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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 5773/2021 R.G.,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Nisi e dall'Avv. Silvestro De Donno, procuratori domiciliatari, come da mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Ciccarone, procuratore domiciliatario, e dall'Avv. Lucia Longo, come da mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 10/01/2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/6/2021, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo: che la propria Controparte_1 madre, aveva prenotato l'alloggio n. C1, sito alla via S. Toma Decorato di Controparte_2
Guerra n.25, a Maglie, facente parte di un insediamento edilizio in corso di realizzazione da parte della cooperativa convenuta per un corrispettivo pattuito di complessivi € 166.300,00; che ella era divenuta socia della subentrando in data 14/09/2010 alla madre, così facendo propri CP_1
tutti i diritti e gli obblighi della medesima;
che l'attrice e la madre avevano corrisposto alla convenuta, in più trances la complessiva somma di € 96.370,11, sul maggior CP_1 corrispettivo pattuito di € 166.300,00; che, in data 2/2/2012, la Cooperativa le aveva consegnato l'alloggio n. C1; che, con lettera raccomandata del 17/03/2015, l'attrice aveva comunicato alla
Cooperativa la volontà di rinunciare all'assegnazione dell'alloggio; che in data 01/06/2015 la
”, con verbale in pari data denominato “”Verbale di ripresa in Controparte_1 consegna di unità immobiliare”, era rientrata nella disponibilità dell'unità abitativa;
che, con bonifico del 12/07/2016, la all'esito di detrazioni per costi Controparte_1 CP_1
ed addebiti di varia natura e genere, aveva rimborsato all'attrice, a fronte del versamento della complessiva somma di € 96.370,11, la minor somma di € 33.355,07; che erano rimasti vani gli inviti di alla ” di risolvere bonariamente ogni Pt_1 Controparte_1 CP_1 questione in ordine ai “conteggi di rinuncia assegnazione”.
Pertanto, l'attrice concludeva chiedendo di: “a) CONDANNARE la Controparte_1
a corrispondere a la complessiva somma di €.63.015,04 per le causali in
[...] Parte_1 atto indicate, ovvero quella minore che sarà accertata dovuta all'attrice in corso di causa, oltre interessi legali maturati dal 30/06/2016 alla domanda, nonché interessi al tasso di cui all'art.1284
c.IV cc dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio, in data 5.11.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sostenendo che il calcolo Controparte_1
eseguito dalla controparte risultava essere errato, perché non teneva conto delle obbligazioni che erano state originariamente pattuite tra le parti, né dell'utilizzo dell'immobile da parte della socia che si era protratto dal 02/02/2012 al 01/06/2015 (mesi 40) e ancora non considerava i lavori di rispristino che si erano resi necessari per riportare l'immobile nelle medesime condizioni in cui si trovava prima di essere consegnato all'attrice. In particolare, precisava che occorreva detrarre dalle somme versate: - tassa di prenotazione € 11.500,00; - IVA su fatt.339/10 (art. 6 DPR 633/72) €
920,00; - IVA su fatt. 340/10 (art. 6 DPR 633/72) € 1.600,00; - spese di gestione fatt. 345/13 €
7.434,56; - Canone d'uso dal 02/02/2012 al 30/05/2015 (mesi 40) € 28.560,00; - I.V.A. su canone
(10%) € 2.856,00; spese di ripristino per un totale di € 10.144,48. Sicché, sosteneva che correttamente erano stati restituiti solo € 33.355,07.
Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/01/2025 ed era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve qualificarsi l'azione proposta come azione di ripetizione di indebito oggettivo. In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore che, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 3/8/2022, n. 24095). Dunque, sebbene il versamento della somma complessiva di € 96.370,11 non sia contestato, è onere dell'attrice provare di aver diritto alla restituzione dell'intera somma, dimostrando che alcuna ragione ne giustifichi il trattenimento.
Pertanto, essendo, appunto, onere dell'attrice provare il fondamento della propria domanda, la convenuta non ha eccepito la compensazione delle somme versate con altri crediti, limitandosi a chiedere, quale mera difesa, il rigetto della domanda attorea,
Nel merito, si osserva che dagli atti, emerge che l'art. 4 dell'atto di prenotazione prevedeva una penale di € 11.500,00, in caso di recesso. Quindi, tale somma non può essere oggetto di ripetizione.
Del pari, non può essere oggetto di ripetizione il canone di locazione, oltre IVA, dovuto per il periodo dal 02/02/2012 al 30/05/2015, cioè dalla consegna dell'alloggio al mese precedente alla sua restituzione, essendo incontestato che in tale periodo l'attrice abbia fruito dell'alloggio.
Inoltre, l'IVA già versata per operazioni inesistenti dalla convenuta non può essere restituita da quest'ultima.
Neppure possono essere poste a carico della convenuta le spese di gestione del mutuo (spese notarili contratto di mutuo, quietanze e frazionamenti: € 486,67; perizie mutuo: € 98,65; polizza CAR: €
217,22; verifiche tecniche: € 88,33; commissioni e spese bancarie: € 373,83; perizie valutative: €
134,65; polizza mutuo – rata 2011/2012: € 125,76; preammortamento: € 5.186,42; imposta mutuo:
€ 250,00; ICI area: € 16,78; diritti comunali e abitabilità: € 58,20; indennità di mora su acconti: €
220,35; per un totale di € 7.734,56). D'altronde, la stessa attrice ha precisato, nell'atto di citazione, di essere subentrata alla madre, nel rapporto con la Cooperativa, così facendo propri tutti i diritti e gli obblighi della medesima.
Non possono, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, essere addebitate all'attrice le spese per lavori eseguiti sull'immobile in questione, per la somma complessiva di € 10.144,48. Tali lavori, infatti, non paiono connessi con i vizi riscontrati sull'immobile per come emergono dal “Verbale di ripresa in consegna dell'unità immobiliare” dell'1/6/2015. D'altra parte, la convenuta non ha provato la sussistenza di ulteriori vizi esistenti al momento della redazione del predetto verbale.
Ne discende che la convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma di € 10.144,48, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, in favore dell'attrice.
Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad la
[...] Parte_1 complessiva somma € 10.144,48, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 759,00 Parte_1 per spese ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Lecce, 03/04/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino