Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.