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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1714 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNELLI CHIARA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE E. C.F._2
DE AMICIS, 15/C CESENATICO, giusta procura del 19.06.2023; attore nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MONTI ENRICO (C.F. ), domiciliata in VIA SIGISMONDO 75 C.F._3
47923 RIMNI, in virtù di procura del 23.10.2023; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare il grave inadempimento della società appaltatrice, sia in ordine alla tipologia dei materiali forniti, che in ordine alla qualità della posa in opera;
- conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, quantomeno con riferimento alla fornitura degli infissi, e condannare la società alla restituzione del prezzo di €. 19.294,00 corrisposto in virtù CP_1 del contratto risolto con riferimento agli infissi, nonché condannare l'appaltatore al risarcimento dei danni causati
1 con l'intervento attuato, quali ad esempio manomissione del sistema di allarme, danneggiamento di una grondaia, danno estetico (es. imbrattamento pareti); oltre al maggior danno riferito al costo oggi necessario per l'acquisto degli infissi oggetto del contratto risolto, danni complessivamente quantificabili in un importo non inferiore a €. 15.000,00, di cui €. 10.453,00, a titolo di differenza tra quanto richiesto dall'azienda per fornitura e installazione dei nuovi infissi (€. Controparte_2
24.788,00 + iva) e quanto a suo tempo richiesto dalla (€. 14.335,00 + iva) o a quella somma Controparte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- in subordine, accertare l'inadempimento posto in essere dalla società appaltatrice, condannando la stessa all'integrale risarcimento dei danni causati, che si quantificano in una somma non inferiore ad €. 14.558,36, come stimata dal CTU Ing. salvo miglior quantificazione all'esito del presente giudizio in riferimento alla Persona_1 manomissione del sistema di allarme, al danneggiamento di una grondaia, al danno estetico e al maggior costo della manodopera;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di tutte le spese sostenute, anche di parte, in relazione alla negoziazione assistita e all'attivazione di accertamento tecnico preventivo, nonché del presente giudizio, con condanna ex art 96 cpc, per il comportamento processuale ivi tenuto».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa remissione della causa in istruttoria al fine di darsi corso a tutte le istanze istruttorie di cui alla di memoria di costituzione, in via principale, rigettare la domanda attrice.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via subordinata, rigettare la domanda avversaria così come proposta accogliendola, in ragione delle eccezioni tutte proposte, solo nel limite del legittimo e del provato, come da proposta conciliativa del Tribunale.
Con spese ed onorari come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
[.
1. ha agito ex art. 281-decies e ss., c.p.c., nei confronti della società Parte_1
sulla scorta dell'accertamento tecnico preventivo di cui al n. R.G.C.C. n. 2173/22, CP_3 chiedendo la condanna di controparte al risarcimento dei danni, a cagione dell'esecuzione non a regola d'arte delle opere di sostituzione degli infissi e degli scuroni presso l'immobile di sua proprietà, sito in Cesena, alla via Lamone n°145.
1.1. Ella ha esposto che:
2 nel corso dell'autunno 2020, contattava la società per sostituire gli infissi e Controparte_3
gli scuroni e che, in data 29.01.2021, dopo i sopralluoghi eseguiti dal geometra Parte_2 veniva predisposto un riepilogo della fornitura, ove erano indicati i materiali e la tipologia di posa in opera (v. all.1, in fasc. ricorrente);
prima dell'inizio dei lavori, la committente provvedeva al saldo dell'intera somma pattuita, versando un primo acconto il giorno 26.02.2021, un secondo acconto il 10.6.2021 di € 13.893,00, infine, il giorno 2.08.2021, il saldo finale di € 2.717,00, per un ammontare totale già corrisposto pari ad € 17.540,00, (v. all. 2, id.);
senonché, sin dalla fase di esecuzione delle opere, la committente riscontrava gravi difetti esecutivi, meglio descritti a pag. 4 e 5 del ricorso introduttivo e che venivano prontamente segnalati alla società resistente la quale, però, negava l'addebito (v. all. da 5 a 9 id.).
a quel punto, stante l'impossibilità di trovare una soluzione bonaria, la sig.ra azionava Pt_1
lo strumento di cui all'art. 696 c.p.c., al fine di accertare lo stato dei luoghi, la tipologia, l'entità e le modalità di svolgimento dei lavori di appalto all'interno dell'abitazione di sua proprietà;
veniva nominato il C.T.U., dott.ssa la quale eseguiva gli accertamenti e constatava Persona_1
la sussistenza di vizi e difetti dell'opera del tipo di quelli lamentati dalla committente, quantificando i costi di ripristino in € 14.558,36 (v. all. 16, id.).
