Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7157/2013 R.G., Oggetto: Cessione di azienda proposta da
), difesa dall'avv. Fabio Zanghì, Parte_1 C.F._1
– attrice / convenuta in riconvenzionale contro
( e CP_1 C.F._2 Controparte_2
), difesi dall'avv. Giovanna Calabria, C.F._3
– convenuti / attori in riconvenzionale
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e si erano obbligati, con il contratto preliminare stipulato Parte_1 CP_1
in data 8.10.2003, rispettivamente a vendere e a comprare l'azienda esercitata con l'insegna “Ritrovo Bellini”, un bar situato in Messina, corso Cavour.
Il prezzo della vendita (cessione) era pattuito in euro 88.000,00, di cui 8.000,00 già versati alla stipula del preliminare (in realtà, importo mai pagato), 30.000,00 da corrispondersi tramite l'accollo, da parte dell'acquirente, dei debiti aziendali nei confronti di terzi e 50.000,00 (o la somma maggiore eventualmente residuata) da saldarsi in rate mensili di euro 600,00 con decorrenza da giugno del 2024 fino all'estinzione.
Le parti avevano pattuito, nel preliminare, che i debiti che sarebbero maturati dalla data di questo sarebbero rimati a carico del promissario acquirente e che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro la data del 31.1.2004.
1
Il promissario acquirente ometteva di presentare il rendiconto relativo ai debiti pregressi e non pagava le rate mensili pattuite, oltre ad avere trasferito ad Controparte_2
(sua moglie) l'azienda.
Esposti tali vicende, ha chiesto che sia pronunciata una sentenza che, ai Parte_1
sensi dell'art. 2932 c.c., trasferisca la proprietà dell'azienda e che condanni CP_1
in solido con , al pagamento del prezzo pattuito nel preliminare. Controparte_2
e , costituitisi, hanno resistito, rappresentando la CP_1 Controparte_2
seguente versione degli accadimenti: manifestava l'intenzione di non volere Parte_2
più vendere l'esercizio commerciale, fino ad entrare nel locale cambiando la serratura della porta, tanto che il Tribunale di Messina, con ordinanza del 29 dicembre 2003, reintegrava nel possesso del bar “Ritrovo Bellini”, ordinanza eseguita;
il CP_1
invitava la ad addivenire alla stipula del contratto definitivo di cessione CP_1 Pt_1
dell'azienda, presentandosi presso un notaio, munita dei documenti necessari, in data
29.1.2004, invito andato deserto;
la domanda di reintegrazione nel possesso del CP_1
veniva accolta dal Tribunale di Messina con la sentenza n. 1484/12, depositata il 12 luglio
2012, passata in giudicato;
il e la riscontravano debiti aziendali per un CP_1 CP_2
ammontare maggiore di quello indicato nel contratto preliminare o rappresentato dalla debiti che gli stessi erano costretti ad estinguere per non interrompere l'attività (il Pt_1
debito nei confronti della Finbar s.p.a. non era di euro 30.000,00, ma di euro 42.000,00;
c'erano debiti da canoni locativi scaduti e non pagati, inadempienza che aveva determinato la convalida dello sfratto per morosità intimato alla e la necessità, per il Pt_1
e la di stipulare una nuova locazione ad un canone aumentato;
CP_1 CP_2
corrispettivi non pagati per somministrazioni di acqua, elettricità, servizi telefonici;
fatture insolute per forniture di beni;
una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, per l'importo di euro
2.300,00); a causa del rifiuto della di stipulare il contratto definitivo di vendita, il Pt_1
non poteva subentrare nelle licenze amministrative per l'esercizio dell'attività, CP_1
subendo una chiusura dal 1°.
7.2005 al 31.8.2009; il bancone esistente nel locale era oggetto di un pignoramento e di una procedura esecutiva (instaurata dalla Finbar s.p.a.), circostanza taciuta dalla Pt_1
Sostenendo che ad essere inadempiente era la e asserendo di avere pagato Pt_1
2 somme per un ammontare coincidente con il prezzo convenuto (se non eccedente), il e la hanno chiesto, in via riconvenzionale: che sia emanata la sentenza CP_1 CP_2
che produca gli effetti del contratto definitivo di vendita;
che la sia condannata al Pt_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per responsabilità ex art. 96 c.p.c., danni quantificati (indicativamente) in euro 50.000,00; in via subordinata, se sia accertata come dovuta una parte del prezzo e come legittima la sospensione del pagamento, che il prezzo stesso sia ridotto e che termini e modi di versamento siano determinati tenendo conto dell'ammontare dei debiti gravanti sull'azienda e taciuti dalla promittente venditrice;
in via ancora più subordinata, che il credito al pagamento del prezzo sia compensato con la somma da riconoscersi a loro a titolo di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) e con la somma che sarebbe loro dovuta «per spese legali» (oggetto di «credito coesistente»).
