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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 326/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 326/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669 c.c.).
23/04/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Bezzi del foro di CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CI via Diaz n. 13/c, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Ghedi, in persona Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 30 del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Stringa Basile Giuseppe del foro di CI, giusta delega rilasciata a margine della citazione di primo grado;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
con sede in Molinetto di Mazzano, in persona del legale rappresentante
[...]
assistita e difesa dall'avv. Paolo Pagliardi del foro di Cremona Controparte_5
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soncino, giusta delega in calce alla comparsa in grado di appello;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._2
dall'avv. Anna Berra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in magenta via IV Giugno 41, giusta delega in atti;
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_7 P.IVA_3
Bologna, in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_8
munito dei poteri di rappresentanza leale in forza di procura speciale del
17.02.2023 a ministero notaio ai n. 97393/12531 rep. racc., Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Paltrinieri e Luca Paltrinieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Goldoni n. 1, giusta pagina 2 di 30 delega in atti,
NONCHE' CONTRO
C.F. ), CP_9 CP_10 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_11 P.IVA_4 Controparte_12
); P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: Appello alla sentenza N. 426/2023 emessa dal Tribunale di
CI pubblicata in data 23.02.2023 e notificata il 24.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Contrariis reiectiis, voglia la Corte d'Appello adita, in riforma totale e/o parziale della sentenza n. 426/2023, resa dal Tribunale di CI - Seconda Sezione
Civile -, pubblicata in data 23.02.2023 e notificata il 24.02.2023:
In via principale e nel merito: in riforma totale della sentenza n. 426/2023
accertare ritenere e dichiarare l'estraneità ai fatti contestati dell'Ing.
[...]
e per l'effetto mandarlo assolto da qualsiasi responsabilità e, quindi, Pt_1
accertare che nulla egli è tenuto a corrispondere alla appellata principale
[...]
e così rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti in Controparte_1
prime cure in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente appello e per l'effetto si chiede di condannare la alla Controparte_1
restituzione di quanto, ad oggi, versato dall'appellante.
In via subordinata: in caso di riforma parziale, ridurre la quota di responsabilità pagina 3 di 30 dell'Ing. in relazione a quanto emergerà in corso di causa Parte_1
sempre, e in ogni caso, mantenendo ferma e confermando la sentenza nella parte in cui ha condannato a manlevarlo da qualsiasi somma lo stesso CP_7
dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza dei fatti per cui è causa in ragione del rapporto assicurativo tra le ridette parti corrente.
Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per : CP_1
Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto dall'Ing.
[...]
nonché l'appello incidentale proposto dalla con Pt_1 Controparte_3
conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, condannare l'Ing. nei limiti Parte_1
dell'accertata responsabilità del medesimo, in via solidale con i soggetti indicati nell'impugnata sentenza, al risarcimento dei danni arrecati all'odierna opposta.
In ogni caso: vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Per : CP_3 Controparte_3
Previe le più opportune declaratorie di ragione e/o di legge, voglia la Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto dall'Ing.
[...]
e, conseguentemente, confermarsi i capi della sentenza n. 426/2023 Pt_1
pagina 4 di 30 emessa dal Tribunale di CI in data 23.02.2023 nella parte impugnata dall'appellante principale;
In via incidentale, in riforma, totale e/o parziale, della sentenza appellata n.
426/2023 emessa dal Tribunale di CI in data 23.02.2023 e notificata a in data 27.03.2023, in accoglimento dell'appello incidentale qui Controparte_3
svolto e delle rispettive domande ed eccezioni formulate in primo grado,
rigettare tutte le domande formulate da nei confronti della Controparte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Controparte_3
motivi di cui alla narrativa dei rispettivi atti di parte;
In via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie svolte nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. depositate da nel giudizio di primo Controparte_3
grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_6
Voglia la Corte d'Appello di CI, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via principale: rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'ing. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i CP_6
motivi esposti nel presente atto;
In via subordinata: 2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pagina 5 di 30 conclusioni che precedono e previa idonea attività istruttoria, condannarsi l'ing.
limitatamente ai danni strettamente connessi all'attività posta in essere CP_6
dallo stesso;
In via istruttoria: a prova diretta:
Cap. 1) Vero che il certificato di idoneità statica rilasciato dall'ing. fa CP_6
riferimento alle D.I.A. 2/2007 del 15.01.07 e 16/2007 del 06.04.07, come da doc.
1 che mi si rammostra?
Cap. 2) Vero che in aggiunta a quelle già citate di cui al capitolo precedente,
sono state depositate due nuove D.I.A. nello specifico del 09.04.10 e del
30.05.12?
Cap. 3) Vero che dette DIA erano relative ad opere in variante alla struttura iniziale, ed al carico della stessa, certificata dall'ing. CP_6
Cap. 4) Vero che l'edificio valutato dall'ing. nel 2007 era una struttura CP_6
“rustica”, ovvero senza impianti né divisori degli spazi interni, risultando
“strutturalmente ultimata” ma “carente per quanto riguarda le finiture interne del piano terra (bar) e dei piani primo e secondo”, come da doc. 1 che mi si rammostra?
Si indica quale teste l'ing. nato a [...] il Testimone_1
25/06/1968 e residente a [...].
In aggiunta a ciò, si insiste altresì per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della signor , sui Controparte_1 Controparte_2
capitoli che seguono:
pagina 6 di 30 Cap. 5) Vero che l'azienda “Parco Acquatico Le Vele” è stata venduta in data
29.02.16 per il prezzo di € 2.095.000,00 a mezzo di asta pubblica?
Cap. 6) Vero che l'acquirente nella vendita di cui sopra era la società
[...]
CP_1
c.f. , con sede in Ghedi (25016 – BS), Via Montichiari, 87, il P.IVA_6
cui presidente del CDA è il signor ? Persona_2
Cap. 7) Vero che Lei è anche uno dei proprietari della nonché CP_13
consigliere del CDA, rappresentante dell'impresa (insieme al signor Persona_2
) e consigliere delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
[...]
amministrazione, con firma libera e disgiunta?
Cap. 8) Vero che in data 09.05.16 interveniva un conferimento dalla CP_13
nei confronti della Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.
Per Controparte_7
“Voglia la Corte di Appello, contrariis reiectis, disattesa ogni diversa istanza,
così giudicare:
In via principale: accogliere le ragioni di doglianza esposte dall'ing.
[...]
volte ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle Pt_1
domande avanzate nei confronti dell'ing. per intervenuta prescrizione, Pt_1
per sua carenza di legittimazione passiva, per mancanza del presupposto di sua responsabilità in ordine ai fatti di cui è causa e per infondatezza in fatto ed in diritto di ogni domanda nei suoi confronti rivolta, con conseguente esenzione di da ogni esposizione pregiudizievole sia per sorte Controparte_7
pagina 7 di 30 capitale che per spese di lite.
- Accogliere le ragioni di doglianza esposte in via subordinata dall'ing. Pt_1
volte ad ottenere la riduzione della quota di responsabilità posta a suo carico e,
per l'effetto, contenere l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di
[...]
alla sola quota, così ridotta, di personale diretta Controparte_7
responsabilità dell'ing. nei limiti del massimale e dei sotto massimali Pt_1
previsti nelle singole garanzie di polizza (tra cui il sotto massimale di €.
150.000,00 per le perdite patrimoniali), con applicazione dello scoperto del 20%
e della franchigia di €.5.000,00 a carico dell'assicurato, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa, con conseguente e corrispondente rideterminazione dell'obbligo manlevatorio a carico di CP_7
sia per sorte capitale che per spese di lite.
- In ogni caso, dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione che ha contenuto l'obbligo di manleva di alla sola quota di diretta personale CP_7
percentuale di responsabilità dell'assicurato, con detrazione della franchigia, si reitera la conclusione già rassegnata in primo grado di contenimento dell'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di Controparte_7
alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dell'ing. nei limiti Pt_1
del massimale e dei sotto massimali previsti nelle singole garanzie di polizza (tra cui il sotto massimale di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali), con applicazione dello scoperto del 20% e della franchigia di €.5.000,00 a carico dell'assicurato, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura pagina 8 di 30 assicurativa.
In ogni caso, dichiararsi doversi applicare lo scoperto del 20% e la franchigia di
€.
5.000 all'obbligo manlevatorio di CP_7
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2.08.2017, premesso di Controparte_1
essere proprietaria del parco acquatico denominato “Parco Le Vele” sito in San
Gervasio CIno avente una superfice di 200.000 mq. circa, conveniva innanzi al Tribunale di CI , e CP_6 Controparte_3 Parte_1
esponendo: Controparte_14
- che in data 8.08.2016, alle ore 14.15, nel citato parco si era verificato un crollo avente ad oggetto parte del corpo di fabbrica denominato “Corte delle Veline” e detto crollo aveva interessato i tre piani fuori terra del manufatto, ossia il piano seminterrato adibito in parte a locale macchine, in parte a bar e a servizi igienici;
il piano rialzato (secondo piano fuori terra) ove erano presenti due suites e il primo piano (terzo piano fuori terra) over era presente la suite Tokyo;
- che fortunatamente non vi erano stati lesioni a persone, ma lo stesso giorni i carabinieri di Pontevico avevano sequestrato l'area e tanto aveva imposto la necessità di modificare alcuni percorsi di uscita;
- che con ordinanza 10/2016 il Comune di aveva dichiarato CP_1
inagibile la palazzina;
- che, nel processo penale promosso contro i convenuti, il g.i.p. aveva incaricato pagina 9 di 30 l'ing. di redigere una consulenza in ordine alle cause del crollo e Persona_3
nella relazione numerosi erano gli elementi su cui fondare la responsabilità, a vario titolo, dei convenuti e che il crollo della struttura aveva trovato origine nel collasso di più elementi verticali in muratura che costituivano la facciata principale dell'edificio.
