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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 518/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Barrafranca (EN) al corso Garibaldi n. 219 presso lo studio dell'Avv. Paolo Giuseppe
Piazza (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Enna alla Via Trapani n. 2 presso lo studio dell'Avv. Eleanna Parasiliti Molica (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 15.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra a Barrafranca in data 22.06.2011, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2011.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio , ad Persona_1
Enna il 13.06.2017, ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Sentenza n. 261/2020 del
07.09.2020, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 1220/2017 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in data 22.07.2020, disponendo l'affidamento condiviso del piccolo Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, altresì proprietaria dell'immobile; la regolamentazione in dettaglio del diritto di visita del padre, al fine di favorire un graduale recupero del rapporto padre-figlio, includendo anche i pernottamenti presso il padre;
nonché stabilendo la corresponsione di un contributo mensile per il mantenimento del figlio a carico del padre, pari ad € 120,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ponendo le spese straordinarie a carico del padre, nella misura del 30%, e a carico della madre, nella misura del
70%.
Il ricorrente ha evidenziato che, nonostante gli accordi di separazione, la resistente “ha continuato imperterrita a non rispettare quanto stabilito in sentenza, come d'altronde non aveva mai rispettato
l'ordinanza presidenziale in merito agli incontri padre-figlio” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo).
pagina 2 di 9 In particolare, ha dedotto che le modalità di esercizio del diritto di visita, sì come concordate, non hanno mai trovato piena e concreta attuazione, essendogli stato saltuariamente concesso solo di prelevare il bambino dalla scuola dell'infanzia e di riportarlo a casa della madre.
Il ricorrente ha quindi rappresentato comportamenti della madre volti “all'allontanamento del figlio attraverso atteggiamenti ostativi alla frequentazione dell'ex coniuge, … sussumibili sotto la c.d. P.A.S.
(sindrome di alienazione parentale)” (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo), chiedendo la collocazione del figlio presso l'abitazione del padre, riferendo di potere essere aiutato dai propri genitori nell'accudimento del figlio, nonché instando per la corresponsione di un contributo al mantenimento da parte della madre.
Essendo trascorso ben oltre un anno dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, il ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di: 1) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione del padre e, tenuto conto delle esigenze del bambino, stabilire che la Sig.ra CP_1
potrà tenere con sé tutti i giorni, con le modalità che saranno concordate tra le
[...] Persona_1
parti, indicando in dettaglio gli orari di visita, oltre che la ripartizione delle ricorrenze;
3) disporre che la Sig.ra versi un contributo mensile per il mantenimento del figlio, pari ad € 800,00, Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, previamente concordate e tempestivamente comunicate, proporzionatamente alle condizioni economiche finanziarie dei genitori, nella misura del 30% a carico del padre e del 70%
a carico della madre.
In data 22 agosto 2022, si è costituita in giudizio la sig.ra contestando quanto rilevato dal CP_1
coniuge e, segnatamente, rilevando come lo stesso non abbia saputo costruire un sereno ed equilibrato rapporto con il figlio, avendo peraltro lasciato il domicilio familiare quando la moglie era ancora in gravidanza.
La resistente ha rilevato che gli accordi raggiunti non hanno trovato pieno e concreto riscontro fattuale a causa delle “difficoltà [e del] disagio espressi dal piccolo a relazionarsi con la Persona_1 figura paterna, talvolta respinta con forza, talaltra accettata con rassegnazione, grazie all'impegno paziente profuso proprio dalla Dottoressa ”; che il padre “in occasione delle festività CP_1
natalizie o del compleanno, piuttosto che attivare dinamiche affettive, forse ritenute troppo impegnative, ha richiesto al figlio di seguirlo dietro la promessa di un generico regalo e di un
pagina 3 di 9 giocattolo, ricevendo sistematicamente un secco rifiuto”; che il ricorrente tende a scaricare sulla moglie responsabilità inesistenti, giustificando le proprie mancanze (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione della resistente).
La resistente ha allegato relazione delle insegnanti presso la scuola dell'infanzia frequentata dal figlio
(Istituto comprensivo S.G. Bosco di Barrafranca) nella quale si legge che il bambino, all'inizio dell'anno scolastico, “si rifiutava di entrare a scuola manifestando crisi di pianto in particolar modo quando si accorgeva della presenza del padre all'ingresso, verso il quale dimostrava diffidenza. Dal momento in cui il padre ha deciso di limitare la propria presenza esclusivamente all'uscita, il bambino ha superato questa fase e si è adattato bene alla vita della scuola”.