Le domande, contrapposte ma sovrapponibili, volte a sentire pronunciare una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo di compravendita non concluso dalle parti, con l'effetto del trasferimento dell'azienda ai sensi dell'art. 2932 c.c., vanno accolte.
È da premettere che nessuna delle parti, attrice o convenuti, ha chiesto che sia pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'azienda, e anzi ciascuna, esercitando l'azione prevista dall'art. 2932 c.c., ha chiesto che sia emessa la sentenza produttiva del trasferimento del bene.
Gli effetti del trasferimento mediante sentenza costitutiva non cambiano, in sé, a seconda che ad essere accolta sia la domanda principale o la domanda riconvenzionale: in entrambi i casi la proprietà dell'azienda passerebbe dalla promittente venditrice al promissario acquirente.
Non viene in rilievo, quindi, per la soluzione della controversia, il principio secondo il quale «ove alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promissario acquirente, si contrapponga quella del promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della controparte, il giudice deve, secondo un criterio di priorità logica, esaminare quest'ultima, in quanto l'eventuale positività dell'accertamento in ordine alle condizioni della risoluzione rende inutile l'ulteriore esame di una domanda che abbia come obiettivo il relativo adempimento, se pur coattivo» (Cass. n. 13739/12).
Preliminarmente, deve essere analizzato il contratto preliminare, per individuarne
3 l'esatta portata.
Con il contratto stipulato in data 8.10.2003 titolare (proprietaria) Parte_1
dell'azienda esercitata sotto l'insegna “Ritrovo Bellini”, situata in Messina, corso Cavour
n. 120, in un locale concesso in locazione, destinata a bar e gelateria, e si CP_3
erano obbligati, rispettivamente, a vendere e ad acquistare la detta azienda con atto pubblico da stipularsi entro la data del 31.1.2004.
Le parti avevano pattuito il prezzo in euro 88.000,00, pagato e da pagare nei seguenti termini e modi: euro 8.000,00 già corrisposti alla stipula del contratto preliminare (con quietanza rilasciata dalla promittente venditrice nello stesso documento); euro 30.000,00 da versare tramite accollo dei debiti contratti durante la gestione dell'esercizio commerciale da parte della (debiti nei confronti della Finbar Pt_1
s.p.a., con fornitori e fiscali «scaduti»), con previsione del pagamento entro la data del
31.5.2004 e di rendiconto;
euro 50.000,00 o «comunque quella maggiore» somma che fosse eventualmente residuata alla differenza attiva su euro 30.000,00 in rate mensili «non inferiori» ad euro 600,00 a decorrere da giugno del 2024 fino all'estinzione.
Il contratto veniva registrato in data 17.2.2004.
La , con atto recante la sua sottoscrizione e quella del autenticate in CP_2 CP_1 data 11.3.2005, aveva “ratificato” il contratto preliminare stipulato dal sicché, CP_1
nelle intenzioni dei dichiaranti, la stessa avrebbe dovuto intendersi promissaria acquirente, oltre che «contitolare» dell'azienda.
Si deve puntualizzare, subito, che una simile dichiarazione non ha, e non potrebbe avere, l'effetto di rendere la parte del preliminare e, come parte, avente diritto CP_2
alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
L'atto di “ratifica” potrebbe avere effetti diversi o più ampi, rispetto a quelli che avrebbe la dichiarazione di un qualunque terzo che intenda fare proprio un contratto stipulato da un altro soggetto, o determinare un'estensione degli effetti, intesi come diritti e obblighi, derivati dal preliminare per la mera circostanza che la e il CP_2 CP_1
coniugati tra loro, erano in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Né la “ratifica” né la comunione legale dei beni fanno acquisire la qualità di parte del contratto preliminare al coniuge che non lo abbia stipulato.
In proposito, basti ricordare che «l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, stante la natura personale, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto l'obbligazione ed unico soggetto legittimato ad
4 agire per l'esecuzione in forma specifica è il promissario compratore;
non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene» (Cass. n. 33301/19).
