Decreto cautelare 8 giugno 2024
Ordinanza cautelare 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/12/2025, n. 21852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21852 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06236/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6236 del 2024, proposto da sul ricorso numero di registro generale 6236 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., e Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
dei seguenti atti: 1) il provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, reso noto in data 10 aprile 2024, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it , per il cui tramite la ricorrente è stata resa edotta del giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 10.04.2024, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile; 2) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 3) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 4) il decreto dipartimentale 9 febbraio 2023 n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 5) l’art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 6) il verbale n. 03 del 10 aprile 2024 della Commissione di esame e della Sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa; 7) la scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 10.04.2024, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 8) il decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 9) il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche ed integrazioni; 10) la rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; 11) il Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018, con particolare riferimento all’art. 8 (accertamento dell’idoneità); 12) l’allegato “ C Prove Motorie ”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 13) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco ”; 14) la graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco, indetta con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 e successive modifiche; 15) il Bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 16) il D.M. n. 283 del 23.05.2019; 17) il decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei Vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 18) l’Allegato “C” – “ Prova di capacità operativa ” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “ l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”; 19) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, il Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 20) il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 21) ove occorrer possa, il provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 22) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierna ricorrente al prosieguo dell’ iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025, il dott. IO IL, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con decreto n. 238 del 14 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale concorsi ed esami - n. 92 del 20 novembre 2018, l’Amministrazione dei Vigili del fuoco bandiva una “ Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco net Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario ”.
La ricorrente, di anni 35, prestando servizio in qualità di Vigile del fuoco volontario (da 10 anni) presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Chieti, partecipava alla selezione ma non superava il primo modulo; infatti, come risulta dal verbale della Commissione d’esame n. 87 del 15.11.2023 e dalla scheda di valutazione relativa alla prova, la ricorrente non effettuava alcuna trazione alla sbarra, prevista come prova fisica (il bando, precisamente, prevedeva che il candidato, dopo aver deposto a terra il manichino, senza interrompere la propria azione, si presentasse alla sbarra, salisse sugli appoggi laterali, impugnasse la sbarra con presa dorsale e distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle; successivamente, si distendesse in sospensione tesa, con le braccia completamente distese e, senza fruire della spinta dei piedi sugli appoggi laterali, effettuasse due trazioni complete e continue).
La ricorrente insorgeva, con il ricorso n.r.g. 603 del 2024, avverso l’esclusione, disposta con verbale n. 87 del 15.11.2023, per non aver superato la prova di capacità operativa di cui Modulo 1 “ effettuazione di trazioni alla sbarra fissa ”.
Con l’ordinanza collegiale 07.02.2024 n. 501, questa Sezione disponeva la “ riammissione della ricorrente alla procedura in esame e della ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, dell’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della Commissione ”.
Il ricorso n.r.g. 603/2024 veniva poi definito con sentenza di improcedibilità in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in data 24.06.2024 (n. 12736).
Sennonché, anche il nuovo tentativo di prova fisica della ricorrente falliva (cfr.: verbale n. 3 del 10.04.2024). La ricorrente, nell’espletare il trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20, accusava un dolore all’arto superiore (spalla destra e schiena) che non le avrebbe permesso di continuare la prova; su insistenza della Commissione, la proseguiva e, nell’effettuare le trazioni alla sbarra, stante l’aumentare del dolore, non riusciva a concluderla.
Uscita dal sito concorsuale, alle ore 10.30 circa del 10.04.2024, la ricorrente si recava presso il pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni” di Roma, alle ore 12.50 circa, dove le veniva riscontrato un “ trauma spalla sinistra, cervicodorsalgia post-trauma ”.
Con la comunicazione del 10 aprile 2024, la ricorrente era resa edotta del giudizio di “ non idoneità ” attribuito all’esito delle prove di capacità operative, sostenute in sede concorsuale nella stessa data.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 03.06.2024 e depositato il 06.06.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione del principio del favor partecipationis , violazione e falsa applicazione della lex specialis ; violazione dell’Allegato "C" del Bando ed eccesso di potere per sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.M. n. 238/2018 (Bando concorsuale) e del relativo All. “C”; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 3 del Bando di concorso; errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità; illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; vizio e carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; mancata trasparenza sui criteri di valutazione; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento; violazione del principio della tassatività delle clausole escludenti.
Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame. Ne chiede la reiezione.
Con successiva memoria di replica, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- dell’08.06.2024, è respinte l’istanza di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- dell’08.07.2024, questa Sezione respinge la domanda cautelare della ricorrente. Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, riforma la decisione di primo grado, con ordinanza n. -OMISSIS- ammettendo la ricorrente alla reiterazione della prova.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 03.04.2025, sono disposti incombenti istruttori. L’Amministrazione comunica, in data 18.04.2025, che la ricorrente - riconvocata il 18.12.2024 per sostenere la prova operativa - è risultata nuovamente non idonea, per non aver superato il Modulo 3 ( prova di acquaticità ).
All’udienza pubblica del 02.12.2025, la causa è introitata per la decisione.
II - Il ricorso è infondato.
III – Come risulta dal verbale n. 3 del 10.04.2024, la ricorrente ha ripetuto le prove operative, senza riuscire a superarle. Per tre volte, in circostanze diverse, la ricorrente ha fallito dette prove. Per almeno due volte, ha addotto a giustificazione l’infortunio.
Si tratta verosimilmente - dato l’anomalo reiterarsi dell’episodio dell’infortunio - di un espediente per eludere le conseguenze del mancato superamento delle prove.