1.2. Nel resistere in giudizio ai fini del rigetto, la controparte ha eccepito la scarsa rilevanza dei vizi essendo meri difetti estetici, dichiarandosi disponibile ad eseguire le riparazioni indicate dal
C.T.U. in sede di a.t.p., alle quali, però, la stessa committente si sarebbe sempre opposta, venendo meno agli obblighi di collaborazione e buona fede (v. all. 2, 3 e 4, in fasc. resistente).
1.3. Infine, la difesa resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, atteso che i difetti lamentati avrebbero comunque un valore minore (€ 10.933,08) rispetto a quanto preteso dalla ricorrente (€ 19.294,00).
2. Con ordinanza del 22.01.2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che poneva l'obbligo a carico della società di corrispondere, in favore CP_1 di , la somma di € 15.200,00, a titolo di sorte capitale ed interessi inclusi, Parte_1 oltre ad € 2.000,00 per esborsi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre accessori, con compensazione della residua porzione a titolo di spese legali.
2.1. Nonostante l'accettazione da parte della ricorrente ed in carenza di un riscontro da parte della società la causa veniva inoltrata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies, CP_1
3 c.p.c., per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2.2. Ebbene, la domanda è fondata e va accolta.
In materia di appalto, vige la garanzia specifica disposta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., a norma dei quali, in caso di vizi o difformità dell'opera, il committente può richiederne l'eliminazione a spese dell'appaltatore o la riduzione proporzionale del prezzo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;
inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1668 c.c. al committente viene riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto qualora “le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”, prevedendo così una forma di risoluzione per inadempimento nel momento in cui venga accertata la particolare gravità dei vizi emersi, di serietà tale da pregiudicare il pieno e corretto utilizzo del bene.
2.3. Al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, sull'appaltatore grava l'onere di fornire la prova liberatoria, consistente nel dimostrare di avere eseguito le opere a regola d'arte e con il grado di diligenza professionale, a tal punto che i vizi e/o i difetti dell'opera non siano da ricondurre ad una propria negligenza e/o imperizia.
2.4. Ebbene, nell'elaborato peritale in atti, a firma del C.T.U., dott.ssa veniva Persona_1 riscontrato che: “[…] giunti (primario e secondario) non eseguiti a regola d'arte in quanto deficitari o addirittura privi di materiale di saturazione (nastri termoespandenti e schiume poliuretaniche, fonoassorbenti , coibentanti, riempitive) e, in taluni casi, mancanti di profili esterni volti a coprire i giunti, così da essere palesemente non rispondenti alla norma UNI 11673-1:2017 che definisce le caratteristiche prestazionali dei giunti di installazione finalizzate, tra l'altro, al mantenimento in opera delle prestazioni di prodotto dichiarate dal fabbricante. […]. La posa dei nuovi infissi in PVC, così come già ampiamente descritto al paragrafo 3.1.2, non soddisfa i criteri e requisiti specifici di isolamento, impermeabilizzazione all'aria, protezione agenti atmosferici, mitigazione ponti termici (UNI 11673-1:2017); essendo la posa compendiata nella Commissione del
29/01/2021, la responsabilità della mancata rispondenza alle norme è di parte resistente, indipendentemente da chi abbia effettivamente effettuato la posa (subappalto). […]. Lo scurone ad anta unica non risponde pienamente alla propria funzione (non potendosi aprire completamente e soprattutto non potendo essere vincolata causa la presenza del pluviale), per cui si ritiene debba considerarsi un vizio, in quanto viola le regole dell'arte ed i principi in materia di edilizia, anche per quanto argomentato al paragrafo 2.7. […]. La mancata installazione di alcuni sensori ed il loro collegamento all'impianto determina comunque l'inutilizzo dell'impianto di antintrusione a cavo nella sua interezza” (cfr. pagg. 24-28, relazione C.T.U., dott.ssa R.G.CC. n. 2173/2022). Per_1
4 2.5. Dunque, il C.T.U. ha accertato la violazione delle norme tecniche di posa degli infissi, e conseguentemente una riduzione dell'efficienza energetica dell'immobile, oltre al danneggiamento degli scuroni e la compromissione dell'impianto antintrusione.