La resistente ha rilevato come dalla medesima relazione si evinca la propria piena capacità genitoriale e l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente in ordine al collocamento del figlio presso di lui.
La resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto di disporre l'aumento ad € 300,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, stabilito in sede di accordo di separazione nella misura di € 120,00, alla luce del miglioramento della capacità reddituale del ricorrente che, ha dedotto la resistente, presta attività lavorativa per conto di Adenzia s.r.l., società con sede in Enna, oltre a quella di libero professionista come geometra con studio a Barrafranca.
Alla luce delle suesposte difese, la resistente ha chiesto di: “- quanto alle modalità di affidamento del piccolo , confermare il contenuto delle condizioni di separazione consensuale, sempre Persona_1
nel rispetto dei bisogni e dei desideri del figlio;
- quanto al contributo per il mantenimento, onerare il ricorrente di contribuire nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; -
Rigettare, per l'effetto, tutte le domande avanzate da parte ricorrente in ordine al collocamento del figlio presso di sé e, conseguentemente, in ordine al riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
06.09.2022, con ordinanza del 19.09.2022, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, il
Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta del ricorrente a che il figlio viva prevalentemente preso di lui, “alla luce delle emergenze processuali che evidenziano le difficoltà relazionali del figlio con il padre e, d'altra parte, non risultando prova alcuna che tali difficoltà siano indotte nel figlio dalla condotta materna”; ha confermato le condizioni di separazione con l'avvertenza che gli incontri del padre con il figlio e la permanenza di quest'ultimo presso il primo sono sempre subordinati al pagina 4 di 9 consenso del figlio;
in punto di mantenimento, ha confermato l'importo statuito in sede di separazione, non emergendo obbiettive ragioni per aumentare l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente e non risultando provato l'asserito miglioramento delle condizioni reddituali del padre.
Con la medesima Ordinanza, il Presidente del Tribunale ha incaricato il Consultorio Familiare di
Barrafranca di intraprendere un percorso volto a superare le difficoltà relazionali del minore con il padre, con l'obbligo della struttura di depositare relazione scritta entro 90 giorni e successivamente ogni 90 giorni.
Nel corpo della medesima ordinanza è stata, inoltre, designata giudice istruttore la dr.ssa Eleonora
Guarnera e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.12.2022.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
In data 14.11.2022 è stata depositata la relazione del Consultorio Familiare di Barrafranca ove si legge che “La proposta fatta al padre di intraprendere, così come da Ordinanza, un percorso consultoriale, ha avuto esiti negativi”, per le ragioni ivi spiegate.
All'esito dell'udienza del 15.12.2022, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie istruttorie.
Segnatamente, con la prima memoria istruttoria, il ricorrente ha riformulato le proprie conclusioni come segue: “1) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio …; 2) affidare il figlio minore
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, Persona_1
e, tenuto conto delle esigenze del bambino, stabilire che il Signor potrà tenere con sé Parte_1
tutti i giorni, con le modalità che saranno concordate tra le parti. In ogni caso, il Persona_1
padre potrà tenere con sé tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle 18.30, il sabato e la Persona_1
domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00; il padre avrà con sé il figlio due fine settimana al mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 15.00 della domenica, il tutto salvo diversi accordi dei genitori;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non Persona_1
consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno, salvo diverso accordo fra le parti;
analogamente per le festività pasquali, trascorrerà con il padre un periodo di Persona_1
tre giorni, comprendente ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi fra le parti;
per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio 20 giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto e 10 giorni, anche non consecutivi, durante il mese di settembre;
i genitori concorderanno liberamente le modalità per accompagnare e prelevare il figlio da scuola e si
pagina 5 di 9 impegnano a partecipare alla vita scolastica di , dandosi reciproca comunicazione Persona_1
delle informazioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche e della comunità scolastica;
trascorrerà ogni anno la festa della mamma e la festa del papà con il genitore Persona_1
festeggiato; entrambe le parti si impegnano a favorire il sereno ed equilibrato rapporto di Per_1
con entrambe le figure genitoriali;
3) disporre che il Signor versi un
[...] Parte_1 contributo mensile per il mantenimento del figlio, pari ad € 120,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, previamente concordate e tempestivamente comunicate, proporzionatamente alle condizioni economiche finanziarie dei genitori, nella misura del 30 % a carico del padre e del 70 % a carico della madre. 4) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, disporre a carico della resistente il risarcimento dei danni nei confronti del Sig. nella misura di € 50,00 per ogni giorno Parte_1
di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, oltre alla condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
5) con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
La resistente ha insistito nelle richieste già formulate, chiedendo altresì la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., nonché la condanna ai sensi dell'art. 96, ultimo comma.