Le domande della , perciò, non possono che essere rigettate: la stessa, non CP_2
essendo parte del contratto preliminare, non ha diritto ad agire per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita e, come terza estranea, non ha diritto – nemmeno a livello astratto – al risarcimento di danni in ipotesi causati da inadempienze imputabili alla promittente venditrice.
La prima questione da decidere è relativa alla sussistenza o meno delle condizioni per emettere la sentenza di trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c.
L'art. 2932 c.c. prevede, al comma 1, che «se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso».
Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile».
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di contratto preliminare di compravendita, «l'offerta della prestazione, richiesta dal secondo comma dell'articolo 2932 c.c., può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione» (Cass. n. 16881/07; in senso analogo, Cass. n.
24339/17, relativamente al contratto preliminare in cui sia stato pattuito il pagamento del prezzo o del saldo contestualmente alla stipulazione del definitivo).
La soluzione è identica anche nell'ipotesi in cui la prestazione del promissario acquirente di pagamento del prezzo residuo dell'immobile sia da adempiersi, secondo il preliminare, tramite «accollo di mutuo fondiario», così che «non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, nella sentenza costitutiva, subordini l'effetto traslativo all'accollo anzidetto» (Cass. n. 29849/11).
5 È possibile la pronuncia sostitutiva di un contratto definitivo di compravendita che abbia ad oggetto un'azienda (cfr. Cass. n. 262/79).
Nella domanda della è implicita l'offerta di addivenire alla stipulazione del Pt_1
contratto definitivo di compravendita, non essendo previste o necessarie da parte sua, peraltro, prestazioni particolari e diverse dal dare il consenso ai fini del trasferimento della proprietà dell'azienda: una prestazione di facere assolta con la stipulazione.
Anche nella domanda del (quella della è ininfluente, non essendo CP_1 CP_2
nemmeno astrattamente accoglibile) è implicita l'offerta della prestazione dallo stesso dovuta, il pagamento del prezzo.
Tale offerta, che integra una condizione dell'azione (Cass. n. 1077/15) – la cui mancanza, perciò, escluderebbe in radice la possibilità di accogliere la domanda –, non è esclusa dalle domande, contestuali, di risarcimento dei danni, di riduzione del prezzo e di compensazione del residuo prezzo dovuto con le (eventuali) somme risarcitorie: la domanda di condanna al risarcimento dei danni, fondata su una (dedotta) responsabilità anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può coesistere con la domanda di esecuzione in forma specifica, essendo slegati gli effetti traslativi da obblighi risarcitori;
la domanda di riduzione del prezzo è stata avanzata, letteralmente, in via subordinata (pagg. 47 e seguenti della comparsa di costituzione), per il caso che sia ritenuta come «dovuta una parte del prezzo» e legittima la sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c., tanto che vi si è accompagnata un'istanza volta a sentire determinare tempi e modi del pagamento, istanza che non avrebbe senso se non in presenza di una pronuncia traslativa della proprietà del bene;
la domanda volta a sentire compensare il residuo prezzo che si ritenesse dovuto con la somma da riconoscersi a titolo di risarcimento dei danni è stata avanzata, letteralmente, in via ancora più subordinata (pag. 48 della comparsa di risposta)
e l'effetto traslativo della proprietà del bene può coesistere con l'accertamento di un prezzo totalmente o parzialmente compensato.
Non potrebbero profilarsi dubbi sulla possibilità di agire per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto e, contestualmente, per la riduzione del prezzo.
Nella giurisprudenza di legittimità si afferma che «in materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto
6 definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minoris per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo;
in tal caso,
l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma 2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo» (Cass. n. 36241/21).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e tenendo conto delle domande, va pronunciato il trasferimento della proprietà dell'azienda oggetto del contratto preliminare stipulato in data 8.10.2003.
L'altra questione da risolvere è relativa alla parte del prezzo dovuto e ai modi e ai termini del pagamento.
Sottoscrivendo il contratto preliminare la aveva dichiarato, rilasciando Pt_1
apposita quietanza, di avere ricevuto all'atto della stipulazione l'importo di euro 8.000,00
(a titolo di acconto, si deve ritenere nell'assenza di clausole o espressioni che qualifichino la dazione come caparra).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il soggetto che rilascia la quietanza «non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni», a meno che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o deduca e dimostri, mediante una controdichiarazione scritta, la simulazione (così, Cass. n. 20520/20).
