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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4400 /2024 R.G.TRIB. HA SA / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4400 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat A11/2024/Immigr/III Sez/Prot 33 del 20.4.2024 di “rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno” per protezione speciale proposto da HA SA nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA STEFANO CAGNA 6 SAVONA presso lo studio dell'Avv. MORELLI LUCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA DISTRETTUALE ex Controparte_1 lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 20.4.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 5.9.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in data 05.09.2022;
- ha trovato lavoro dal 17.02.2023, quale muratore, presso l'impresa edile EDIL GIULIO S.r.l. di Savona, con contratto più volte prorogato fino al 30.06.2024;
- è iscritto ad un corso di lingua italiana per stranieri presso il Circolo Operaio “Antonio Bogliani” di Savona. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato le condizioni del Paese di origine, ove dalle COI consultate risulta che si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, a fronte del radicamento del ricorrente sul territorio italiano. In conclusione, ha richiesto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale e, in via di subordine, la protezione sussidiaria. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
- certificato di partecipazione al corso di lingua italiana per stranieri, organizzato dal Circolo Operaio A. Bogliani di Savona, rilasciato in data 15.4.2024, ed attestato di frequenza del CIPIA
“ME Dansoko” di Savona, del 5.3.2025, da cui risulta la partecipazione al corso finalizzato al raggiungimento del livello A/2 di conoscenza della lingua italiana (per 29 ore di frequentazione);
- dichiarazione di ospitalità presso il fratello in Savona, v. Privata Istria 1/23 dal CP_2 5.9.2022, registrata presso il Comune di Sav
- Modello C/2 storico del Centro per l'Impiego da cui risulta avere sempre lavorato alle dipendenze della ditta Edil Giulio s.r.l., come carpentiere, full time, con primo contratto decorrente dal
1 17.2.2023 e prorogato fino al 16.8.2023, con successivo contratto decorrente dal 19.10.2023, più volte prorogato fino al 31.10.2024, e, infine, con contratto decorrente dal 9.1.2024 e scadente al CP_ 8.5.2025; estratto contributivo , aggiornato al 11.11.2024, da cui risulta avere percepito per il periodo dal 17.2.2023 al 3 023 un reddito pari ad euro 9.683,99 e dal 1.1.2024 al 31.8.2024 un reddito pari ad euro 7.682,00, oltre ad euro 1.245,00 per Cassa integrazione;
contratti di lavoro e successive proroghe e modelli Unilav relativi al rapporto di lavoro con la predetta ditta;
CU2024 da cui risulta un reddito imponibile pari ad euro 9.244,99 per 255 giorni lavorati;
alcune buste paga del 2023 e 2024 (dalla mensilità di dicembre 2024 risulta un imponibile Irpef pari ad euro 11.336,00) e busta paga di gennaio 2025 (con retribuzione netta pari ad euro 1.795,00) Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino sezione di Genova. La Commissione, con parere reso il 16.10.2023 (non prodotto dalla parte convenuta ma riportato, per la parte relativa alla motivazione, nel decreto del Questore), ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura in allegato all'istanza, consistente in: copia prima pagina passaporto tunisino, memoria, dichiarazione di ospitalità, contratto di locazione ove viene ospitato il richiedente, documenti d'identità del locatore e tessera sanitaria. Nel merito, considerata la normativa applicabile al caso, ha espresso parere negativo sulla base delle seguenti valutazioni:“ […] Considerato che emerge come abbia fatto ingresso nell'agosto 2020, non lavori in Italia con regolare contratto, non abbia una proposta d'assunzione, non abbia in Italia figli o relazione stabile, sia orfano di entrambi i genitori, il fratello maggiore vive in Italia, teme di non poter avere un futuro in NIa […] non sussistono motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare considerando l'assenza di documentate forme di radicamento sociale lavorativo sul territorio nazionale, la breve permanenza sul territorio italiano, e non potendo considerarsi sufficiente la mera presenza di un fratello in Italia (dato fra l'altro non documentato)”. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, rappresentando, in Controparte_1 sintesi, che, al momento della domanda, non sussistessero elementi idonei a ritenere configurato un effettivo radicamento sul territorio italiano del ricorrente. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha richiesto il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento a maggio 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 16.5.2024, rilevando la sussistenza dei presupposti, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata con provvedimento del 10.11.2024, ed infine, all'udienza del 13.3.2025, ove parte convenuta non compariva, si è tenuta l'audizione del ricorrente. In sede di audizione davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
- di essere sono arrivato in Italia, a Lampedusa, il 20.7.2020, via mare;
- di avere ancora in NIa una sorella di 34 anni, divorziata, ed un fratello di 35 anni;
che un altro fratello vive in Quatar ed il fratello in Italia da circa 20 anni e titolare di un Parte_1 permesso per motivi di lavoro (prima ha lavorato per un ristorante mentre ora, avendo conseguito l'abilitazione CQC, lavora per la Conad come autista) vive a Savona, in via Istria 3-4;
- di avere studiato fino ai primi due anni dell'università di economia, a Sfax, ma di avere dovuto smettere per problemi economici;
- di avere perso entrambi i genitori, il padre nel 2016 e la madre il 10.2.2022;
- di essere venuto via dalla NIa per cercare lavoro
- di avere fatto domanda di asilo ma di non essere mai stato sentito dalla Commissione in quanto era uscito dalla struttura di accoglienza dopo un breve periodo, recandosi prima a Catania e successivamente in Calabria, per lavorare, in nero, nella raccolta della frutta;
- di avere raggiunto il fratello a Savona, fra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, quando era Pt_1 rientrato in Italia dalla NIa, e di avere, da allora, sempre vissuto con lui, attualmente in un appartamento di via Istria 3, condotto in locazione, con contratto intestato al fratello;
- che con loro vive anche un altro ragazzo tunisino, amico di vecchia data di suo Persona_1 fratello;
2 - di frequentare il corso di italiano organizzato dal CIPIA di Savona per avere il livello A/2;
- di avere cominciato a lavorare a Savona, non in regola, per un ristorante, nel corso del 2022, fino all'assunzione, avvenuta nel febbraio 2023, da parte della ditta Edil Giulio, come muratore, per cui sta tutt'oggi lavorando e di avere trovato questo lavoro grazie a suo fratello;
- di lavorare 8 ore al giorno, dalle 8 di mattina fino alle 17, con la pausa pranzo, nei vari cantieri della ditta, che non sono solo a Savona ma anche in giro per la provincia ed anche nel nord d'Italia; di guadagnare al mese circa euro 1.400,00/1.600,00 Ha quindi narrato di trascorrere il proprio tempo libero sia giocando a pallone con gli amici, conosciuti tramite il fratello ma anche sul luogo di lavoro, e di fare anche il volontario per la Caritas di Savona nel weekend (“D. Con chi trascorri le tue giornate e cosa fai nel tuo tempo libero? R. quando finisco di lavorare, qualche volta gioco a pallone con gli amici, nel we qualche volta faccio il volontario per la Caritas di Savona per il dormitorio di San Lorenzo;
sono il responsabile degli ingressi e controllo i nominativi delle persone che vengono a dormire e che sono in un elenco che mi dà la Caritas, arrivo alle 8 di sera e rimango lì fino alle 10 di sera quando il dormitorio chiude e non può più entrare nessuno;
poi torno alla mattina alle 8. Ho anche il gruppo su WhatsApp con i responsabili della Caritas. Se vuoi te lo faccio vedere. D non importa grazie…”) ed ha riferito, infine, di avere l'intenzione di studiare per la patente ed anche per ottenere il CQC, come ha fatto suo fratello, essendosi già informato sugli orari dei corsi, che si svolgono alla sera. All'esito dell'audizione l'Avv. Morelli ha precisato le conclusioni limitando la propria domanda al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (in tal modo abbandonando la domanda originariamente formulata anche di protezione sussidiaria, peraltro inammissibile in detto giudizio). Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 5.9.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione
3 speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa Con svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Al fine di provare la sua avvenuta inclusione, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un buon percorso di inserimento occupazionale, iniziato dopo avere ottenuto il titolo che lo abilitava alla permanenza sul territorio nazionale. In particolare, il signor HA, dopo essere stato presumibilmente sfruttato nelle campagne siciliane e calabre per la raccolta della frutta, ove ha lavorato nel primo periodo dopo il suo sbarco, grazie al supporto del fratello da tempo regolarmente soggiornante in Italia, e dopo averlo raggiunto a Pt_1 Savona, è stato assunto dalla società Edil Giulio s.r.l. di Savona, per la quale, seppure sempre con contratti a tempo determinato, lavora dal febbraio 2023.
