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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 118/2025
Il Tribunale di Crotone, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante R.G. n. 118/2025 instaurato da con socio unico, cod.fisc. e p.IVA n. Parte_1
, e per essa, quale mandataria, (nuova denomina- P.IVA_1 Parte_2
zione assunta da ), cod.fisc. p. IVA , in Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillo (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._1 Email_1
rappresenta e difende per procura generale alle liti;
ricorrente contro
(cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.07.1976 e residente in [...]; resistente contumace
Oggetto: Accertamento dell'accettazione tacita di eredità
Conclusioni: All'udienza del 20.10.2025 parte ricorrente ha precisato le conclu-
1 sioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.
* * * *
1) Con ricorso depositato il 31.1.2025, e per essa Parte_1
la mandataria nella qualità in atti, esponeva: che con decreto in- Parte_2
giuntivo n. 1924/11 del 17.6.2011, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Reggio Emilia aveva ingiunto a (p.IVA , già Parte_4 P.IVA_4 Pt_4
), nonché ai garanti e Parte_5 Parte_5 [...]
, di pagare in solido tra loro in favore della già la Parte_6 Controparte_2
somma di € 403.460,96 oltre interessi dal 25.1.2011 al pagamento per (i) saldo contabile del C/C a sofferenza n.30107741, acceso in data 21.10.2008 presso la e revocato in data 2.12.2009; (ii) saldo con- Controparte_3
tabile del rapporto n. 4069764, di cui al mutuo ipotecario, rep. 39881 - rac. 22283, del 22.12.2008, concesso da e revocato in Controparte_3
data 2.12.2009; che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con la for- mula di esecutiva era stato notificato il 13.08.2011 quanto a il Parte_5
13.08.2011 quanto a ed in data 13.08.2011 quanto a Parte_7 Pt_4
che in data 8.1.2018 era stata iscritta ulteriore ipoteca giudiziale Parte_4
presso l'Ufficio provinciale di Crotone, Servizio di Pubblicità immobiliare ai nn.
129/8, sui beni di proprietà di come indicati in ricorso;
che Parte_7
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 377/2012 del Tri- bunale di Reggio Emilia, riunita alla 705/2012 ed alla 159/2013, altri immobili gravati da ipoteca volontaria del 2008 e da quella su citata erano stati venduti, non essendo stato tuttavia soddisfatto il credito;
che era Parte_7
deceduto in Cutro in data 31.8.2022, lasciando quale erede , Controparte_1
il quale aveva presentato la denuncia di successione devoluta per testamento ma non aveva accettato l'eredità espressamente;
che era seguita la voltura cata- stale dei beni oggetto di ipoteca in favore di;
che risultava Controparte_1
che quest'ultimo risiede presso alcuni degli immobili oggetto di ipoteca;
che pertanto si erano verificati i presupposti dell'accettazione tacita di eredità.
2 Chiedeva, pertanto, che fosse accertato che abbia ac- Controparte_1
cettato tacitamente l'eredità di , nato a [...] il [...] Parte_7
ed ivi deceduto il 31.8.2022, con condanna del convenuto al pagamento delle spese.
2) Il convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, e all'udienza del 12.5.2025 ne era dichiarata la contumacia.
3) Disposto l'interrogatorio formale del convenuto, che non si presentava per renderlo nonostante la regolare notifica dell'invito da parte del ricorrente, in data 20.10.2025 la causa era trattenuta in decisioni sulle conclusioni di parte ricorrente.
* * * *
4) Deve essere preliminarmente confermata la declaratoria di contumacia di , regolarmente convenuto in giudizio ma non costituitosi. Controparte_1
5) Nel merito, la domanda della ricorrentre è fondata e deve essere accol- ta.
La trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'art. 2648 c.c. che prevede, al co. 2, che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiara- zione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, configurandosi in tal caso una accettazione espressa dell'eredità, ai sensi dell'art. 475 c.c.
Conseguenze identiche ha la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità che, consistendo, ai sensi dell'art. 476 c.c., nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, ben può essere ef- fettuata dallo stesso erede ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3. Quest'ultima norma consente che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualo-
3 ra risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamen- te mediante atto che rivesta le forme anzidette. Ed, invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la tra- scrizione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3.