2.6. La responsabilità va addebitata alla ditta appaltatrice, la quale eccepisce una forma di concorso colposo della committente, sostenendo come le difformità denunciate dipendessero direttamente dalla specifica volontà della medesima, che aveva approvato l'offerta riguardo il materiale e la messa in opera come da contratto (c.d. “a sormonto”).
Ebbene, sotto tale profilo, è opportuno considerare che il committente non dispone delle conoscenze tecniche idonee a comprendere adeguatamente i rischi, pertanto, tale circostanza assumerebbe rilevanza unicamente nel momento in cui l'appaltatrice dimostri di aver tempestivamente segnalato i possibili inconvenienti, e che il committente avesse comunque insistito per l'esecuzione del progetto.
Dalla documentazione prodotta, tuttavia, non risulta che alla committente fosse stato in qualche modo segnalato l'esito dei lavori, né che ella fosse stata messa a conoscenza dei problemi tecnici e strutturali che avrebbero comportato evidenti difetti estetici.
L'inadempimento dell'appaltatrice risulta, quindi, evidente e adeguatamente provato, e ciò determina l'operatività della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
2.7. Ciò premesso, al fine di valutare il rimedio più confacente al caso concreto, è opportuno operare una valutazione dell'effettiva entità dei danni riportati e dunque del grado di inadempimento.
Afferma infatti la Suprema Corte che, nell'ambito della garanzia dell'appaltatore ex artt. 1667 e
1668 c.c., spetta al Giudice accertare “se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile”. (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n.
22093 del 04.09.2019).
Ebbene, l'accertamento peritale ha rilevato in primis una violazione delle norme in materia di realizzazione degli infissi, la conseguente compromissione della funzionalità degli stessi, determinando un danno alle caratteristiche estetiche dell'immobile oltre che un'inefficienza per quanto concerne la tenuta termica e luminosità dello stesso.
2.8. Il consulente dell'Ufficio ha quantificato i costi di rifacimento in € 10.933,08 oltre IVA, equivalente a complessivi € 13.338,36 (da cui detrarre € 1.476,20 in caso di sostituzione dello
5 scurone danneggiato e dello scurone a due ante direttamente da , oltre ad € Controparte_1
1.220,00 quantificati a titolo di eventuale compenso per il tecnico Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori, e ciò corrisponde a oltre la metà rispetto al valore complessivo dell'appalto, già integralmente versati dalla committente.
2.9. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui i difetti non rivestono grave entità e possono ricondursi solo ad irregolarità estetiche, le risultanze della consulenza comprovano invece che i vizi richiedono nuove forniture ed un integrale rifacimento.
2.10. Ad ogni buon conto, tali vizi non sono ineliminabili, pertanto non di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, che comunque richiede – in conformità al principio generale di conservazione del contratto – l'accertamento del criterio della non scarsa rilevanza.
Nello specifico, come condiviso in giurisprudenza, il committente può ottenere la risoluzione del contratto solo qualora “i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore”. (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza
n. 21188 del 05.07.2022).
2.11. Ebbene, le difformità rilevate non assumono tale carattere, in quanto non pregiudicano in modo dirimente la finalità del bene.
Di conseguenza, la committente potrà usufruire dei rimedi previsti dall'art. 1668 c.c. primo comma, che consistono nell'eliminazione a spese dell'appaltatore o la riduzione proporzionale del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
2.12. A tal proposito, non convince l'argomentazione di parte convenuta secondo cui la reticenza della committente a proseguire i lavori e affidare alla stessa ditta le opere di rifacimento integri una violazione del canone di buona fede e correttezza, essendo al contrario condivisibile un calo di fiducia, che determina la perdita di interesse nella conclusione dei lavori di cui al contratto, soprattutto in considerazione della valutazione di stima effettuata dal tecnico di parte, il quale aveva quantificato i costi di ripristino in misura inferiore rispetto al valore dell'appalto.
2.13. A tal proposito, si richiama quanto espresso in sede di accertamento tecnico, ove il
Consulente dell'Ufficio, in risposta alle considerazioni del C.T.P. di parte resistente, ing.