Con ordinanza del 02-08.01.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta l'inammissibilità e la complessiva irrilevanza ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2024, poi differita al 10.10.2024, su richiesta concorde delle parti al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della controversia.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, previa richiesta di ammissione delle richieste istruttorie già articolate in atti.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 261/2020 del 07.09.2020, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 1220/2017 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
pagina 6 di 9 in conformità alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in corso di causa, e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 06.09.2022 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In punto di affidamento del figlio , va confermato l'affidamento condiviso, sul quale, Persona_1
peraltro, non è mai sorto contrasto tra le parti.
Inoltre, alla luce delle richieste dello stesso ricorrente, sì come riviste e definitivamente formulate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., va confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre.
In relazione al diritto di visita del padre, non v'è ragione di discostarsi dalla regolamentazione che le stesse parti hanno concordato in sede di separazione, pur tornando a rilevare, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, l'opportunità di un percorso di mediazione familiare al fine di favorire un sereno sviluppo del rapporto padre-figlio che non appare in alcun modo ostacolato dalla madre ma che presenta delle evidenti difficoltà legate al dato oggettivo di una separazione avvenuta ancor prima della nascita del bambino, nonché alla tendenziale conflittualità tra i genitori, fermo restando che l'esercizio del diritto di visita del padre abbia sempre a presupposto il consenso del minore, il quale, essendo in procinto di compiere otto anni, diventa sempre più in grado di esprimere desideri ed emozioni.
Questo Collegio ritiene, pertanto di confermare la regolamentazione del diritto di visita stabilita in sede di separazione, di tal ché, il padre potrà tenere con sé , a settimane alterne, tre Persona_1
pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle 18.30 nonché, sempre a settimane alterne, due pomeriggi, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nella settimana in cui trascorrerà con il padre il fine Persona_1
settimana.
Il padre avrà con sé il figlio due fine settimana al mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 15.00 della domenica, il tutto salvo diversi accordi dei genitori.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non Persona_1
consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno, salvo diverso accordo fra le parti.
Analogamente per le festività pasquali, trascorrerà con il padre un periodo di tre Persona_1 giorni, comprendente ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi fra le pagina 7 di 9 parti. Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio dieci giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto e dieci giorni, anche non consecutivi, durante il mese di settembre, con facoltà di pernottamento presso il padre, da concordarsi con un mese di anticipo con la madre soggetta al regime feriale dei dipendenti pubblici. trascorrerà ogni anno la festa della mamma Persona_1
e la festa del papà con il genitore festeggiato.
In relazione al mantenimento del figlio, premesso che la madre è medico pediatra presso l'ospedale
Umberto I di Enna e che il padre esercita la libera professione di geometra, questo Collegio ritiene di disporre l'aumento dell'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del minore ad
€ 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda, considerato che, sebbene non risulti agli atti provato un effettivo miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità (cfr. Cass. Ordinanza 13664/2022).
La somma concordata dalle parti all'epoca della separazione (2020) non può, dunque, ritenersi adeguata a contribuire a soddisfare le esigenze sempre crescenti di un bambino in età scolare.
In considerazione della oggettiva sproporzione tra i redditi delle parti, questo Collegio ritiene di confermare quanto statuito in sede di separazione circa la ripartizione delle spese straordinarie a carico della madre, per il 70%, e del padre, per il 30%.