Una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni in- termedie e quindi non operi l'art. 2644 c.c.), pur dopo la trascrizione del pigno- ramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o tra- scritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.
La Cassazione al riguardo ha affermato che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata tra- scritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chia- mato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripri- stinando cosi la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 co. 2 c.c. purchè prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni per la pronuncia di una sentenza avente ad oggetto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di . Parte_7 Controparte_1
Egli, infatti, come dedotto e provato dalla ricorrente, ha posto in essere
4 atti incompatibili con la rinuncia all'eredità, come può essere considerato la vol- tura catastale dei beni oggetto di ipoteca a seguito della presentazione della de- nuncia di successione, elementi che – se di per sé soli non possono essere ritenu- ti idonei – nel loro complesso consentono di ritenere che la volontà del
[...]
sia stata quella dell'accettazione dell'eredità di . Per_1 Parte_7
In accoglimento della domanda giudiziale, deve essere pertanto dichiara- ta l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Parte_7
il quale non si è neppure presentato per rispondere Controparte_1
all'interrogatorio formale.
6) Considerata la non contestazione del convenuto, che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non opponendosi alla pro- nuncia della presente sentenza ed in sostanza accettandone le conseguenze, si ritiene sussistano idonee ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con socio unico, cod.fisc. e p.IVA n. e per essa, quale manda-
[...] P.IVA_1
taria, (nuova denominazione assunta da ), Parte_2 Parte_3
cod.fisc. , p. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3
p.t., con ricorso depositato il 31.1.2025 nei confronti di (cod. Controparte_1
fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...]al- C.F._2
la Via Giorgio Morandi n. 7 (R.G. 118/2025), così statuisce:
- in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di con Parte_7 Controparte_1
riferimento ai beni indicati in ricorso;
- autorizza il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Crotone (già Conservatore dei RR.II.) di trascrivere ai sensi dell'art. 2648 c.c. la presente sentenza di accer- tamento della qualità di erede, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
5 - compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Crotone, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 118/2025
Il Tribunale di Crotone, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante R.G. n. 118/2025 instaurato da con socio unico, cod.fisc. e p.IVA n. Parte_1
, e per essa, quale mandataria, (nuova denomina- P.IVA_1 Parte_2
zione assunta da ), cod.fisc. p. IVA , in Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillo (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._1 Email_1
rappresenta e difende per procura generale alle liti;
ricorrente contro
(cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.07.1976 e residente in [...]; resistente contumace
Oggetto: Accertamento dell'accettazione tacita di eredità
Conclusioni: All'udienza del 20.10.2025 parte ricorrente ha precisato le conclu-
1 sioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.
* * * *
1) Con ricorso depositato il 31.1.2025, e per essa Parte_1
la mandataria nella qualità in atti, esponeva: che con decreto in- Parte_2
giuntivo n. 1924/11 del 17.6.2011, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Reggio Emilia aveva ingiunto a (p.IVA , già Parte_4 P.IVA_4 Pt_4
), nonché ai garanti e Parte_5 Parte_5 [...]
, di pagare in solido tra loro in favore della già la Parte_6 Controparte_2
somma di € 403.460,96 oltre interessi dal 25.1.2011 al pagamento per (i) saldo contabile del C/C a sofferenza n.30107741, acceso in data 21.10.2008 presso la e revocato in data 2.12.2009; (ii) saldo con- Controparte_3
tabile del rapporto n. 4069764, di cui al mutuo ipotecario, rep. 39881 - rac. 22283, del 22.12.2008, concesso da e revocato in Controparte_3
data 2.12.2009; che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con la for- mula di esecutiva era stato notificato il 13.08.2011 quanto a il Parte_5
13.08.2011 quanto a ed in data 13.08.2011 quanto a Parte_7 Pt_4
che in data 8.1.2018 era stata iscritta ulteriore ipoteca giudiziale Parte_4
presso l'Ufficio provinciale di Crotone, Servizio di Pubblicità immobiliare ai nn.