[...] affermava che: “l'eliminazione di tali vizi comporta necessariamente lo smontaggio di tutti i nuovi Per_2 infissi (finestre e porte finestre) ed il loro rimontaggio con l'uso di nastri termo espandenti, da posarsi lungo il
6 perimetro del telaio fisso, prima di essere inserito nel vano di alloggio. Il nastro termo espandente non può essere inserito successivamente, a posa dell'infisso effettuata, pertanto la sua installazione non può essere intesa come opera di completamento, bensì di rifacimento. Opera di completamento è invece la posa di coprifilo in corrispondenza di soglie, la posa di ferma-scuroni mancanti, la sostituzione di scuri a due anziché un'anta, etc...” (cfr. pag. 36 relazione c.t.u.).
Di conseguenza, viene condivisa e giustificata la scelta della committente di affidare le opere ad un soggetto terzo, tanto più che trattasi di lavorazioni di emenda che comportano il rifacimento pressoché integrale.
2.14. Sulla scorta di quanto sopra, va disattesa la richiesta di risolvere il contratto, mentre va accolta la domanda subordinata ad oggetto la condanna di controparte al pagamento dei costi di ripristino, tenuto conto che il corrispettivo dell'appalto risulta già integralmente saldato, facendo salve le opere eseguite e non contestate.
Pertanto, l'appaltatrice è tenuta a corrispondere i costi di ripristino, inclusi i compensi professionali per i tecnici, pari ad € 11.933,08, oltre I.V.A.
2.15. Si rammenta infatti che, qualora il committente intenda esperire i rimedi riparatori di cui all'art. 1668 co. I c.c., debba considerarsi la medesima utilità economica che egli avrebbe ottenuto:
“se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al
"quantum" monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 4161 del 02.03.2015).
Relativamente a tale aspetto, il consulente in sede di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato come l'entità dei difetti estetici e delle problematiche ai sensori di allarme è ricompresa nella quantificazione di cui sopra, di conseguenza non si ravvisano le condizioni per accordare ulteriori poste risarcitorie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate sia per il procedimento di istruzione preventiva che per il presente giudizio di merito. Il compenso è determinato in base al valore della causa, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
7 Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 11.933,08, oltre I.V.A.; Parte_1 condanna I a corrispondere, in favore di , le spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 3.902,00 per esborsi ed in € 7.414,00, a titolo di compenso professionale per il procedimento di istruzione preventiva e per il giudizio di merito, oltre spese a forfait al 15%,
Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
8
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1714 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNELLI CHIARA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE E. C.F._2
DE AMICIS, 15/C CESENATICO, giusta procura del 19.06.2023; attore nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MONTI ENRICO (C.F. ), domiciliata in VIA SIGISMONDO 75 C.F._3
47923 RIMNI, in virtù di procura del 23.10.2023; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare il grave inadempimento della società appaltatrice, sia in ordine alla tipologia dei materiali forniti, che in ordine alla qualità della posa in opera;
- conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, quantomeno con riferimento alla fornitura degli infissi, e condannare la società alla restituzione del prezzo di €. 19.294,00 corrisposto in virtù CP_1 del contratto risolto con riferimento agli infissi, nonché condannare l'appaltatore al risarcimento dei danni causati
1 con l'intervento attuato, quali ad esempio manomissione del sistema di allarme, danneggiamento di una grondaia, danno estetico (es. imbrattamento pareti); oltre al maggior danno riferito al costo oggi necessario per l'acquisto degli infissi oggetto del contratto risolto, danni complessivamente quantificabili in un importo non inferiore a €. 15.000,00, di cui €. 10.453,00, a titolo di differenza tra quanto richiesto dall'azienda per fornitura e installazione dei nuovi infissi (€. Controparte_2
24.788,00 + iva) e quanto a suo tempo richiesto dalla (€. 14.335,00 + iva) o a quella somma Controparte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- in subordine, accertare l'inadempimento posto in essere dalla società appaltatrice, condannando la stessa all'integrale risarcimento dei danni causati, che si quantificano in una somma non inferiore ad €. 14.558,36, come stimata dal CTU Ing. salvo miglior quantificazione all'esito del presente giudizio in riferimento alla Persona_1 manomissione del sistema di allarme, al danneggiamento di una grondaia, al danno estetico e al maggior costo della manodopera;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di tutte le spese sostenute, anche di parte, in relazione alla negoziazione assistita e all'attivazione di accertamento tecnico preventivo, nonché del presente giudizio, con condanna ex art 96 cpc, per il comportamento processuale ivi tenuto».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa remissione della causa in istruttoria al fine di darsi corso a tutte le istanze istruttorie di cui alla di memoria di costituzione, in via principale, rigettare la domanda attrice.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via subordinata, rigettare la domanda avversaria così come proposta accogliendola, in ragione delle eccezioni tutte proposte, solo nel limite del legittimo e del provato, come da proposta conciliativa del Tribunale.
