Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 13558/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 13558/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFONE Parte_1 C.F._1
FAUSTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAFFONE
FAUSTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21/11/2024, a agito nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare tenuto e condannare il signor , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €4.972,99 (di cui €
256,31 per TFR) per le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
15%, ed ulteriore aumento del 30% per il collegamento con IVA e CPA come per legge”.
La ricorrente ha riferito: di essere stata assunta da in data 04/03/2015 con contratto di lavoro a tempo CP_2
indeterminato e inquadramento al IV livello del CCNL Commercio e Terziario;
che, in data 01/10/2022, la Ditta Individuale Gallo Stampino è subentrata quale datore di lavoro nel contratto per effetto di cessione ex art. 1406 c.c.; che il rapporto di lavoro è terminato in data 31/12/2022 a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovuto alla soppressione del posto di lavoro della ricorrente per riorganizzazione aziendale;
che la società non ha corrisposto la retribuzione dalla mensilità di ottobre 2022.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione dovuta, delle competenze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
2. non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa, avente natura documentale, udita la discussione orale, è stata decisa con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
4. Il ricorso deve essere accolto in applicazione dei seguenti principi in materia di ripartizione dell'onere della prova. Ed invero, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v.
Cassazione civile n. 15677/2009).
5. Nel nostro caso, la parte ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. In particolare, la ricorrente ha allegato e documentato di aver lavorato per la Ditta Individuale Gallo Stampino dal 01/10/2022 al 03/12/2022, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario su turni, inquadramento nel Livello 4 del CCNL Commercio e Terziario, con mansioni di addetta alle vendite presso il reparto di macelleria (v. lettera di cessione del contratto e comunicazione di licenziamento docc. 1 e 2 fasc. ric.).
6. La ricorrente ha riferito che il convenuto ha omesso il pagamento delle retribuzioni di ottobre
2022, novembre 2022 e dicembre 2022, per complessivi € 5.872,99 lordi, di cui € 265,31 a titolo di TFR, corrispondendo solamente un acconto di € 900,00 netti (v. buste paga e conteggi docc.
3-5 fasc. ric.).
7. La parte ricorrente ha allegato al ricorso le buste paga consegnate dal datore di lavoro per i mesi di ottobre 2022 e novembre 2022. In quest'ultima busta paga risultano anche le ferie e i permessi residui e non goduti. La ricorrente ha altresì richiamato le disposizioni del CCNL di settore per il calcolo del preavviso per i lavoratori del 4° livello (v. CCNL, doc. 7 fasc. ric.).
8. La parte ricorrente ha quindi elaborato, sulla base delle risultanze delle buste paga e del
CCNL allegato, conteggi notificati unitamente al ricorso (v. doc 5 fasc. ric.).
9. La parte convenuta, scegliendo di non costituirsi, non ha introdotto elementi impeditivi o limitativi dell'altrui pretesa che, pertanto, deve essere accolta.
10. Come è noto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto al lavoratore il preavviso o, in mancanza, la relativa indennità (art. 3 legge 604/1966). Nel caso di specie, la ricorrente non ha riferito di aver lavorato il periodo di preavviso né il convenuto ha contestato tale circostanza essendo contumace. Pertanto, alla lavoratrice spetta anche il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso quantificata come da conteggi.
11. La domanda deve conseguentemente essere accolta e la società resistente va condannata al pagamento, a favore della lavoratrice, della somma complessiva lorda di euro 4.972,99 (di cui euro 256,31 a titolo di TFR), da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., in applicazione del disposto dell'art. 429 comma 3 c.p.c..
12. Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere, a titolo di differenze retributive, alla ricorrente la somma lorda di euro 4.972,99 (di cui euro 256,31 a titolo di TFR) oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese, € 2.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli