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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1405/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Linka Zangara, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Controparte_1 C.F._2
Spadola, giusta procura in atti;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1069/2023, pubblicata il 7 luglio 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 814/2016 R.G.), ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Parte_1
proprietario di una casa per civile abitazione con annessa area esterna di pertinenza sita in Marina di
Ragusa, contro il proprietario confinante , diretta alla condanna del suddetto Controparte_1
convenuto all'esecuzione delle opere indicate dal CTU, formulata in sede di precisazione delle conclusioni. Il giudice di primo grado ha inoltre rigettato le altre domande proposte dall'attore (la domanda risarcitoria volta a conseguire il ristoro del danno non patrimoniale derivato dall'impossibilità di completare i lavori di ristrutturazione a causa delle infiltrazioni dal fondo del convenuto;
la domanda relativa alla rifusione delle spese sostenute per i lavori effettuati per far fronte alle suddette infiltrazioni;
la domanda relativa al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e di mediazione;
la domanda volta alla modifica del tracciato del canale di drenaggio delle acque). Successivamente, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, ha condannato l'attore a rimuovere e comunque ad arretrare a distanza non inferiore ad un metro dal confine gli impianti idraulici indicati nell'elenco a pagina 25 della relazione di c.t.u. depositata il 7.7.2018 (esclusi quindi i climatizzatori e la caldaia), entro tre mesi dal deposito della presente sentenza, salvo che non vi abbia già spontaneamente provveduto. Ha rigettato per il resto le domande riconvenzionali, relative alla violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento di danni. Ha compensato le spese nella misura della metà ponendo la restante metà a carico dell'attore. Ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore in ragione di due terzi e del convenuto in ragione di un terzo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato il 2 Parte_1
novembre 2023, formulando quattro motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 17 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, la causa, sulle conclusioni come precisate nelle note depositate, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone la riforma Parte_1
parziale, limitatamente al mancato accoglimento della domanda formulata in sede di comparsa pagina 2 di 15 conclusionale, avente ad oggetto la condanna del convenuto a realizzare i lavori indicati dal CTU, nonché con riferimento al capo relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, volta a ottenere il rispetto delle distanze legali ai sensi dell'art. 889, comma 2, c.c.
Si è formato, pertanto, il giudicato interno sulle altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che, non essendo state oggetto di impugnazione ad opera delle parti, hanno assunto il carattere della irrevocabilità.
2. - I primi tre motivi di gravame attengono alla questione dell'inammissibilità della domanda attorea proposta in primo grado, in quanto svolta dall'attore per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di domanda nuova e diversa rispetto a quella precedentemente avanzata fino alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
2.1. - In dettaglio, il primo motivo di gravame deduce “violazione dell'art. 111 C., comma 6 e dell'art.
132 c.p.c., comma 2, n. 4: nullità della sentenza nell'impossibilità di individuare il percorso argomentativo logico e giuridico funzionale alla sua comprensione, da fine pagina 6 a inizio pagina
9”.
L'appellante si duole che, nel riportare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il primo Giudice abbia ritenuto che non dovessero essere prese in considerazione:
- la risposta del CTU n. 12, in quanto “irrilevante alla luce della risposta n. 3”,
- e le risposte sub 13, 14, e 15, “in quanto risultano mere ripetizioni di quanto già accertato, dovute al fatto che le parti hanno formulato quesiti opposti sulle medesime circostanze”.
L'appellante ha invece rilevato che le risposte indicate ai numeri 12 e 13 avrebbero dovuto essere prese in considerazione, in quanto evidenziavano il fondamento delle proprie pretese.
2.2. - Il secondo motivo denuncia la “violazione dell'art. 111 C., comma 6 e dell'art. 132 c.p.c., comma
2, n. 4 che determina la nullità della sentenza a pagina 9 in assenza di motivazione”.
L'appellante sostiene che sarebbe privo di fondamento giuridico l'orientamento affermato dal Tribunale nella sentenza, in quanto implicherebbe che tutti i proprietari, conduttori o comodatari sarebbero “liberi di non curare il corretto funzionamento dei propri impianti anche se a conoscenza che ciò determina danni a proprietà vicine”.
2.3. - Il terzo motivo di gravame contesta la “supposta domanda nuova - Motivo di nullità della
pagina 3 di 15 sentenza, alle pagine 9 e 12, in quanto priva di percorso argomentativo in violazione dell'art. 132
c.p.c., comma 2, n. 4”.
L'appellante evidenzia che non vi è diversità, ma perfetta identità tra le domande proposte in citazione e quelle formulate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
3. - I suddetti motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
3.1. - Con riguardo al secondo e al terzo motivo di gravame, il Collegio osserva che non si ravvisano, nel caso di specie, i lamentati vizi di nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost.
Invero, il vizio di motivazione, previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111, comma 6,
Cost., sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. 25866/2010).
Ovviamente tale vizio non può consistere nel diverso apprezzamento dei fatti e delle prove sostenuto dalla parte appellante rispetto a quello operato dal primo Giudice nella sentenza. Infatti, spetta esclusivamente al giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 3, 18 marzo 1995, n. 3205).
Ne consegue che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 20921/2019; Cass. 9105/2017).
Nel caso di specie, il Tribunale ha espresso chiaramente le ragioni poste a fondamento della decisione adottata, peraltro specificamente censurate dall'appellante.
3.2. - Riguardo alle censure svolte nel merito, le stesse risultano infondate e comunque non risultano idonee a condurre all'auspicato ribaltamento della decisione adottata dal Tribunale, sebbene debba pagina 4 di 15 rilevarsi che la domanda attorea, riproposta in questa sede dall'odierno appellante, volta a sentire condannare l'appellato all'esecuzione dei lavori indicati nella c.t.u. del 7/7/2018 nell'allegato 9, punti
1-5, non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non trattandosi di domanda nuova né comunque tardivamente introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (come invece statuito in prime cure).
Va rilevato, al contrario, che l'appellante - come correttamente evidenziato – aveva già sin dall'atto di citazione di primo grado (v. pagina 9; doc. n. 7) chiesto al Tribunale di Ragusa di ordinare al convenuto
“di porre in essere tutte le opere, che verranno individuate in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, idonee e necessarie a regimentare le acque pluviali in modo da non arrecare danno e aggravio al fondo di proprietà del Dott. nonché, di realizzare le opere necessarie ad Parte_1
impedire ulteriori episodi di scolo e versamento delle acque provenienti dagli impianti idrici / fognari siti sulla proprietà del convenuto ….”.
Successivamente, in coerenza con tale richiesta originaria, l'appellante - invitato a precisare le conclusioni nelle note scritte ex art. 127-ter del 3 aprile 2023, come da atto di citazione - ha ribadito, al primo punto, la propria domanda, chiedendo che fosse ordinato al convenuto “di porre in essere tutte le opere, idonee e necessarie a regimentare le acque pluviali in modo da non arrecare danno e aggravio al fondo di proprietà dell'attore, nonché di realizzare le opere necessarie ad impedire ulteriori episodi di scolo e versamento delle acque provenienti dagli impianti idrici / fognari della struttura recettizia del convenuto”. Tali opere, nel frattempo, erano state specificamente individuate dal CTU a pag. 29 della propria relazione peritale.
Tuttavia, la domanda attorea, pur essendo ammissibile, e dovendo dunque essere decisa nel merito, non può essere accolta, in quanto risulta infondata.
La motivazione assunta dal Tribunale nella sentenza impugnata, nella parte in cui argomenta circa l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, può essere, almeno in parte, condivisa, risultando corretta, nella specie, la qualificazione giuridica data alla domanda attorea dal Giudice di primo grado come domanda ai sensi dell'art. 913 c.c.
Sotto questo profilo, assume rilievo la circostanza che, a pag. 4 della sentenza, il Tribunale osserva, con riferimento alle domande proposte dall'attore, che egli “deduce quindi che gli interventi edilizi
pagina 5 di 15 realizzati dal convenuto hanno determinato un aggravio a carico del fondo attoreo dello scolo delle acque provenienti dal fondo del convenuto, in violazione dell'art. 913 c.c.”.
Anche nel presente giudizio di appello, nel reiterare la domanda già dichiarata inammissibile in primo grado, l'odierno appellante non contesta tale qualificazione (che, peraltro, egli stesso aveva sostenuto sin dall'atto introduttivo) e fonda su di essa le proprie censure.
Ciò premesso, e considerato che la qualificazione giuridica della domanda - condivisa dal Collegio - non è stata contestata da alcuna delle parti e deve pertanto ritenersi ormai definitiva, occorre rilevare che l'aggravamento del deflusso delle acque piovane oggetto del presente giudizio rientra unicamente nell'ambito applicativo della disciplina prevista dall'art. 913 c.c.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, ad abundantiam, che la domanda dichiarata inammissibile in ogni caso non poteva essere accolta perché tra le facoltà del diritto di proprietà non rientra quella di pretendere il buon funzionamento degli impianti posti a servizio del fondo vicino, salvo ovviamente il risarcimento del danno che da tali impianti possa derivare. Subito dopo ha ulteriormente precisato che non “varrebbe richiamare in senso contrario le affermazioni del c.t.u. secondo cui la situazione accertata “aggrava la servitù esistente di scolo delle acque” (risposta 5, pagina 11), in quanto si tratta di formula imprecisa, non dipendendo comunque tale scolo dalla conformazione dei fondi ma pur sempre dall'eventuale malfunzionamento degli impianti del convenuto”.
I due passaggi costituiscono un ragionamento unitario sviluppato dal Tribunale e, pertanto, devono essere esaminati congiuntamente, poiché, diversamente, si finirebbe per perdere di vista la reale ratio decidendi espressa da Giudice, che risulta, nella sostanza, condivisibile.
Tale percorso logico – motivazionale deve essere infatti valutato alla luce della qualificazione giuridica attribuita – come già detto - alla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 913 c.c.
Questa norma postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore quanto al deflusso delle acque e impone, dunque, a carico dei rispettivi proprietari un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni manufatto od opera che modifichi, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque, senza che sia necessaria, ai fini della tutela apprestata da detta norma, l'esistenza di un danno effettivo derivante dalla modificazione dei luoghi (Cass. n. 3239/2019; Cass. n. 7046/2016; Cass. 6976/1986).
pagina 6 di 15 Ne consegue che l'azione ex art. 913 c.c. - che può avere sia natura inibitoria che recuperatoria – è proponibile anche se il danno non si è ancora concretamente verificato, purché siano state già compiute le opere idonee a determinarne l'insorgenza.
Va inoltre considerato che la norma in esame pone a carico dei proprietari, tanto del fondo inferiore quanto di quello superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno. Essa non vieta ogni possibile modificazione incidente sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino in modo apprezzabile tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo (Cass. n. 30230/2019).
Nel prevedere che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato "scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo", la norma allude, dunque, all'opera del proprietario del fondo superiore, la quale possa costituire o aggravare la servitù naturale di scolo, proprio a tutela, come già detto, del fondo servente a non ricevere e non dover smaltire le acque, oltre la normale tollerabilità richiesta al proprietario del fondo inferiore ex art. 913 c.c. (Cass. n.
10948/2020).
Orbene, la sentenza impugnata - così come la consulenza tecnica d'ufficio - ha accertato che le acque che sono tracimate nella proprietà del erano riconducibili a pregressi e isolati episodi di Pt_1 malfunzionamento di impianti di proprietà dell'appellato, segnatamente l'impianto irriguo del roseto e l'impianto di pompaggio della piscina. Ne deriva che non si è in presenza di acque di scolo derivanti da opere o manufatti edilizi che abbiano modificato la naturale configurazione del terreno, aggravando la condizione del fondo sottostante.
È evidente, pertanto, che, nel caso di specie, la fattispecie esula dall'ambito applicativo dell'art. 913
c.c.
3.3. - A ciò si aggiunga che il Giudice di primo grado ha espressamente fatto salvo il risarcimento del danno che da tali impianti possa derivare, alludendo alla possibilità per l'attore di agire in separata sede per il risarcimento del danno. Tale possibilità deve ritenersi estesa, ovviamente, anche alla domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., al fine di ottenere l'eliminazione delle cause di eventuali infiltrazioni attive in caso di malfunzionamento degli impianti.
pagina 7 di 15 Tale statuizione comporta, implicitamente ma chiaramente, che il primo Giudice ha escluso che una domanda risarcitoria in tal senso fosse stata effettivamente proposta dall'attore, riservando la relativa azione a un distinto giudizio.
L'appellante, peraltro, non ha articolato una specifica doglianza su questa parte della decisione, con la conseguenza che risulta preclusa a questo Giudice di appello la possibilità di rimettere in discussione questo aspetto.
Tale profilo della sentenza impugnata si presenta, peraltro, strettamente connesso alla questione della qualificazione giuridica della domanda attorea - già respinta e reiterata con l'appello – rispetto alla quale va rilevato che, in nessuna parte dei propri scritti difensivi, l'appellante ha proposto una qualificazione differente. Anzi, nelle note conclusive depositate il 29 gennaio 2025, ha espressamente invocato l'art. 913 (v. pag. 2) a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso, risulta evidente, ad avviso del Collegio, che, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice, la domanda attorea è infondata nel merito, in quanto non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 913 c.c.
I primi tre motivi vanno, pertanto, rigettati, restando assorbita ogni altra questione.
4. - Nel quarto motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale sullo spostamento degli impianti idrici che violano la distanza di un metro dal confine prevista dall'art. 889, comma 2, c.c.
L'appellante, pur non contestando che gli impianti idrici oggetto della condanna violano la distanza di un metro dal confine di cui all'art. 889, comma 2, c.c., lamenta che il CTU non abbia fornito indicazioni certe in merito alla distanza concreta degli impianti dal confine, limitandosi a fornire dati approssimativi, come dimostrato dall'uso dell'avverbio “circa”. Censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver accolto la domanda riconvenzionale “sullo spostamento degli impianti idrici” sulla base di affermazioni ritenute illogiche e scientificamente errate, senza esaminare la questione relativa alla proprietà del muro di confine, che egli assume essere di sua proprietà esclusiva. Afferma che tale questione è essenziale per il corretto calcolo della distanza: avendo accolto la domanda “nella omissione” di accertamenti dai quali non poteva prescindersi per un corretto calcolo della distanza, la sentenza sarebbe affetta da un vizio di motivazione. Chiede infine, in via istruttoria, una nuova consulenza tecnica d'ufficio che deve confermare che il muro di confine è di sua esclusiva proprietà.
pagina 8 di 15 4.1. - Rileva il Collegio che il denunciato vizio di motivazione della sentenza effettivamente sussiste, in quanto risulta omessa la determinazione della misura concreta della distanza da osservare tra gli impianti dell'appellante e il confine.
Va, infatti, rammentato che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, “ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previste dagli artt. 889, 890 cod. civ. con riguardo ai manufatti ivi elencati (pozzi, cisterne ecc.), ove il muro divisorio esistente sul confine si appartenga in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza deve essere misurata tra quest'ultimo ed il confine effettivo;
mentre, qualora il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto, essendo in tal caso il confine costituito dal detto muro e non dalla sua linea mediana, dacché l'intero muro, in quanto indiviso, si considera anche altrui rispetto al proprietario del fondo nel quale ubicata l'opera in questione” (Cass. n. 2479/1087).
Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini del rispetto della distanza legale degli impianti dell'appellante dal confine, se (come dedotto dall'appellato nella comparsa contenente domanda riconvenzionale) il muro divisorio è comune ai proprietari dei fondi contigui, cioè le odierne parti in lite, la distanza va calcolata dalla facciata del muro stesso prospiciente gli impianti da tenere a distanza;
viceversa, se (come sostiene l'odierno appellante) il muro divisorio, esistente sul confine, appartiene in via esclusiva al proprietario degli impianti, ossia il medesimo , si deve avere riguardo alla Parte_1 facciata opposta, quella, cioè, rivolta verso il fondo di proprietà esclusiva dell'appellato.
Il Giudice di primo grado ha tenuto presenti tali principi, dando espressamente atto che l'attore ( Pt_1
deduce come il muro divisorio gli appartenga in via esclusiva, circostanza che comporterebbe
[...]
la necessità di computare le distanze degli impianti a partire dalla facciata del muro prospiciente la proprietà del convenuto ( ). Controparte_1
Tale affermazione è in sé corretta.
Il Tribunale, tuttavia, sviluppando ulteriormente il suo ragionamento, ha poi ritenuto, in modo contraddittorio, che nel giudizio non occorresse accertare dove potessero essere legittimamente collocati gli impianti, ma esclusivamente se essi attualmente rispettassero o meno la distanza legale.
Nel caso di specie – prosegue il Giudice – il CTU ha accertato che tutti gli impianti violano la distanza legale, concludendo, quindi, che gli stessi dovessero, per ciò solo, essere integralmente rimossi.
pagina 9 di 15 Il Tribunale non ha tuttavia considerato che la domanda di arretramento degli impianti, fino al ripristino della distanza legale di un metro dal confine, non poteva essere accolta per il solo fatto dell'avvenuta violazione della distanza prevista dall'art. 889, comma 2, c.c., ma richiedeva un accertamento specifico della misura concreta dell'arretramento necessario al rispetto della distanza violata, al fine di rendere determinato l'ordine di ripristino.
Invero, “nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al giudice dell'esecuzione il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso” (Cass. n. 4449/2023; Cass. n. 1991/7124).
Il Tribunale, giudice della cognizione investito della domanda diretta ad accertare la violazione della norma di cui all'art. 889, comma 2, c.c., non poteva dunque esimersi dall'affrontare la questione della proprietà del muro di confine, riproposta in questa sede dall'appellante.
4.2. - Nel merito, la questione va risolta in base principi generali regolanti la ripartizione dell'onere probatorio.
Conviene premettere che il convenuto originario, , nella comparsa di risposta Controparte_1
contenente domanda riconvenzionale ha espressamente dedotto che, nella fattispecie, si tratta di
“preesistente muro comune di confine che il dott. ha in parte utilizzato come muro di fabbrica”. Pt_1
L'odierno appellante, già attore e convenuto in via riconvenzionale, a sua volta ha contestato l'assunto della comunione del muro di confine con il convenuto, eccependone la proprietà esclusiva (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dell'originario attore, pag. 3, punto 4).
Ciò premesso, la censura in esame lamenta, in particolare, la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, di una clausola contenuta nella scrittura privata recante il “Regolamento di rapporti reali” sottoscritta dalle parti il 28.5.2012 (pagina 3; doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante), nella quale è prevista la chiusura, a carico del Cugno, della “attuale finestra esistente, prospiciente sulla proprietà ”. CP_1
L'appellante argomenta quindi che la prova della proprietà esclusiva del muro di confine, ai sensi dell'art. 881 c.c., sarebbe fornita in re ipsa, in quanto insita nel fatto che egli ha dovuto chiudere, a pagina 10 di 15 proprie esclusive spese, la veduta che si affacciava sulla proprietà di . Al riguardo, Controparte_1 osserva che, “se il muro di confine fosse stato per il 50% di proprietà dell'Appellato, il Regolamento di rapporti reali avrebbe dovuto – e non l'ha fatto – prevedere il costo delle spese di chiusura di detta finestra fra i due supposti comproprietari”.
Orbene, il Collegio rileva che, pur ad ammettere che il abbia provveduto, a proprie spese, alla Pt_1 chiusura della finestra prospiciente sul fondo di proprietà dell'appellato, tale circostanza non costituisce prova idonea della proprietà esclusiva del muro dedotta dall'appellante, non potendosi da essa desumere che il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di proprietà del medesimo. La chiusura della finestra trae origine dalla convenzione stipulata tra il e l' , e prescinde Pt_1 CP_1
dunque dalla situazione proprietaria del muro di confine. Infatti, con detta convenzione, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, è stata prevista, in favore dell'appellante, la facoltà di realizzare una parziale sopraelevazione in deroga alle norme sulle distanze legali dal confine, subordinandola però al rispetto di determinate prescrizioni, tra cui quella in esame, contemplata alla lett. c): “l'attuale finestra esistente, prospiciente sulla proprietà dovrà essere chiusa entro 30 giorni dalla CP_1 sottoscrizione della presente scrittura”.
La censura è quindi infondata.
4.3. - Tuttavia, va considerato che questa Corte, avendo accolto il motivo di gravame relativo al vizio di indeterminatezza della pronuncia di arretramento contenuta nella sentenza di primo grado – vizio che ne comporta la nullità – è tenuta a decidere nel merito sulla domanda riconvenzionale volta al rispetto della norma sulle distanze di cui all'art. 889, comma 2, c.c., tenendo conto delle difese del convenuto in via riconvenzionale, originario attore, operando, in tal senso, come giudice di primo grado. Di conseguenza, la Corte è chiamata autonomamente a valutare la questione della comunione, o meno, del muro di confine, senza alcun vincolo di attenersi al devoluto.
Al riguardo, va evidenziato che è pacifico in causa, poiché espressamente riconosciuto da entrambe le parti, che il preesistente muro, che sorge sul confine tra i due fondi contigui attualmente di loro proprietà, non divideva entità prediali omogenee (edificio da edificio;
cortile da cortile;
orto da orto, ecc.), trattandosi, come rilevato dalle stesse parti, da un lato, di un terreno edificato e, dall'altro, di un agrumeto (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dell'originario attore, pag. 3, punto 4; comparsa di risposta dell'appellato, pag. 6, n. 04).
pagina 11 di 15 Pertanto, in base al principio di diritto secondo cui la presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio di cui all'art. 881 c.c. si applica solo alle entità prediali omogenee (v. Cass. n. 5258/2006), non può ritenersi operante, nel caso concreto, la suddetta presunzione, invocata dall'odierno appellante a sostegno dell'assunto della proprietà esclusiva del muro stesso. Parimenti, tuttavia, non può ritenersi applicabile neppure la presunzione di comunione ex art. 880 c.c., invocata almeno implicitamente dall'appellato - il quale, nella comparsa di risposta di primo grado contenente domanda riconvenzionale, deduce che, nella fattispecie, si tratterebbe di un “preesistente muro comune di confine che il dott. ha in parte utilizzato come muro di fabbrica”) - giacché che anche tale presunzione, Pt_1
alla luce del suo fondamento, non trova applicazione nel caso di entità prediali diverse (v. Cass. n.