Con spese ed onorari come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
[.
1. ha agito ex art. 281-decies e ss., c.p.c., nei confronti della società Parte_1
sulla scorta dell'accertamento tecnico preventivo di cui al n. R.G.C.C. n. 2173/22, CP_3 chiedendo la condanna di controparte al risarcimento dei danni, a cagione dell'esecuzione non a regola d'arte delle opere di sostituzione degli infissi e degli scuroni presso l'immobile di sua proprietà, sito in Cesena, alla via Lamone n°145.
1.1. Ella ha esposto che:
2 nel corso dell'autunno 2020, contattava la società per sostituire gli infissi e Controparte_3
gli scuroni e che, in data 29.01.2021, dopo i sopralluoghi eseguiti dal geometra Parte_2 veniva predisposto un riepilogo della fornitura, ove erano indicati i materiali e la tipologia di posa in opera (v. all.1, in fasc. ricorrente);
prima dell'inizio dei lavori, la committente provvedeva al saldo dell'intera somma pattuita, versando un primo acconto il giorno 26.02.2021, un secondo acconto il 10.6.2021 di € 13.893,00, infine, il giorno 2.08.2021, il saldo finale di € 2.717,00, per un ammontare totale già corrisposto pari ad € 17.540,00, (v. all. 2, id.);
senonché, sin dalla fase di esecuzione delle opere, la committente riscontrava gravi difetti esecutivi, meglio descritti a pag. 4 e 5 del ricorso introduttivo e che venivano prontamente segnalati alla società resistente la quale, però, negava l'addebito (v. all. da 5 a 9 id.).
a quel punto, stante l'impossibilità di trovare una soluzione bonaria, la sig.ra azionava Pt_1
lo strumento di cui all'art. 696 c.p.c., al fine di accertare lo stato dei luoghi, la tipologia, l'entità e le modalità di svolgimento dei lavori di appalto all'interno dell'abitazione di sua proprietà;
veniva nominato il C.T.U., dott.ssa la quale eseguiva gli accertamenti e constatava Persona_1
la sussistenza di vizi e difetti dell'opera del tipo di quelli lamentati dalla committente, quantificando i costi di ripristino in € 14.558,36 (v. all. 16, id.).
1.2. Nel resistere in giudizio ai fini del rigetto, la controparte ha eccepito la scarsa rilevanza dei vizi essendo meri difetti estetici, dichiarandosi disponibile ad eseguire le riparazioni indicate dal
C.T.U. in sede di a.t.p., alle quali, però, la stessa committente si sarebbe sempre opposta, venendo meno agli obblighi di collaborazione e buona fede (v. all. 2, 3 e 4, in fasc. resistente).
1.3. Infine, la difesa resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, atteso che i difetti lamentati avrebbero comunque un valore minore (€ 10.933,08) rispetto a quanto preteso dalla ricorrente (€ 19.294,00).
2. Con ordinanza del 22.01.2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che poneva l'obbligo a carico della società di corrispondere, in favore CP_1 di , la somma di € 15.200,00, a titolo di sorte capitale ed interessi inclusi, Parte_1 oltre ad € 2.000,00 per esborsi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre accessori, con compensazione della residua porzione a titolo di spese legali.
2.1. Nonostante l'accettazione da parte della ricorrente ed in carenza di un riscontro da parte della società la causa veniva inoltrata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies, CP_1
3 c.p.c., per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2.2. Ebbene, la domanda è fondata e va accolta.
In materia di appalto, vige la garanzia specifica disposta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., a norma dei quali, in caso di vizi o difformità dell'opera, il committente può richiederne l'eliminazione a spese dell'appaltatore o la riduzione proporzionale del prezzo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;
inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1668 c.c. al committente viene riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto qualora “le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”, prevedendo così una forma di risoluzione per inadempimento nel momento in cui venga accertata la particolare gravità dei vizi emersi, di serietà tale da pregiudicare il pieno e corretto utilizzo del bene.
2.3. Al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, sull'appaltatore grava l'onere di fornire la prova liberatoria, consistente nel dimostrare di avere eseguito le opere a regola d'arte e con il grado di diligenza professionale, a tal punto che i vizi e/o i difetti dell'opera non siano da ricondurre ad una propria negligenza e/o imperizia.