In relazione alla richiesta del ricorrente, volta all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter, comma 2 nn. 3) e 4) c.p.c., ratione temporis vigente, questo Collegio ne dispone il rigetto, non avendo il ricorrente allegato, né tampoco provato, specifici comportamenti della madre incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento o comunque posti in violazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2024, n. 29690).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), e nata Pt_1 C.F._1 Controparte_1
ad Enna il 02.02.1979 (C.F.: ); C.F._3
pagina 8 di 9 - ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Barrafranca al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2011;
- DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio , un assegno mensile di € 150,00, da versare Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta dalla data della domanda, oltre il 30% delle spese straordinarie;
- RIGETTA le ulteriori domande del ricorrente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 518/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Barrafranca (EN) al corso Garibaldi n. 219 presso lo studio dell'Avv. Paolo Giuseppe
Piazza (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Enna alla Via Trapani n. 2 presso lo studio dell'Avv. Eleanna Parasiliti Molica (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 15.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra a Barrafranca in data 22.06.2011, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2011.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio , ad Persona_1
Enna il 13.06.2017, ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Sentenza n. 261/2020 del
07.09.2020, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 1220/2017 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in data 22.07.2020, disponendo l'affidamento condiviso del piccolo Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, altresì proprietaria dell'immobile; la regolamentazione in dettaglio del diritto di visita del padre, al fine di favorire un graduale recupero del rapporto padre-figlio, includendo anche i pernottamenti presso il padre;
nonché stabilendo la corresponsione di un contributo mensile per il mantenimento del figlio a carico del padre, pari ad € 120,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ponendo le spese straordinarie a carico del padre, nella misura del 30%, e a carico della madre, nella misura del
70%.
Il ricorrente ha evidenziato che, nonostante gli accordi di separazione, la resistente “ha continuato imperterrita a non rispettare quanto stabilito in sentenza, come d'altronde non aveva mai rispettato
l'ordinanza presidenziale in merito agli incontri padre-figlio” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo).
pagina 2 di 9 In particolare, ha dedotto che le modalità di esercizio del diritto di visita, sì come concordate, non hanno mai trovato piena e concreta attuazione, essendogli stato saltuariamente concesso solo di prelevare il bambino dalla scuola dell'infanzia e di riportarlo a casa della madre.
Il ricorrente ha quindi rappresentato comportamenti della madre volti “all'allontanamento del figlio attraverso atteggiamenti ostativi alla frequentazione dell'ex coniuge, … sussumibili sotto la c.d. P.A.S.
(sindrome di alienazione parentale)” (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo), chiedendo la collocazione del figlio presso l'abitazione del padre, riferendo di potere essere aiutato dai propri genitori nell'accudimento del figlio, nonché instando per la corresponsione di un contributo al mantenimento da parte della madre.
Essendo trascorso ben oltre un anno dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, il ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di: 1) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione del padre e, tenuto conto delle esigenze del bambino, stabilire che la Sig.ra CP_1
potrà tenere con sé tutti i giorni, con le modalità che saranno concordate tra le
[...] Persona_1
parti, indicando in dettaglio gli orari di visita, oltre che la ripartizione delle ricorrenze;
3) disporre che la Sig.ra versi un contributo mensile per il mantenimento del figlio, pari ad € 800,00, Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, previamente concordate e tempestivamente comunicate, proporzionatamente alle condizioni economiche finanziarie dei genitori, nella misura del 30% a carico del padre e del 70%
a carico della madre.
In data 22 agosto 2022, si è costituita in giudizio la sig.ra contestando quanto rilevato dal CP_1
coniuge e, segnatamente, rilevando come lo stesso non abbia saputo costruire un sereno ed equilibrato rapporto con il figlio, avendo peraltro lasciato il domicilio familiare quando la moglie era ancora in gravidanza.
La resistente ha rilevato che gli accordi raggiunti non hanno trovato pieno e concreto riscontro fattuale a causa delle “difficoltà [e del] disagio espressi dal piccolo a relazionarsi con la Persona_1 figura paterna, talvolta respinta con forza, talaltra accettata con rassegnazione, grazie all'impegno paziente profuso proprio dalla Dottoressa ”; che il padre “in occasione delle festività CP_1
natalizie o del compleanno, piuttosto che attivare dinamiche affettive, forse ritenute troppo impegnative, ha richiesto al figlio di seguirlo dietro la promessa di un generico regalo e di un
pagina 3 di 9 giocattolo, ricevendo sistematicamente un secco rifiuto”; che il ricorrente tende a scaricare sulla moglie responsabilità inesistenti, giustificando le proprie mancanze (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione della resistente).
La resistente ha allegato relazione delle insegnanti presso la scuola dell'infanzia frequentata dal figlio
(Istituto comprensivo S.G. Bosco di Barrafranca) nella quale si legge che il bambino, all'inizio dell'anno scolastico, “si rifiutava di entrare a scuola manifestando crisi di pianto in particolar modo quando si accorgeva della presenza del padre all'ingresso, verso il quale dimostrava diffidenza. Dal momento in cui il padre ha deciso di limitare la propria presenza esclusivamente all'uscita, il bambino ha superato questa fase e si è adattato bene alla vita della scuola”.