Nelle date 15.11.2023, 10.04.2024 e 18.12.2024, nel corso delle ripetizioni delle prove motorie relative alla procedura in argomento, la ricorrente ha sempre fallito gli esercizi fisici.
Dato il reiterarsi dell’evento, è plausibile ritenere che la ricorrente, più volte abbia patito il trauma distrattivo, nel corso dell’esecuzione dell’esercizio – inteso che non sia stata mera simulazione - proprio perché ella non aveva né ha, in effetti, la capacità fisica di sostenere gli esercizi di cui constano le prove fisiche.
Non si può far carico all’Amministrazione di sottoporre la candidata a nuovi tentativi, fino a che non le riesca di compiere l’impresa. Ciò comporterebbe, invero, un eccessivo aggravio procedurale, con dispendio sproporzionato di energie organizzative ed economiche a carico dell’Amministrazione. Sarebbe inoltre una violazione della par condicio dei candidati, poiché agli altri candidati è stata offerta una sola occasione di cimentarsi nella prova.
IV - Stando all’orientamento di questo T.a.r. (sentenza n. 10872 del 29 maggio 2024), il candidato che sia stato costretto ad abbandonare le prove fisiche di un concorso, a causa di un infortunio o di un malore, può aver diritto alla ripetizione delle prove, laddove il primo fallimento sia dovuto a forza maggiore: il concetto di “ forza maggiore ” ha valenza generale per tutto l’ordinamento della pubblica Amministrazione. Una generalizzata e automatica esclusione dei candidati per la mancata conclusione della prova operativa, senza alcuna possibilità di valutazione, in relazione alle circostanze del caso concreto, delle ragioni che abbiano condotto a tale evento, sarebbe in contrasto con le previsioni costituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 32 Cost., ma anche con i principi dell’affidamento e della buona fede a cui la partecipazione al concorso dà luogo. Il malore transitorio – che può sempre colpire chiunque – deve essere trattato alla stregua di un fattore sopravvenuto, eccezionale e imprevedibile, che non consente il regolare completamento della prova fisica e che può condurre alla successiva ripetizione della prova, a condizione tuttavia che ciò: a) non determini una palese disparità di trattamento tra i candidati sottoposti alla medesima prova; b) non comporti un eccessivo aggravio procedurale, con dispendio sproporzionato di energie organizzative ed economiche a carico dell’Amministrazione; “ l’insorgere di una patologia, che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l’interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l’impedimento; ciò deve avvenire, ove possibile, mediante produzione di idonea certificazione medica o mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico ” (cfr.: T.a.r. Umbria Sez. I, n. 460 del 30.08.2013).
Quando un candidato non ha superato la prova neppure al terzo tentativo, può presumersi plausibilmente che non sia affatto idoneo a sostenerla con successo, poiché - in termini probabilistici - è arduo ipotizzare il verificarsi casuale di un malore o infortunio, per più volte consecutive, a distanza di mesi e nelle medesime circostanze ed è invece ragionevole e verosimile ritenere che il malore o l’infortunio sia non già la causa ma la conseguenza dell’inidoneità fisica a sostenere la prova.
V - L’allegato C del bando, recante “ prova di capacità operativa ”, prevede espressamente che “ l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso ”.
La disposizione della lex specialis può essere interpretata in senso conforme al principio di proporzionalità, concedendosi al candidato la possibilità di sostenere nuovamente (una seconda volta) la medesima prova attitudinale in condizioni fisiche rinnovate e migliori, ma certamente tale iterazione non può essere concessa ad libitum innumerevoli volte, perché ciò costituirebbe un eccessivo aggravio per la procedura concorsuale in atto e – come già osservato – una violazione della par condicio dei concorrenti.
VI - Come si evince dalle verbalizzazioni della Commissione d’esame, la ricorrente non ha mai superato le prove operative. Non vi è dubbio che l’esperimento della reiterazione della prova fisica sia fallito, sicché non resta che prenderne atto.
È vero che la ricorrente impugna anche la clausola del Bando che prevede l’esclusione per il mancato superamento della prova di cui al Modulo 1, ma lo fa adducendo motivi generici, di guisa che quell’impugnativa è da ritenersi inammissibile e, comunque, infondata, poiché non si può revocare in dubbio che per svolgere i compiti del Vigile del fuoco sia necessario possedere particolari requisiti di prestanza fisica e che l’Amministrazione abbia la facoltà di pretendere il possesso di quei requisiti fisici e il dovere di verificarlo in concreto.
Peraltro, a quanto consta, le prove si sono svolte in modo regolare, nel rispetto delle disposizioni fissate dal Bando.
VII - I motivi del ricorso sarebbero suscettibili di favorevole scrutinio, solo se non fosse stata concessa alla ricorrente una seconda e una terza possibilità di esperire la prova. Sennonché, i tre accertati fallimenti consecutivi delle prove, a distanza di mesi uno dall’altro - consentono di escludere il verificarsi della forza maggiore e danno conferma dell’inidoneità fisica della ricorrente, quindi dell’infondatezza del gravame, per le ragioni già valorizzate in una precedente pronuncia di questa Sezione (cfr.: T.a.r. Lazio Roma 1-quater, n. 22481 del 12.12.2024), alle cui motivazioni si fa rinvio per relationem , a integrazione della motivazione della presente sentenza.
VIII – In conclusione, il ricorso dev’essere respinto. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.