2.4. Ebbene, nell'elaborato peritale in atti, a firma del C.T.U., dott.ssa veniva Persona_1 riscontrato che: “[…] giunti (primario e secondario) non eseguiti a regola d'arte in quanto deficitari o addirittura privi di materiale di saturazione (nastri termoespandenti e schiume poliuretaniche, fonoassorbenti , coibentanti, riempitive) e, in taluni casi, mancanti di profili esterni volti a coprire i giunti, così da essere palesemente non rispondenti alla norma UNI 11673-1:2017 che definisce le caratteristiche prestazionali dei giunti di installazione finalizzate, tra l'altro, al mantenimento in opera delle prestazioni di prodotto dichiarate dal fabbricante. […]. La posa dei nuovi infissi in PVC, così come già ampiamente descritto al paragrafo 3.1.2, non soddisfa i criteri e requisiti specifici di isolamento, impermeabilizzazione all'aria, protezione agenti atmosferici, mitigazione ponti termici (UNI 11673-1:2017); essendo la posa compendiata nella Commissione del
29/01/2021, la responsabilità della mancata rispondenza alle norme è di parte resistente, indipendentemente da chi abbia effettivamente effettuato la posa (subappalto). […]. Lo scurone ad anta unica non risponde pienamente alla propria funzione (non potendosi aprire completamente e soprattutto non potendo essere vincolata causa la presenza del pluviale), per cui si ritiene debba considerarsi un vizio, in quanto viola le regole dell'arte ed i principi in materia di edilizia, anche per quanto argomentato al paragrafo 2.7. […]. La mancata installazione di alcuni sensori ed il loro collegamento all'impianto determina comunque l'inutilizzo dell'impianto di antintrusione a cavo nella sua interezza” (cfr. pagg. 24-28, relazione C.T.U., dott.ssa R.G.CC. n. 2173/2022). Per_1
4 2.5. Dunque, il C.T.U. ha accertato la violazione delle norme tecniche di posa degli infissi, e conseguentemente una riduzione dell'efficienza energetica dell'immobile, oltre al danneggiamento degli scuroni e la compromissione dell'impianto antintrusione.
2.6. La responsabilità va addebitata alla ditta appaltatrice, la quale eccepisce una forma di concorso colposo della committente, sostenendo come le difformità denunciate dipendessero direttamente dalla specifica volontà della medesima, che aveva approvato l'offerta riguardo il materiale e la messa in opera come da contratto (c.d. “a sormonto”).
Ebbene, sotto tale profilo, è opportuno considerare che il committente non dispone delle conoscenze tecniche idonee a comprendere adeguatamente i rischi, pertanto, tale circostanza assumerebbe rilevanza unicamente nel momento in cui l'appaltatrice dimostri di aver tempestivamente segnalato i possibili inconvenienti, e che il committente avesse comunque insistito per l'esecuzione del progetto.
Dalla documentazione prodotta, tuttavia, non risulta che alla committente fosse stato in qualche modo segnalato l'esito dei lavori, né che ella fosse stata messa a conoscenza dei problemi tecnici e strutturali che avrebbero comportato evidenti difetti estetici.
L'inadempimento dell'appaltatrice risulta, quindi, evidente e adeguatamente provato, e ciò determina l'operatività della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
2.7. Ciò premesso, al fine di valutare il rimedio più confacente al caso concreto, è opportuno operare una valutazione dell'effettiva entità dei danni riportati e dunque del grado di inadempimento.
Afferma infatti la Suprema Corte che, nell'ambito della garanzia dell'appaltatore ex artt. 1667 e
1668 c.c., spetta al Giudice accertare “se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile”. (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n.
22093 del 04.09.2019).
Ebbene, l'accertamento peritale ha rilevato in primis una violazione delle norme in materia di realizzazione degli infissi, la conseguente compromissione della funzionalità degli stessi, determinando un danno alle caratteristiche estetiche dell'immobile oltre che un'inefficienza per quanto concerne la tenuta termica e luminosità dello stesso.
2.8. Il consulente dell'Ufficio ha quantificato i costi di rifacimento in € 10.933,08 oltre IVA, equivalente a complessivi € 13.338,36 (da cui detrarre € 1.476,20 in caso di sostituzione dello
5 scurone danneggiato e dello scurone a due ante direttamente da , oltre ad € Controparte_1
1.220,00 quantificati a titolo di eventuale compenso per il tecnico Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori, e ciò corrisponde a oltre la metà rispetto al valore complessivo dell'appalto, già integralmente versati dalla committente.
