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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
- in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1190/2017, al quale è stato riunito il procedimento iscritto al n.
R.G. 1191/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Celestino, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati in data 27/03/2017, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2008 per 102 giornate (dal 18/07/2008 al 31/12/2008) alle dipendenze dell'azienda agricola Agri Service e, nell'anno 2013 per 51 giornate (dal 9/09/2013 al 31/12/2013), alle dipendenze dell'azienda agricola ha lamentato l'infondatezza delle richieste restitutorie inviate Controparte_2
CP_ da con note del 23/12/2016, delle somme erogate a titolo di malattia e maternità per il periodo dal 12/01/2009 al 30/04/2009 e per il periodo dal 11/01/2014 al 28/02/2014, a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
previo esperimento dei ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione per le giornate asseritamente svolte negli anni suindicati e per l'accertamento negativo dell'indebito delle somme percepite. Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda giudiziaria ove CP_3
non sia provata la presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità della domanda giudiziaria ove non siano stati esperiti i ricorsi amministrativi.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola ai fini della reiscrizione per gli anni in contesa, dell'accertamento dell'indebito e del conseguente diritto della ricorrente alla percezione ed alla non restituzione delle indennità pretese, a fronte della cancellazione delle giornate in virtù di verbali ispettivi riguardanti le aziende agricole sopra indicate.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***
In via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l.
n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970 dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della reiscrizione, nonché della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n. 98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L.
n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n. 9622/2015 e successive conformi, tra cui Cass. sent. n.
17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale. Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021,
n. 30858; Cass civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n.
10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta
è maturata per i motivi che seguono.
Per quanto riguarda il procedimento più antico, iscritto al n. R.G. 1190/2017, non risultano allegati gli elenchi della cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno in contesa.
La ricorrente ha proposto il ricorso amministrativo in data 2/02/2017 avverso la missiva del
23/12/2016 con cui l'istituto resistente ha chiesto in ripetizione le somme erogate a titolo di malattia e maternità per il periodo in contesa.
Di conseguenza, non può che risultare tardivo il ricorso amministrativo proposto ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Il corso della decadenza era, invece, cominciato sin dal 22/01/2017 con il decorso, prima, del termine
(di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 23/07/2017.
Mentre, per quanto riguarda il procedimento originariamente iscritto al n. R.G. 1191/2017, poi riunito, risultano allegati gli elenchi della cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno in contesa, pubblicati sul sito internet dell'istituto dal 15/06/2016 al 01/07/2016; pertanto, nonostante la tempestività del ricorso amministrativo proposto il 13/07/2016, essendovi prova della definizione espressa del ricorso amministrativo del 7/10/2016 (con provvedimento che ha respinto il ricorso amministrativo di I grado) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori 30 giorni), risulta tardiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 23/07/2017, poiché intervenuta oltre il termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso. Si evidenzia, inoltre, che la decadenza sarebbe ugualmente maturata anche nel caso in cui si volesse considerare il ricorso amministrativo proposto il 2/02/2017 (ulteriore ricorso amministrativo allegato dalla ricorrente nel procedimento originariamente iscritto al n. R.G.
1191/2017, poi riunito).
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro negli anni in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato (e delle risultanze istruttorie) rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa all'accertamento negativo degli
CP_ indebiti previdenziali azionati dall' (sul punto Cass. sent. n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola,
l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.
22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
CP_ Pertanto, è fondata la pretesa dell' alla restituzione delle somme a titolo di malattia e maternità indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura.
In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
- in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1190/2017, al quale è stato riunito il procedimento iscritto al n.
R.G. 1191/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Celestino, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati in data 27/03/2017, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2008 per 102 giornate (dal 18/07/2008 al 31/12/2008) alle dipendenze dell'azienda agricola Agri Service e, nell'anno 2013 per 51 giornate (dal 9/09/2013 al 31/12/2013), alle dipendenze dell'azienda agricola ha lamentato l'infondatezza delle richieste restitutorie inviate Controparte_2
CP_ da con note del 23/12/2016, delle somme erogate a titolo di malattia e maternità per il periodo dal 12/01/2009 al 30/04/2009 e per il periodo dal 11/01/2014 al 28/02/2014, a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
previo esperimento dei ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione per le giornate asseritamente svolte negli anni suindicati e per l'accertamento negativo dell'indebito delle somme percepite. Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda giudiziaria ove CP_3
non sia provata la presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità della domanda giudiziaria ove non siano stati esperiti i ricorsi amministrativi.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola ai fini della reiscrizione per gli anni in contesa, dell'accertamento dell'indebito e del conseguente diritto della ricorrente alla percezione ed alla non restituzione delle indennità pretese, a fronte della cancellazione delle giornate in virtù di verbali ispettivi riguardanti le aziende agricole sopra indicate.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***
In via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l.
n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970 dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della reiscrizione, nonché della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n. 98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L.
n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n. 9622/2015 e successive conformi, tra cui Cass. sent. n.
17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale. Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021,
n. 30858; Cass civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n.
10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta
è maturata per i motivi che seguono.
Per quanto riguarda il procedimento più antico, iscritto al n. R.G. 1190/2017, non risultano allegati gli elenchi della cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno in contesa.
La ricorrente ha proposto il ricorso amministrativo in data 2/02/2017 avverso la missiva del
23/12/2016 con cui l'istituto resistente ha chiesto in ripetizione le somme erogate a titolo di malattia e maternità per il periodo in contesa.
Di conseguenza, non può che risultare tardivo il ricorso amministrativo proposto ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Il corso della decadenza era, invece, cominciato sin dal 22/01/2017 con il decorso, prima, del termine
(di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 23/07/2017.
Mentre, per quanto riguarda il procedimento originariamente iscritto al n. R.G. 1191/2017, poi riunito, risultano allegati gli elenchi della cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno in contesa, pubblicati sul sito internet dell'istituto dal 15/06/2016 al 01/07/2016; pertanto, nonostante la tempestività del ricorso amministrativo proposto il 13/07/2016, essendovi prova della definizione espressa del ricorso amministrativo del 7/10/2016 (con provvedimento che ha respinto il ricorso amministrativo di I grado) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori 30 giorni), risulta tardiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 23/07/2017, poiché intervenuta oltre il termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso. Si evidenzia, inoltre, che la decadenza sarebbe ugualmente maturata anche nel caso in cui si volesse considerare il ricorso amministrativo proposto il 2/02/2017 (ulteriore ricorso amministrativo allegato dalla ricorrente nel procedimento originariamente iscritto al n. R.G.
1191/2017, poi riunito).
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro negli anni in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato (e delle risultanze istruttorie) rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa all'accertamento negativo degli
CP_ indebiti previdenziali azionati dall' (sul punto Cass. sent. n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola,
l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.
22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
CP_ Pertanto, è fondata la pretesa dell' alla restituzione delle somme a titolo di malattia e maternità indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura.
In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021