14609/2007; Cass. n. 6678/1999).
Inoltre, si osserva che la questione controversa non può essere risolta neppure mediante l'applicazione della norma di cui all'art. 887 c.c., richiamata dall'appellato nella comparsa di costituzione di secondo grado.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di fondi posti a dislivello naturale, come nel caso di specie, trattandosi di “terreno discendente da verso , come risulta dalla prima c.t.u. (pag. CP_1 Pt_1
8), “il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello” (Cass. 29108/2019).
La norma, tuttavia, “non trova applicazione … né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo;
né, infine, nella ipotesi in cui il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, ad autonoma sua iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria o utile per il proprio fondo, in tal caso restando a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro. Al di fuori delle ipotesi innanzi indicate, quando invece il muro tra fondi a dislivello adempie, oltre che alla eventuale funzione di sostegno del fondo superiore, a quella di divisione tra i due fondi - nel senso che viene ad innalzarsi, oltre il suolo del fondo superiore, una separazione tra le due proprietà contermini, che impedisce l'accesso dall'una all'altra nonché
l'esercizio di ogni veduta - la disciplina è quella propria del muro di cinta divisorio relativamente alla presunzione di comunione, di cui al secondo comma dell'art. 880 cod. civ.” (Cass. n. 9368/2012).
pagina 12 di 15 Nel caso di specie, l'appellato - originario attore in via riconvenzionale - non ha fornito alcuna prova, né comunque risulta dagli atti, circa l'esistenza dei presupposti necessari per l'operatività delle presunzioni previste dall'art. 887 c.c., norma espressamente invocata dallo stesso.
Inoltre, il Collegio rileva che, per la parte del muro che si eleva al di sopra del piano di campagna, non può trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 880 c.c., attesa la situazione concreta già evidenziata: il muro non separava entità prediali omogenee, presupposto indefettibile per l'operatività di tale presunzione.
Ora, vertendosi in una controversia in materia di rapporti di vicinato, la parte che invochi l'osservanza delle distanze legali per impianti idraulici ai sensi dell'art. 889, comma 2, c.c., ha - in caso di contestazione, da parte del convenuto, della proprietà comune del muro divisorio che sorge sul confine
- l'onere di dimostrare la detta comunione ovvero la proprietà esclusiva del muro stesso.
Non avendo, in concreto, l'appellato assolto tale onere probatorio, la domanda da lui proposta poteva essere accolta solo nei limiti compatibili con la contestazione del convenuto, il quale ha sempre rivendicato la proprietà esclusiva del muro.
Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto originario, ha condannato l'allora attore, odierno appellante, a rimuovere o comunque ad arretrare a distanza non inferiore ad un metro dal confine gli impianti idraulici indicati nell'elenco a pagina 25 della relazione di c.t.u. depositata il 7.7.2018 (esclusi quindi i climatizzatori e la caldaia), entro tre mesi dal deposito della presente sentenza, salvo che non vi abbia già spontaneamente provveduto.
Il decisum, peraltro, come già anticipato, resiste alle censure, pure sollevate con il quarto motivo di appello, che lamentano una presunta “incertezza” nella misurazione delle distanze effettuata dal CTU.
Tali censure, infatti, non si confrontano minimamente con la motivazione della sentenza di primo grado e omettono di considerare le conclusioni rassegnate dal medesimo CTU in base a puntuali accertamenti tecnici, che il primo Giudice ha pienamente recepito. Il consulente tecnico d'ufficio ha, tra l'altro, evidenziato come unico elemento variabile lo spessore del muro, compreso tra i 27 e i 29 cm. Questo andamento irregolare del muro divisorio esistente sul confine giustifica l'uso dell'avverbio “circa” da parte del CTU, senza che ciò implichi alcuna approssimazione nella misurazione delle distanze.
Naturalmente, la distanza legale deve essere rispettata in ogni punto degli impianti, come risulta dalla prima relazione in cui il CTU ha precisato che “pertanto volta per volta occorrerà accertarsi dello
pagina 13 di 15 spessore di muro in corrispondenza di ogni punto di consegna o della tubazione”. Tale operazione ben può essere demandata al giudice dell'esecuzione, non richiedendo un'integrazione del titolo.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni già svolte, deve ritenersi che il Giudice di primo grado, una volta accertata l'avvenuta violazione della norma sulle distanze degli impianti idraulici dell'appellante dal confine prevista dall'art. 889, comma 2, c.c., nel condannare il medesimo appellante alla rimozione o comunque all'arretramento sino alla distanza di almeno un metro dal confine, avrebbe dovuto altresì disporre che la detta distanza deve essere misurata tra gli impianti ed il confine effettivo, cioè a partire dalla facciata del muro prospiciente la proprietà dell . CP_1
In conclusione, l'appello proposto da va accolto in relazione limitatamente al quarto Parte_1
motivo, e solo nei limiti della censura accolta nei termini sopra esposti, mentre per il resto deve essere rigettato.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la medesima va integrata secondo quanto sopra specificato.
5. - Il in quanto comunque soccombente, va condannato a rifondere all' le spese di Pt_1 CP_1
entrambi i gradi di giudizio, con compensazione peraltro nella misura della metà, tenuto conto della soccombenza reciproca.