Alla luce di queste premesse, la società attrice invocava la responsabilità ex art. 1669 c.c. per tutti i danni subiti – danni esposti in € 2.000.000 o nella diversa somma di giustizia - in quanto il crollo si era verificato in data 8.08.2016 a distanza di 9 anni e mesi 7 dalla prima DIA e la denuncia dei vizi e dei difetti era avvenuta tempestivamente a seguito della perizia a firma dell'ing. secondo Per_3
cui: “sono completamente mancanti: denuncia delle opere in c.a. ai sensi della
normativa vigente, comunicazione di fine lavori, domanda per il rilascio del
certificato di agibilità, certificato di agibilità” (pag. 10); “nessun progetto è
stato depositato al Comune, nessuna relazione finale dei lavori delle strutture è
stata redatta e depositata, né prove dei materiali sono state mai depositate”
(pagg. 23, 24); “tra i documenti resi disponibili non sono presenti i certificati di
agibilità dell'edificio da rilasciarsi da parte del Comune di ” (pag. CP_1
28); “l'edificio è stato costruito senza titolo edilizio valido preventivo
all'apertura del cantiere” (pag. 52 e 53); “nessuno dei blocchi in laterizio
esaminati risulta idoneo all'uso strutturale e che nessuna delle malte per
muratura esaminata risulta classificabile secondo alcuna normativa di
riferimento” (pag. 35) tant'è che “si ritiene pertanto che il crollo intervenuto in
pagina 10 di 30 data 8.08.16 sia imputabile all'eccessivo stato di sforzo interessante strutture
realizzate con materiali peraltro non idonei all'uso strutturale” (pag. 39).
Si costituiva l'ing. che resisteva: allegava che aveva svolto il Parte_1
ruolo di progettista architettonico e di direttore dei lavori, solo in relazione agli ambiti architettonici, limitatamente al titolo abilitativo originario, ossia la DIA
del 15.01.2007 e la prima variante alla DIA del 6.04.2007, ed allegava che la responsabilità era di altri professionisti e della stessa committenza che aveva caricato l'immobile crollato pur nella consapevole assenza di collaudi e della necessaria agibilità.
Chiedeva di essere garantito da in forza di polizza per Controparte_7
la responsabilità civile professionale n. 1/10150/122/124406957.
Si costituiva che resisteva allegando che la sua attività si Controparte_14
era limitata a presentare presso la Pubblica Amministrazione le pratiche amministrative afferenti la DIA n. 19/2010 e la DIA 34/2012 del 30.05.2012
relative al cambio di uso e senza la presenza di opere strutturali;
chiedeva di essere manlevata da per i fatti posti in essere sino Parte_2
al 9.05.2012 e da per i fatti posti in essere sino al Parte_3
9.05.2013.
Si costituiva l'ing. che resisteva assumendo che il deducente aveva CP_6
rilasciato il certificato di idoneità statica in data 24.09.2007 allorquando l'immobile era ancora al rustico con riguardo alle DIA 2/2007 del 15.01.2017 e
16/2007 del 6.04.2017 e che le successive modifiche realizzate in forza di DIA
pagina 11 di 30 del 2010 e del 2012 per il cambio di destinazione d'uso erano state la causa del crollo e contestava il quantum del risarcimento.
si costituiva in giudizio rappresentando che nella Controparte_7
polizza sottoscritta dall'ing. erano previste delle franchigie e dei Pt_1
massimali; che non avevano alcuna copertura assicurativa i danni di natura indiretta, tar cui ad es. i danni all'immagine o da mancato guadagno e i danni di natura non patrimoniale.
chiamata da negava l'operatività della Controparte_12 CP_14
polizza in relazione al suo regime claims made in quanto le richieste risarcitorie non erano giunte nel periodo di copertura in quanto il crollo del manufatto si era verificato in data 8.08.2016 allorquando la polizza n. 10283905Q risultava ampiamente scaduta;
nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da per decadenza dal preteso diritto alla Controparte_1
garanzia o per intervenuta estinzione del diritto.
parimenti resisteva con identiche argomentazioni della sua Controparte_11
assicurata.
Si costituiva ossia la società appaltatrice, che allegava la nullità Controparte_3
della citazione per difetto di allegazione ed instava per il rigetto delle domande di parte attrice.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la lite veniva istruita mediante acquisizione degli atti del procedimento penale e, segnatamente, della relazione dell'ing. e con consulenza tecnica affidata all'ing. e Per_3 Persona_4
pagina 12 di 30 successiva integrazione.
All'esito, il giudice adito emetteva la gravata sentenza con cui disattendeva varie questioni preliminari sollevate dalle parti convenute e nel merito osservava:
- che la domanda andava inquadrata nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e che erano stati rispettati i termini di decadenza e di prescrizione (citazione notificata in data 2.08.2017 e fatto risalente al giorno 8.08.2016) e che parimenti era stato osservato il termine decennale in quanto gli ultimi interventi edilizi destinati ad una lunga durata erano stati effettuati nel 2012 e comunque il consulente aveva reperito una prima pratica in sanatoria in data 15.01.2017, altra in variante in data 9.10.2017 e dunque poteva presumersi che l'immobile fosse stato ultimato successivamente al compimento di tali pratiche edilizie;
- che la causa del crollo dell'edificio era stata individuata in consulenza nel
“sottodimensionamento di alcuni dei setti portanti dell'edificio in relazione
all'inidoneità dei materiali utilizzati per la realizzazione degli stessi;
tali vizi
risalgono alla realizzazione originaria del fabbricato. Gli interventi del 2010 e
del 2012 hanno leggermente aggravato il quadro dei carichi effettivi in gioco e
potrebbero aver ridotto la sezione portante di alcuni setti, per l'eventuale
inserimento di tubazioni a servizio dei nuovi impianti tecnologici realizzati,
tuttavia, la struttura era sottodimensionata fin dall'origine e stupisce il fatto che
non sia collassata già in fase di costruzione”;
- che l'impresa costruttrice era responsabile per la mancata Controparte_3
esecuzione dei lavori a regola d'arte e l'utilizzo di materiali non idonei, come pagina 13 di 30 accertato in entrambe le consulenze;
- che l'ing. era responsabile per aver certificato in data 24.09.2007 CP_6
l'idoneità statica dell'edificio oggetto di crollo, omettendo di rilevare, pur avendone le competenze e rientrando nei suoi compiti, il sottodimensionamento della struttura portante;
- che l'ing. era parimenti responsabile nella qualità di progettista Parte_1
e di direttore dei lavori nelle due DIA del 2007 e dunque il crollo era riconducibile al sottodimensionamento dell'edificio principale e della struttura portante;
- che, nonostante la diversa opinione espressa dal consulente, nessun addebito poteva essere mosso al geom. progettista e direttore dei Controparte_14
lavori in relazione agli interventi del 2010 e 2012 finalizzati al cambio d'uso del piano rialzato con l'effettuazione di opere di demolizione di ricostruzione di tramezzature in modo da realizzare da un unico ambiente due camere con bagno;
- che per gli altri convenuti potevano essere recepite le percentuali di quantificazione delle rispettive responsabilità, come accertate in consulenza,
ossia a carico di nella misura del 30%, a carico di il Controparte_3 CP_6
30% e a carico dell'ing. il 10%; Parte_1
- che il danno poteva essere quantificato in € 315.000, somma già determinata in valori attuali e comprensiva degli interessi compensativi maturati sino alla sentenza;
- che altre voci di danno, tra cui la lesione della propria immagine commerciale,
pagina 14 di 30 non potevano essere accolte per carenza di prova;
- che era tenuta a manlevare il proprio assicurato Controparte_7
in forza di polizza inter partes;
- che il geom. nonostante il rigetto delle domande Controparte_14
risarcitorie svolte dalla società attrice nei suoi confronti, era Controparte_1
comunque tenuta a rifondere le spese alle compagnie di assicurazione chiamate in causa in quanto le polizze con e non erano operanti. CP_11 CP_12
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1 [...]
aderiva alle difese svolte dal suo assicurato, ossia Controparte_7
l'appellante principale;
resisteva ai motivi di Controparte_3
appello principale e proponeva quattro motivi di appello incidentale;
l'ing. CP_6
resisteva ed evidenziava di aver pagato la sua quota e in parte aderiva ai
[...]
motivi di appello principale in punto durata della garanzia.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. e disposta la notifica dell'appello incidentale ai contumaci e Controparte_14 Controparte_11
la causa veniva rinviata all'udienza del 23.04.2025 per Controparte_12
la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza Parte_1
per la mancata dichiarazione di prescrizione dell'azione decennale postuma in pagina 15 di 30 quanto frutto di un'errata datazione della realizzazione dell'opera ovvero per aver erroneamente ritenuto che la sovrapposizione di plurime pratiche edilizie,
peraltro tra di loro indipendenti, potessero dilatare sine die il tempo di conclusione dell'opera.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta la violazione degli artt. Pt_1
1669 e 2043 c.c. in quanto non è stato provato alcun profilo di colpa a suo carico. Allega che il deducente non era stato incaricato dalla committenza di svolgere attività afferente la progettazione strutturale (essendo solo progettista e direttore dei lavori architettonici) tanto che dopo la presentazione delle DIA in data 24.09.2007 era intervenuta la relazione di idoneità statica dell'edificio di cui al prot. 4022 del 9.10.2007 a firma dell'ingegnere strutturista e CP_6
detto fatto è tale da interrompere il nesso causale. Allega plurime violazioni di legge e, segnatamente, degli artt. 6 e seg. L. 1086/71, degli artt. 17 e seg. L.
64/74 e degli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001, in quanto un conto è la presentazione di una pratica in sanatoria del profilo architettonico delle opere da altri realizzate altro è la garanzia e la dimostrazione della solidità strutturale della costruzione.
