Sentenza 4 febbraio 2011
Massime • 1
Nell'azione nunciatoria, i requisiti che condizionano la proponibilità dell'azione nella fase cautelare (l'infrannualità dall'inizio dell'opera e la sua incompletezza) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l'attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2011, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2011 |
Testo completo
02756/11 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA DIRITTI REALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE R. G. N. 13355/2005 Cron. 2756 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 870 Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Presidente - Rep. Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSC Consigliere Ud. 09/12/2010 Dott. ETTORE BUCCIANTE - PURel. Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere ConsigliereDott. FELICE MANNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13355-2005 proposto da: AN AL [...], SARGENTI IOLE [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO CARLA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZUCCACCIA GIANCARLO, ZUCCACCIA NERIO;
- ricorrenti -
2010 contro 1532 SANTINELLI DINO [...], IO OLANDO [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato CAMPIONE FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PINTI PAOLO;
controricorrenti nonchè
contro
AL MA;
(BLL[...])
- intimati -
avverso la sentenza n. 303/2004 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/10/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l'Avvocato RIZZO Carla, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. Br SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 marzo 2001 il Tribunale di Perugia adito in riassunzione, dopo una fase nunciatoria, da AN NI, IN Santinel- li e OL LI nei confronti di IN EA e OL GE respinse la domanda, che era diretta a ottenere la condanna dei conve- nuti alla sospensione ed eliminazione di opere estese anche a porzioni comuni dell'edificio in condominio tra le parti. Impugnata dai soccombenti, la decisione stata parzialmente riformata dalla Corte d'appel- lo di Perugia, che con sentenza del 18 ottobre 2004 ha condannato IN EA e OL GE а rimuovere una rete metallica, un lavatoio prefabbricato e una vetrata di chiusura di un balcone. IN EA e OL GE hanno pro- posto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. IN NE e OL LI si sono costituiti con controricorso e hanno presentato a loro volta una memoria. AN NI non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. 383ú 13355/2005 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IN Le- andri e OL GE sostengono che la Corte a rimuovere la reted'appello, condannandoli metallica e il lavatoio collocati nel marciapiede perimetrale di contorno dell'edificio in questio- ultrapetizione, poiché queine, è incorsa in manufatti erano stati indicati dagli attori soltanto nella loro comparsa conclusionale e non nel ricorso per denuncia di nuova opera né nel riassunzione del giudizio successivo atto di davanti al Tribunale. La doglianza è infondata. Risulta dagli atti di causa che questa Cor- te può direttamente prendere in esame, stante la natura di error in procedendo del vizio denuncia- to - che AN NI, IN NE e OL LI, nel promuovere sia il giudizio nunciatorio sia quello ordinario, avevano te- stualmente lamentato che i convenuti avessero «impedito il passaggio pedonale sullo "scioito" per ml. 1>>>, richiamando intorno al fabbricato anche quanto emergeva dalle fotografie da loro prodotte. La domanda di riduzione in pristino era dunque dotata di sufficiente specificità e preci- 13355/2005 2 sione, non occorrendo che fosse singolarmente menzionata ognuna delle opere che a tale impedi- mento avevano dato luogo. Una analoga censura di ultrapetizione viene impugnata con il secondorivolta alla sentenza motivo di ricorso, con cui si deduce che la rimozione della veranda non era compresa nella domanda formulata dagli attori, poiché costoro avevano agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità e la rimozione della nuova opera intrapresa da EA IN e GE OL sulle parti comuni del condominio>>> e tale non poteva ritenersi la creazione della veranda stessa, realizzata nel balcone di proprietà esclusiva dei convenuti e risalente a quattro anni prima dell'inizio del procedimento cautela- re. Neppure questo assunto è condivisibile. La trasformazione del balcone in veranda era stata espressamente compresa dagli attori, nella citazione in riassunzione come già nel ricorso per denuncia di nuova opera, tra «le opere rea- lizzate illegittimamente», oggetto della domanda di riduzione in pristino. Né rileva che la tra- sformazione del balcone in veranda risalisse а 13355/2005 3 Mx più di un anno prima, poiché nell'ordinario giudizio di merito susseguente alla fase nuncia- toria «l'attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell'azione in sede cautelare dall'inizio dell'opera ed incom-(infrannualità pletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere» (Cass. 15 ottobre 2001 n. 12511). Con il terzo motivo di ricorso IN Le- andri e OL GE lamentano che la Corte d'appello, trascurando le risultanze istruttorie documentali e tecniche, ha erroneamente e ingiu- stificatamente che la costruzione della veranda avesse alterato l'aspetto architettonico dell'e- dificio, invece già menomato da opere realizzate in precedenza da altri condomini. Anche questa censura va disattesa. Si verte in tema di accertamenti di fatto e insindacabili in questa valutazioni di merito, sede se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza ○ contraddittorietà della motiva- impugnata è zione. Da tali vizi la sentenza Emm 13355/2005 4 immune, poiché la Corte d'appello ha dato adegua- tamente conto, in maniera esauriente e logicamen- te coerente, delle ragioni della decisione, spiegando che «quello dei convenuti è l'unico balcone chiuso con una vetrata, il che lo rende dissimile da tutti gli altri ed asimmetrico rispetto all'armonia complessiva dell'edificio che, pur non essendo di lusso, ha una sua decoro- sa dignità d'insieme». D'altra parte, il giudice di secondo grado ha preso atto delle modificazio- ni apportate sia dagli attori sia dai convenuti, come anche dalla quasi totalità degli altri condomini, al piano terreno dell'edificio, me- diante la chiusura con tamponature e serrande del portico preesistente;
ma si tratta di opere la cui tipologia e ubicazione diverse, rispetto a quella oggetto della causa, tali quindi da non incidere su quell'aspetto architettonico del fabbricato, di cui la Corte d'appello ha consta- tato l'avvenuta compromissione, in seguito alla realizzazione della veranda. Il ricorso viene pertanto rigettato, con con- seguente condanna dei ricorrenti in solido, stante il comune loro interesse nella causa a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di 13355/2005 5 cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a 2.000,00 euro per onorari, con gli acces- sori di legge. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorren- ti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a 2.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge. Roma, 9 dicembre 2010 Il Presidente (Roberto Michele Triola) Il Consigliere estensore (ET IA) un Funzionario Giudiziario Valeria NERI DEPOSITATO BI CANCELLERIA Roma 04 FEB. 2011 IL CANCELLIERE 01- Funzionario Giudiziario Valeria NERI 13355/2005 6