4 Lo svolgimento di questa attività lavorativa, pressocchè continuativa, alle dipendenze di un unico datore di lavoro, è indice inequivoco della competenza professionale acquisita dal signor HA, della sua serietà ed impegno nello svolgimento del lavoro, e della fiducia da lui riposta dalla società datrice di lavoro, come dimostrato dalle numerose proroghe dei due contratti di lavoro stipulati. Inoltre, da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, risulta che egli si sia immediatamente adoperato per trovare una stabile occupazione e raggiungere una propria autosufficienza economica, senza beneficiare del sistema di accoglienza governativa, abbandonato dopo un brevissimo periodo, ma fruendo unicamente del sostegno del fratello già presente sul territorio italiano. Grazie al rapporto di lavoro instaurato ed al suo attuale stato di occupazione, il ricorrente è riuscito ad ottenere redditi più che sufficienti e crescenti nel tempo per fronteggiare in piena autonomia le proprie esigenze di vita e ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I, ma anche dal CU dell'anno 2023 (da cui risulta la percezione di un reddito imponibile pari ad euro 9.244,99 per 255 giorni lavorati), dalla busta paga di dicembre 2024 (da cui risulta un imponibile Irpef pari ad euro 11.336,00) e busta paga di gennaio 2025 (con retribuzione netta pari ad euro 1.795,00). Anche dal punto di vista culturale e sociale il signor HA si è fruttuosamente impegnato, imparando la lingua italiana, come ha ampiamente dimostrato nel corso dell'audizione dinanzi alla Giudice, sostenuta senza l'ausilio dell'interprete, elemento fondamentale per conseguire un effettivo legame con il Paese di accoglienza;
a ciò vanno aggiunte le significative relazioni intessute sul territorio, sia a livello personale che sociale, avendo riferito di trascorrere il proprio tempo libero non solo con gli amici, giocando con loro a pallone, ma anche svolgendo volontariato per la Caritas di Savona, prestando il proprio servizio per l'accoglienza dei più poveri presso il dormitorio San Lorenzo dell'Associazione. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Va altresì evidenziato l'importante legame familiare esistente sul territorio nazionale il quale, pur non potendosi ritenere da solo idoneo a fondare il riconoscimento della protezione speciale, deve essere sicuramente preso in considerazione nel giudizio complessivo. La presenza del fratello è stata di fondamentale importanza sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo morale nel percorso di integrazione dell'istante. Lo stesso, infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, nonché dalla documentazione in atti, oltre ad avere fornito e fornire tutt'ora alloggio all'istante, lo ha supportato, invitandolo a raggiungerlo a Savona, e lo ha aiutato nella ricerca del lavoro e, infine, lo ha sicuramente supportato nel percorso di inserimento nel nuovo contesto sociale. Se è pur vero che il richiedente ha anche nel suo Paese di origine una sorella ed un fratello, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia dal 2020 ed al grado di integrazione raggiunta, con il raggiungimento di una autosufficienza economica che gli consente non solo di provvedere al proprio mantenimento ma anche di inviare delle somme di denaro ai familiari rimasti in NIa. A riprova della raggiunta indipendenza economica va anche evidenziato che il ricorrente, per il presente giudizio, non ha neppure dovuto fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi
5 vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Da questo punto di vista, occorre tenere conto, della sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali in NIa. Secondo la costituzione del 2022, la NIa è una repubblica presidenziale con un parlamento bicamerale. Tuttavia, la maggior parte dei poteri sono concentrati nella presidenza2. Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista, dalla Rivoluzione dei Gelsomini3, la NIa è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici4. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa al potere di , un candidato indipendente, che ha ottenuto Per_2 una vittoria schiacciante (72% dei voti) alle elezi nziali del 20195. L'ottimismo iniziale sulla sua presidenza ha iniziato a scemare a causa di una crisi politica durata mesi, provocata dalla mancata formazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia da Covid-19. 6 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.7 Il 25 luglio 2021, il presidente Kaïs SA, che presiede anche le Forze Armate, in un discorso televisivo alla Nazione, ha annunciato la sospensione temporanea del Parlamento per 30 giorni8, ha altresì destituito il Primo Ministro il quale da gennaio 2021 aveva con forza soffocato ogni Persona_3 forma di manifestazione e dissenso, arrestando migliaia di giovani e rendendosi responsabile di violenze contro attivisti e difensori dei diritti umani, ed ha annunciato che avrebbe governato per decreto.9 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito consacrando la presa di potere da parte di SA.10 Per_ Il 22 settembre 2021, il presidente ha emanato il Decreto Presidenziale n. 117 col quale il ruolo del Governo è stato di fatto ridimensionato e si è previsto che il capo di Stato esercitasse il potere esecutivo “con l'aiuto di un Consiglio dei ministri, a sua volta presieduto da un capo di governo”. Le nuove misure contenute nel decreto hanno previsto non solo il congelamento dei lavori del Parlamento, ma anche la sospensione del pagamento dei salari dei suoi membri nonché la revoca dell'immunità per gli stessi.11 L'8 febbraio 2022, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha esortato Persona_4 il Presidente della NIa ad abbandonare l'idea di abolire l'Alto io, da egli effettivamente sciolto qualche giorno più tardi, il 12 febbraio 2022,12 avvertendo che il suo scioglimento
6 avrebbe minato lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese.13 In seguito allo scioglimento, Diego García-Sayán, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in NIa, in seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario e al licenziamento di 57 giudici da parte del Presidente.14 Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova Costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente15. La costituzione, definita “iperpresidenziale”16, concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, attribuisce al presidente della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine17 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam18. Nelle parole di direttrice regionale di Tes_1 Controparte_7
, la nuova Carta costituzionale “smantella molte delle salvaguardie previste dalla
[...] Costituzione tunisina post-rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie vanifica anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in NIa”19. Secondo il rapporto annuale 2022 della ONG Freedom House che misura il grado di libertà civili e diritti politici garantiti in 195 paesi, nel 2022 la NIa ha perso diverse posizioni rispetto al 2021, passando da stato “libero” a stato “parzialmente libero”20 . Giovedì 22 settembre 2022 la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua 66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa nei confronti della NIa: la Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un "significativo vuoto giuridico", l' chiede che sia istituito CP_8 questo organo legislativo, promulgato dalla Costituzione del 2014, rantisca il primato di quest'ultima e sia responsabile della protezione della democrazia.21. Le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi dalla presa di potere del Per_ Presidente nel luglio 2021, hanno trasformato il Paese in una dittatura de facto, secondo l'analisi di alcune testate internazionali22. Alle elezioni si è presentato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.”23 Per_ Nel febbraio del 2023, il presidente ha poi arbitrariamente licenziato alcuni magistrati nell'ambito di Con quella che ha definito una “campagna anti-corruzione”, secondo “schiacciando l'indipendenza della 13 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of NIa's High Judicial Council seriously undermines rule of law in NIa – 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/dissolution- Per_4 ; Email_1 14 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, NIa: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential- decrees-undermine-judicial-independence-and-access. 15 Freedom House: Freedom in the World 2023 - NIa, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 16 Le ON, SI : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera-les-elections-legislatives-prevues-en- decembre_6140601_3212.html 17NIan judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-2022-06-25/ 18 – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: NIa, 20 March 2023 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 19 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
NIa 2022, 27 Controparte_6 Controparte_6 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 20 Freedom House: Freedom in the World 2022 - NIa, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2021. Co 21 SI : africaine droits 23 settembre 2022 Controparte_10 CP_12 https://www.jeuneafrique.com/1379560/politique/tunisie-kais-saied-epingle-par-la-cour-africaine-des-droits-de-lhomme/ 22 New York Times, As Democracy, Voters Shun Election, 20 dicembre 2022, Controparte_13 https://www.nytimes.com/2022 election-parliament.html; Al Jazeera, NIa's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning- Con of-the-end-for-saeid; NIa's Low-Turnout Elections Just Backfired for ED, 20 dicembre 2022, https://www.worldpoliticsreview.com/kais-saied-tunisia-democracy-constitution-elections/; The Guardian, NIan parliamentary election records just 8.8% turnout, 18 dicembre 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/dec/17/tunisian-parliamentary- election-records-just-88-turnout. 23 Al Jazeera, NIa's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid.