Con il terzo motivo l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha assolto da ogni profilo di responsabilità il geom. da cui Controparte_14
l'esistenza di profili di disparità di trattamento e di irragionevolezza della decisione.
non propone alcun appello incidentale, ma Controparte_7
pagina 16 di 30 aderisce integralmente alle difese del suo assicurato ribadendo che l'ing.
era stato investito del solo incarico relativo alla progettazione Pt_1
architettonica dell'edificio e non già della progettazione strutturale evidenziando anche il comportamento dell'originaria committente (poi Parte_4
fallita) che contrariamente a quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001 non ha incaricato un progettista e un direttore lavori per le strutture e del Parte_5
Gervasio CIno che non ha richiesto la documentazione prescritta dalla
[...]
legge per la realizzazione elle opere strutturali.
resiste all'impugnazione principale e propone quattro motivi di Controparte_3
appello incidentale.
Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza in quanto da un lato il primo giudice collega la costruzione alla D.I.A. 2/2007 e dall'altro nega l'esistenza del progettista e del direttore dei lavori.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta che il primo giudice ha addebitato alla deducente la responsabilità principale del crollo della palazzina imputandole il colposo utilizzo di materiali inidonei, ma anche l'omissione delle verifiche sul dimensionamento e la tenuta statica della struttura. Lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova e in ordine ai materiali allega la loro complessiva adeguatezza in forza delle certificazioni esistenti, mentre detto addebito va ascritto all'ing. al quale va addebitata una maggior Pt_1
percentuale di responsabilità.
Con il terzo motivo l'appellante incidentale censura il capo della sentenza nella pagina 17 di 30 parte in cui il Tribunale ha condannato a tenere Controparte_7
indenne il suo assicurato solo nei limiti della sua quota di responsabilità in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui tale limitazione viola gli artt. 1917 e 2055 c.c. e priva di causa lo stesso contratto di garanzia assicurativa.
Con il quarto motivo di appello incidentale censura il capo Controparte_3
condannatorio riguardante le spese di lite.
L'ing. rappresenta di aver già versato la sua quota pari ad € CP_6
113.627,13; aderisce alla tesi secondo cui la garanzia postuma decennale non è
operativa; contesta il tentativo dell'appellante principale di addossargli Pt_1
uan quota di maggiore responsabilità ed anzi allega, ma senza proporre alcun formale appello incidentale, che la quota di responsabilità attribuitagli in sentenza è eccessiva e ingiustificata. Aderisce al motivo di appello principale secondo cui errata è stata la decisione del primo giudice di escludere la concorrente responsabilità del geom. Controparte_14
Prima di analizzare i singoli motivi, in fatto, è pacifico che in data 8.08.2016,
all'interno del Parco Acquatico Le Vele, situato in San Gervasio CIno,
crollava parzialmente il fabbricato denominato Corte della Velina, costituto da un piano seminterrato adibito a vasca di compensazione, un piano seminterrato che ospitava un bar con portico antistante e di vani a servizio bar e un piano rialzato composto da quattro camere con i relativi bagni. Il crollo investiva una parte del seminterrato del corpo principale e la porzione soprastante dei piani pagina 18 di 30 rialzato e della copertura e, dopo il crollo, il piano rialzato e il primo piano non erano ricostruiti.
Nella consulenza svolta in sede penale, l'ing. asseriva che il Persona_3
fabbricato crollato e la parte non crollata erano già stati realizzati nell'anno
2006, ben prima della presentazione di qualsiasi richiesta di titolo edilizio, e tanto lo si poteva desumere dall'ortofoto relativa all'anno 2007 e dalla circostanza che la Commissione di Vigilanza per il pubblico spettacolo in data
20.04.2005 aveva verbalizzato che in loco vi era un cantiere in corso d'opera nella zona denominata Torre delle Vele.
Ancora, l'ing. evidenziava che per l'edificio crollato era stata presentata la Per_3
D.I.A., ma non la denuncia C.A., la dichiarazione di fine lavori, la domanda per il certificato di agibilità e il rilascio del certificato da parte del Comune.
Relativamente al fabbricato crollato erano state reperite cinque pratiche edilizie,
ossia la D.I.A. 2/2007 del 15.01.2007 avente ad oggetto varie opere, tra cui la realizzazione del corpo principale con committente e Parte_4
progettista e direttore dei lavori l'ing. e impresa costruttrice Parte_1
Stagnoli s.p.a.; la D.I.A. n. 16/07 avente ad oggetto opere in variante alla prima con gli stessi soggetti coinvolti;
la relazione tecnica di idoneità statica del
24.09.2007 del 9.10.2007 a firma dell'ing. la D.I.A. n. 19/2010 avente a CP_6
oggetto un cambio di destinazione d'uso del piano rialzato dell'edificio in cui progettista e direttore dei lavori compare il geom. sempre Controparte_14
con committente ed esecutrice dei lavori Stagnoli s.p.a. e, infine, Parte_4
pagina 19 di 30 la D.I.A. n. 34/12 del 30.05.2012 avente ad oggetto la trasformazione dei vani tecnici posti al primo piano (nelle torrette) in due camere con bagno con formazione di tramezze.
Circa le cause, entrambi i consulenti, dopo aver appurato che nessun progetto era stato depositato e l'unico documento era dato dalla relazione tecnica di idoneità
statica a firma dell'ing. rilevavano che il crollo del giorno 8.08.2016 era CP_6
imputabile all'eccessivo stato di sforzo interessante le strutture realizzate con materiali non idonei all'uso strutturale. Infatti, a detta dell'ing. , i risultati Per_3
di calcolo avevano dimostrato che le sollecitazioni interessanti i setti S1, S2 e S4
erano superiori, anche di molto, alle resistenze offerte dai setti stessi e in particolare il setto S2 era ulteriormente indebolito dalla presenza di tubazioni che occupavano meno della metà della sezione resistente e dunque detto setto era sollecitato da una forza pari a cinque volte al valore della propria resistenza massima.
Con riguardo ai materiali, l'ing. (che ha potuto ispezionare le macerie) Per_3
rilevava che nessuno dei blocchi oggetto di misura era idoneo all'uso strutturale in quanto la loro percentuale di foratura era superiore al 55%, mentre la normativa vigente all'epoca consentivano l'uso strutturale di elementi forati purché la loro percentuale di foratura fosse uguale o inferiore al 55%. Anche con riguardo alle prove petrografiche sui campioni di malta prelevati tra le macerie dell'edificio, tutti i rapporti di prova davano conto della loro non idoneità e non conformità alla disposizioni UNI poiché il legante era dato da calce aerea e pagina 20 di 30 cemento, miscela non presente in alcuna normativa di riferimento.
Così riassunti i fatti di causa, il primo motivo dell'appello principale non è
fondato per due ordini di motivi.
In primo luogo, la Corte rileva che né né nelle loro Parte_1 Controparte_3
comparse hanno sollevato la relativa eccezione, ossia il fatto che il manufatto fosse stato edificato e completato oltre dieci anni prima del crollo e la circostanza è davvero anomala se si pone attenzione al fatto che il primo era il direttore dei lavori e il progettista delle opere architettoniche e la seconda la società esecutrice dei lavori e dunque soggetti che bene avrebbero dovuto conoscere la data di ultimazione delle opere. Detta difesa, peraltro, si pone in netto contrasto con la difesa dell'ing. il quale, nella sua comparsa di CP_6
primo grado datata 20.12.2017, allegava di aver rilasciato il certificato di idoneità statica in data 24.09.207 allorquando l'immobile era ancora un rustico.
Anche in questo processo contesta il decorso del termine Controparte_3
decennale.
Solo il geom. sollevava questa eccezione, presumibilmente Controparte_14
sulla scorta delle considerazioni contenute nella consulenza eseguita in sede penale, ma detto soggetto è intervenuto anni dopo la sua edificazione e dunque nulla poteva sapere e conoscere in via diretta in punto ultimazione delle opere.
Se da un lato la relativa eccezione non è mai stata sollevata dall'appellante principale, dall'altro non esiste affatto la prova certa che l'opera sia stata completata nel 2005. Le considerazioni svolte dall'ing. sono espresse in Per_3
pagina 21 di 30 modo dubitativo, si dà contezza del fatto che il cantiere è iniziato nel 2005, ma non è dato sapere quando le opere siano state ultimate;
a pagina 12 il consulente del procedimento penale afferma che “… dalla cartografia visionata e riportata
sopra è possibile affermare che nell'anno 2006 e 2007 il piano di copertura
sarebbe costituito alle due estremità da 2 superfici di forma quadrata con
copertura a quattro falde … “, ma non esiste alcun elemento sicuro da cui poter desumere che l'opera era stata completata entro il giorno 8.08.2006.
Se per un verso il termine decennale è un termine finale di un rapporto di diritto sostanziale e non è né di prescrizione né di decadenza in quanto non si riferisce all'azione, dall'altro detto termine decennale comincia a decorrere nel momento in cui i lavori sono stati ultimati e quando non sia possibile individuare con certezza il dies a quo dell'ultimazione dei lavori dovrà considerarsi il giorno più
vicino in cui risulti con sicurezza che i lavori erano stati ultimati, tra cui possono essere annoverati il giorno dell'accettazione dell'opera o il collaudo, risalente nel caso concreto in data 24.09.2007.
Anche a voler ipotizzare che i lavori fossero già iniziati, le due D.I.A. del 2007,
aventi anche una valenza sanante, lasciano chiaramente intendere che il manufatto non era stato completato: con la prima si denunciava l'inizio attività
per l'ampiamento del bar e realizzazione di un ripostiglio, la formazione di un fabbricato (corpo U poi collassato) e con la D.I.A. del 6.04.2007 si denunciano lavori in variante per l'ampliamento del corpo ad U per servizi con la formazione di locali tecnici e servizi igienici per il personale e per il pubblico.
pagina 22 di 30 È dunque evidente che i lavori non erano ultimati nel 2007 altrimenti non si sarebbe presentata la necessità di una variante se i lavori fossero stati ultimati in quanto l'ing. si sarebbe limitato a presentare una D.I.A. (in sanatoria) Pt_1
che già fotografava lo stato definitivo dei luoghi.
Il secondo motivo dell'appello principale che ha per oggetto la responsabilità
dell'appellante principale è parimenti infondato e va esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale di che lamenta Controparte_3
un'attribuzione di responsabilità troppo contenuta al progettista e direttore dei lavori, quantificata nella sentenza nella misura del 10% rispetto alla propria determinata nella misura del 30%.