Le spese del primo grado vanno liquidate, nella detta frazione, nella misura indicata nella sentenza di primo grado, che – ad eccezione della parte riformata - deve essere confermata, anche con riferimento alla statuizione sulle spese processuali e a quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
La liquidazione (nell'intero) delle spese del presente grado - nella misura specificata in dispositivo - è stata effettuata sulla base dei vigenti parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in relazione allo scaglione di riferimento nella specie, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della controversia, nonché applicando i parametri medi per le fasi effettivamente espletate e quelli minimi per la sola fase di trattazione, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1405/2023 R.G.A.C., accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1069/2023, pubblicata il 7 Parte_1
luglio 2023, del Tribunale di Ragusa;
pagina 14 di 15 per l'effetto, con riferimento al capo della suddetta sentenza, con il quale, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto, l'attore è stato condannato a rimuovere o Parte_1
comunque ad arretrare a distanza non inferiore ad un metro dal confine gli impianti idraulici indicati nell'elenco a pagina 25 della relazione di c.t.u. depositata il 7.7.2018 (esclusi quindi i climatizzatori e la caldaia), entro tre mesi dal deposito della presente sentenza, salvo che non vi abbia già spontaneamente provveduto, dispone, ad integrazione di tale capo, che la detta distanza deve essere misurata tra gli impianti ed il confine effettivo, cioè a partire dalla facciata del muro prospiciente la proprietà dell;
CP_1
rigetta nel resto l'appello;
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
compensa per la metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio, e condanna alla Parte_1 rifusione, in favore , della restante metà di spese che, nell'intero, liquida in euro Controparte_1
804,00 per esborsi e in complessivi euro 10.313,00 per compensi, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1405/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Linka Zangara, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Controparte_1 C.F._2
Spadola, giusta procura in atti;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1069/2023, pubblicata il 7 luglio 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 814/2016 R.G.), ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Parte_1
proprietario di una casa per civile abitazione con annessa area esterna di pertinenza sita in Marina di
Ragusa, contro il proprietario confinante , diretta alla condanna del suddetto Controparte_1
convenuto all'esecuzione delle opere indicate dal CTU, formulata in sede di precisazione delle conclusioni. Il giudice di primo grado ha inoltre rigettato le altre domande proposte dall'attore (la domanda risarcitoria volta a conseguire il ristoro del danno non patrimoniale derivato dall'impossibilità di completare i lavori di ristrutturazione a causa delle infiltrazioni dal fondo del convenuto;
la domanda relativa alla rifusione delle spese sostenute per i lavori effettuati per far fronte alle suddette infiltrazioni;
la domanda relativa al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e di mediazione;
la domanda volta alla modifica del tracciato del canale di drenaggio delle acque). Successivamente, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, ha condannato l'attore a rimuovere e comunque ad arretrare a distanza non inferiore ad un metro dal confine gli impianti idraulici indicati nell'elenco a pagina 25 della relazione di c.t.u. depositata il 7.7.2018 (esclusi quindi i climatizzatori e la caldaia), entro tre mesi dal deposito della presente sentenza, salvo che non vi abbia già spontaneamente provveduto. Ha rigettato per il resto le domande riconvenzionali, relative alla violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento di danni. Ha compensato le spese nella misura della metà ponendo la restante metà a carico dell'attore. Ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore in ragione di due terzi e del convenuto in ragione di un terzo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato il 2 Parte_1
novembre 2023, formulando quattro motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 17 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, la causa, sulle conclusioni come precisate nelle note depositate, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone la riforma Parte_1
parziale, limitatamente al mancato accoglimento della domanda formulata in sede di comparsa pagina 2 di 15 conclusionale, avente ad oggetto la condanna del convenuto a realizzare i lavori indicati dal CTU, nonché con riferimento al capo relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, volta a ottenere il rispetto delle distanze legali ai sensi dell'art. 889, comma 2, c.c.
Si è formato, pertanto, il giudicato interno sulle altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che, non essendo state oggetto di impugnazione ad opera delle parti, hanno assunto il carattere della irrevocabilità.
2. - I primi tre motivi di gravame attengono alla questione dell'inammissibilità della domanda attorea proposta in primo grado, in quanto svolta dall'attore per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di domanda nuova e diversa rispetto a quella precedentemente avanzata fino alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
2.1. - In dettaglio, il primo motivo di gravame deduce “violazione dell'art. 111 C., comma 6 e dell'art.
132 c.p.c., comma 2, n. 4: nullità della sentenza nell'impossibilità di individuare il percorso argomentativo logico e giuridico funzionale alla sua comprensione, da fine pagina 6 a inizio pagina
9”.
L'appellante si duole che, nel riportare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il primo Giudice abbia ritenuto che non dovessero essere prese in considerazione:
- la risposta del CTU n. 12, in quanto “irrilevante alla luce della risposta n. 3”,
- e le risposte sub 13, 14, e 15, “in quanto risultano mere ripetizioni di quanto già accertato, dovute al fatto che le parti hanno formulato quesiti opposti sulle medesime circostanze”.
L'appellante ha invece rilevato che le risposte indicate ai numeri 12 e 13 avrebbero dovuto essere prese in considerazione, in quanto evidenziavano il fondamento delle proprie pretese.
2.2. - Il secondo motivo denuncia la “violazione dell'art. 111 C., comma 6 e dell'art. 132 c.p.c., comma
2, n. 4 che determina la nullità della sentenza a pagina 9 in assenza di motivazione”.
L'appellante sostiene che sarebbe privo di fondamento giuridico l'orientamento affermato dal Tribunale nella sentenza, in quanto implicherebbe che tutti i proprietari, conduttori o comodatari sarebbero “liberi di non curare il corretto funzionamento dei propri impianti anche se a conoscenza che ciò determina danni a proprietà vicine”.
2.3. - Il terzo motivo di gravame contesta la “supposta domanda nuova - Motivo di nullità della
pagina 3 di 15 sentenza, alle pagine 9 e 12, in quanto priva di percorso argomentativo in violazione dell'art. 132
c.p.c., comma 2, n. 4”.
L'appellante evidenzia che non vi è diversità, ma perfetta identità tra le domande proposte in citazione e quelle formulate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
3. - I suddetti motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
3.1. - Con riguardo al secondo e al terzo motivo di gravame, il Collegio osserva che non si ravvisano, nel caso di specie, i lamentati vizi di nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost.
Invero, il vizio di motivazione, previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111, comma 6,
Cost., sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. 25866/2010).
Ovviamente tale vizio non può consistere nel diverso apprezzamento dei fatti e delle prove sostenuto dalla parte appellante rispetto a quello operato dal primo Giudice nella sentenza. Infatti, spetta esclusivamente al giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 3, 18 marzo 1995, n. 3205).
Ne consegue che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 20921/2019; Cass. 9105/2017).
Nel caso di specie, il Tribunale ha espresso chiaramente le ragioni poste a fondamento della decisione adottata, peraltro specificamente censurate dall'appellante.
3.2. - Riguardo alle censure svolte nel merito, le stesse risultano infondate e comunque non risultano idonee a condurre all'auspicato ribaltamento della decisione adottata dal Tribunale, sebbene debba pagina 4 di 15 rilevarsi che la domanda attorea, riproposta in questa sede dall'odierno appellante, volta a sentire condannare l'appellato all'esecuzione dei lavori indicati nella c.t.u. del 7/7/2018 nell'allegato 9, punti
1-5, non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non trattandosi di domanda nuova né comunque tardivamente introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (come invece statuito in prime cure).
Va rilevato, al contrario, che l'appellante - come correttamente evidenziato – aveva già sin dall'atto di citazione di primo grado (v. pagina 9; doc. n. 7) chiesto al Tribunale di Ragusa di ordinare al convenuto
“di porre in essere tutte le opere, che verranno individuate in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, idonee e necessarie a regimentare le acque pluviali in modo da non arrecare danno e aggravio al fondo di proprietà del Dott. nonché, di realizzare le opere necessarie ad Parte_1
impedire ulteriori episodi di scolo e versamento delle acque provenienti dagli impianti idrici / fognari siti sulla proprietà del convenuto ….”.
Successivamente, in coerenza con tale richiesta originaria, l'appellante - invitato a precisare le conclusioni nelle note scritte ex art. 127-ter del 3 aprile 2023, come da atto di citazione - ha ribadito, al primo punto, la propria domanda, chiedendo che fosse ordinato al convenuto “di porre in essere tutte le opere, idonee e necessarie a regimentare le acque pluviali in modo da non arrecare danno e aggravio al fondo di proprietà dell'attore, nonché di realizzare le opere necessarie ad impedire ulteriori episodi di scolo e versamento delle acque provenienti dagli impianti idrici / fognari della struttura recettizia del convenuto”. Tali opere, nel frattempo, erano state specificamente individuate dal CTU a pag. 29 della propria relazione peritale.
Tuttavia, la domanda attorea, pur essendo ammissibile, e dovendo dunque essere decisa nel merito, non può essere accolta, in quanto risulta infondata.