7 magistratura”. Più di preciso, il ha rifiutato di reintegrare 49 magistrati Controparte_15 nonostante un'ordinanza del tribunale amministrativo del 9 agosto 2022 in tal senso, una sentenza contro Per_ la quale le autorità non possono appellarsi. Al contrario, il ministro della Giustizia nominato da ha annunciato la preparazione di procedimenti penali contro i giudici destituiti. Quattro di loro, i tati separatamente da , hanno descritto l'arbitrarietà del loro licenziamento e gli sforzi Controparte_16 delle autorità per o accuse penali contro di loro dopo la sentenza del tribunale amministrativo.24 Tali sforzi si sono rivolti anche contro gli avvocati: a settembre 2023, almeno 27 avvocati hanno dovuto affrontare procedimenti civili o militari in relazione ad azioni intraprese mentre difendevano i propri clienti o per aver espresso le proprie opinioni. Molti di loro sono stati accusati di
“cospirazione contro la sicurezza dello Stato”.25 Nel marzo 2023, ancora, il presidente SA ha sciolto i primi consigli municipali democratici del Paese, eletti nel 2018, sostituendoli con un secondo organo legislativo meno autonomo, il Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Le elezioni per i nuovi consigli comunali si sono svolte a dicembre e hanno registrato un'affluenza alle urne estremamente bassa.26 Secondo il Rapporto di “La situazione dei diritti umani nel mondo;
NIa 2023”27: Controparte_6
“Le autorità hanno int del dissenso, usando accuse infondate contro personaggi di alto profilo dell'opposizione e altri critici. I parlamentari hanno proposto una legislazione repressiva che minaccia le organizzazioni indipendenti della società civile. Decine di manifestanti per la giustizia sociale e l'ambiente sono stati ingiustamente perseguiti. L'indipendenza giudiziaria, la responsabilità e il diritto a un giusto processo hanno continuato a essere compromessi. Le osservazioni razziste del presidente hanno innescato un'ondata di aggressioni e arresti anti-neri. Le autorità hanno aumentato esponenzialmente le intercettazioni in mare, conducendo espulsioni di massa collettive ai confini con l'Algeria e la Libia. La rappresentanza delle donne in parlamento è diminuita della metà. Le persone LGBTI e i difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a molestie e a una campagna di odio online. Il costo della vita e le crisi ambientali in NIa si sono aggravate, con un impatto diretto sull'accesso al cibo e all'acqua.” Come scrive Human nel report del 2024, le “autorità hanno anche di fatto smantellato, CP_16 senza vietare formalmente, il più grande partito di opposizione del paese, Circa 20 CP_17 membri del partito, compresi i suoi massimi leader, Persona_14 Persona_15 Per_16
sono stati detenuti arbitrariamente. Il 15 maggio, un tribunale di NI ha condannato
[...] Per_14 a un anno di reclusione e a una multa per accuse legate al terrorismo in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. è anche indagato in diversi altri casi penali, anche per accuse di Per_14
“cospirazione contro lo Stato”. Il 18 aprile la polizia ha chiuso la sede di a NI e da allora ha CP_17 impedito l'accesso agli uffici del partito in tutto il Paese. Lo stesso giorno, à hanno chiuso la sede di NI del partito NIa che ospitava le attività del Fronte di Salvezza Nazionale CP_18 (NSF), una coalizione di opposizione cofondata da Le autorità hanno imposto almeno una CP_17 dozzina di divieti di viaggio in relazione a indagi su oppositori e percepiti critici, come il presidente della Commissione Verità e Dignità e l'ex membro del parlamento Persona_17 [...]
limitando la loro libertà di movimento.” Per_18 Il primo febbraio 2024, il leader dell'opposizione è stato condannato a tre anni Persona_14 di prigione con l'accusa che il suo partito avesse ricevuto contributi stranieri. Lo stesso tribunale, CP_17 specializzato in corruzione finanziaria, ha ultato di 1,1 milioni di dollari per aver ricevuto CP_17 fondi esteri. Anche il genero di , ex ministro degli Esteri, è stato Per_14 Persona_19 condannato a tre anni di carcere use contro il partito, e CP_17 Per_14
.29 Come ha riportato Al Jazeera, i media tunisini sono rimasti LEnti sulla condanna di Per_19 [...] fornendo così “alcune indicazioni sulla portata dell'attuale portata autoritaria del presi Per_20 Il Partito “Ennahdha aveva svolto un ruolo fondamentale in tutta la storia post-rivoluzionaria della NIa, occupando un posto di rilievo nella maggior parte dei governi del paese e contribuendo a definire Per_ la Costituzione del 2014, che è rimasta in vigore fino alle revisioni del 2022 dell'attuale presidente
. Durante tutto questo periodo, ha svolto un ruolo enorme nella politica tunisina,
[...] Per_14 ando i titoli dei giornali e fungen te parafulmine per il dissenso popolare. Tuttavia, la
8 presa sull'opinione pubblica non si è manifestata dopo la sua condanna. Nessuna menzione del fatto era presente in nessuna delle edicole del paese, con La Presse di proprietà statale che ha titolato sulla visita Per_ di ad una fabbrica di carta, piuttosto che le difficoltà legali dei leader di ”30 Per_21 C Issa, una leader di una coalizione di opposizione, è sotto processo d nale militare per i Pt_ commenti fatti alla radio sul ruolo dei militari nell'organizzazione delle elezioni. è stata detenuta anche da febbraio a luglio con l'accusa di “cospirazione contro la sicurezza dello o”, per la quale è Per_2 ancora sotto processo. è stata rilasciata dopo più di quattro mesi di detenzione arbitraria, ma il caso contro di lei cont le autorità le hanno vietato di viaggiare all'estero e di apparire negli spazi Pt_ pubblici. Come scrive Amnesty, “Anche un tribunale militare, privo di indipendenza, sta indagando su per aver criticato le autorità in un programma radiofonico. Rischia fino a dieci anni di carcere con questa accusa.”32 Ancora, dal citato rapporto HRW 2024 risulta che “le autorità tunisine hanno intensificato la repressione contro l'opposizione e altre voci critiche, incarcerando diverse decine di persone con accuse dubbie e manifestamente politiche. Il presidente ha continuato a esercitare un potere Per_2 quasi incontrastato dopo aver eliminato quasi tutti i controlli e gli equilibri istituzionali sul potere esecutivo. La nuova assemblea entrata in carica il 13 marzo ha poteri molto più deboli ai sensi della costituzione adottata nel 2022 rispetto al parlamento che aveva sostituito. […] Con il Paese alle prese con una grave crisi economica, il presidente ha ripetutamente accusato i suoi oppositori di cospirazione e di fomentare le tensioni sociali a fronte dell'aumento dei prezzi alimentari. Il presidente ha fatto da capro espiatorio alla piccola popolazione tunisina di migranti neri, richiedenti asilo e rifugiati che hanno subito abusi da parte delle forze di sicurezza.”33 A febbraio 2024, Al Jazeera spiegava che il presidente tunisino stava preparando il terreno Per_2 per ottenere finanziamenti diretti per il bilancio del governo dall ntrale della NIa. Questa mossa potrebbe peggiorare le difficoltà finanziarie del paese, con mancanze nel bilancio che hanno già portato all'assenza di beni sussidiati dallo Stato come farina, riso e caffè dagli scaffali dei supermercati, a causa dell'inflazione che ha reso i prezzi di altri beni inaccessibili per molte famiglie. Il governo starebbe cercando di convincere la Banca LE ad acquistare titoli di Stato per ottenere finanziamenti diretti, poiché il paese ha esaurito il credito e le trattative con il Fondo Monetario Internazionale per un ulteriore salvataggio sono bloccate. La NIa ha bisogno urgentemente di liquidità Per_ e non può attendere, con che ha respinto un accordo con il FMI in aprile 2023 a causa di richieste considerate come "diktat stranieri" per ridurre le spese per sussidi e stipendi pubblici.34 Il 14 marzo 2024 la Commissione Europea ha erogato 150 milioni di euro in sostegno al bilancio per la NIa per migliorare il controllo dell'immigrazione, anche se NI non ha soddisfatto i criteri di ammissibilità dell'UE.35 Dal rapporto di 202536 risulta che le autorità tunisine abbiano ulteriormente Controparte_16 intensificato la repressione dell'opposizione politica e di altre voci critiche, effettuando arresti di massa, imprigionando giornalisti e prendendo di mira gruppi della società civile. In particolare si legge che a novembre, oltre 80 persone sono state arrestate per motivi politici o per aver esercitato i loro diritti fondamentali, tra cui oppositori politici , attivisti, avvocati , giornalisti , difensori dei diritti umani e utenti dei social media e che le autorità hanno minato l'integrità delle elezioni presidenziali del 6 ottobre 2024 per garantire la rielezione del presidente , rieletto per un secondo mandato con il 90,69% dei Per_2 voti e un'affluenza alle urne del 28,8%. In vista delle elezioni sono stati presi di mira diversi potenziali sfidanti presidenziali di ED. Sono stati condannati o arrestati almeno 10 potenziali candidati, così come diversi membri dei loro team di campagna. Il 18 luglio, un tribunale di NI ha condannato leader dell'Unione Popolare Repubblicana e Persona_23 potenziale candidato alla presidenza, a otto mesi gli ha imposto il divieto a vita di candidarsi per aver presumibilmente "fatto donazioni in denaro o in natura per influenzare gli elettori". Anche il direttore esecutivo del suo partito e altri tre membri sono stati condannati.
9 Il 5 agosto, un tribunale di NI ha condannato altri cinque potenziali candidati alla presidenza,
e a otto mesi di Controparte_19 Persona_24 Persona_25 Persona_26 CP_20 prigione e al divieto a vita di candidarsi a una carica pubblica, per le stesse accuse. Lo stesso giorno, un tribunale di NI ha condannato anche presidente del Per_27 [...]
, a due anni di carcere ai sensi del decreto legge 54 sulla criminalità informatica per Controparte_21 ie false” sulla commissione elettorale. Il 14 agosto, un tribunale di Jendouba ha condannato un rapper e candidato potenziale, a Persona_28 quattro anni di prigione e al divieto a vita di candidarsi per una carica, con l'accusa di to firme di endorsement. Anche quattro persone che si erano offerte volontarie per la campagna di Per_28 sono state condannate a pene detentive. Indipendenza giudiziaria Il 10 agosto, la commissione elettorale ha approvato solo tre candidati per le elezioni presidenziali e ne ha respinti altri 14. Diversi candidati hanno presentato ricorso presso la corte amministrativa e tre di loro hanno vinto, ma la commissione elettorale ha ignorato le decisioni. Il 2 settembre, le autorità hanno arrestato uno dei soli tre candidati presidenziali Persona_29 approvati ed il 18 settembre un tribunale di ondannato a 20 mesi di prigione e il 25 settembre a ulteriori sei mesi. Il 30 settembre, un tribunale di NI ha condannato 12 anni Per_29 di prigione e al divieto di voto, con l'accusa di aver falsificato le firme di endorseme mbro del suo team di campagna arrestato il 27 settembre è stato condannato a 12 anni di prigione. Per_ La commissione elettorale tunisina, che ha ristrutturato nel 2022 per porla sotto il suo controllo, ha negato arbitrariamente l'accreditamento a due importanti gruppi di osservazione elettorale, e CP_22
, con il pretesto di "finanziamenti esteri sospetti"ed entrambi i gruppi sono ora sotto Parte_3
Ancora, a settembre, gli ufficiali di sicurezza hanno arrestato oltre un centinaio di membri o sostenitori del partito di opposizione ai sensi della legge antiterrorismo tunisina, rilasciandoli dopo diversi CP_17 giorni di custodia, ad eccezione di quattro che sono stati posti in custodia cautelare. Sono anche continuati i tentativi volti a minare sistematicamente l'indipendenza giudiziaria , prendendo di mira i giudici e utilizzando la magistratura per servire i fini politici del Presidente. Il 3 ottobre, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha ordinato la sospensione del decreto presidenziale che Per_ conferiva al presidente l' autorità di licenziare i magistrati e del decreto con cui aveva licenziato 57 giudici e pubblici ministeri nel 2022. Il 27 settembre, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina ha approvato una nuova legge che priva la Corte amministrativa della giurisdizione in materia elettorale, impedendole di svolgere il ruolo di controllo degli abusi. Inoltre le autorità hanno continuato a ricorrere a leggi repressive per limitare la libertà di espressione, tra cui il decreto legge 54 sulla criminalità informatica, che viola il diritto alla privacy e prevede pene severe per reati di parola definiti in modo vago. Tra ottobre e novembre, diversi influencer dei social media sono stati condannati a pene detentive in relazione a contenuti considerati “offensivi per la morale pubblica e la decenza”. E' anche stata intensificata la repressione della libertà dei media: secondo il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini, da maggio 2023, sono stati intentati almeno 39 casi contro giornalisti per il loro lavoro, anche ai sensi della legge sulla criminalità informatica e della legge antiterrorismo, e sono stati presi di mira diversi gruppi della società civile e attivisti con arresti, interrogatori e aprendo indagini sui loro finanziamenti;
ancora le autorità hanno represso la solidarietà con i migranti e arrestato membri di organizzazioni che forniscono assistenza a richiedenti asilo e rifugiati, alimentando una situazione ancora più disastrosa. In particolare tra il 3 e il 13 maggio, le forze di sicurezza hanno arrestato almeno sei membri di tre organizzazioni non governative legalmente registrate che lavorano su migrazione, asilo e giustizia razziale: , il Consiglio tunisino per i rifugiati (TRC) e LE SI . Membri di Per_30 Per_31 altre organizzazioni ti indagati e convocati nello stesso periodo.
, capo dell'organizzazione antirazzismo è stata arrestata il 6 maggio e Persona_32 Per_30 successivamente posta in stato di detenzione in attesa delle indagini sui presunti reati finanziari ai sensi della legge antiterrorismo tunisina del 2015, in relazione ai finanziamenti e alle attività di Il Per_30 1° agosto, un giudice ha arrestato l'ex presidente della , Controparte_23 [...]
, con l'accusa di "aver sfruttato la sua posizion fr Per_17 "contraffazione" in relazione al rapporto finale della commissione ed il successivo 8 agosto, tre esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che l'arresto di "potrebbe equivalere a molestie Per_17 giudiziarie [...] per il lavoro che ha svolto" come capo dell ne.
10 Ciò premesso, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto comporterebbe la violazione dell'art. 19 TUI. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine alla effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ma anche dal punto di vista culturale e sociale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 13.3.2025 ed avendo anche riferito dell'inserimento nel contesto territoriale ove vive ed ove opera anche come volontario per la Caritas, e della circostanza che parte ricorrente solo in limine litis, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha abbandonato la domanda di protezione internazionale, udienza cui la parte convenuta non ha neppure ritenuto di presenziare per richiamare le conclusioni della comparsa di costituzione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente HA SA nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate Così deciso in Camera di Consiglio in data 25.3.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: NIa, 20 March 2023 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html Per_ Per Per_ Per_ Per_ Per_ 3 Encyclopedia Britannica, "NIa". ( , ME , , and , 13 Per_5 Per_8 Per_13 aprile 2023 https://www.britannica.co 4 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
NIa 2022, 27 Controparte_6 Controparte_6 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 5 – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: NIa, 20 March 2023 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 6 Al Jazeera, NIa's Parliament approves gov't of PM-designate Fakhfakh, 26 febbraio 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm-designate-fakhfakh. 7 International Crisis Group, NIa's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown. 8 Arab Center Washinghton DC, ED's New Decree Deepens NIa's Crisis, 7 ottobre 2021, https://arabcenterdc.org/resource/saieds-new-decree-deepens-tunisias-crisis/. 9 The Guardian, NIa President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree. 10International Crisis Group, Crisis-Watch-NIa, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia. 11 The Guardian, NIa's President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree. 12 G. Sadek, NIa: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council-establishes- provisional-council. 24 HRW, NIa: President Intensifies Attacks on Judicial Independence, 27 febbraio 2023, https://www.hrw.org/news/2023/02/27/tunisia-president-intensifies-attacks-judicial-independence 25 HRW, World Report 2024 - NIa, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 26 Freedom House, Freedom in the World 2024 - NIa, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105041.html 27 Lo stato dei diritti umani nel mondo;
NIa 2023, 24 aprile 2024 Controparte_6 https://www.ecoi.net/en/document/2107931.html Co 28 , World Report 2024 - NIa, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 29 Al Jazeera, NIan opposition leader sentenced to three years, 1 febbraio 2024, Persona_14 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/1/tunisian-opposition-leader-rached-ghannouchi-sentenced-to-three-years 30 Al Jazeera, NIa's press, civil society LEnt as entenced, analysts say, 8 feb 2024, Per_14 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/8/tunisias-press-civil-society-LEnt-as-ghannouchi-sentences-analysts-say Co 31 , World Report 2024 - NIa, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 32 Free NIan activist Chaima Issa, s.d., https://www.amnesty.org/en/petition/free-tunisian-activist- Controparte_6 chaima-issa/ Co 33 , Report 2024 - NIa, 11 gennaio 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 34 zeera, NIa's ED wants to make the central bank fill the budget deficit, 1 febbraio 2024, https://www.aljazeera.1/ 35 ICG, Tracking conflict worldwide, NIa, March 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=97 Co 36 - Human Rights Watch: World Report 2025 - NIa, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120124.html
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4400 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat A11/2024/Immigr/III Sez/Prot 33 del 20.4.2024 di “rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno” per protezione speciale proposto da HA SA nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA STEFANO CAGNA 6 SAVONA presso lo studio dell'Avv. MORELLI LUCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA DISTRETTUALE ex Controparte_1 lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 20.4.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 5.9.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in data 05.09.2022;
- ha trovato lavoro dal 17.02.2023, quale muratore, presso l'impresa edile EDIL GIULIO S.r.l. di Savona, con contratto più volte prorogato fino al 30.06.2024;
- è iscritto ad un corso di lingua italiana per stranieri presso il Circolo Operaio “Antonio Bogliani” di Savona. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato le condizioni del Paese di origine, ove dalle COI consultate risulta che si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, a fronte del radicamento del ricorrente sul territorio italiano. In conclusione, ha richiesto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale e, in via di subordine, la protezione sussidiaria. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
- certificato di partecipazione al corso di lingua italiana per stranieri, organizzato dal Circolo Operaio A. Bogliani di Savona, rilasciato in data 15.4.2024, ed attestato di frequenza del CIPIA
“ME Dansoko” di Savona, del 5.3.2025, da cui risulta la partecipazione al corso finalizzato al raggiungimento del livello A/2 di conoscenza della lingua italiana (per 29 ore di frequentazione);
- dichiarazione di ospitalità presso il fratello in Savona, v. Privata Istria 1/23 dal CP_2 5.9.2022, registrata presso il Comune di Sav
- Modello C/2 storico del Centro per l'Impiego da cui risulta avere sempre lavorato alle dipendenze della ditta Edil Giulio s.r.l., come carpentiere, full time, con primo contratto decorrente dal
1 17.2.2023 e prorogato fino al 16.8.2023, con successivo contratto decorrente dal 19.10.2023, più volte prorogato fino al 31.10.2024, e, infine, con contratto decorrente dal 9.1.2024 e scadente al CP_ 8.5.2025; estratto contributivo , aggiornato al 11.11.2024, da cui risulta avere percepito per il periodo dal 17.2.2023 al 3 023 un reddito pari ad euro 9.683,99 e dal 1.1.2024 al 31.8.2024 un reddito pari ad euro 7.682,00, oltre ad euro 1.245,00 per Cassa integrazione;
contratti di lavoro e successive proroghe e modelli Unilav relativi al rapporto di lavoro con la predetta ditta;
CU2024 da cui risulta un reddito imponibile pari ad euro 9.244,99 per 255 giorni lavorati;
alcune buste paga del 2023 e 2024 (dalla mensilità di dicembre 2024 risulta un imponibile Irpef pari ad euro 11.336,00) e busta paga di gennaio 2025 (con retribuzione netta pari ad euro 1.795,00) Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino sezione di Genova. La Commissione, con parere reso il 16.10.2023 (non prodotto dalla parte convenuta ma riportato, per la parte relativa alla motivazione, nel decreto del Questore), ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura in allegato all'istanza, consistente in: copia prima pagina passaporto tunisino, memoria, dichiarazione di ospitalità, contratto di locazione ove viene ospitato il richiedente, documenti d'identità del locatore e tessera sanitaria. Nel merito, considerata la normativa applicabile al caso, ha espresso parere negativo sulla base delle seguenti valutazioni:“ […] Considerato che emerge come abbia fatto ingresso nell'agosto 2020, non lavori in Italia con regolare contratto, non abbia una proposta d'assunzione, non abbia in Italia figli o relazione stabile, sia orfano di entrambi i genitori, il fratello maggiore vive in Italia, teme di non poter avere un futuro in NIa […] non sussistono motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare considerando l'assenza di documentate forme di radicamento sociale lavorativo sul territorio nazionale, la breve permanenza sul territorio italiano, e non potendo considerarsi sufficiente la mera presenza di un fratello in Italia (dato fra l'altro non documentato)”. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, rappresentando, in Controparte_1 sintesi, che, al momento della domanda, non sussistessero elementi idonei a ritenere configurato un effettivo radicamento sul territorio italiano del ricorrente. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha richiesto il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento a maggio 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 16.5.2024, rilevando la sussistenza dei presupposti, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata con provvedimento del 10.11.2024, ed infine, all'udienza del 13.3.2025, ove parte convenuta non compariva, si è tenuta l'audizione del ricorrente. In sede di audizione davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
- di essere sono arrivato in Italia, a Lampedusa, il 20.7.2020, via mare;
- di avere ancora in NIa una sorella di 34 anni, divorziata, ed un fratello di 35 anni;
che un altro fratello vive in Quatar ed il fratello in Italia da circa 20 anni e titolare di un Parte_1 permesso per motivi di lavoro (prima ha lavorato per un ristorante mentre ora, avendo conseguito l'abilitazione CQC, lavora per la Conad come autista) vive a Savona, in via Istria 3-4;
- di avere studiato fino ai primi due anni dell'università di economia, a Sfax, ma di avere dovuto smettere per problemi economici;
- di avere perso entrambi i genitori, il padre nel 2016 e la madre il 10.2.2022;
- di essere venuto via dalla NIa per cercare lavoro
- di avere fatto domanda di asilo ma di non essere mai stato sentito dalla Commissione in quanto era uscito dalla struttura di accoglienza dopo un breve periodo, recandosi prima a Catania e successivamente in Calabria, per lavorare, in nero, nella raccolta della frutta;
- di avere raggiunto il fratello a Savona, fra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, quando era Pt_1 rientrato in Italia dalla NIa, e di avere, da allora, sempre vissuto con lui, attualmente in un appartamento di via Istria 3, condotto in locazione, con contratto intestato al fratello;
- che con loro vive anche un altro ragazzo tunisino, amico di vecchia data di suo Persona_1 fratello;
2 - di frequentare il corso di italiano organizzato dal CIPIA di Savona per avere il livello A/2;
- di avere cominciato a lavorare a Savona, non in regola, per un ristorante, nel corso del 2022, fino all'assunzione, avvenuta nel febbraio 2023, da parte della ditta Edil Giulio, come muratore, per cui sta tutt'oggi lavorando e di avere trovato questo lavoro grazie a suo fratello;
- di lavorare 8 ore al giorno, dalle 8 di mattina fino alle 17, con la pausa pranzo, nei vari cantieri della ditta, che non sono solo a Savona ma anche in giro per la provincia ed anche nel nord d'Italia; di guadagnare al mese circa euro 1.400,00/1.600,00 Ha quindi narrato di trascorrere il proprio tempo libero sia giocando a pallone con gli amici, conosciuti tramite il fratello ma anche sul luogo di lavoro, e di fare anche il volontario per la Caritas di Savona nel weekend (“D. Con chi trascorri le tue giornate e cosa fai nel tuo tempo libero? R. quando finisco di lavorare, qualche volta gioco a pallone con gli amici, nel we qualche volta faccio il volontario per la Caritas di Savona per il dormitorio di San Lorenzo;
sono il responsabile degli ingressi e controllo i nominativi delle persone che vengono a dormire e che sono in un elenco che mi dà la Caritas, arrivo alle 8 di sera e rimango lì fino alle 10 di sera quando il dormitorio chiude e non può più entrare nessuno;
poi torno alla mattina alle 8. Ho anche il gruppo su WhatsApp con i responsabili della Caritas. Se vuoi te lo faccio vedere. D non importa grazie…”) ed ha riferito, infine, di avere l'intenzione di studiare per la patente ed anche per ottenere il CQC, come ha fatto suo fratello, essendosi già informato sugli orari dei corsi, che si svolgono alla sera. All'esito dell'audizione l'Avv. Morelli ha precisato le conclusioni limitando la propria domanda al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (in tal modo abbandonando la domanda originariamente formulata anche di protezione sussidiaria, peraltro inammissibile in detto giudizio). Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 5.9.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione
3 speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa Con svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Al fine di provare la sua avvenuta inclusione, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un buon percorso di inserimento occupazionale, iniziato dopo avere ottenuto il titolo che lo abilitava alla permanenza sul territorio nazionale. In particolare, il signor HA, dopo essere stato presumibilmente sfruttato nelle campagne siciliane e calabre per la raccolta della frutta, ove ha lavorato nel primo periodo dopo il suo sbarco, grazie al supporto del fratello da tempo regolarmente soggiornante in Italia, e dopo averlo raggiunto a Pt_1 Savona, è stato assunto dalla società Edil Giulio s.r.l. di Savona, per la quale, seppure sempre con contratti a tempo determinato, lavora dal febbraio 2023.