La resistente ha rilevato come dalla medesima relazione si evinca la propria piena capacità genitoriale e l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente in ordine al collocamento del figlio presso di lui.
La resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto di disporre l'aumento ad € 300,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, stabilito in sede di accordo di separazione nella misura di € 120,00, alla luce del miglioramento della capacità reddituale del ricorrente che, ha dedotto la resistente, presta attività lavorativa per conto di Adenzia s.r.l., società con sede in Enna, oltre a quella di libero professionista come geometra con studio a Barrafranca.
Alla luce delle suesposte difese, la resistente ha chiesto di: “- quanto alle modalità di affidamento del piccolo , confermare il contenuto delle condizioni di separazione consensuale, sempre Persona_1
nel rispetto dei bisogni e dei desideri del figlio;
- quanto al contributo per il mantenimento, onerare il ricorrente di contribuire nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; -
Rigettare, per l'effetto, tutte le domande avanzate da parte ricorrente in ordine al collocamento del figlio presso di sé e, conseguentemente, in ordine al riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
06.09.2022, con ordinanza del 19.09.2022, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, il
Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta del ricorrente a che il figlio viva prevalentemente preso di lui, “alla luce delle emergenze processuali che evidenziano le difficoltà relazionali del figlio con il padre e, d'altra parte, non risultando prova alcuna che tali difficoltà siano indotte nel figlio dalla condotta materna”; ha confermato le condizioni di separazione con l'avvertenza che gli incontri del padre con il figlio e la permanenza di quest'ultimo presso il primo sono sempre subordinati al pagina 4 di 9 consenso del figlio;
in punto di mantenimento, ha confermato l'importo statuito in sede di separazione, non emergendo obbiettive ragioni per aumentare l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente e non risultando provato l'asserito miglioramento delle condizioni reddituali del padre.
Con la medesima Ordinanza, il Presidente del Tribunale ha incaricato il Consultorio Familiare di
Barrafranca di intraprendere un percorso volto a superare le difficoltà relazionali del minore con il padre, con l'obbligo della struttura di depositare relazione scritta entro 90 giorni e successivamente ogni 90 giorni.
Nel corpo della medesima ordinanza è stata, inoltre, designata giudice istruttore la dr.ssa Eleonora
Guarnera e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.12.2022.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
In data 14.11.2022 è stata depositata la relazione del Consultorio Familiare di Barrafranca ove si legge che “La proposta fatta al padre di intraprendere, così come da Ordinanza, un percorso consultoriale, ha avuto esiti negativi”, per le ragioni ivi spiegate.
All'esito dell'udienza del 15.12.2022, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie istruttorie.
Segnatamente, con la prima memoria istruttoria, il ricorrente ha riformulato le proprie conclusioni come segue: “1) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio …; 2) affidare il figlio minore
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, Persona_1
e, tenuto conto delle esigenze del bambino, stabilire che il Signor potrà tenere con sé Parte_1
tutti i giorni, con le modalità che saranno concordate tra le parti. In ogni caso, il Persona_1
padre potrà tenere con sé tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle 18.30, il sabato e la Persona_1
domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00; il padre avrà con sé il figlio due fine settimana al mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 15.00 della domenica, il tutto salvo diversi accordi dei genitori;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non Persona_1
consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno, salvo diverso accordo fra le parti;
analogamente per le festività pasquali, trascorrerà con il padre un periodo di Persona_1
tre giorni, comprendente ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi fra le parti;
per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio 20 giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto e 10 giorni, anche non consecutivi, durante il mese di settembre;
i genitori concorderanno liberamente le modalità per accompagnare e prelevare il figlio da scuola e si
pagina 5 di 9 impegnano a partecipare alla vita scolastica di , dandosi reciproca comunicazione Persona_1
delle informazioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche e della comunità scolastica;
trascorrerà ogni anno la festa della mamma e la festa del papà con il genitore Persona_1
festeggiato; entrambe le parti si impegnano a favorire il sereno ed equilibrato rapporto di Per_1
con entrambe le figure genitoriali;
3) disporre che il Signor versi un
[...] Parte_1 contributo mensile per il mantenimento del figlio, pari ad € 120,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, previamente concordate e tempestivamente comunicate, proporzionatamente alle condizioni economiche finanziarie dei genitori, nella misura del 30 % a carico del padre e del 70 % a carico della madre. 4) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, disporre a carico della resistente il risarcimento dei danni nei confronti del Sig. nella misura di € 50,00 per ogni giorno Parte_1
di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, oltre alla condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
5) con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
La resistente ha insistito nelle richieste già formulate, chiedendo altresì la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., nonché la condanna ai sensi dell'art. 96, ultimo comma.