La motivazione assunta dal Tribunale nella sentenza impugnata, nella parte in cui argomenta circa l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, può essere, almeno in parte, condivisa, risultando corretta, nella specie, la qualificazione giuridica data alla domanda attorea dal Giudice di primo grado come domanda ai sensi dell'art. 913 c.c.
Sotto questo profilo, assume rilievo la circostanza che, a pag. 4 della sentenza, il Tribunale osserva, con riferimento alle domande proposte dall'attore, che egli “deduce quindi che gli interventi edilizi
pagina 5 di 15 realizzati dal convenuto hanno determinato un aggravio a carico del fondo attoreo dello scolo delle acque provenienti dal fondo del convenuto, in violazione dell'art. 913 c.c.”.
Anche nel presente giudizio di appello, nel reiterare la domanda già dichiarata inammissibile in primo grado, l'odierno appellante non contesta tale qualificazione (che, peraltro, egli stesso aveva sostenuto sin dall'atto introduttivo) e fonda su di essa le proprie censure.
Ciò premesso, e considerato che la qualificazione giuridica della domanda - condivisa dal Collegio - non è stata contestata da alcuna delle parti e deve pertanto ritenersi ormai definitiva, occorre rilevare che l'aggravamento del deflusso delle acque piovane oggetto del presente giudizio rientra unicamente nell'ambito applicativo della disciplina prevista dall'art. 913 c.c.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, ad abundantiam, che la domanda dichiarata inammissibile in ogni caso non poteva essere accolta perché tra le facoltà del diritto di proprietà non rientra quella di pretendere il buon funzionamento degli impianti posti a servizio del fondo vicino, salvo ovviamente il risarcimento del danno che da tali impianti possa derivare. Subito dopo ha ulteriormente precisato che non “varrebbe richiamare in senso contrario le affermazioni del c.t.u. secondo cui la situazione accertata “aggrava la servitù esistente di scolo delle acque” (risposta 5, pagina 11), in quanto si tratta di formula imprecisa, non dipendendo comunque tale scolo dalla conformazione dei fondi ma pur sempre dall'eventuale malfunzionamento degli impianti del convenuto”.
I due passaggi costituiscono un ragionamento unitario sviluppato dal Tribunale e, pertanto, devono essere esaminati congiuntamente, poiché, diversamente, si finirebbe per perdere di vista la reale ratio decidendi espressa da Giudice, che risulta, nella sostanza, condivisibile.
Tale percorso logico – motivazionale deve essere infatti valutato alla luce della qualificazione giuridica attribuita – come già detto - alla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 913 c.c.
Questa norma postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore quanto al deflusso delle acque e impone, dunque, a carico dei rispettivi proprietari un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni manufatto od opera che modifichi, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque, senza che sia necessaria, ai fini della tutela apprestata da detta norma, l'esistenza di un danno effettivo derivante dalla modificazione dei luoghi (Cass. n. 3239/2019; Cass. n. 7046/2016; Cass. 6976/1986).
pagina 6 di 15 Ne consegue che l'azione ex art. 913 c.c. - che può avere sia natura inibitoria che recuperatoria – è proponibile anche se il danno non si è ancora concretamente verificato, purché siano state già compiute le opere idonee a determinarne l'insorgenza.
Va inoltre considerato che la norma in esame pone a carico dei proprietari, tanto del fondo inferiore quanto di quello superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno. Essa non vieta ogni possibile modificazione incidente sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino in modo apprezzabile tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo (Cass. n. 30230/2019).
Nel prevedere che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato "scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo", la norma allude, dunque, all'opera del proprietario del fondo superiore, la quale possa costituire o aggravare la servitù naturale di scolo, proprio a tutela, come già detto, del fondo servente a non ricevere e non dover smaltire le acque, oltre la normale tollerabilità richiesta al proprietario del fondo inferiore ex art. 913 c.c. (Cass. n.
10948/2020).
Orbene, la sentenza impugnata - così come la consulenza tecnica d'ufficio - ha accertato che le acque che sono tracimate nella proprietà del erano riconducibili a pregressi e isolati episodi di Pt_1 malfunzionamento di impianti di proprietà dell'appellato, segnatamente l'impianto irriguo del roseto e l'impianto di pompaggio della piscina. Ne deriva che non si è in presenza di acque di scolo derivanti da opere o manufatti edilizi che abbiano modificato la naturale configurazione del terreno, aggravando la condizione del fondo sottostante.
È evidente, pertanto, che, nel caso di specie, la fattispecie esula dall'ambito applicativo dell'art. 913
c.c.
3.3. - A ciò si aggiunga che il Giudice di primo grado ha espressamente fatto salvo il risarcimento del danno che da tali impianti possa derivare, alludendo alla possibilità per l'attore di agire in separata sede per il risarcimento del danno. Tale possibilità deve ritenersi estesa, ovviamente, anche alla domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., al fine di ottenere l'eliminazione delle cause di eventuali infiltrazioni attive in caso di malfunzionamento degli impianti.
pagina 7 di 15 Tale statuizione comporta, implicitamente ma chiaramente, che il primo Giudice ha escluso che una domanda risarcitoria in tal senso fosse stata effettivamente proposta dall'attore, riservando la relativa azione a un distinto giudizio.
L'appellante, peraltro, non ha articolato una specifica doglianza su questa parte della decisione, con la conseguenza che risulta preclusa a questo Giudice di appello la possibilità di rimettere in discussione questo aspetto.
Tale profilo della sentenza impugnata si presenta, peraltro, strettamente connesso alla questione della qualificazione giuridica della domanda attorea - già respinta e reiterata con l'appello – rispetto alla quale va rilevato che, in nessuna parte dei propri scritti difensivi, l'appellante ha proposto una qualificazione differente. Anzi, nelle note conclusive depositate il 29 gennaio 2025, ha espressamente invocato l'art. 913 (v. pag. 2) a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso, risulta evidente, ad avviso del Collegio, che, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice, la domanda attorea è infondata nel merito, in quanto non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 913 c.c.
I primi tre motivi vanno, pertanto, rigettati, restando assorbita ogni altra questione.
4. - Nel quarto motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale sullo spostamento degli impianti idrici che violano la distanza di un metro dal confine prevista dall'art. 889, comma 2, c.c.
L'appellante, pur non contestando che gli impianti idrici oggetto della condanna violano la distanza di un metro dal confine di cui all'art. 889, comma 2, c.c., lamenta che il CTU non abbia fornito indicazioni certe in merito alla distanza concreta degli impianti dal confine, limitandosi a fornire dati approssimativi, come dimostrato dall'uso dell'avverbio “circa”. Censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver accolto la domanda riconvenzionale “sullo spostamento degli impianti idrici” sulla base di affermazioni ritenute illogiche e scientificamente errate, senza esaminare la questione relativa alla proprietà del muro di confine, che egli assume essere di sua proprietà esclusiva. Afferma che tale questione è essenziale per il corretto calcolo della distanza: avendo accolto la domanda “nella omissione” di accertamenti dai quali non poteva prescindersi per un corretto calcolo della distanza, la sentenza sarebbe affetta da un vizio di motivazione. Chiede infine, in via istruttoria, una nuova consulenza tecnica d'ufficio che deve confermare che il muro di confine è di sua esclusiva proprietà.
pagina 8 di 15 4.1. - Rileva il Collegio che il denunciato vizio di motivazione della sentenza effettivamente sussiste, in quanto risulta omessa la determinazione della misura concreta della distanza da osservare tra gli impianti dell'appellante e il confine.