4 Lo svolgimento di questa attività lavorativa, pressocchè continuativa, alle dipendenze di un unico datore di lavoro, è indice inequivoco della competenza professionale acquisita dal signor HA, della sua serietà ed impegno nello svolgimento del lavoro, e della fiducia da lui riposta dalla società datrice di lavoro, come dimostrato dalle numerose proroghe dei due contratti di lavoro stipulati. Inoltre, da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, risulta che egli si sia immediatamente adoperato per trovare una stabile occupazione e raggiungere una propria autosufficienza economica, senza beneficiare del sistema di accoglienza governativa, abbandonato dopo un brevissimo periodo, ma fruendo unicamente del sostegno del fratello già presente sul territorio italiano. Grazie al rapporto di lavoro instaurato ed al suo attuale stato di occupazione, il ricorrente è riuscito ad ottenere redditi più che sufficienti e crescenti nel tempo per fronteggiare in piena autonomia le proprie esigenze di vita e ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I, ma anche dal CU dell'anno 2023 (da cui risulta la percezione di un reddito imponibile pari ad euro 9.244,99 per 255 giorni lavorati), dalla busta paga di dicembre 2024 (da cui risulta un imponibile Irpef pari ad euro 11.336,00) e busta paga di gennaio 2025 (con retribuzione netta pari ad euro 1.795,00). Anche dal punto di vista culturale e sociale il signor HA si è fruttuosamente impegnato, imparando la lingua italiana, come ha ampiamente dimostrato nel corso dell'audizione dinanzi alla Giudice, sostenuta senza l'ausilio dell'interprete, elemento fondamentale per conseguire un effettivo legame con il Paese di accoglienza;
a ciò vanno aggiunte le significative relazioni intessute sul territorio, sia a livello personale che sociale, avendo riferito di trascorrere il proprio tempo libero non solo con gli amici, giocando con loro a pallone, ma anche svolgendo volontariato per la Caritas di Savona, prestando il proprio servizio per l'accoglienza dei più poveri presso il dormitorio San Lorenzo dell'Associazione. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Va altresì evidenziato l'importante legame familiare esistente sul territorio nazionale il quale, pur non potendosi ritenere da solo idoneo a fondare il riconoscimento della protezione speciale, deve essere sicuramente preso in considerazione nel giudizio complessivo. La presenza del fratello è stata di fondamentale importanza sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo morale nel percorso di integrazione dell'istante. Lo stesso, infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, nonché dalla documentazione in atti, oltre ad avere fornito e fornire tutt'ora alloggio all'istante, lo ha supportato, invitandolo a raggiungerlo a Savona, e lo ha aiutato nella ricerca del lavoro e, infine, lo ha sicuramente supportato nel percorso di inserimento nel nuovo contesto sociale. Se è pur vero che il richiedente ha anche nel suo Paese di origine una sorella ed un fratello, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia dal 2020 ed al grado di integrazione raggiunta, con il raggiungimento di una autosufficienza economica che gli consente non solo di provvedere al proprio mantenimento ma anche di inviare delle somme di denaro ai familiari rimasti in NIa. A riprova della raggiunta indipendenza economica va anche evidenziato che il ricorrente, per il presente giudizio, non ha neppure dovuto fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi
5 vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Da questo punto di vista, occorre tenere conto, della sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali in NIa. Secondo la costituzione del 2022, la NIa è una repubblica presidenziale con un parlamento bicamerale. Tuttavia, la maggior parte dei poteri sono concentrati nella presidenza2. Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista, dalla Rivoluzione dei Gelsomini3, la NIa è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici4. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa al potere di , un candidato indipendente, che ha ottenuto Per_2 una vittoria schiacciante (72% dei voti) alle elezi nziali del 20195. L'ottimismo iniziale sulla sua presidenza ha iniziato a scemare a causa di una crisi politica durata mesi, provocata dalla mancata formazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia da Covid-19. 6 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.7 Il 25 luglio 2021, il presidente Kaïs SA, che presiede anche le Forze Armate, in un discorso televisivo alla Nazione, ha annunciato la sospensione temporanea del Parlamento per 30 giorni8, ha altresì destituito il Primo Ministro il quale da gennaio 2021 aveva con forza soffocato ogni Persona_3 forma di manifestazione e dissenso, arrestando migliaia di giovani e rendendosi responsabile di violenze contro attivisti e difensori dei diritti umani, ed ha annunciato che avrebbe governato per decreto.9 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito consacrando la presa di potere da parte di SA.10 Per_ Il 22 settembre 2021, il presidente ha emanato il Decreto Presidenziale n. 117 col quale il ruolo del Governo è stato di fatto ridimensionato e si è previsto che il capo di Stato esercitasse il potere esecutivo “con l'aiuto di un Consiglio dei ministri, a sua volta presieduto da un capo di governo”. Le nuove misure contenute nel decreto hanno previsto non solo il congelamento dei lavori del Parlamento, ma anche la sospensione del pagamento dei salari dei suoi membri nonché la revoca dell'immunità per gli stessi.11 L'8 febbraio 2022, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha esortato Persona_4 il Presidente della NIa ad abbandonare l'idea di abolire l'Alto io, da egli effettivamente sciolto qualche giorno più tardi, il 12 febbraio 2022,12 avvertendo che il suo scioglimento
6 avrebbe minato lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese.13 In seguito allo scioglimento, Diego García-Sayán, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in NIa, in seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario e al licenziamento di 57 giudici da parte del Presidente.14 Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova Costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente15. La costituzione, definita “iperpresidenziale”16, concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, attribuisce al presidente della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine17 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam18. Nelle parole di direttrice regionale di Tes_1 Controparte_7
, la nuova Carta costituzionale “smantella molte delle salvaguardie previste dalla
[...] Costituzione tunisina post-rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie vanifica anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in NIa”19. Secondo il rapporto annuale 2022 della ONG Freedom House che misura il grado di libertà civili e diritti politici garantiti in 195 paesi, nel 2022 la NIa ha perso diverse posizioni rispetto al 2021, passando da stato “libero” a stato “parzialmente libero”20 . Giovedì 22 settembre 2022 la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua 66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa nei confronti della NIa: la Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un "significativo vuoto giuridico", l' chiede che sia istituito CP_8 questo organo legislativo, promulgato dalla Costituzione del 2014, rantisca il primato di quest'ultima e sia responsabile della protezione della democrazia.21. Le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi dalla presa di potere del Per_ Presidente nel luglio 2021, hanno trasformato il Paese in una dittatura de facto, secondo l'analisi di alcune testate internazionali22. Alle elezioni si è presentato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.”23 Per_ Nel febbraio del 2023, il presidente ha poi arbitrariamente licenziato alcuni magistrati nell'ambito di Con quella che ha definito una “campagna anti-corruzione”, secondo “schiacciando l'indipendenza della 13 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of NIa's High Judicial Council seriously undermines rule of law in NIa – 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/dissolution- Per_4 ; Email_1 14 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, NIa: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential- decrees-undermine-judicial-independence-and-access. 15 Freedom House: Freedom in the World 2023 - NIa, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 16 Le ON, SI : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera-les-elections-legislatives-prevues-en- decembre_6140601_3212.html 17NIan judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-2022-06-25/ 18 – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: NIa, 20 March 2023 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 19 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
NIa 2022, 27 Controparte_6 Controparte_6 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 20 Freedom House: Freedom in the World 2022 - NIa, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2021. Co 21 SI : africaine droits 23 settembre 2022 Controparte_10 CP_12 https://www.jeuneafrique.com/1379560/politique/tunisie-kais-saied-epingle-par-la-cour-africaine-des-droits-de-lhomme/ 22 New York Times, As Democracy, Voters Shun Election, 20 dicembre 2022, Controparte_13 https://www.nytimes.com/2022 election-parliament.html; Al Jazeera, NIa's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning- Con of-the-end-for-saeid; NIa's Low-Turnout Elections Just Backfired for ED, 20 dicembre 2022, https://www.worldpoliticsreview.com/kais-saied-tunisia-democracy-constitution-elections/; The Guardian, NIan parliamentary election records just 8.8% turnout, 18 dicembre 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/dec/17/tunisian-parliamentary- election-records-just-88-turnout. 23 Al Jazeera, NIa's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid.
