Pone le spese della CTU della fase di ATP a carico dell' che vengono liquidate con CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 17.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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