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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12670 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14660/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Flavia Bruschi, Parte_1
IC UC e AL US per procura in atti
RICORRENTE
E
già Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(contumace), Controparte_3
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio già e il Parte_1 Controparte_1 CP_4
per sentir accogliere nei confronti dei medesimi le seguenti Controparte_3 conclusioni:" A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta,
(già “ , per il mancato versamento dei Controparte_1 Controparte_4
contributi, nei confronti della sig.ra , presso il Fondo di previdenza Parte_1
complementare “ ”,B) Condannare, conseguentemente, la Controparte_3
convenuta “ (già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al ”, Controparte_3
terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 09/04/2025, complessivamente pari ad € 41.383,91 salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. C) Condannare, altresì, la convenuta “ (già al risarcimento del Controparte_1 Controparte_4
danno, pari all'importo che sarà calcolato, attribuito e acquisito alla posizione individuale dell'iscritto/ricorrente, da parte del “Fondo Pensione Priamo”, al momento del pagamento degli omessi contributi rivendicati, con l'aggiunta delle rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio “.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Anche il non si è costituito e ne è stata analogamente Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che ha prestato la propria opera lavorativa dal Parte_1
1.6.2010 sino al 25.10.2024 alle dipendenze della Controparte_4
concessionaria del trasporto pubblico periferico di Roma Capitale, secondo quanto indicato anche all'interno dell'estratto contributivo previdenziale rilasciato dal Fondo di previdenza complementare “Fondo Pensione ” allegato al ricorso. CP_3 E' il caso poi di precisare subito che in data 03/02/2025, presso la Camera di
Commercio di è stato registrato il mutamento della denominazione in CP_4 [...]
e dell'indirizzo pec di detta società, non risultando, per il resto vicende CP_1
societarie rilevanti ai fini del presente giudizio e rimanendo invariati il codice fiscale, il numero di partita iva e la sede legale (cfr. doc. 1 del ricorrente, Visura camerale storica già “ dalla quale risulta il solo Controparte_1 Controparte_4
mutamento di denominazione e di indirizzo pec, registrato nei pubblici registri, pagg.
1, 3, 12 e 13).
E' poi noto che in virtù dell'accordo sindacale del 23 aprile 1998, il personale dipendente da imprese che applicano il CCNL del trasporto pubblico locale (già
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori), come nel caso di specie, ha facoltà di aderire al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (c.d. “Fondo Pensione
Priamo”).
Infatti, per tutto il periodo per cui è causa, il ricorrente è stato iscritto al Fondo
Pensione Priamo, con obblighi di contribuzione a carico della società convenuta (v. estratto contributivo).
Sta di fatto che, durante la vigenza del rapporto di lavoro, la Società convenuta ha operato mensilmente, nei confronti del ricorrente, le trattenute in busta paga per il
Fondo di previdenza complementare “ ”, per come risultanti Controparte_3
dall'estratto contributivo prodotto, che riporta tutti gli importi trattenuti e non versati al , dal 01/06/2010 al 30/11/2024, tanto per la “quota Controparte_3
lavoratore” quanto per la “quota azienda” e la “quota TFR.
All'esito delle predette trattenute mensili in busta paga, la Società convenuta ha omesso di versare al “Fondo Pensione Priamo” i contributi di competenza del ricorrente, con riferimento alla c.d. “quota lavoratore”, alla c.d. “quota azienda”e alla c.d. “quota TFR, per un complessivo importo pari ad € 41.383,91. ****
Tutto ciò premesso in punto fatto,è noto che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva. Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo.
Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Fondo Pensionistico, la parte ricorrente è obbligata ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Per inciso, si osserva che in queste ipotesi si può produrre un danno anche al Fondo non avendo il datore di lavoro trasferito al non solo le somme di propria CP_3
competenza, ma anche quelle di competenza del lavoratore. Queste ultime infatti sono somme del dipendente, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla busta paga in ragione del suo obbligo contrattuale di versarle al Fondo, ma che poi ha trattenuto a sè, dunque appropriandosene illegittimamente, con l'effetto ulteriore di trarne un ingiusto vantaggio in termini sia di liquidità che di interessi.
Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
****
Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo.
Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005, attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari
– e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni”
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale ove, come nel caso di specie, risultino documentalmente comprovati il rapporto di lavoro alle dipendenze della Convenuta nonché l'adesione del ricorrente al Fondo Pensione , per tutto il periodo di cui CP_3
è causa.Infatti, dai documenti allegati al ricorso si evincono senza ombra di dubbio: la data di iscrizione al Fondo Pensione Priamo e gli importi trattenuti e non versati relativi alla posizione individuale dell'iscritto.
Per le esposte ragioni, e in questi limiti (risultando infatti palesemente inammissibile, per le ragioni esposte, la richiesta di condannare la società convenuta in questa sede al risarcimento danni nei confronti proprio del ricorrente di cui al punto C) delle conclusioni del ricorso) il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta e sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
. CP_3
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento della società convenuta, (già “ Controparte_1 CP_4
” , per il mancato versamento, sulla posizione individuale della sig.ra
[...] CP_4
, al Fondo di previdenza complementare “ ”, Parte_1 Controparte_3
degli importi dovuti a titolo di contributi;
per l'effetto, condanna la convenuta “ (già “ Controparte_1 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la
[...]