Il principio si estende, non essendovi ragioni ostative, anche alla quietanza di analogo tenore confessorio contenuta in una scrittura privata.
Più in generale, «la quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata;
invero, l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione» (Cass. n. 23971/13).
Nel caso in esame non ci sono prove che la quietanza, cioè la dichiarazione della promittente venditrice di avere ricevuto l'acconto, fosse stata indotta da errore di fatto o da violenza o che fosse stata oggetto – ipotesi in cui la prova dovrebbe passare da una controdichiarazione scritta – di un accordo simulatorio, né simili fattori sono stati, prima
7 ancora, allegati.
L'avvenuta ricezione dell'acconto di euro 8.000,00 non è stata smentita da una
(eventuale) confessione, resa dal promissario acquirente (convenuto), di non averlo pagato.
La circostanza che la avrebbe restituito al un assegno dell'importo di Pt_1 CP_1
euro 8.000,00, riportata nella comparsa di risposta (pag. 24) per eccepirne l'infondatezza,
o comunque non avrebbe incassato l'acconto è stata meramente asserita, ma non provata con nessuno dei mezzi ammissibili (e vincolanti).
I contraenti avevano pattuito, nel preliminare, che la parte restante del prezzo (euro
80.000,00) sarebbe stata pagata, per la somma di euro 30.000,00, tramite accollo, da parte del dei «debiti contratti durante la sua gestione» dalla nei confronti della CP_1 Pt_1
Finbar s.p.a. e dei fornitori, nonché da «obblighi fiscali scaduti», saldandoli entro la data del 31.5.2004.
Quale fosse l'ammontare dei debiti è ininfluente, data la specifica pattuizione del prezzo non per relationem, ma in un importo esatto, quantitativamente determinato.
Sono da tenere in conto e da applicare i canoni normativi e giurisprudenziali in materia di interpretazione dei contratti.
L'art. 1362 c.c. dispone che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole», intenzione da accertare valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
Per l'art. 1363 c.c. «le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto».
Le espressioni che possono avere più sensi – stabilisce l'art. 1369 c.c. – devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto».
Le parti avevano convenuto il prezzo della vendita dell'azienda in un importo esatto e determinato, non rimesso ad elementi, variabili o meno e conosciuti o meno, esterni al documento contrattuale: euro 88.000,00.
La clausola per cui la somma di euro 30.000,00 sarebbe stata pagata tramite accollo di debiti aziendali non ha dato al prezzo connotati di indeterminatezza né ha inserito fattori di determinabilità del prezzo esterni al contratto (al documento).
La conferma – ove necessaria – sta nella pattuizione di un prezzo determinato in un importo esatto e fisso, non variabile.
8 E allora, è logico ritenere che la somma di euro 30.000,00, che il promissario acquirente avrebbe dovuto pagare accollandosi i debiti aziendali, non era altro che una parte del prezzo non soggetta ad aumenti in dipendenza di fattori o elementi esterni, eventualmente non conosciuti e non conoscibili dalle parti o da qualcuna delle parti.
In sostanza, la somma di euro 30.000,00, oltre ad essere una parte del prezzo totale, costituiva il limite quantitativo entro cui il promissario acquirente avrebbe dovuto accollarsi, rispondendone pagandoli direttamente, i debiti aziendali, sorti e scaduti per le causali indicate nel preliminare (nei confronti della Finbar s.p.a. e di fornitori e del Fisco).
Tanto è vero che le parti avevano previsto che la somma residua sarebbe stata di euro 50.000,00 (data da: 88.000,00 – 8.000,00 – 30.000,00), ma avrebbe anche potuto essere «quella maggiore» (non minore) che sarebbe rimasta quale «differenza attiva» (non passiva) tra i 30.000,00 e i debiti.
Tale previsione ha un significato letterale evidente e una portata inequivocabile se correlata con le altre previsioni: se i debiti fossero stati di ammontare inferiore ad euro
30.000,00, il residuo (il detto importo meno i debiti) sarebbe divenuto parte del saldo, incrementandolo (non euro 50.000,00, ma «quella maggiore somma»); se fossero stati di ammontare superiore, comunque, essendo invariabile il prezzo complessivo, la parte di questo da pagarsi tramite accollo di debiti non avrebbe potuto eccedere il limite
(l'importo) di euro 30.000,00.
Significato e portata delle clausole contrattuali escludono, radicalmente,
l'eventualità che il prezzo potesse avere margini indeterminati o indeterminabili.
Qualunque altra questione è totalmente priva di rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del contratto preliminare e del contratto definitivo, nella parte relativa al pagamento del prezzo, e della regolazione di diritti e obblighi dipendenti dalla cessione e dal subentro nella titolarità e nella gestione dell'azienda.
Le parti avevano pattuito la consegna immediata dell'azienda, con il passaggio della detenzione (qualificata) dalla promittente venditrice al promissario acquirente alla data della stipula del preliminare, e avevano convenuto che i debiti (senza esclusioni) maturati dalla data stessa sarebbero stati a carico del promissario acquirente.
Non vengono in rilievo – quanto meno, non direttamente – gli artt. 2558 e 2560 c.c., relativi alla compravendita, contratto che produce immediati effetti traslativi, mentre il preliminare ha effetti soltanto obbligatori.
E anche se si dovessero applicare, estendendo per analogia la norma sull'affitto di
9 azienda, contenuta nel terzo comma dell'art. 2558 c.c., al comodato, contratto a cui sarebbe riconducibile la consegna del bene prima della stipula del definitivo (Cass. n.
5211/16), la soluzione sarebbe identica.
In tale evenienza il sarebbe subentrato nei «contratti stipulati per l'esercizio CP_1
dell'azienda» che non avessero carattere personale, dovendo rispondere dei relativi obblighi per legge e in proprio (senza diritti a rivalse o regressi).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di cessione di azienda, «dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione» (Cass. n. 10902/24).
Se, nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita, il promittente acquirente, in parziale corrispettivo dell'acquisto, assuma l'obbligo di pagare debiti del promittente venditore, anche con riferimento al periodo antecedente alla stipulazione del contratto di compravendita, il terzo accollante è tenuto a pagare direttamente il debito, eventualmente fornendo al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al creditore (Cass. n. 821/97).
Il patto di accollo non è viziato sotto l'aspetto della determinabilità dell'oggetto se i debiti o taluni debiti non siano riportati nei libri contabili obbligatori.
Questo, perché «l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità», mentre resta fermo
«l'eventuale, espresso patto di accollo con cui il cessionario si obblighi a pagare i debiti contratti dal cedente ancorché non risultanti dai libri contabili obbligatori» (Cass. n.
21561/20).
Nel caso in esame, peraltro, ai debiti che il promissario acquirente avrebbe dovuto, per clausola espressa, accollarsi in pagamento di una parte del prezzo era fissato un limite quantitativo (euro 30.000,00).
I convenuti sostengono di avere pagato, per estinguere debiti pregressi dell'attrice, la complessiva somma di euro 51.581,10, debiti le cui causali hanno indicato come segue:
10 nei confronti della Finbar s.p.a., in seguito IN LD s.p.a. (30.000,00), per canoni di locazione scaduti anteriormente alla consegna dell'azienda e per spese di stipula della nuova locazione (7.446,33), per fornitura di energia elettrica (800,00), per fornitura idrica
(1.500,00), 2.300,00 (per una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme in materia di occupazione di suolo pubblico), per utenza telefonica (700,00), nei confronti di fornitori (834,77).
La documentazione agli atti non dimostra la rispondenza alla realtà delle asserzioni e, quando la dimostra, è rilevante fino al limite quantitativo di euro 30.000,00, e non oltre.
Si deve rilevare: talune le bollette inerenti alla fornitura di energia elettrica risultano pagate dalla (non dal , che peraltro aveva stipulato una nuova utenza, per CP_2 CP_1
periodi che vanno dal 22.4.2004 in avanti (l'importo di euro 147,58 era stato versato in data 12.5.2004 per una fattura datata 22.4.2004); quanto alle fatture dell' (per CP_4
fornitura idrica), non risulta da chi fossero state pagate (gli importi sono di euro 455,25,
24,71, 501,56 e 127,61) e talune si riferiscono a periodi in cui l'utenza era intestata alla
(che aveva richiesto l'intestazione a decorrere dal 21.1.2004) o, comunque, CP_2
posteriori alla consegna dell'azienda; le bollette inerenti all'utenza telefonica (437,00,
14,00) risultano pagate dalla;
altre bollette per la fornitura di energia elettrica CP_2
sono riferite a consumi avvenuti nel 2004 (quindi, non riconducibili alla gestione pregressa); i documenti inerenti a forniture di prodotti riportano date di ottobre del 2003, quindi successivi alla consegna dell'azienda al promissario acquirente (il cui nominativo
è indicato in uno) tranne una fattura datata 30.9.2003; la bolletta di euro 1.443,24, riferita a morosità per fatture emesse prima della consegna dell'azienda, non risulta da chi fosse stata pagata.