Va, infatti, rammentato che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, “ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previste dagli artt. 889, 890 cod. civ. con riguardo ai manufatti ivi elencati (pozzi, cisterne ecc.), ove il muro divisorio esistente sul confine si appartenga in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza deve essere misurata tra quest'ultimo ed il confine effettivo;
mentre, qualora il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto, essendo in tal caso il confine costituito dal detto muro e non dalla sua linea mediana, dacché l'intero muro, in quanto indiviso, si considera anche altrui rispetto al proprietario del fondo nel quale ubicata l'opera in questione” (Cass. n. 2479/1087).
Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini del rispetto della distanza legale degli impianti dell'appellante dal confine, se (come dedotto dall'appellato nella comparsa contenente domanda riconvenzionale) il muro divisorio è comune ai proprietari dei fondi contigui, cioè le odierne parti in lite, la distanza va calcolata dalla facciata del muro stesso prospiciente gli impianti da tenere a distanza;
viceversa, se (come sostiene l'odierno appellante) il muro divisorio, esistente sul confine, appartiene in via esclusiva al proprietario degli impianti, ossia il medesimo , si deve avere riguardo alla Parte_1 facciata opposta, quella, cioè, rivolta verso il fondo di proprietà esclusiva dell'appellato.
Il Giudice di primo grado ha tenuto presenti tali principi, dando espressamente atto che l'attore ( Pt_1
deduce come il muro divisorio gli appartenga in via esclusiva, circostanza che comporterebbe
[...]
la necessità di computare le distanze degli impianti a partire dalla facciata del muro prospiciente la proprietà del convenuto ( ). Controparte_1
Tale affermazione è in sé corretta.
Il Tribunale, tuttavia, sviluppando ulteriormente il suo ragionamento, ha poi ritenuto, in modo contraddittorio, che nel giudizio non occorresse accertare dove potessero essere legittimamente collocati gli impianti, ma esclusivamente se essi attualmente rispettassero o meno la distanza legale.
Nel caso di specie – prosegue il Giudice – il CTU ha accertato che tutti gli impianti violano la distanza legale, concludendo, quindi, che gli stessi dovessero, per ciò solo, essere integralmente rimossi.
pagina 9 di 15 Il Tribunale non ha tuttavia considerato che la domanda di arretramento degli impianti, fino al ripristino della distanza legale di un metro dal confine, non poteva essere accolta per il solo fatto dell'avvenuta violazione della distanza prevista dall'art. 889, comma 2, c.c., ma richiedeva un accertamento specifico della misura concreta dell'arretramento necessario al rispetto della distanza violata, al fine di rendere determinato l'ordine di ripristino.
Invero, “nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al giudice dell'esecuzione il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso” (Cass. n. 4449/2023; Cass. n. 1991/7124).
Il Tribunale, giudice della cognizione investito della domanda diretta ad accertare la violazione della norma di cui all'art. 889, comma 2, c.c., non poteva dunque esimersi dall'affrontare la questione della proprietà del muro di confine, riproposta in questa sede dall'appellante.
4.2. - Nel merito, la questione va risolta in base principi generali regolanti la ripartizione dell'onere probatorio.
Conviene premettere che il convenuto originario, , nella comparsa di risposta Controparte_1
contenente domanda riconvenzionale ha espressamente dedotto che, nella fattispecie, si tratta di
“preesistente muro comune di confine che il dott. ha in parte utilizzato come muro di fabbrica”. Pt_1
L'odierno appellante, già attore e convenuto in via riconvenzionale, a sua volta ha contestato l'assunto della comunione del muro di confine con il convenuto, eccependone la proprietà esclusiva (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dell'originario attore, pag. 3, punto 4).
Ciò premesso, la censura in esame lamenta, in particolare, la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, di una clausola contenuta nella scrittura privata recante il “Regolamento di rapporti reali” sottoscritta dalle parti il 28.5.2012 (pagina 3; doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante), nella quale è prevista la chiusura, a carico del Cugno, della “attuale finestra esistente, prospiciente sulla proprietà ”. CP_1
L'appellante argomenta quindi che la prova della proprietà esclusiva del muro di confine, ai sensi dell'art. 881 c.c., sarebbe fornita in re ipsa, in quanto insita nel fatto che egli ha dovuto chiudere, a pagina 10 di 15 proprie esclusive spese, la veduta che si affacciava sulla proprietà di . Al riguardo, Controparte_1 osserva che, “se il muro di confine fosse stato per il 50% di proprietà dell'Appellato, il Regolamento di rapporti reali avrebbe dovuto – e non l'ha fatto – prevedere il costo delle spese di chiusura di detta finestra fra i due supposti comproprietari”.
Orbene, il Collegio rileva che, pur ad ammettere che il abbia provveduto, a proprie spese, alla Pt_1 chiusura della finestra prospiciente sul fondo di proprietà dell'appellato, tale circostanza non costituisce prova idonea della proprietà esclusiva del muro dedotta dall'appellante, non potendosi da essa desumere che il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di proprietà del medesimo. La chiusura della finestra trae origine dalla convenzione stipulata tra il e l' , e prescinde Pt_1 CP_1
dunque dalla situazione proprietaria del muro di confine. Infatti, con detta convenzione, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, è stata prevista, in favore dell'appellante, la facoltà di realizzare una parziale sopraelevazione in deroga alle norme sulle distanze legali dal confine, subordinandola però al rispetto di determinate prescrizioni, tra cui quella in esame, contemplata alla lett. c): “l'attuale finestra esistente, prospiciente sulla proprietà dovrà essere chiusa entro 30 giorni dalla CP_1 sottoscrizione della presente scrittura”.
La censura è quindi infondata.
4.3. - Tuttavia, va considerato che questa Corte, avendo accolto il motivo di gravame relativo al vizio di indeterminatezza della pronuncia di arretramento contenuta nella sentenza di primo grado – vizio che ne comporta la nullità – è tenuta a decidere nel merito sulla domanda riconvenzionale volta al rispetto della norma sulle distanze di cui all'art. 889, comma 2, c.c., tenendo conto delle difese del convenuto in via riconvenzionale, originario attore, operando, in tal senso, come giudice di primo grado. Di conseguenza, la Corte è chiamata autonomamente a valutare la questione della comunione, o meno, del muro di confine, senza alcun vincolo di attenersi al devoluto.
Al riguardo, va evidenziato che è pacifico in causa, poiché espressamente riconosciuto da entrambe le parti, che il preesistente muro, che sorge sul confine tra i due fondi contigui attualmente di loro proprietà, non divideva entità prediali omogenee (edificio da edificio;
cortile da cortile;
orto da orto, ecc.), trattandosi, come rilevato dalle stesse parti, da un lato, di un terreno edificato e, dall'altro, di un agrumeto (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dell'originario attore, pag. 3, punto 4; comparsa di risposta dell'appellato, pag. 6, n. 04).
pagina 11 di 15 Pertanto, in base al principio di diritto secondo cui la presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio di cui all'art. 881 c.c. si applica solo alle entità prediali omogenee (v. Cass. n. 5258/2006), non può ritenersi operante, nel caso concreto, la suddetta presunzione, invocata dall'odierno appellante a sostegno dell'assunto della proprietà esclusiva del muro stesso. Parimenti, tuttavia, non può ritenersi applicabile neppure la presunzione di comunione ex art. 880 c.c., invocata almeno implicitamente dall'appellato - il quale, nella comparsa di risposta di primo grado contenente domanda riconvenzionale, deduce che, nella fattispecie, si tratterebbe di un “preesistente muro comune di confine che il dott. ha in parte utilizzato come muro di fabbrica”) - giacché che anche tale presunzione, Pt_1
alla luce del suo fondamento, non trova applicazione nel caso di entità prediali diverse (v. Cass. n.