Con ordinanza del 02-08.01.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta l'inammissibilità e la complessiva irrilevanza ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2024, poi differita al 10.10.2024, su richiesta concorde delle parti al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della controversia.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, previa richiesta di ammissione delle richieste istruttorie già articolate in atti.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 261/2020 del 07.09.2020, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 1220/2017 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
pagina 6 di 9 in conformità alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in corso di causa, e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 06.09.2022 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In punto di affidamento del figlio , va confermato l'affidamento condiviso, sul quale, Persona_1
peraltro, non è mai sorto contrasto tra le parti.
Inoltre, alla luce delle richieste dello stesso ricorrente, sì come riviste e definitivamente formulate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., va confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre.
In relazione al diritto di visita del padre, non v'è ragione di discostarsi dalla regolamentazione che le stesse parti hanno concordato in sede di separazione, pur tornando a rilevare, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, l'opportunità di un percorso di mediazione familiare al fine di favorire un sereno sviluppo del rapporto padre-figlio che non appare in alcun modo ostacolato dalla madre ma che presenta delle evidenti difficoltà legate al dato oggettivo di una separazione avvenuta ancor prima della nascita del bambino, nonché alla tendenziale conflittualità tra i genitori, fermo restando che l'esercizio del diritto di visita del padre abbia sempre a presupposto il consenso del minore, il quale, essendo in procinto di compiere otto anni, diventa sempre più in grado di esprimere desideri ed emozioni.
Questo Collegio ritiene, pertanto di confermare la regolamentazione del diritto di visita stabilita in sede di separazione, di tal ché, il padre potrà tenere con sé , a settimane alterne, tre Persona_1
pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle 18.30 nonché, sempre a settimane alterne, due pomeriggi, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nella settimana in cui trascorrerà con il padre il fine Persona_1
settimana.
Il padre avrà con sé il figlio due fine settimana al mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 15.00 della domenica, il tutto salvo diversi accordi dei genitori.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non Persona_1
consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno, salvo diverso accordo fra le parti.
Analogamente per le festività pasquali, trascorrerà con il padre un periodo di tre Persona_1 giorni, comprendente ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi fra le pagina 7 di 9 parti. Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio dieci giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto e dieci giorni, anche non consecutivi, durante il mese di settembre, con facoltà di pernottamento presso il padre, da concordarsi con un mese di anticipo con la madre soggetta al regime feriale dei dipendenti pubblici. trascorrerà ogni anno la festa della mamma Persona_1
e la festa del papà con il genitore festeggiato.
In relazione al mantenimento del figlio, premesso che la madre è medico pediatra presso l'ospedale
Umberto I di Enna e che il padre esercita la libera professione di geometra, questo Collegio ritiene di disporre l'aumento dell'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del minore ad
€ 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda, considerato che, sebbene non risulti agli atti provato un effettivo miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità (cfr. Cass. Ordinanza 13664/2022).
La somma concordata dalle parti all'epoca della separazione (2020) non può, dunque, ritenersi adeguata a contribuire a soddisfare le esigenze sempre crescenti di un bambino in età scolare.
In considerazione della oggettiva sproporzione tra i redditi delle parti, questo Collegio ritiene di confermare quanto statuito in sede di separazione circa la ripartizione delle spese straordinarie a carico della madre, per il 70%, e del padre, per il 30%.
In relazione alla richiesta del ricorrente, volta all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter, comma 2 nn. 3) e 4) c.p.c., ratione temporis vigente, questo Collegio ne dispone il rigetto, non avendo il ricorrente allegato, né tampoco provato, specifici comportamenti della madre incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento o comunque posti in violazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2024, n. 29690).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), e nata Pt_1 C.F._1 Controparte_1
ad Enna il 02.02.1979 (C.F.: ); C.F._3
pagina 8 di 9 - ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Barrafranca al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2011;
- DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio , un assegno mensile di € 150,00, da versare Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta dalla data della domanda, oltre il 30% delle spese straordinarie;
- RIGETTA le ulteriori domande del ricorrente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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