Quanto ai canoni insoluti, residuati a carico della promittente venditrice (è provata la convalida dello sfratto intimato per morosità, con l'ordinanza, in calce alla citazione, dell'8 maggio 2003), che avrebbe pagato il promissario acquirente, è da notare che le quietanze di avvenuto pagamento agli atti recano date a partire dal 10.2.2004, ma non indicano i periodi della pregressa morosità, contenendo solamente diciture quali «acconto sul maggiore ammontare dei canoni di locazione» e «saldo per i canoni di locazione»: gli importi ammontano, complessivamente, ad euro 5.620,00 (1.000,00, 1.142,00. 826,00,
1.000,00, 826,26, 826,00), non potendosi includere quello di euro 826,33, riferito al canone di giugno del 2004.
È agli atti la missiva con cui la IN LD s.p.a. (già Finbar s.p.a.: coincidenza
11 allegata e non contestata) aveva riconosciuto la «definizione, a saldo e stralcio, del debito» contratto dalla a seguito di transazione con il e la e del Pt_1 CP_1 CP_2
pagamento effettuato in data 13.11.2007.
In tale missiva non è indicata la somma che il avrebbe pagato. CP_1
Però nella comparsa di risposta (pag. 40) è allegata la circostanza che la somma era di euro 30.000,00, pagata «a saldo e stralcio del debito».
La circostanza non è specificamente contestata, tramite indicazione di un importo diverso o di elementi da cui desumere la diversità.
Il principio di non contestazione è acquisito nell'ordinamento, recentemente a livello normativo, ma prima anche a livello giurisprudenziale.
In linea generale, «il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica» (Cass. n. 26908/20: è appena il caso di osservare che il principio si applica anche all'attore in opposizione, convenuto in senso sostanziale).
In termini netti, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negazioni generiche (per tali dovendo intendersi anche quelle che non consistono in allegazioni contrarie ugualmente specifiche).
Il fatto che il debito fosse di euro 30.000,00 o, più esattamente, non inferiore a tale importo e che, per transazione, fosse stato estinto con il detto pagamento non è contestato specificamente, tramite l'allegazione di fatti o elementi da cui possa desumersi, eventualmente, il contrario.
E ciò si deve considerare non trascurando il dato che l'ammontare del debito doveva essere conosciuto dalla debitrice.
Il pagamento della parte del prezzo tramite accollo dei debiti, perciò, si deve intendere effettuato interamente e provato.
12 Se dei pagamenti il avesse effettuato in eccesso, ciò non ha incidenza sul CP_1
residuo corrispettivo ancora dovuto, né gli importi pagati potrebbero formare oggetto di una compensazione con tale corrispettivo, per più ragioni.
Non ci sono prove documentali precise e inequivoche che ad effettuare gli asseriti pagamenti fosse stato il in quanto è la a figurare come soggetto che li CP_1 CP_2
aveva sostenuti: e – lo si è visto – parte del preliminare era solamente il primo, non anche la seconda.
Non essendovi tenuto se non fino al limite di euro 30.000,00, quelli che avesse effettuato il sarebbero né più né meno che pagamenti di un terzo. CP_1
Secondo la giurisprudenza, «l'art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all'adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore» (Cass. n.
23292/07).
Inoltre, non essendo integrati gli estremi della surrogazione per volontà del creditore o della surrogazione legale, il terzo potrebbe solamente agire a titolo di ingiustificato arricchimento, allegando e provando tutti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo.
Elementi che, nella causa, oltre a non essere dedotti, non appaiono provati adeguatamente: e ciò, non considerando che l'azione esercitata non è di ingiustificato arricchimento e che non opera compensazione tra crediti liquidi e crediti illiquidi.
Un'altra ragione – fermo il principio poc'anzi citato, di per sé dirimente – è che, essendo incontestato tra le parti che la consegna dell'azienda era stata contestuale alla stipula del preliminare, i debiti il cui titolo non è provato si fosse formato anteriormente a detta stipula non sono riferibili alla promittente venditrice e costituiscono debiti propri del promissario acquirente (anche per espressa pattuizione contrattuale).