7 magistratura”. Più di preciso, il ha rifiutato di reintegrare 49 magistrati Controparte_15 nonostante un'ordinanza del tribunale amministrativo del 9 agosto 2022 in tal senso, una sentenza contro Per_ la quale le autorità non possono appellarsi. Al contrario, il ministro della Giustizia nominato da ha annunciato la preparazione di procedimenti penali contro i giudici destituiti. Quattro di loro, i tati separatamente da , hanno descritto l'arbitrarietà del loro licenziamento e gli sforzi Controparte_16 delle autorità per o accuse penali contro di loro dopo la sentenza del tribunale amministrativo.24 Tali sforzi si sono rivolti anche contro gli avvocati: a settembre 2023, almeno 27 avvocati hanno dovuto affrontare procedimenti civili o militari in relazione ad azioni intraprese mentre difendevano i propri clienti o per aver espresso le proprie opinioni. Molti di loro sono stati accusati di
“cospirazione contro la sicurezza dello Stato”.25 Nel marzo 2023, ancora, il presidente SA ha sciolto i primi consigli municipali democratici del Paese, eletti nel 2018, sostituendoli con un secondo organo legislativo meno autonomo, il Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Le elezioni per i nuovi consigli comunali si sono svolte a dicembre e hanno registrato un'affluenza alle urne estremamente bassa.26 Secondo il Rapporto di “La situazione dei diritti umani nel mondo;
NIa 2023”27: Controparte_6
“Le autorità hanno int del dissenso, usando accuse infondate contro personaggi di alto profilo dell'opposizione e altri critici. I parlamentari hanno proposto una legislazione repressiva che minaccia le organizzazioni indipendenti della società civile. Decine di manifestanti per la giustizia sociale e l'ambiente sono stati ingiustamente perseguiti. L'indipendenza giudiziaria, la responsabilità e il diritto a un giusto processo hanno continuato a essere compromessi. Le osservazioni razziste del presidente hanno innescato un'ondata di aggressioni e arresti anti-neri. Le autorità hanno aumentato esponenzialmente le intercettazioni in mare, conducendo espulsioni di massa collettive ai confini con l'Algeria e la Libia. La rappresentanza delle donne in parlamento è diminuita della metà. Le persone LGBTI e i difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a molestie e a una campagna di odio online. Il costo della vita e le crisi ambientali in NIa si sono aggravate, con un impatto diretto sull'accesso al cibo e all'acqua.” Come scrive Human nel report del 2024, le “autorità hanno anche di fatto smantellato, CP_16 senza vietare formalmente, il più grande partito di opposizione del paese, Circa 20 CP_17 membri del partito, compresi i suoi massimi leader, Persona_14 Persona_15 Per_16
sono stati detenuti arbitrariamente. Il 15 maggio, un tribunale di NI ha condannato
[...] Per_14 a un anno di reclusione e a una multa per accuse legate al terrorismo in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. è anche indagato in diversi altri casi penali, anche per accuse di Per_14
“cospirazione contro lo Stato”. Il 18 aprile la polizia ha chiuso la sede di a NI e da allora ha CP_17 impedito l'accesso agli uffici del partito in tutto il Paese. Lo stesso giorno, à hanno chiuso la sede di NI del partito NIa che ospitava le attività del Fronte di Salvezza Nazionale CP_18 (NSF), una coalizione di opposizione cofondata da Le autorità hanno imposto almeno una CP_17 dozzina di divieti di viaggio in relazione a indagi su oppositori e percepiti critici, come il presidente della Commissione Verità e Dignità e l'ex membro del parlamento Persona_17 [...]
limitando la loro libertà di movimento.” Per_18 Il primo febbraio 2024, il leader dell'opposizione è stato condannato a tre anni Persona_14 di prigione con l'accusa che il suo partito avesse ricevuto contributi stranieri. Lo stesso tribunale, CP_17 specializzato in corruzione finanziaria, ha ultato di 1,1 milioni di dollari per aver ricevuto CP_17 fondi esteri. Anche il genero di , ex ministro degli Esteri, è stato Per_14 Persona_19 condannato a tre anni di carcere use contro il partito, e CP_17 Per_14
.29 Come ha riportato Al Jazeera, i media tunisini sono rimasti LEnti sulla condanna di Per_19 [...] fornendo così “alcune indicazioni sulla portata dell'attuale portata autoritaria del presi Per_20 Il Partito “Ennahdha aveva svolto un ruolo fondamentale in tutta la storia post-rivoluzionaria della NIa, occupando un posto di rilievo nella maggior parte dei governi del paese e contribuendo a definire Per_ la Costituzione del 2014, che è rimasta in vigore fino alle revisioni del 2022 dell'attuale presidente
. Durante tutto questo periodo, ha svolto un ruolo enorme nella politica tunisina,
[...] Per_14 ando i titoli dei giornali e fungen te parafulmine per il dissenso popolare. Tuttavia, la
8 presa sull'opinione pubblica non si è manifestata dopo la sua condanna. Nessuna menzione del fatto era presente in nessuna delle edicole del paese, con La Presse di proprietà statale che ha titolato sulla visita Per_ di ad una fabbrica di carta, piuttosto che le difficoltà legali dei leader di ”30 Per_21 C Issa, una leader di una coalizione di opposizione, è sotto processo d nale militare per i Pt_ commenti fatti alla radio sul ruolo dei militari nell'organizzazione delle elezioni. è stata detenuta anche da febbraio a luglio con l'accusa di “cospirazione contro la sicurezza dello o”, per la quale è Per_2 ancora sotto processo. è stata rilasciata dopo più di quattro mesi di detenzione arbitraria, ma il caso contro di lei cont le autorità le hanno vietato di viaggiare all'estero e di apparire negli spazi Pt_ pubblici. Come scrive Amnesty, “Anche un tribunale militare, privo di indipendenza, sta indagando su per aver criticato le autorità in un programma radiofonico. Rischia fino a dieci anni di carcere con questa accusa.”32 Ancora, dal citato rapporto HRW 2024 risulta che “le autorità tunisine hanno intensificato la repressione contro l'opposizione e altre voci critiche, incarcerando diverse decine di persone con accuse dubbie e manifestamente politiche. Il presidente ha continuato a esercitare un potere Per_2 quasi incontrastato dopo aver eliminato quasi tutti i controlli e gli equilibri istituzionali sul potere esecutivo. La nuova assemblea entrata in carica il 13 marzo ha poteri molto più deboli ai sensi della costituzione adottata nel 2022 rispetto al parlamento che aveva sostituito. […] Con il Paese alle prese con una grave crisi economica, il presidente ha ripetutamente accusato i suoi oppositori di cospirazione e di fomentare le tensioni sociali a fronte dell'aumento dei prezzi alimentari. Il presidente ha fatto da capro espiatorio alla piccola popolazione tunisina di migranti neri, richiedenti asilo e rifugiati che hanno subito abusi da parte delle forze di sicurezza.”33 A febbraio 2024, Al Jazeera spiegava che il presidente tunisino stava preparando il terreno Per_2 per ottenere finanziamenti diretti per il bilancio del governo dall ntrale della NIa. Questa mossa potrebbe peggiorare le difficoltà finanziarie del paese, con mancanze nel bilancio che hanno già portato all'assenza di beni sussidiati dallo Stato come farina, riso e caffè dagli scaffali dei supermercati, a causa dell'inflazione che ha reso i prezzi di altri beni inaccessibili per molte famiglie. Il governo starebbe cercando di convincere la Banca LE ad acquistare titoli di Stato per ottenere finanziamenti diretti, poiché il paese ha esaurito il credito e le trattative con il Fondo Monetario Internazionale per un ulteriore salvataggio sono bloccate. La NIa ha bisogno urgentemente di liquidità Per_ e non può attendere, con che ha respinto un accordo con il FMI in aprile 2023 a causa di richieste considerate come "diktat stranieri" per ridurre le spese per sussidi e stipendi pubblici.34 Il 14 marzo 2024 la Commissione Europea ha erogato 150 milioni di euro in sostegno al bilancio per la NIa per migliorare il controllo dell'immigrazione, anche se NI non ha soddisfatto i criteri di ammissibilità dell'UE.35 Dal rapporto di 202536 risulta che le autorità tunisine abbiano ulteriormente Controparte_16 intensificato la repressione dell'opposizione politica e di altre voci critiche, effettuando arresti di massa, imprigionando giornalisti e prendendo di mira gruppi della società civile. In particolare si legge che a novembre, oltre 80 persone sono state arrestate per motivi politici o per aver esercitato i loro diritti fondamentali, tra cui oppositori politici , attivisti, avvocati , giornalisti , difensori dei diritti umani e utenti dei social media e che le autorità hanno minato l'integrità delle elezioni presidenziali del 6 ottobre 2024 per garantire la rielezione del presidente , rieletto per un secondo mandato con il 90,69% dei Per_2 voti e un'affluenza alle urne del 28,8%. In vista delle elezioni sono stati presi di mira diversi potenziali sfidanti presidenziali di ED. Sono stati condannati o arrestati almeno 10 potenziali candidati, così come diversi membri dei loro team di campagna. Il 18 luglio, un tribunale di NI ha condannato leader dell'Unione Popolare Repubblicana e Persona_23 potenziale candidato alla presidenza, a otto mesi gli ha imposto il divieto a vita di candidarsi per aver presumibilmente "fatto donazioni in denaro o in natura per influenzare gli elettori". Anche il direttore esecutivo del suo partito e altri tre membri sono stati condannati.