Come evidenziato nella relazione, l'ing. progettista e direttore dei Pt_1
lavori come indicato nelle D.I.A. del 2007, ha corredato le pratiche edilizie con un'asseverazione di conformità attestando che le opere non erano in contrasto con le norme di sicurezza, mentre se avesse verificato quanto dichiarato,
possedendone anche le competenze tecniche, avrebbe potuto percepire il sottodimensionamento della struttura portante e avrebbe potuto disporre il suo consolidamento prevenendo il crollo.
L'appellante, in più occasioni, insiste nell'affermare di non aver mai svolto alcuna attività afferente alla progettazione strutturale, essendo stato solo il progettista e il direttore dei lavori architettonici, ma le due tipologie di opere non possono essere valutate in via disgiunta avendo comunque attestato che le opere erano rispettose, contrariamente al vero, della normativa in materia di sicurezza.
pagina 23 di 30 Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano anche l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità
della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. È vero che nel caso di specie l'ing. si CP_6
era occupato della parte strutturale - tanto che lo stesso in data 24.09.2007 ha redatto la relazione di idoneità statica - ma tanto non determina affatto un'interruzione del nesso causale in quanto l'opera dell'ing. è Pt_1
precedente e una condotta maggiormente diligente (ad es. segnalando al professionista deputato i possibili rischi) avrebbe potuto attivare i necessari controlli per evitare il rilascio dell'idoneità statica.
Lacunoso anche il controllo dei materiali impiegati, ritenuti del tutto inadeguati dal consulente, tanto che tutti i blocchi presentavano una percentuale di foratura eccessiva e le malte utilizzate erano inadeguate.
La percentuale di responsabilità attribuita, invero modesta, è congrua rispetto al caso concreto dovendosi convenire sul fatto che ben maggiori sono le responsabilità da attribuire all'ing. e alla società costruttrice. CP_6
Il primo, che invero non ha proposto alcun appello incidentale, presentando la relazione di idoneità statica di un edificio aperto al pubblico (e fortunatamente il crollo non ha cagionato vittime) ha svolto con estrema superficialità il compito affidatogli per non aver riscontrato il sottodimensionamento della struttura portante dell'edificio e di conseguenza disporre forme di consolidamento.
pagina 24 di 30 Anche questo professionista non ha verificato se i materiali fossero idonei a reggere la struttura e le malte adeguate e, per quanto di maggior interesse, non ha svolto in maniera corretta i calcoli per comprendere se le sollecitazioni dei vari setti fossero compatibili con le resistenze tanto che per il setto S2 l'ing.
appurava che lo stesso, indebolito dalla presenza delle tubazioni, era Per_3
sollecitato da un'azione pari ad oltre 5 volte il valore della propria resistenza massima.
Gli errori progettuali e di valutazione sono talmente macroscopici che deve ritenersi corretta l'attribuzione di un concorso di colpa pari al 30% nei rapporti interni.
Dei profili di responsabilità di si tratterà in tema di appello Controparte_3
incidentale.
Il terzo motivo di appello principale censura la sentenza nella parte in cui il geom. è stata assolta da ogni pretesa della danneggiata. Controparte_15
Il motivo è infondato.
A parte il dato che la parte non ha esplicitato l'interesse ad agire – dovendo semmai la danneggiata proporre appello incidentale sul punto – anche a voler ritenere esistente detto interesse nella volontà di ampliare la platea dei soggetti a cui rivolgere l'azione di regresso, la Corte condivide la tesi del primo giudice.
L'ing. ha dato contezza delle D.I.A. n. 19/2010 per cambio di destinazione Per_3
d'uso non comportante alcun aumento di superficie né di volumetria, e della
D.I.A. 34/2012 per trasformazione di un volume tecnico e per la formazione di pagina 25 di 30 due camere con bagno, ma senza la creazione di nuovi volumi, e nulla ha evidenziato in punto di possibile rapporto di causalità tra detti lavori prevedenti tramezze e impianti tecnologici, rispetto al crollo.
L'ing. di converso, sosteneva un concorso anche della Persona_4
geometra sempre per responsabilità omissiva in quanto se la stessa avesse verificato e approfondito l'aspetto strutturale dell'edificio avrebbe potuto cogliere il sottodimensionamento della struttura portante. Trattasi all'evidenza di affermazione sbagliata: la geometra, compatibilmente con la sua qualifica, si è
limitata a progettare e dirigere un modesto intervento per ricavare da alcuni locali due stanze alberghiere con bagno laddove esistevano altri locali tecnici.
Non vi è alcuna prova che la struttura sia stata appesantita rispetto al passato e detta professionista, intervenuta anni dopo l'edificazione, non aveva alcun obbligo, in relazione alle sue competenze e avuto riguardo al compito affidatole,
di verificare la struttura statica del manufatto.
Appello incidentale
Passando ora ad esaminare l'appello incidentale, i primi due motivi, da esaminare in via congiunta, sono finalizzati ad attribuire all'appellante principale l'esclusiva responsabilità un maggior concorso di responsabilità rispetto a quanto previsto nella gravata sentenza.
Gli stessi sono infondati.
Dei profili di responsabilità dell'ing. si è detto, ma ben maggiori sono le Pt_1
inadempienze ascrivibili alla società costruttrice, presente in tutte le D.I.A., che pagina 26 di 30 di fatto ha dato attuazione ad un progetto inadeguato e non ha verificato il corretto dimensionamento delle strutture. Come noto, la responsabilità
dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. è riconducibile alla violazione di primarie regole di rilievo pubblico dettate per assicurare la sicurezza dell'attività
costruttiva, sì da potersi configurare la sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Dal crollo o dalla rovina di un edificio deriva, a carico di chi quell'edificio abbia costruito, una presunzione iuris tantum di responsabilità che può essere vinta dall'appaltatore attraverso la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi.
Nel caso concreto, la società ha operato in assenza della denuncia delle opere in cemento armato, non è stata data comunicazione della fine dei lavori, con tutta probabilità i lavori sono iniziati prima della presentazione delle D.I.A. del 2007
e, per quanto interessa, ha dato corso ad un progetto fortemente inadeguato e non ha controllato l'idoneità dei materiali e delle malte.
La società appaltatrice, nei limiti delle proprie competenze, deve controllare la bontà del progetto e segnalare l'esistenza di presumibili errori progettuali;
non ha dimostrato, per superare la presunzione di cui sopra, di non essere in possesso della cognizioni tecniche per apprezzare la complessità del progetto (si noti che all'epoca la era società per azioni ed operava nel settore da molto CP_3
tempo) e soprattutto non poteva non accorgersi dell'inidoneità dei materiali impiegati e del loro eccessivo tasso di foratura per quella tipologia di costruzione. Per giunta, nel fascicolo penale, il comandante della Stazione C.C.
pagina 27 di 30 di Pontevico evidenziava che già le crepe si erano manifestate da alcune settimane e che era a conoscenza delle fessurazioni che aveva coperto CP_3
con vasi adibiti a fioriere. Si è quindi astenuta dal dar corso ad interventi di sistemazione e di puntellamento del manufatto che avrebbero potuto evitare il crollo.
La presenza dell'ing. non vale ad escludere la sua ben più pregante Pt_1
responsabilità ed infatti si tratta di una forma di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per titolo diverso essendo sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni o le omissioni di ciascun soggetto coinvolto abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.
Sul punto, del tutto inutili sono i capitoli di prova articolati dalla parte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: i primi sei capitoli tendono a dimostrare che l'edificio era stato eretto nel 2007 (a confutazione dunque della tesi del decorso del decennio) di cui già si è detto e tesi che questa Corte
condivide; i successivi due capitoli sono finalizzati a descrivere i blocchi utilizzati e loro idoneità allo scopo, demandando al teste una valutazione non consentita, e il capitolo 9 è inutile ai fini del decidere.
Il terzo motivo di appello incidentale è inammissibile e infondato.
Con detta doglianza, lamenta che, con la gravata sentenza, Controparte_3
è stata tenuta a manlevare il suo assicurato ing. Controparte_7
nei limiti della sua quota di responsabilità, come peraltro previsto nella Pt_1
pagina 28 di 30 polizza inter partes.
Premesso che in questa forma di assicurazione della responsabilità civile detta clausola non è inficiata da profili di nullità, resta il dato che non è Controparte_3
legittimata a far valere questo motivo di doglianza, trattandosi un rapporto che involge l'assicurato e il suo assicuratore. Solo avrebbe potuto Parte_1
censurare la pattuizione, sebbene si possa affermare che ormai la clausola con cui l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante dalla solidarietà è inserita in quasi tutte le polizze stipulate dai professionisti per la responsabilità civile. Si tratta di una clausola di delimitazione del rischio non di ampiezza tale da incidere sulla causa del contratto stesso e dunque ammissibile.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Con riguardo alle spese di lite, e la sua compagnia assicuratrice Parte_1
e vanno condannati in solido a rifondere CP_7 Controparte_3 CP_6
le spese di lite del grado a Controparte_1
È vero che non ha proposto domande e non è stato destinatario di CP_6
domande di aggravamento ella sua posizione, ma detta parte ha aderito infondatamente alla tesi del decorso del decennio ai fini della validità della garanzia decennale postuma.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico di e di Parte_1 Controparte_3
P.Q.M.
pagina 29 di 30 La Corte d'Appello di CI, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 426/2023 emessa dal Tribunale di CI in data 23.02.2023, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma la gravata sentenza;
- condanna e Parte_1 Controparte_7 Controparte_3
, in solido tra loro, a rifondere a le spese del CP_6 Controparte_1
presente grado che liquida in complessivi € 14.239 per compenso (di cui € 4.389
per la fase di studio della controversia, € 2.552 per la fase introduttiva del giudizio ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale e Parte_1
a carico dell'appellante incidentale Controparte_3
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 4.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 30 di 30
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 326/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669 c.c.).
23/04/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Bezzi del foro di CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CI via Diaz n. 13/c, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Ghedi, in persona Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 30 del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Stringa Basile Giuseppe del foro di CI, giusta delega rilasciata a margine della citazione di primo grado;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
con sede in Molinetto di Mazzano, in persona del legale rappresentante
[...]
assistita e difesa dall'avv. Paolo Pagliardi del foro di Cremona Controparte_5
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soncino, giusta delega in calce alla comparsa in grado di appello;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._2
dall'avv. Anna Berra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in magenta via IV Giugno 41, giusta delega in atti;
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_7 P.IVA_3
Bologna, in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_8
munito dei poteri di rappresentanza leale in forza di procura speciale del
17.02.2023 a ministero notaio ai n. 97393/12531 rep. racc., Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Paltrinieri e Luca Paltrinieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Goldoni n. 1, giusta pagina 2 di 30 delega in atti,
NONCHE' CONTRO
C.F. ), CP_9 CP_10 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_11 P.IVA_4 Controparte_12
); P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: Appello alla sentenza N. 426/2023 emessa dal Tribunale di
CI pubblicata in data 23.02.2023 e notificata il 24.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Contrariis reiectiis, voglia la Corte d'Appello adita, in riforma totale e/o parziale della sentenza n. 426/2023, resa dal Tribunale di CI - Seconda Sezione
Civile -, pubblicata in data 23.02.2023 e notificata il 24.02.2023:
In via principale e nel merito: in riforma totale della sentenza n. 426/2023
accertare ritenere e dichiarare l'estraneità ai fatti contestati dell'Ing.
[...]
e per l'effetto mandarlo assolto da qualsiasi responsabilità e, quindi, Pt_1
accertare che nulla egli è tenuto a corrispondere alla appellata principale
[...]
e così rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti in Controparte_1
prime cure in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente appello e per l'effetto si chiede di condannare la alla Controparte_1
restituzione di quanto, ad oggi, versato dall'appellante.
In via subordinata: in caso di riforma parziale, ridurre la quota di responsabilità pagina 3 di 30 dell'Ing. in relazione a quanto emergerà in corso di causa Parte_1
sempre, e in ogni caso, mantenendo ferma e confermando la sentenza nella parte in cui ha condannato a manlevarlo da qualsiasi somma lo stesso CP_7
dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza dei fatti per cui è causa in ragione del rapporto assicurativo tra le ridette parti corrente.
Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per : CP_1
Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto dall'Ing.
[...]
nonché l'appello incidentale proposto dalla con Pt_1 Controparte_3
conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, condannare l'Ing. nei limiti Parte_1
dell'accertata responsabilità del medesimo, in via solidale con i soggetti indicati nell'impugnata sentenza, al risarcimento dei danni arrecati all'odierna opposta.
In ogni caso: vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Per : CP_3 Controparte_3
Previe le più opportune declaratorie di ragione e/o di legge, voglia la Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto dall'Ing.
[...]
e, conseguentemente, confermarsi i capi della sentenza n. 426/2023 Pt_1
pagina 4 di 30 emessa dal Tribunale di CI in data 23.02.2023 nella parte impugnata dall'appellante principale;
In via incidentale, in riforma, totale e/o parziale, della sentenza appellata n.
426/2023 emessa dal Tribunale di CI in data 23.02.2023 e notificata a in data 27.03.2023, in accoglimento dell'appello incidentale qui Controparte_3
svolto e delle rispettive domande ed eccezioni formulate in primo grado,
rigettare tutte le domande formulate da nei confronti della Controparte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Controparte_3
motivi di cui alla narrativa dei rispettivi atti di parte;
In via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie svolte nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. depositate da nel giudizio di primo Controparte_3
grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_6
Voglia la Corte d'Appello di CI, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via principale: rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'ing. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i CP_6
motivi esposti nel presente atto;
In via subordinata: 2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pagina 5 di 30 conclusioni che precedono e previa idonea attività istruttoria, condannarsi l'ing.
limitatamente ai danni strettamente connessi all'attività posta in essere CP_6
dallo stesso;
In via istruttoria: a prova diretta:
Cap. 1) Vero che il certificato di idoneità statica rilasciato dall'ing. fa CP_6
riferimento alle D.I.A. 2/2007 del 15.01.07 e 16/2007 del 06.04.07, come da doc.
1 che mi si rammostra?
Cap. 2) Vero che in aggiunta a quelle già citate di cui al capitolo precedente,
sono state depositate due nuove D.I.A. nello specifico del 09.04.10 e del
30.05.12?
Cap. 3) Vero che dette DIA erano relative ad opere in variante alla struttura iniziale, ed al carico della stessa, certificata dall'ing. CP_6
Cap. 4) Vero che l'edificio valutato dall'ing. nel 2007 era una struttura CP_6
“rustica”, ovvero senza impianti né divisori degli spazi interni, risultando
“strutturalmente ultimata” ma “carente per quanto riguarda le finiture interne del piano terra (bar) e dei piani primo e secondo”, come da doc. 1 che mi si rammostra?
Si indica quale teste l'ing. nato a [...] il Testimone_1
25/06/1968 e residente a [...].
In aggiunta a ciò, si insiste altresì per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della signor , sui Controparte_1 Controparte_2
capitoli che seguono:
pagina 6 di 30 Cap. 5) Vero che l'azienda “Parco Acquatico Le Vele” è stata venduta in data
29.02.16 per il prezzo di € 2.095.000,00 a mezzo di asta pubblica?
Cap. 6) Vero che l'acquirente nella vendita di cui sopra era la società
[...]
CP_1
c.f. , con sede in Ghedi (25016 – BS), Via Montichiari, 87, il P.IVA_6
cui presidente del CDA è il signor ? Persona_2
Cap. 7) Vero che Lei è anche uno dei proprietari della nonché CP_13
consigliere del CDA, rappresentante dell'impresa (insieme al signor Persona_2
) e consigliere delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
[...]
amministrazione, con firma libera e disgiunta?
Cap. 8) Vero che in data 09.05.16 interveniva un conferimento dalla CP_13
nei confronti della Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.
Per Controparte_7
“Voglia la Corte di Appello, contrariis reiectis, disattesa ogni diversa istanza,
così giudicare:
In via principale: accogliere le ragioni di doglianza esposte dall'ing.
[...]
volte ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle Pt_1
domande avanzate nei confronti dell'ing. per intervenuta prescrizione, Pt_1
per sua carenza di legittimazione passiva, per mancanza del presupposto di sua responsabilità in ordine ai fatti di cui è causa e per infondatezza in fatto ed in diritto di ogni domanda nei suoi confronti rivolta, con conseguente esenzione di da ogni esposizione pregiudizievole sia per sorte Controparte_7
pagina 7 di 30 capitale che per spese di lite.
- Accogliere le ragioni di doglianza esposte in via subordinata dall'ing. Pt_1
volte ad ottenere la riduzione della quota di responsabilità posta a suo carico e,
per l'effetto, contenere l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di
[...]
alla sola quota, così ridotta, di personale diretta Controparte_7
responsabilità dell'ing. nei limiti del massimale e dei sotto massimali Pt_1
previsti nelle singole garanzie di polizza (tra cui il sotto massimale di €.
150.000,00 per le perdite patrimoniali), con applicazione dello scoperto del 20%
e della franchigia di €.5.000,00 a carico dell'assicurato, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa, con conseguente e corrispondente rideterminazione dell'obbligo manlevatorio a carico di CP_7
sia per sorte capitale che per spese di lite.
- In ogni caso, dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione che ha contenuto l'obbligo di manleva di alla sola quota di diretta personale CP_7
percentuale di responsabilità dell'assicurato, con detrazione della franchigia, si reitera la conclusione già rassegnata in primo grado di contenimento dell'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di Controparte_7
alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dell'ing. nei limiti Pt_1
del massimale e dei sotto massimali previsti nelle singole garanzie di polizza (tra cui il sotto massimale di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali), con applicazione dello scoperto del 20% e della franchigia di €.5.000,00 a carico dell'assicurato, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura pagina 8 di 30 assicurativa.
In ogni caso, dichiararsi doversi applicare lo scoperto del 20% e la franchigia di
€.
5.000 all'obbligo manlevatorio di CP_7
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2.08.2017, premesso di Controparte_1
essere proprietaria del parco acquatico denominato “Parco Le Vele” sito in San
Gervasio CIno avente una superfice di 200.000 mq. circa, conveniva innanzi al Tribunale di CI , e CP_6 Controparte_3 Parte_1
esponendo: Controparte_14
- che in data 8.08.2016, alle ore 14.15, nel citato parco si era verificato un crollo avente ad oggetto parte del corpo di fabbrica denominato “Corte delle Veline” e detto crollo aveva interessato i tre piani fuori terra del manufatto, ossia il piano seminterrato adibito in parte a locale macchine, in parte a bar e a servizi igienici;
il piano rialzato (secondo piano fuori terra) ove erano presenti due suites e il primo piano (terzo piano fuori terra) over era presente la suite Tokyo;
- che fortunatamente non vi erano stati lesioni a persone, ma lo stesso giorni i carabinieri di Pontevico avevano sequestrato l'area e tanto aveva imposto la necessità di modificare alcuni percorsi di uscita;
- che con ordinanza 10/2016 il Comune di aveva dichiarato CP_1
inagibile la palazzina;
- che, nel processo penale promosso contro i convenuti, il g.i.p. aveva incaricato pagina 9 di 30 l'ing. di redigere una consulenza in ordine alle cause del crollo e Persona_3
nella relazione numerosi erano gli elementi su cui fondare la responsabilità, a vario titolo, dei convenuti e che il crollo della struttura aveva trovato origine nel collasso di più elementi verticali in muratura che costituivano la facciata principale dell'edificio.
Alla luce di queste premesse, la società attrice invocava la responsabilità ex art. 1669 c.c. per tutti i danni subiti – danni esposti in € 2.000.000 o nella diversa somma di giustizia - in quanto il crollo si era verificato in data 8.08.2016 a distanza di 9 anni e mesi 7 dalla prima DIA e la denuncia dei vizi e dei difetti era avvenuta tempestivamente a seguito della perizia a firma dell'ing. secondo Per_3
cui: “sono completamente mancanti: denuncia delle opere in c.a. ai sensi della
normativa vigente, comunicazione di fine lavori, domanda per il rilascio del
certificato di agibilità, certificato di agibilità” (pag. 10); “nessun progetto è
stato depositato al Comune, nessuna relazione finale dei lavori delle strutture è
stata redatta e depositata, né prove dei materiali sono state mai depositate”
(pagg. 23, 24); “tra i documenti resi disponibili non sono presenti i certificati di
agibilità dell'edificio da rilasciarsi da parte del Comune di ” (pag. CP_1
28); “l'edificio è stato costruito senza titolo edilizio valido preventivo
all'apertura del cantiere” (pag. 52 e 53); “nessuno dei blocchi in laterizio
esaminati risulta idoneo all'uso strutturale e che nessuna delle malte per
muratura esaminata risulta classificabile secondo alcuna normativa di
riferimento” (pag. 35) tant'è che “si ritiene pertanto che il crollo intervenuto in
pagina 10 di 30 data 8.08.16 sia imputabile all'eccessivo stato di sforzo interessante strutture
realizzate con materiali peraltro non idonei all'uso strutturale” (pag. 39).
Si costituiva l'ing. che resisteva: allegava che aveva svolto il Parte_1
ruolo di progettista architettonico e di direttore dei lavori, solo in relazione agli ambiti architettonici, limitatamente al titolo abilitativo originario, ossia la DIA
del 15.01.2007 e la prima variante alla DIA del 6.04.2007, ed allegava che la responsabilità era di altri professionisti e della stessa committenza che aveva caricato l'immobile crollato pur nella consapevole assenza di collaudi e della necessaria agibilità.
Chiedeva di essere garantito da in forza di polizza per Controparte_7
la responsabilità civile professionale n. 1/10150/122/124406957.
Si costituiva che resisteva allegando che la sua attività si Controparte_14
era limitata a presentare presso la Pubblica Amministrazione le pratiche amministrative afferenti la DIA n. 19/2010 e la DIA 34/2012 del 30.05.2012
relative al cambio di uso e senza la presenza di opere strutturali;
chiedeva di essere manlevata da per i fatti posti in essere sino Parte_2
al 9.05.2012 e da per i fatti posti in essere sino al Parte_3
9.05.2013.
Si costituiva l'ing. che resisteva assumendo che il deducente aveva CP_6
rilasciato il certificato di idoneità statica in data 24.09.2007 allorquando l'immobile era ancora al rustico con riguardo alle DIA 2/2007 del 15.01.2017 e
16/2007 del 6.04.2017 e che le successive modifiche realizzate in forza di DIA
pagina 11 di 30 del 2010 e del 2012 per il cambio di destinazione d'uso erano state la causa del crollo e contestava il quantum del risarcimento.
si costituiva in giudizio rappresentando che nella Controparte_7
polizza sottoscritta dall'ing. erano previste delle franchigie e dei Pt_1
massimali; che non avevano alcuna copertura assicurativa i danni di natura indiretta, tar cui ad es. i danni all'immagine o da mancato guadagno e i danni di natura non patrimoniale.
chiamata da negava l'operatività della Controparte_12 CP_14
polizza in relazione al suo regime claims made in quanto le richieste risarcitorie non erano giunte nel periodo di copertura in quanto il crollo del manufatto si era verificato in data 8.08.2016 allorquando la polizza n. 10283905Q risultava ampiamente scaduta;
nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da per decadenza dal preteso diritto alla Controparte_1
garanzia o per intervenuta estinzione del diritto.
parimenti resisteva con identiche argomentazioni della sua Controparte_11
assicurata.
Si costituiva ossia la società appaltatrice, che allegava la nullità Controparte_3
della citazione per difetto di allegazione ed instava per il rigetto delle domande di parte attrice.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la lite veniva istruita mediante acquisizione degli atti del procedimento penale e, segnatamente, della relazione dell'ing. e con consulenza tecnica affidata all'ing. e Per_3 Persona_4
pagina 12 di 30 successiva integrazione.
All'esito, il giudice adito emetteva la gravata sentenza con cui disattendeva varie questioni preliminari sollevate dalle parti convenute e nel merito osservava:
- che la domanda andava inquadrata nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e che erano stati rispettati i termini di decadenza e di prescrizione (citazione notificata in data 2.08.2017 e fatto risalente al giorno 8.08.2016) e che parimenti era stato osservato il termine decennale in quanto gli ultimi interventi edilizi destinati ad una lunga durata erano stati effettuati nel 2012 e comunque il consulente aveva reperito una prima pratica in sanatoria in data 15.01.2017, altra in variante in data 9.10.2017 e dunque poteva presumersi che l'immobile fosse stato ultimato successivamente al compimento di tali pratiche edilizie;
- che la causa del crollo dell'edificio era stata individuata in consulenza nel
“sottodimensionamento di alcuni dei setti portanti dell'edificio in relazione
all'inidoneità dei materiali utilizzati per la realizzazione degli stessi;
tali vizi
risalgono alla realizzazione originaria del fabbricato. Gli interventi del 2010 e
del 2012 hanno leggermente aggravato il quadro dei carichi effettivi in gioco e
potrebbero aver ridotto la sezione portante di alcuni setti, per l'eventuale
inserimento di tubazioni a servizio dei nuovi impianti tecnologici realizzati,
tuttavia, la struttura era sottodimensionata fin dall'origine e stupisce il fatto che
non sia collassata già in fase di costruzione”;
- che l'impresa costruttrice era responsabile per la mancata Controparte_3
esecuzione dei lavori a regola d'arte e l'utilizzo di materiali non idonei, come pagina 13 di 30 accertato in entrambe le consulenze;
- che l'ing. era responsabile per aver certificato in data 24.09.2007 CP_6
l'idoneità statica dell'edificio oggetto di crollo, omettendo di rilevare, pur avendone le competenze e rientrando nei suoi compiti, il sottodimensionamento della struttura portante;
- che l'ing. era parimenti responsabile nella qualità di progettista Parte_1
e di direttore dei lavori nelle due DIA del 2007 e dunque il crollo era riconducibile al sottodimensionamento dell'edificio principale e della struttura portante;
- che, nonostante la diversa opinione espressa dal consulente, nessun addebito poteva essere mosso al geom. progettista e direttore dei Controparte_14
lavori in relazione agli interventi del 2010 e 2012 finalizzati al cambio d'uso del piano rialzato con l'effettuazione di opere di demolizione di ricostruzione di tramezzature in modo da realizzare da un unico ambiente due camere con bagno;
- che per gli altri convenuti potevano essere recepite le percentuali di quantificazione delle rispettive responsabilità, come accertate in consulenza,
ossia a carico di nella misura del 30%, a carico di il Controparte_3 CP_6
30% e a carico dell'ing. il 10%; Parte_1
- che il danno poteva essere quantificato in € 315.000, somma già determinata in valori attuali e comprensiva degli interessi compensativi maturati sino alla sentenza;
- che altre voci di danno, tra cui la lesione della propria immagine commerciale,
pagina 14 di 30 non potevano essere accolte per carenza di prova;
- che era tenuta a manlevare il proprio assicurato Controparte_7
in forza di polizza inter partes;
- che il geom. nonostante il rigetto delle domande Controparte_14
risarcitorie svolte dalla società attrice nei suoi confronti, era Controparte_1
comunque tenuta a rifondere le spese alle compagnie di assicurazione chiamate in causa in quanto le polizze con e non erano operanti. CP_11 CP_12
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1 [...]
aderiva alle difese svolte dal suo assicurato, ossia Controparte_7
l'appellante principale;
resisteva ai motivi di Controparte_3
appello principale e proponeva quattro motivi di appello incidentale;
l'ing. CP_6
resisteva ed evidenziava di aver pagato la sua quota e in parte aderiva ai
[...]
motivi di appello principale in punto durata della garanzia.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. e disposta la notifica dell'appello incidentale ai contumaci e Controparte_14 Controparte_11
la causa veniva rinviata all'udienza del 23.04.2025 per Controparte_12
la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza Parte_1
per la mancata dichiarazione di prescrizione dell'azione decennale postuma in pagina 15 di 30 quanto frutto di un'errata datazione della realizzazione dell'opera ovvero per aver erroneamente ritenuto che la sovrapposizione di plurime pratiche edilizie,
peraltro tra di loro indipendenti, potessero dilatare sine die il tempo di conclusione dell'opera.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta la violazione degli artt. Pt_1
1669 e 2043 c.c. in quanto non è stato provato alcun profilo di colpa a suo carico. Allega che il deducente non era stato incaricato dalla committenza di svolgere attività afferente la progettazione strutturale (essendo solo progettista e direttore dei lavori architettonici) tanto che dopo la presentazione delle DIA in data 24.09.2007 era intervenuta la relazione di idoneità statica dell'edificio di cui al prot. 4022 del 9.10.2007 a firma dell'ingegnere strutturista e CP_6
detto fatto è tale da interrompere il nesso causale. Allega plurime violazioni di legge e, segnatamente, degli artt. 6 e seg. L. 1086/71, degli artt. 17 e seg. L.
64/74 e degli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001, in quanto un conto è la presentazione di una pratica in sanatoria del profilo architettonico delle opere da altri realizzate altro è la garanzia e la dimostrazione della solidità strutturale della costruzione.
Con il terzo motivo l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha assolto da ogni profilo di responsabilità il geom. da cui Controparte_14
l'esistenza di profili di disparità di trattamento e di irragionevolezza della decisione.
non propone alcun appello incidentale, ma Controparte_7
pagina 16 di 30 aderisce integralmente alle difese del suo assicurato ribadendo che l'ing.
era stato investito del solo incarico relativo alla progettazione Pt_1
architettonica dell'edificio e non già della progettazione strutturale evidenziando anche il comportamento dell'originaria committente (poi Parte_4
fallita) che contrariamente a quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001 non ha incaricato un progettista e un direttore lavori per le strutture e del Parte_5
Gervasio CIno che non ha richiesto la documentazione prescritta dalla
[...]
legge per la realizzazione elle opere strutturali.
resiste all'impugnazione principale e propone quattro motivi di Controparte_3
appello incidentale.
Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza in quanto da un lato il primo giudice collega la costruzione alla D.I.A. 2/2007 e dall'altro nega l'esistenza del progettista e del direttore dei lavori.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta che il primo giudice ha addebitato alla deducente la responsabilità principale del crollo della palazzina imputandole il colposo utilizzo di materiali inidonei, ma anche l'omissione delle verifiche sul dimensionamento e la tenuta statica della struttura. Lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova e in ordine ai materiali allega la loro complessiva adeguatezza in forza delle certificazioni esistenti, mentre detto addebito va ascritto all'ing. al quale va addebitata una maggior Pt_1
percentuale di responsabilità.
Con il terzo motivo l'appellante incidentale censura il capo della sentenza nella pagina 17 di 30 parte in cui il Tribunale ha condannato a tenere Controparte_7
indenne il suo assicurato solo nei limiti della sua quota di responsabilità in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui tale limitazione viola gli artt. 1917 e 2055 c.c. e priva di causa lo stesso contratto di garanzia assicurativa.
Con il quarto motivo di appello incidentale censura il capo Controparte_3
condannatorio riguardante le spese di lite.
L'ing. rappresenta di aver già versato la sua quota pari ad € CP_6
113.627,13; aderisce alla tesi secondo cui la garanzia postuma decennale non è
operativa; contesta il tentativo dell'appellante principale di addossargli Pt_1
uan quota di maggiore responsabilità ed anzi allega, ma senza proporre alcun formale appello incidentale, che la quota di responsabilità attribuitagli in sentenza è eccessiva e ingiustificata. Aderisce al motivo di appello principale secondo cui errata è stata la decisione del primo giudice di escludere la concorrente responsabilità del geom. Controparte_14
Prima di analizzare i singoli motivi, in fatto, è pacifico che in data 8.08.2016,
all'interno del Parco Acquatico Le Vele, situato in San Gervasio CIno,
crollava parzialmente il fabbricato denominato Corte della Velina, costituto da un piano seminterrato adibito a vasca di compensazione, un piano seminterrato che ospitava un bar con portico antistante e di vani a servizio bar e un piano rialzato composto da quattro camere con i relativi bagni. Il crollo investiva una parte del seminterrato del corpo principale e la porzione soprastante dei piani pagina 18 di 30 rialzato e della copertura e, dopo il crollo, il piano rialzato e il primo piano non erano ricostruiti.
Nella consulenza svolta in sede penale, l'ing. asseriva che il Persona_3
fabbricato crollato e la parte non crollata erano già stati realizzati nell'anno
2006, ben prima della presentazione di qualsiasi richiesta di titolo edilizio, e tanto lo si poteva desumere dall'ortofoto relativa all'anno 2007 e dalla circostanza che la Commissione di Vigilanza per il pubblico spettacolo in data
20.04.2005 aveva verbalizzato che in loco vi era un cantiere in corso d'opera nella zona denominata Torre delle Vele.
Ancora, l'ing. evidenziava che per l'edificio crollato era stata presentata la Per_3
D.I.A., ma non la denuncia C.A., la dichiarazione di fine lavori, la domanda per il certificato di agibilità e il rilascio del certificato da parte del Comune.
Relativamente al fabbricato crollato erano state reperite cinque pratiche edilizie,
ossia la D.I.A. 2/2007 del 15.01.2007 avente ad oggetto varie opere, tra cui la realizzazione del corpo principale con committente e Parte_4
progettista e direttore dei lavori l'ing. e impresa costruttrice Parte_1
Stagnoli s.p.a.; la D.I.A. n. 16/07 avente ad oggetto opere in variante alla prima con gli stessi soggetti coinvolti;
la relazione tecnica di idoneità statica del
24.09.2007 del 9.10.2007 a firma dell'ing. la D.I.A. n. 19/2010 avente a CP_6
oggetto un cambio di destinazione d'uso del piano rialzato dell'edificio in cui progettista e direttore dei lavori compare il geom. sempre Controparte_14
con committente ed esecutrice dei lavori Stagnoli s.p.a. e, infine, Parte_4
pagina 19 di 30 la D.I.A. n. 34/12 del 30.05.2012 avente ad oggetto la trasformazione dei vani tecnici posti al primo piano (nelle torrette) in due camere con bagno con formazione di tramezze.
Circa le cause, entrambi i consulenti, dopo aver appurato che nessun progetto era stato depositato e l'unico documento era dato dalla relazione tecnica di idoneità
statica a firma dell'ing. rilevavano che il crollo del giorno 8.08.2016 era CP_6
imputabile all'eccessivo stato di sforzo interessante le strutture realizzate con materiali non idonei all'uso strutturale. Infatti, a detta dell'ing. , i risultati Per_3
di calcolo avevano dimostrato che le sollecitazioni interessanti i setti S1, S2 e S4
erano superiori, anche di molto, alle resistenze offerte dai setti stessi e in particolare il setto S2 era ulteriormente indebolito dalla presenza di tubazioni che occupavano meno della metà della sezione resistente e dunque detto setto era sollecitato da una forza pari a cinque volte al valore della propria resistenza massima.
Con riguardo ai materiali, l'ing. (che ha potuto ispezionare le macerie) Per_3
rilevava che nessuno dei blocchi oggetto di misura era idoneo all'uso strutturale in quanto la loro percentuale di foratura era superiore al 55%, mentre la normativa vigente all'epoca consentivano l'uso strutturale di elementi forati purché la loro percentuale di foratura fosse uguale o inferiore al 55%. Anche con riguardo alle prove petrografiche sui campioni di malta prelevati tra le macerie dell'edificio, tutti i rapporti di prova davano conto della loro non idoneità e non conformità alla disposizioni UNI poiché il legante era dato da calce aerea e pagina 20 di 30 cemento, miscela non presente in alcuna normativa di riferimento.
Così riassunti i fatti di causa, il primo motivo dell'appello principale non è
fondato per due ordini di motivi.
In primo luogo, la Corte rileva che né né nelle loro Parte_1 Controparte_3
comparse hanno sollevato la relativa eccezione, ossia il fatto che il manufatto fosse stato edificato e completato oltre dieci anni prima del crollo e la circostanza è davvero anomala se si pone attenzione al fatto che il primo era il direttore dei lavori e il progettista delle opere architettoniche e la seconda la società esecutrice dei lavori e dunque soggetti che bene avrebbero dovuto conoscere la data di ultimazione delle opere. Detta difesa, peraltro, si pone in netto contrasto con la difesa dell'ing. il quale, nella sua comparsa di CP_6
primo grado datata 20.12.2017, allegava di aver rilasciato il certificato di idoneità statica in data 24.09.207 allorquando l'immobile era ancora un rustico.
Anche in questo processo contesta il decorso del termine Controparte_3
decennale.
Solo il geom. sollevava questa eccezione, presumibilmente Controparte_14
sulla scorta delle considerazioni contenute nella consulenza eseguita in sede penale, ma detto soggetto è intervenuto anni dopo la sua edificazione e dunque nulla poteva sapere e conoscere in via diretta in punto ultimazione delle opere.
Se da un lato la relativa eccezione non è mai stata sollevata dall'appellante principale, dall'altro non esiste affatto la prova certa che l'opera sia stata completata nel 2005. Le considerazioni svolte dall'ing. sono espresse in Per_3
pagina 21 di 30 modo dubitativo, si dà contezza del fatto che il cantiere è iniziato nel 2005, ma non è dato sapere quando le opere siano state ultimate;
a pagina 12 il consulente del procedimento penale afferma che “… dalla cartografia visionata e riportata
sopra è possibile affermare che nell'anno 2006 e 2007 il piano di copertura
sarebbe costituito alle due estremità da 2 superfici di forma quadrata con
copertura a quattro falde … “, ma non esiste alcun elemento sicuro da cui poter desumere che l'opera era stata completata entro il giorno 8.08.2006.
Se per un verso il termine decennale è un termine finale di un rapporto di diritto sostanziale e non è né di prescrizione né di decadenza in quanto non si riferisce all'azione, dall'altro detto termine decennale comincia a decorrere nel momento in cui i lavori sono stati ultimati e quando non sia possibile individuare con certezza il dies a quo dell'ultimazione dei lavori dovrà considerarsi il giorno più
vicino in cui risulti con sicurezza che i lavori erano stati ultimati, tra cui possono essere annoverati il giorno dell'accettazione dell'opera o il collaudo, risalente nel caso concreto in data 24.09.2007.
Anche a voler ipotizzare che i lavori fossero già iniziati, le due D.I.A. del 2007,
aventi anche una valenza sanante, lasciano chiaramente intendere che il manufatto non era stato completato: con la prima si denunciava l'inizio attività
per l'ampiamento del bar e realizzazione di un ripostiglio, la formazione di un fabbricato (corpo U poi collassato) e con la D.I.A. del 6.04.2007 si denunciano lavori in variante per l'ampliamento del corpo ad U per servizi con la formazione di locali tecnici e servizi igienici per il personale e per il pubblico.
pagina 22 di 30 È dunque evidente che i lavori non erano ultimati nel 2007 altrimenti non si sarebbe presentata la necessità di una variante se i lavori fossero stati ultimati in quanto l'ing. si sarebbe limitato a presentare una D.I.A. (in sanatoria) Pt_1
che già fotografava lo stato definitivo dei luoghi.
Il secondo motivo dell'appello principale che ha per oggetto la responsabilità
dell'appellante principale è parimenti infondato e va esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale di che lamenta Controparte_3
un'attribuzione di responsabilità troppo contenuta al progettista e direttore dei lavori, quantificata nella sentenza nella misura del 10% rispetto alla propria determinata nella misura del 30%.
Come evidenziato nella relazione, l'ing. progettista e direttore dei Pt_1
lavori come indicato nelle D.I.A. del 2007, ha corredato le pratiche edilizie con un'asseverazione di conformità attestando che le opere non erano in contrasto con le norme di sicurezza, mentre se avesse verificato quanto dichiarato,
possedendone anche le competenze tecniche, avrebbe potuto percepire il sottodimensionamento della struttura portante e avrebbe potuto disporre il suo consolidamento prevenendo il crollo.
L'appellante, in più occasioni, insiste nell'affermare di non aver mai svolto alcuna attività afferente alla progettazione strutturale, essendo stato solo il progettista e il direttore dei lavori architettonici, ma le due tipologie di opere non possono essere valutate in via disgiunta avendo comunque attestato che le opere erano rispettose, contrariamente al vero, della normativa in materia di sicurezza.
pagina 23 di 30 Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano anche l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità
della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. È vero che nel caso di specie l'ing. si CP_6
era occupato della parte strutturale - tanto che lo stesso in data 24.09.2007 ha redatto la relazione di idoneità statica - ma tanto non determina affatto un'interruzione del nesso causale in quanto l'opera dell'ing. è Pt_1
precedente e una condotta maggiormente diligente (ad es. segnalando al professionista deputato i possibili rischi) avrebbe potuto attivare i necessari controlli per evitare il rilascio dell'idoneità statica.
Lacunoso anche il controllo dei materiali impiegati, ritenuti del tutto inadeguati dal consulente, tanto che tutti i blocchi presentavano una percentuale di foratura eccessiva e le malte utilizzate erano inadeguate.
La percentuale di responsabilità attribuita, invero modesta, è congrua rispetto al caso concreto dovendosi convenire sul fatto che ben maggiori sono le responsabilità da attribuire all'ing. e alla società costruttrice. CP_6
Il primo, che invero non ha proposto alcun appello incidentale, presentando la relazione di idoneità statica di un edificio aperto al pubblico (e fortunatamente il crollo non ha cagionato vittime) ha svolto con estrema superficialità il compito affidatogli per non aver riscontrato il sottodimensionamento della struttura portante dell'edificio e di conseguenza disporre forme di consolidamento.
pagina 24 di 30 Anche questo professionista non ha verificato se i materiali fossero idonei a reggere la struttura e le malte adeguate e, per quanto di maggior interesse, non ha svolto in maniera corretta i calcoli per comprendere se le sollecitazioni dei vari setti fossero compatibili con le resistenze tanto che per il setto S2 l'ing.
appurava che lo stesso, indebolito dalla presenza delle tubazioni, era Per_3
sollecitato da un'azione pari ad oltre 5 volte il valore della propria resistenza massima.
Gli errori progettuali e di valutazione sono talmente macroscopici che deve ritenersi corretta l'attribuzione di un concorso di colpa pari al 30% nei rapporti interni.
Dei profili di responsabilità di si tratterà in tema di appello Controparte_3
incidentale.
Il terzo motivo di appello principale censura la sentenza nella parte in cui il geom. è stata assolta da ogni pretesa della danneggiata. Controparte_15
Il motivo è infondato.
A parte il dato che la parte non ha esplicitato l'interesse ad agire – dovendo semmai la danneggiata proporre appello incidentale sul punto – anche a voler ritenere esistente detto interesse nella volontà di ampliare la platea dei soggetti a cui rivolgere l'azione di regresso, la Corte condivide la tesi del primo giudice.
L'ing. ha dato contezza delle D.I.A. n. 19/2010 per cambio di destinazione Per_3
d'uso non comportante alcun aumento di superficie né di volumetria, e della
D.I.A. 34/2012 per trasformazione di un volume tecnico e per la formazione di pagina 25 di 30 due camere con bagno, ma senza la creazione di nuovi volumi, e nulla ha evidenziato in punto di possibile rapporto di causalità tra detti lavori prevedenti tramezze e impianti tecnologici, rispetto al crollo.
L'ing. di converso, sosteneva un concorso anche della Persona_4
geometra sempre per responsabilità omissiva in quanto se la stessa avesse verificato e approfondito l'aspetto strutturale dell'edificio avrebbe potuto cogliere il sottodimensionamento della struttura portante. Trattasi all'evidenza di affermazione sbagliata: la geometra, compatibilmente con la sua qualifica, si è
limitata a progettare e dirigere un modesto intervento per ricavare da alcuni locali due stanze alberghiere con bagno laddove esistevano altri locali tecnici.
Non vi è alcuna prova che la struttura sia stata appesantita rispetto al passato e detta professionista, intervenuta anni dopo l'edificazione, non aveva alcun obbligo, in relazione alle sue competenze e avuto riguardo al compito affidatole,
di verificare la struttura statica del manufatto.
Appello incidentale
Passando ora ad esaminare l'appello incidentale, i primi due motivi, da esaminare in via congiunta, sono finalizzati ad attribuire all'appellante principale l'esclusiva responsabilità un maggior concorso di responsabilità rispetto a quanto previsto nella gravata sentenza.
Gli stessi sono infondati.
Dei profili di responsabilità dell'ing. si è detto, ma ben maggiori sono le Pt_1
inadempienze ascrivibili alla società costruttrice, presente in tutte le D.I.A., che pagina 26 di 30 di fatto ha dato attuazione ad un progetto inadeguato e non ha verificato il corretto dimensionamento delle strutture. Come noto, la responsabilità
dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. è riconducibile alla violazione di primarie regole di rilievo pubblico dettate per assicurare la sicurezza dell'attività
costruttiva, sì da potersi configurare la sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Dal crollo o dalla rovina di un edificio deriva, a carico di chi quell'edificio abbia costruito, una presunzione iuris tantum di responsabilità che può essere vinta dall'appaltatore attraverso la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi.
Nel caso concreto, la società ha operato in assenza della denuncia delle opere in cemento armato, non è stata data comunicazione della fine dei lavori, con tutta probabilità i lavori sono iniziati prima della presentazione delle D.I.A. del 2007
e, per quanto interessa, ha dato corso ad un progetto fortemente inadeguato e non ha controllato l'idoneità dei materiali e delle malte.
La società appaltatrice, nei limiti delle proprie competenze, deve controllare la bontà del progetto e segnalare l'esistenza di presumibili errori progettuali;
non ha dimostrato, per superare la presunzione di cui sopra, di non essere in possesso della cognizioni tecniche per apprezzare la complessità del progetto (si noti che all'epoca la era società per azioni ed operava nel settore da molto CP_3
tempo) e soprattutto non poteva non accorgersi dell'inidoneità dei materiali impiegati e del loro eccessivo tasso di foratura per quella tipologia di costruzione. Per giunta, nel fascicolo penale, il comandante della Stazione C.C.
pagina 27 di 30 di Pontevico evidenziava che già le crepe si erano manifestate da alcune settimane e che era a conoscenza delle fessurazioni che aveva coperto CP_3
con vasi adibiti a fioriere. Si è quindi astenuta dal dar corso ad interventi di sistemazione e di puntellamento del manufatto che avrebbero potuto evitare il crollo.
La presenza dell'ing. non vale ad escludere la sua ben più pregante Pt_1
responsabilità ed infatti si tratta di una forma di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per titolo diverso essendo sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni o le omissioni di ciascun soggetto coinvolto abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.
Sul punto, del tutto inutili sono i capitoli di prova articolati dalla parte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: i primi sei capitoli tendono a dimostrare che l'edificio era stato eretto nel 2007 (a confutazione dunque della tesi del decorso del decennio) di cui già si è detto e tesi che questa Corte
condivide; i successivi due capitoli sono finalizzati a descrivere i blocchi utilizzati e loro idoneità allo scopo, demandando al teste una valutazione non consentita, e il capitolo 9 è inutile ai fini del decidere.
Il terzo motivo di appello incidentale è inammissibile e infondato.
Con detta doglianza, lamenta che, con la gravata sentenza, Controparte_3
è stata tenuta a manlevare il suo assicurato ing. Controparte_7
nei limiti della sua quota di responsabilità, come peraltro previsto nella Pt_1
pagina 28 di 30 polizza inter partes.
Premesso che in questa forma di assicurazione della responsabilità civile detta clausola non è inficiata da profili di nullità, resta il dato che non è Controparte_3
legittimata a far valere questo motivo di doglianza, trattandosi un rapporto che involge l'assicurato e il suo assicuratore. Solo avrebbe potuto Parte_1
censurare la pattuizione, sebbene si possa affermare che ormai la clausola con cui l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante dalla solidarietà è inserita in quasi tutte le polizze stipulate dai professionisti per la responsabilità civile. Si tratta di una clausola di delimitazione del rischio non di ampiezza tale da incidere sulla causa del contratto stesso e dunque ammissibile.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Con riguardo alle spese di lite, e la sua compagnia assicuratrice Parte_1
e vanno condannati in solido a rifondere CP_7 Controparte_3 CP_6
le spese di lite del grado a Controparte_1
È vero che non ha proposto domande e non è stato destinatario di CP_6
domande di aggravamento ella sua posizione, ma detta parte ha aderito infondatamente alla tesi del decorso del decennio ai fini della validità della garanzia decennale postuma.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico di e di Parte_1 Controparte_3
P.Q.M.
pagina 29 di 30 La Corte d'Appello di CI, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 426/2023 emessa dal Tribunale di CI in data 23.02.2023, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma la gravata sentenza;
- condanna e Parte_1 Controparte_7 Controparte_3
, in solido tra loro, a rifondere a le spese del CP_6 Controparte_1
presente grado che liquida in complessivi € 14.239 per compenso (di cui € 4.389
per la fase di studio della controversia, € 2.552 per la fase introduttiva del giudizio ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale e Parte_1
a carico dell'appellante incidentale Controparte_3
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 4.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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