Non sono provati danni causalmente riconducibili all'inadempienza della promissaria acquirente.
Tra le obbligazioni della promissaria acquirente non è inclusa quella di tenere in vita particolari rapporti contrattuali in cui il promissario acquirente potesse subentrare, sicché la non può essere chiamata a rispondere del danno consistito nella stipula di Pt_1
una locazione per un canone maggiore (euro 1.050,00 mensili) di quello antecedente (euro
13 826,33 mensili), stipula resa necessaria dalla convalida dello sfratto nei confronti della
Pt_1
Similmente si deve dire quanto alla asserita impossibilità di subentrare nelle licenze e nelle autorizzazioni amministrative, rispetto alle quali – ulteriore rilievo – non emerge se e quali fossero indissolubilmente correlate alla proprietà formale dell'azienda, tanto da non potere essere intestate a soggetto che, pur non avendola acquistata, la gestisse in base ad un titolo valido ed efficace, quale il comodato.
Quanto alla sanzione amministrativa che i convenuti asseriscono irrogata all'attrice
(pag. 40 della comparsa di risposta), basti osservare che la sanzione non si trasmette dal trasgressore all'acquirente, peraltro inesistente fino alla stipula del definitivo, che non è dimostrato chi l'avesse pagata e, comunque, che, consegna l'azienda e passata la detenzione dei locali all'atto del preliminare, qualunque scelta o attività gestionale, anche di estinguere sanzioni pendenti, resterebbe riferibile in via esclusiva al promissario acquirente.
Non risultando dimostrato che il promissario acquirente avesse, a titolo di prezzo, pagato altre somme oltre a quella di euro 38.000,00, il trasferimento della proprietà dell'azienda deve essere condizionato al pagamento del residuo del prezzo pattuito (euro
50.000,00), senza dilazioni e senza rateazioni, in quanto il termine per il pagamento dell'ultima rata prevista è già scaduto (la somma di euro 50.000,00, pagata in 600,00 al mese, importo minimo della rata, a decorrere dal giugno del 2004, sarebbe stata saldata in circa 83 mesi, con estinzione del debito in circa sette anni).
Le parti avevano pattuito le scadenze delle rate del residuo prezzo con decorrenza da giugno del 2004, posteriore al termine entro cui il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato, sicché non si potrebbe, senza modificare i contenuti dell'accordo, dilazionare quelle scadenze, perché soltanto il termine per la stipula del definitivo non è essenziale (tale non è qualificato nemmeno nel preliminare): ciò comporta che avrebbe potuto slittare la data della stipulazione del definitivo, ma non quella di inizio del pagamento rateale del residuo prezzo.
Non è riconoscibile, sulla somma dovuta a titolo di prezzo, la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta e non di valore (Cass. n. 1739/85).
Gli interessi non possono essere riconosciuti, perché risulta che la era stata Pt_1
invitata alla stipula del contratto definitivo, invito a cui non aveva risposto: la circostanza
è stata confermata dal notaio, sentito come testimone.
14 La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «se l'inadempimento dell'obbligo a contrarre sia imputabile esclusivamente al promittente venditore, non può il promissario acquirente essere obbligato a corrispondere anche gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo» (Cass. n. 8556/98).
L'accoglimento non integrale delle domande avanzate dall'attrice e dai convenuti, con il rigetto di una parte delle pretese contrapposte, esclude in radice la possibilità che siano integrati, a carico della prima, gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. (non riferibile, per giurisprudenza consolidata, ad iniziative processuali diverse da quelle sfociate nella causa di cui si tratta: Cass. n. 32029/19).
Considerati gli aspetti di soccombenza reciproca, in senso quantitativo e per domande accolte e rigettate, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) trasferisce a la proprietà dell'azienda denominata “Ritrovo CP_1
Bellini”, ubicata in Messina, corso Cavour n. 120, oggetto del contratto preliminare stipulato in data 8.10.2003 da quale promittente venditrice, e da Parte_1 CP_1
quale promissario acquirente;
[...]
2) rigetta le altre domande;
3) condiziona il trasferimento di cui al punto 1) al pagamento, da parte di CP_1
a favore di della somma di euro 50.000,00;
[...] Parte_1
4) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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