9 Il 5 agosto, un tribunale di NI ha condannato altri cinque potenziali candidati alla presidenza,
e a otto mesi di Controparte_19 Persona_24 Persona_25 Persona_26 CP_20 prigione e al divieto a vita di candidarsi a una carica pubblica, per le stesse accuse. Lo stesso giorno, un tribunale di NI ha condannato anche presidente del Per_27 [...]
, a due anni di carcere ai sensi del decreto legge 54 sulla criminalità informatica per Controparte_21 ie false” sulla commissione elettorale. Il 14 agosto, un tribunale di Jendouba ha condannato un rapper e candidato potenziale, a Persona_28 quattro anni di prigione e al divieto a vita di candidarsi per una carica, con l'accusa di to firme di endorsement. Anche quattro persone che si erano offerte volontarie per la campagna di Per_28 sono state condannate a pene detentive. Indipendenza giudiziaria Il 10 agosto, la commissione elettorale ha approvato solo tre candidati per le elezioni presidenziali e ne ha respinti altri 14. Diversi candidati hanno presentato ricorso presso la corte amministrativa e tre di loro hanno vinto, ma la commissione elettorale ha ignorato le decisioni. Il 2 settembre, le autorità hanno arrestato uno dei soli tre candidati presidenziali Persona_29 approvati ed il 18 settembre un tribunale di ondannato a 20 mesi di prigione e il 25 settembre a ulteriori sei mesi. Il 30 settembre, un tribunale di NI ha condannato 12 anni Per_29 di prigione e al divieto di voto, con l'accusa di aver falsificato le firme di endorseme mbro del suo team di campagna arrestato il 27 settembre è stato condannato a 12 anni di prigione. Per_ La commissione elettorale tunisina, che ha ristrutturato nel 2022 per porla sotto il suo controllo, ha negato arbitrariamente l'accreditamento a due importanti gruppi di osservazione elettorale, e CP_22
, con il pretesto di "finanziamenti esteri sospetti"ed entrambi i gruppi sono ora sotto Parte_3
Ancora, a settembre, gli ufficiali di sicurezza hanno arrestato oltre un centinaio di membri o sostenitori del partito di opposizione ai sensi della legge antiterrorismo tunisina, rilasciandoli dopo diversi CP_17 giorni di custodia, ad eccezione di quattro che sono stati posti in custodia cautelare. Sono anche continuati i tentativi volti a minare sistematicamente l'indipendenza giudiziaria , prendendo di mira i giudici e utilizzando la magistratura per servire i fini politici del Presidente. Il 3 ottobre, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha ordinato la sospensione del decreto presidenziale che Per_ conferiva al presidente l' autorità di licenziare i magistrati e del decreto con cui aveva licenziato 57 giudici e pubblici ministeri nel 2022. Il 27 settembre, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina ha approvato una nuova legge che priva la Corte amministrativa della giurisdizione in materia elettorale, impedendole di svolgere il ruolo di controllo degli abusi. Inoltre le autorità hanno continuato a ricorrere a leggi repressive per limitare la libertà di espressione, tra cui il decreto legge 54 sulla criminalità informatica, che viola il diritto alla privacy e prevede pene severe per reati di parola definiti in modo vago. Tra ottobre e novembre, diversi influencer dei social media sono stati condannati a pene detentive in relazione a contenuti considerati “offensivi per la morale pubblica e la decenza”. E' anche stata intensificata la repressione della libertà dei media: secondo il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini, da maggio 2023, sono stati intentati almeno 39 casi contro giornalisti per il loro lavoro, anche ai sensi della legge sulla criminalità informatica e della legge antiterrorismo, e sono stati presi di mira diversi gruppi della società civile e attivisti con arresti, interrogatori e aprendo indagini sui loro finanziamenti;
ancora le autorità hanno represso la solidarietà con i migranti e arrestato membri di organizzazioni che forniscono assistenza a richiedenti asilo e rifugiati, alimentando una situazione ancora più disastrosa. In particolare tra il 3 e il 13 maggio, le forze di sicurezza hanno arrestato almeno sei membri di tre organizzazioni non governative legalmente registrate che lavorano su migrazione, asilo e giustizia razziale: , il Consiglio tunisino per i rifugiati (TRC) e LE SI . Membri di Per_30 Per_31 altre organizzazioni ti indagati e convocati nello stesso periodo.
, capo dell'organizzazione antirazzismo è stata arrestata il 6 maggio e Persona_32 Per_30 successivamente posta in stato di detenzione in attesa delle indagini sui presunti reati finanziari ai sensi della legge antiterrorismo tunisina del 2015, in relazione ai finanziamenti e alle attività di Il Per_30 1° agosto, un giudice ha arrestato l'ex presidente della , Controparte_23 [...]
, con l'accusa di "aver sfruttato la sua posizion fr Per_17 "contraffazione" in relazione al rapporto finale della commissione ed il successivo 8 agosto, tre esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che l'arresto di "potrebbe equivalere a molestie Per_17 giudiziarie [...] per il lavoro che ha svolto" come capo dell ne.
10 Ciò premesso, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto comporterebbe la violazione dell'art. 19 TUI. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine alla effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ma anche dal punto di vista culturale e sociale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 13.3.2025 ed avendo anche riferito dell'inserimento nel contesto territoriale ove vive ed ove opera anche come volontario per la Caritas, e della circostanza che parte ricorrente solo in limine litis, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha abbandonato la domanda di protezione internazionale, udienza cui la parte convenuta non ha neppure ritenuto di presenziare per richiamare le conclusioni della comparsa di costituzione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente HA SA nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate Così deciso in Camera di Consiglio in data 25.3.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: NIa, 20 March 2023 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html Per_ Per Per_ Per_ Per_ Per_ 3 Encyclopedia Britannica, "NIa". ( , ME , , and , 13 Per_5 Per_8 Per_13 aprile 2023 https://www.britannica.co 4 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
NIa 2022, 27 Controparte_6 Controparte_6 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 5 – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: NIa, 20 March 2023 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 6 Al Jazeera, NIa's Parliament approves gov't of PM-designate Fakhfakh, 26 febbraio 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm-designate-fakhfakh. 7 International Crisis Group, NIa's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown. 8 Arab Center Washinghton DC, ED's New Decree Deepens NIa's Crisis, 7 ottobre 2021, https://arabcenterdc.org/resource/saieds-new-decree-deepens-tunisias-crisis/. 9 The Guardian, NIa President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree. 10International Crisis Group, Crisis-Watch-NIa, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia. 11 The Guardian, NIa's President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree. 12 G. Sadek, NIa: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council-establishes- provisional-council. 24 HRW, NIa: President Intensifies Attacks on Judicial Independence, 27 febbraio 2023, https://www.hrw.org/news/2023/02/27/tunisia-president-intensifies-attacks-judicial-independence 25 HRW, World Report 2024 - NIa, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 26 Freedom House, Freedom in the World 2024 - NIa, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105041.html 27 Lo stato dei diritti umani nel mondo;
NIa 2023, 24 aprile 2024 Controparte_6 https://www.ecoi.net/en/document/2107931.html Co 28 , World Report 2024 - NIa, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 29 Al Jazeera, NIan opposition leader sentenced to three years, 1 febbraio 2024, Persona_14 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/1/tunisian-opposition-leader-rached-ghannouchi-sentenced-to-three-years 30 Al Jazeera, NIa's press, civil society LEnt as entenced, analysts say, 8 feb 2024, Per_14 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/8/tunisias-press-civil-society-LEnt-as-ghannouchi-sentences-analysts-say Co 31 , World Report 2024 - NIa, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 32 Free NIan activist Chaima Issa, s.d., https://www.amnesty.org/en/petition/free-tunisian-activist- Controparte_6 chaima-issa/ Co 33 , Report 2024 - NIa, 11 gennaio 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 34 zeera, NIa's ED wants to make the central bank fill the budget deficit, 1 febbraio 2024, https://www.aljazeera.1/ 35 ICG, Tracking conflict worldwide, NIa, March 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=97 Co 36 - Human Rights Watch: World Report 2025 - NIa, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120124.html