2.9. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui i difetti non rivestono grave entità e possono ricondursi solo ad irregolarità estetiche, le risultanze della consulenza comprovano invece che i vizi richiedono nuove forniture ed un integrale rifacimento.
2.10. Ad ogni buon conto, tali vizi non sono ineliminabili, pertanto non di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, che comunque richiede – in conformità al principio generale di conservazione del contratto – l'accertamento del criterio della non scarsa rilevanza.
Nello specifico, come condiviso in giurisprudenza, il committente può ottenere la risoluzione del contratto solo qualora “i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore”. (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza
n. 21188 del 05.07.2022).
2.11. Ebbene, le difformità rilevate non assumono tale carattere, in quanto non pregiudicano in modo dirimente la finalità del bene.
Di conseguenza, la committente potrà usufruire dei rimedi previsti dall'art. 1668 c.c. primo comma, che consistono nell'eliminazione a spese dell'appaltatore o la riduzione proporzionale del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
2.12. A tal proposito, non convince l'argomentazione di parte convenuta secondo cui la reticenza della committente a proseguire i lavori e affidare alla stessa ditta le opere di rifacimento integri una violazione del canone di buona fede e correttezza, essendo al contrario condivisibile un calo di fiducia, che determina la perdita di interesse nella conclusione dei lavori di cui al contratto, soprattutto in considerazione della valutazione di stima effettuata dal tecnico di parte, il quale aveva quantificato i costi di ripristino in misura inferiore rispetto al valore dell'appalto.
2.13. A tal proposito, si richiama quanto espresso in sede di accertamento tecnico, ove il
Consulente dell'Ufficio, in risposta alle considerazioni del C.T.P. di parte resistente, ing.
[...] affermava che: “l'eliminazione di tali vizi comporta necessariamente lo smontaggio di tutti i nuovi Per_2 infissi (finestre e porte finestre) ed il loro rimontaggio con l'uso di nastri termo espandenti, da posarsi lungo il
6 perimetro del telaio fisso, prima di essere inserito nel vano di alloggio. Il nastro termo espandente non può essere inserito successivamente, a posa dell'infisso effettuata, pertanto la sua installazione non può essere intesa come opera di completamento, bensì di rifacimento. Opera di completamento è invece la posa di coprifilo in corrispondenza di soglie, la posa di ferma-scuroni mancanti, la sostituzione di scuri a due anziché un'anta, etc...” (cfr. pag. 36 relazione c.t.u.).
Di conseguenza, viene condivisa e giustificata la scelta della committente di affidare le opere ad un soggetto terzo, tanto più che trattasi di lavorazioni di emenda che comportano il rifacimento pressoché integrale.
2.14. Sulla scorta di quanto sopra, va disattesa la richiesta di risolvere il contratto, mentre va accolta la domanda subordinata ad oggetto la condanna di controparte al pagamento dei costi di ripristino, tenuto conto che il corrispettivo dell'appalto risulta già integralmente saldato, facendo salve le opere eseguite e non contestate.
Pertanto, l'appaltatrice è tenuta a corrispondere i costi di ripristino, inclusi i compensi professionali per i tecnici, pari ad € 11.933,08, oltre I.V.A.
2.15. Si rammenta infatti che, qualora il committente intenda esperire i rimedi riparatori di cui all'art. 1668 co. I c.c., debba considerarsi la medesima utilità economica che egli avrebbe ottenuto:
“se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al
"quantum" monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 4161 del 02.03.2015).
Relativamente a tale aspetto, il consulente in sede di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato come l'entità dei difetti estetici e delle problematiche ai sensori di allarme è ricompresa nella quantificazione di cui sopra, di conseguenza non si ravvisano le condizioni per accordare ulteriori poste risarcitorie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate sia per il procedimento di istruzione preventiva che per il presente giudizio di merito. Il compenso è determinato in base al valore della causa, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
7 Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 11.933,08, oltre I.V.A.; Parte_1 condanna I a corrispondere, in favore di , le spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 3.902,00 per esborsi ed in € 7.414,00, a titolo di compenso professionale per il procedimento di istruzione preventiva e per il giudizio di merito, oltre spese a forfait al 15%,
Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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