posizione previdenziale individuale della ricorrente, mediante corresponsione al
“Fondo Pensione Priamo” delle somme analiticamente determinate in ricorso, sino al
09/04/2025, complessivamente pari ad € 41.383,91; respinge ogni altra domanda e condanna (già “ Controparte_1 CP_4
a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 5000,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario (15%), rimborso contributo unificato, IVA e
CPA come per legge, compensando le altre spese. Roma 09.12.2025 Il Giudice
MB SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14660/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Flavia Bruschi, Parte_1
IC UC e AL US per procura in atti
RICORRENTE
E
già Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(contumace), Controparte_3
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio già e il Parte_1 Controparte_1 CP_4
per sentir accogliere nei confronti dei medesimi le seguenti Controparte_3 conclusioni:" A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta,
(già “ , per il mancato versamento dei Controparte_1 Controparte_4
contributi, nei confronti della sig.ra , presso il Fondo di previdenza Parte_1
complementare “ ”,B) Condannare, conseguentemente, la Controparte_3
convenuta “ (già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al ”, Controparte_3
terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 09/04/2025, complessivamente pari ad € 41.383,91 salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. C) Condannare, altresì, la convenuta “ (già al risarcimento del Controparte_1 Controparte_4
danno, pari all'importo che sarà calcolato, attribuito e acquisito alla posizione individuale dell'iscritto/ricorrente, da parte del “Fondo Pensione Priamo”, al momento del pagamento degli omessi contributi rivendicati, con l'aggiunta delle rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio “.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Anche il non si è costituito e ne è stata analogamente Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che ha prestato la propria opera lavorativa dal Parte_1
1.6.2010 sino al 25.10.2024 alle dipendenze della Controparte_4
concessionaria del trasporto pubblico periferico di Roma Capitale, secondo quanto indicato anche all'interno dell'estratto contributivo previdenziale rilasciato dal Fondo di previdenza complementare “Fondo Pensione ” allegato al ricorso. CP_3 E' il caso poi di precisare subito che in data 03/02/2025, presso la Camera di
Commercio di è stato registrato il mutamento della denominazione in CP_4 [...]
e dell'indirizzo pec di detta società, non risultando, per il resto vicende CP_1
societarie rilevanti ai fini del presente giudizio e rimanendo invariati il codice fiscale, il numero di partita iva e la sede legale (cfr. doc. 1 del ricorrente, Visura camerale storica già “ dalla quale risulta il solo Controparte_1 Controparte_4
mutamento di denominazione e di indirizzo pec, registrato nei pubblici registri, pagg.
1, 3, 12 e 13).
E' poi noto che in virtù dell'accordo sindacale del 23 aprile 1998, il personale dipendente da imprese che applicano il CCNL del trasporto pubblico locale (già
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori), come nel caso di specie, ha facoltà di aderire al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (c.d. “Fondo Pensione
Priamo”).
Infatti, per tutto il periodo per cui è causa, il ricorrente è stato iscritto al Fondo
Pensione Priamo, con obblighi di contribuzione a carico della società convenuta (v. estratto contributivo).
Sta di fatto che, durante la vigenza del rapporto di lavoro, la Società convenuta ha operato mensilmente, nei confronti del ricorrente, le trattenute in busta paga per il
Fondo di previdenza complementare “ ”, per come risultanti Controparte_3
dall'estratto contributivo prodotto, che riporta tutti gli importi trattenuti e non versati al , dal 01/06/2010 al 30/11/2024, tanto per la “quota Controparte_3
lavoratore” quanto per la “quota azienda” e la “quota TFR.
All'esito delle predette trattenute mensili in busta paga, la Società convenuta ha omesso di versare al “Fondo Pensione Priamo” i contributi di competenza del ricorrente, con riferimento alla c.d. “quota lavoratore”, alla c.d. “quota azienda”e alla c.d. “quota TFR, per un complessivo importo pari ad € 41.383,91. ****
Tutto ciò premesso in punto fatto,è noto che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva. Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo.
Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Fondo Pensionistico, la parte ricorrente è obbligata ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Per inciso, si osserva che in queste ipotesi si può produrre un danno anche al Fondo non avendo il datore di lavoro trasferito al non solo le somme di propria CP_3
competenza, ma anche quelle di competenza del lavoratore. Queste ultime infatti sono somme del dipendente, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla busta paga in ragione del suo obbligo contrattuale di versarle al Fondo, ma che poi ha trattenuto a sè, dunque appropriandosene illegittimamente, con l'effetto ulteriore di trarne un ingiusto vantaggio in termini sia di liquidità che di interessi.
Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
****
Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo.
Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005, attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari
– e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni”
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale ove, come nel caso di specie, risultino documentalmente comprovati il rapporto di lavoro alle dipendenze della Convenuta nonché l'adesione del ricorrente al Fondo Pensione , per tutto il periodo di cui CP_3
è causa.Infatti, dai documenti allegati al ricorso si evincono senza ombra di dubbio: la data di iscrizione al Fondo Pensione Priamo e gli importi trattenuti e non versati relativi alla posizione individuale dell'iscritto.
Per le esposte ragioni, e in questi limiti (risultando infatti palesemente inammissibile, per le ragioni esposte, la richiesta di condannare la società convenuta in questa sede al risarcimento danni nei confronti proprio del ricorrente di cui al punto C) delle conclusioni del ricorso) il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta e sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
. CP_3
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento della società convenuta, (già “ Controparte_1 CP_4
” , per il mancato versamento, sulla posizione individuale della sig.ra
[...] CP_4
, al Fondo di previdenza complementare “ ”, Parte_1 Controparte_3
degli importi dovuti a titolo di contributi;
per l'effetto, condanna la convenuta “ (già “ Controparte_1 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la
[...]
posizione previdenziale individuale della ricorrente, mediante corresponsione al
“Fondo Pensione Priamo” delle somme analiticamente determinate in ricorso, sino al
09/04/2025, complessivamente pari ad € 41.383,91; respinge ogni altra domanda e condanna (già “ Controparte_1 CP_4
a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 5000,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario (15%), rimborso contributo unificato, IVA e
CPA come per legge, compensando le altre spese. Roma 09.12.2025 Il Giudice
MB SI