129/8, sui beni di proprietà di come indicati in ricorso;
che Parte_7
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 377/2012 del Tri- bunale di Reggio Emilia, riunita alla 705/2012 ed alla 159/2013, altri immobili gravati da ipoteca volontaria del 2008 e da quella su citata erano stati venduti, non essendo stato tuttavia soddisfatto il credito;
che era Parte_7
deceduto in Cutro in data 31.8.2022, lasciando quale erede , Controparte_1
il quale aveva presentato la denuncia di successione devoluta per testamento ma non aveva accettato l'eredità espressamente;
che era seguita la voltura cata- stale dei beni oggetto di ipoteca in favore di;
che risultava Controparte_1
che quest'ultimo risiede presso alcuni degli immobili oggetto di ipoteca;
che pertanto si erano verificati i presupposti dell'accettazione tacita di eredità.
2 Chiedeva, pertanto, che fosse accertato che abbia ac- Controparte_1
cettato tacitamente l'eredità di , nato a [...] il [...] Parte_7
ed ivi deceduto il 31.8.2022, con condanna del convenuto al pagamento delle spese.
2) Il convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, e all'udienza del 12.5.2025 ne era dichiarata la contumacia.
3) Disposto l'interrogatorio formale del convenuto, che non si presentava per renderlo nonostante la regolare notifica dell'invito da parte del ricorrente, in data 20.10.2025 la causa era trattenuta in decisioni sulle conclusioni di parte ricorrente.
* * * *
4) Deve essere preliminarmente confermata la declaratoria di contumacia di , regolarmente convenuto in giudizio ma non costituitosi. Controparte_1
5) Nel merito, la domanda della ricorrentre è fondata e deve essere accol- ta.
La trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'art. 2648 c.c. che prevede, al co. 2, che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiara- zione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, configurandosi in tal caso una accettazione espressa dell'eredità, ai sensi dell'art. 475 c.c.
Conseguenze identiche ha la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità che, consistendo, ai sensi dell'art. 476 c.c., nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, ben può essere ef- fettuata dallo stesso erede ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3. Quest'ultima norma consente che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualo-
3 ra risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamen- te mediante atto che rivesta le forme anzidette. Ed, invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la tra- scrizione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3.
Una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni in- termedie e quindi non operi l'art. 2644 c.c.), pur dopo la trascrizione del pigno- ramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o tra- scritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.
La Cassazione al riguardo ha affermato che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata tra- scritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chia- mato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripri- stinando cosi la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 co. 2 c.c. purchè prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni per la pronuncia di una sentenza avente ad oggetto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di . Parte_7 Controparte_1
Egli, infatti, come dedotto e provato dalla ricorrente, ha posto in essere
4 atti incompatibili con la rinuncia all'eredità, come può essere considerato la vol- tura catastale dei beni oggetto di ipoteca a seguito della presentazione della de- nuncia di successione, elementi che – se di per sé soli non possono essere ritenu- ti idonei – nel loro complesso consentono di ritenere che la volontà del
[...]
sia stata quella dell'accettazione dell'eredità di . Per_1 Parte_7
In accoglimento della domanda giudiziale, deve essere pertanto dichiara- ta l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Parte_7
il quale non si è neppure presentato per rispondere Controparte_1
all'interrogatorio formale.
6) Considerata la non contestazione del convenuto, che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non opponendosi alla pro- nuncia della presente sentenza ed in sostanza accettandone le conseguenze, si ritiene sussistano idonee ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con socio unico, cod.fisc. e p.IVA n. e per essa, quale manda-
[...] P.IVA_1
taria, (nuova denominazione assunta da ), Parte_2 Parte_3
cod.fisc. , p. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3
p.t., con ricorso depositato il 31.1.2025 nei confronti di (cod. Controparte_1
fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...]al- C.F._2
la Via Giorgio Morandi n. 7 (R.G. 118/2025), così statuisce:
- in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di con Parte_7 Controparte_1
riferimento ai beni indicati in ricorso;
- autorizza il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Crotone (già Conservatore dei RR.II.) di trascrivere ai sensi dell'art. 2648 c.c. la presente sentenza di accer- tamento della qualità di erede, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
5 - compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Crotone, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
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