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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11901/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA DE' Parte_1
FUSARI N.6 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. TENTI MARCO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 04/03/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 12/08/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Zola Predosa (BO), in Controparte_1
data 24/12/2024, unione dalla quale è nata, a Bologna il 25/05/2006, la figlia Persona_1
Parte ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04/03/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta compariva aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata costituzione della parte convenuta è indice del disinteresse alle sorti del giudizio, costituendo riscontro idoneo ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Zola Predosa (BO) in data 24/12/2014.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronunci a l a s eparazione personal e t ra i coniugi (nato a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 28/06/1972) e (nata a [...] il Controparte_1
28/06/1971), già uniti in mat rimonio i n Zola P redosa il giorno 24/12/2014 (atto trascritt o a Zol a P redos a (BO) al n. 19, P art e I anno 2004;
pagina 2 di 3 2) dispone che il padre vers i 200,00 euro mensili a t itolo di m ant enim ento dell a fi gli a m aggiorenne, m a non economi cam ente autosuffi ci ent e olt re l'aggiornamento annuo secondo l'indice Istat , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
3) dispone che ent rambi i genitori contri bui scano, nell a misura del 50% ci as cuno, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
4) Spese di lite al definitivo,
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zola Predosa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
6) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 2.4.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11901/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA DE' Parte_1
FUSARI N.6 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. TENTI MARCO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 04/03/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 12/08/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Zola Predosa (BO), in Controparte_1
data 24/12/2024, unione dalla quale è nata, a Bologna il 25/05/2006, la figlia Persona_1
Parte ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04/03/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta compariva aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata costituzione della parte convenuta è indice del disinteresse alle sorti del giudizio, costituendo riscontro idoneo ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Zola Predosa (BO) in data 24/12/2014.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronunci a l a s eparazione personal e t ra i coniugi (nato a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 28/06/1972) e (nata a [...] il Controparte_1
28/06/1971), già uniti in mat rimonio i n Zola P redosa il giorno 24/12/2014 (atto trascritt o a Zol a P redos a (BO) al n. 19, P art e I anno 2004;
pagina 2 di 3 2) dispone che il padre vers i 200,00 euro mensili a t itolo di m ant enim ento dell a fi gli a m aggiorenne, m a non economi cam ente autosuffi ci ent e olt re l'aggiornamento annuo secondo l'indice Istat , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
3) dispone che ent rambi i genitori contri bui scano, nell a misura del 50% ci as cuno, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
4) Spese di lite al definitivo,
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zola Predosa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
6) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 2.4.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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