14609/2007; Cass. n. 6678/1999).
Inoltre, si osserva che la questione controversa non può essere risolta neppure mediante l'applicazione della norma di cui all'art. 887 c.c., richiamata dall'appellato nella comparsa di costituzione di secondo grado.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di fondi posti a dislivello naturale, come nel caso di specie, trattandosi di “terreno discendente da verso , come risulta dalla prima c.t.u. (pag. CP_1 Pt_1
8), “il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello” (Cass. 29108/2019).
La norma, tuttavia, “non trova applicazione … né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo;
né, infine, nella ipotesi in cui il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, ad autonoma sua iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria o utile per il proprio fondo, in tal caso restando a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro. Al di fuori delle ipotesi innanzi indicate, quando invece il muro tra fondi a dislivello adempie, oltre che alla eventuale funzione di sostegno del fondo superiore, a quella di divisione tra i due fondi - nel senso che viene ad innalzarsi, oltre il suolo del fondo superiore, una separazione tra le due proprietà contermini, che impedisce l'accesso dall'una all'altra nonché
l'esercizio di ogni veduta - la disciplina è quella propria del muro di cinta divisorio relativamente alla presunzione di comunione, di cui al secondo comma dell'art. 880 cod. civ.” (Cass. n. 9368/2012).
pagina 12 di 15 Nel caso di specie, l'appellato - originario attore in via riconvenzionale - non ha fornito alcuna prova, né comunque risulta dagli atti, circa l'esistenza dei presupposti necessari per l'operatività delle presunzioni previste dall'art. 887 c.c., norma espressamente invocata dallo stesso.
Inoltre, il Collegio rileva che, per la parte del muro che si eleva al di sopra del piano di campagna, non può trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 880 c.c., attesa la situazione concreta già evidenziata: il muro non separava entità prediali omogenee, presupposto indefettibile per l'operatività di tale presunzione.
Ora, vertendosi in una controversia in materia di rapporti di vicinato, la parte che invochi l'osservanza delle distanze legali per impianti idraulici ai sensi dell'art. 889, comma 2, c.c., ha - in caso di contestazione, da parte del convenuto, della proprietà comune del muro divisorio che sorge sul confine
- l'onere di dimostrare la detta comunione ovvero la proprietà esclusiva del muro stesso.
Non avendo, in concreto, l'appellato assolto tale onere probatorio, la domanda da lui proposta poteva essere accolta solo nei limiti compatibili con la contestazione del convenuto, il quale ha sempre rivendicato la proprietà esclusiva del muro.
Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto originario, ha condannato l'allora attore, odierno appellante, a rimuovere o comunque ad arretrare a distanza non inferiore ad un metro dal confine gli impianti idraulici indicati nell'elenco a pagina 25 della relazione di c.t.u. depositata il 7.7.2018 (esclusi quindi i climatizzatori e la caldaia), entro tre mesi dal deposito della presente sentenza, salvo che non vi abbia già spontaneamente provveduto.
Il decisum, peraltro, come già anticipato, resiste alle censure, pure sollevate con il quarto motivo di appello, che lamentano una presunta “incertezza” nella misurazione delle distanze effettuata dal CTU.
Tali censure, infatti, non si confrontano minimamente con la motivazione della sentenza di primo grado e omettono di considerare le conclusioni rassegnate dal medesimo CTU in base a puntuali accertamenti tecnici, che il primo Giudice ha pienamente recepito. Il consulente tecnico d'ufficio ha, tra l'altro, evidenziato come unico elemento variabile lo spessore del muro, compreso tra i 27 e i 29 cm. Questo andamento irregolare del muro divisorio esistente sul confine giustifica l'uso dell'avverbio “circa” da parte del CTU, senza che ciò implichi alcuna approssimazione nella misurazione delle distanze.
Naturalmente, la distanza legale deve essere rispettata in ogni punto degli impianti, come risulta dalla prima relazione in cui il CTU ha precisato che “pertanto volta per volta occorrerà accertarsi dello
pagina 13 di 15 spessore di muro in corrispondenza di ogni punto di consegna o della tubazione”. Tale operazione ben può essere demandata al giudice dell'esecuzione, non richiedendo un'integrazione del titolo.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni già svolte, deve ritenersi che il Giudice di primo grado, una volta accertata l'avvenuta violazione della norma sulle distanze degli impianti idraulici dell'appellante dal confine prevista dall'art. 889, comma 2, c.c., nel condannare il medesimo appellante alla rimozione o comunque all'arretramento sino alla distanza di almeno un metro dal confine, avrebbe dovuto altresì disporre che la detta distanza deve essere misurata tra gli impianti ed il confine effettivo, cioè a partire dalla facciata del muro prospiciente la proprietà dell . CP_1
In conclusione, l'appello proposto da va accolto in relazione limitatamente al quarto Parte_1
motivo, e solo nei limiti della censura accolta nei termini sopra esposti, mentre per il resto deve essere rigettato.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la medesima va integrata secondo quanto sopra specificato.
5. - Il in quanto comunque soccombente, va condannato a rifondere all' le spese di Pt_1 CP_1
entrambi i gradi di giudizio, con compensazione peraltro nella misura della metà, tenuto conto della soccombenza reciproca.
Le spese del primo grado vanno liquidate, nella detta frazione, nella misura indicata nella sentenza di primo grado, che – ad eccezione della parte riformata - deve essere confermata, anche con riferimento alla statuizione sulle spese processuali e a quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
La liquidazione (nell'intero) delle spese del presente grado - nella misura specificata in dispositivo - è stata effettuata sulla base dei vigenti parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in relazione allo scaglione di riferimento nella specie, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della controversia, nonché applicando i parametri medi per le fasi effettivamente espletate e quelli minimi per la sola fase di trattazione, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1405/2023 R.G.A.C., accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1069/2023, pubblicata il 7 Parte_1
luglio 2023, del Tribunale di Ragusa;
pagina 14 di 15 per l'effetto, con riferimento al capo della suddetta sentenza, con il quale, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto, l'attore è stato condannato a rimuovere o Parte_1
comunque ad arretrare a distanza non inferiore ad un metro dal confine gli impianti idraulici indicati nell'elenco a pagina 25 della relazione di c.t.u. depositata il 7.7.2018 (esclusi quindi i climatizzatori e la caldaia), entro tre mesi dal deposito della presente sentenza, salvo che non vi abbia già spontaneamente provveduto, dispone, ad integrazione di tale capo, che la detta distanza deve essere misurata tra gli impianti ed il confine effettivo, cioè a partire dalla facciata del muro prospiciente la proprietà dell;
CP_1
rigetta nel resto l'appello;
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
compensa per la metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio, e condanna alla Parte_1 rifusione, in favore , della restante metà di spese che, nell'intero, liquida in euro Controparte_1
804,00 per esborsi e in complessivi euro 10.313,00 per compensi, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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