Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2026, proposto da
JA TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Roma, sez. IV, n. 17096/2025 (R.G. n. 12646/2023), pubblicata il 6 ottobre 2025 e notificata il 10 ottobre 2025,
nonché per la dichiarazione di inefficacia e, ove occorra, per l'annullamento
- della nota AGCOM prot. n. 297867 del 20 novembre 2025, recante ad oggetto “Applicazione della sentenza TAR n. 17096/2025”; - della nota AGCOM prot. n. 270934 del 27 ottobre 2025, recante ad oggetto “ Reinquadramento in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17096 del 6 ottobre 2025 - Dott. JA TI ”, con cui il Servizio risorse umane e strumentali ha comunicato al Servizio programmazione finanziaria e bilancio che “ il dott. JA TI è reinquadrato al livello F2 della qualifica di funzionario con decorrenza dal 30 giugno 2023, data di immissione nei ruoli dell'Autorità ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. PE RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “ Delibera AGCOM n. 174/23/CONS del 27.06.2023, recante “Utilizzo, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Convenzione quadro con le altre Autorità indipendenti, della graduatoria approvata da AGCM con delibera del 21.03.2023 ” nella parte in cui era prevista l’assunzione del ricorrente “ con inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale della qualifica di funzionario”, nonché la nota AGCOM del 23.06.2023, con cui veniva richiesto allo stesso di esprimere il proprio assenso all’utilizzo della graduatoria adottata da AGCM esclusivamente nella parte in cui è previsto il successivo inquadramento al livello iniziale della qualifica di funzionario; la nota AGCOM del 28.06.2023, avente ad oggetto “Lettera di assunzione ai sensi della delibera n. 174/23/CONS, del 27 giugno 2023 - dott. JA TI” nella parte relativa all’inquadramento del ricorrente al livello iniziale della qualifica di funzionario e il verbale di presa di servizio del 30.06.2023, nella parte in cui prevede l’inquadramento del ricorrente nel ruolo organico ”.
Osservato che la sezione con sentenza del 10 ottobre 2025, n. 17096 ha accolto il predetto ricorso, accertando il diritto del ricorrente al mantenimento del livello giuridico ed economico (F18 e successive progressioni) maturato nel corso dei pregressi contratti a tempo determinato alle dipendenze della medesima Autorità, in ossequio alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, stabilendo che “ […] in assenza di una diversa disciplina giustificata da “ragioni oggettive” nel senso sopra specificato, ai dipendenti precari, una volta assunti in ruolo (anche all’esito di un concorso pubblico), purché in mansioni corrispondenti a quelle in precedenza esercitate, non possa essere negato l’integrale riconoscimento dell’anzianità pregressa (Cons. Stato, sent. 28 gennaio 2021 n. 1029).
Nel caso di specie non risulta che nell’ambito dell’ordinamento dell’AGCom esista una norma, né l’Autorità l’ha indicata, che precluda, sulla base di “ragioni oggettive”, nell’anzidetto significato, l’integrale trascinamento dell’anzianità maturata a titolo di lavoro precario dal personale assunto a tempo indeterminato all’esito di un pubblico concorso, per cui, non essendo contestato che le mansioni esercitate dalla ricorrente durante il periodo di lavoro a tempo determinato siano le medesime assegnatele dopo l’assunzione in ruolo, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’integrale riconoscimento del servizio precedentemente svolto.
6. I precedenti citati, che il Collegio condivide e richiama anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., evidenziano che in caso di conversione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA da tempo determinato a tempo indeterminato, purché sia rispettata la doppia condizione dell’identità delle mansioni cui il lavoratore è adibito e delle parti del contratto, il mancato riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata dal lavoratore comporta violazione del principio di non discriminazione sancito dalla richiamata normativa comunitaria, con l’unica eccezione della sussistenza di ragioni che devono essere “oggettive” nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte UE.
Pertanto, sussistendo nel caso di specie l’identità delle mansioni e del datore di lavoro, e non avendo quest’ultimo provato, e nemmeno allegato, che l’azzeramento dell’anzianità maturata durante la precedente fase del rapporto sia “una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”, la domanda del ricorrente risulta fondata sotto il dirimente profilo all’esame, così che il ricorso deve essere accolto in tali termini, assorbite le ulteriori censure nello stesso esposte.
Di conseguenza, deve essere annullato, in parte qua, il provvedimento di inquadramento in ruolo del ricorrente e l’Autorità deve essere condannata a provvedere sia al reinquadramento giuridico ed economico del ricorrente medesimo, avendo riguardo all’anzianità di servizio dallo stesso maturata nei precedenti contratti a tempo determinato, sia al pagamento delle maggiori somme allo stesso spettanti rispetto a quanto percepito dopo l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato; su dette somme, trattandosi di crediti retributivi posteriori al 31 dicembre 1994, vanno corrisposti i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 (TAR Lombardia, 422/2021 e 426/2021 cit., che sul punto richiama Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2017, n. 1598; id. 22 maggio 2015, n. 4864; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 8 aprile 2020, n. 125; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 1 luglio 2019, n. 1647)”
Rilevato che la suddetta statuizione imponeva all'Amministrazione di ricostruire la carriera del ricorrente senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'anzianità pregressa, corrispondendo altresì le relative differenze retributive;
Osservato che alla data del 29 giugno 2023 il ricorrente era inquadrato al livello F18 della carriera di funzionario e, pertanto, aveva chiesto di essere immesso nei ruoli, a decorrere dal 30 giugno 2023, con il medesimo livello F18.
Osservato che con note prot. n. 270934 del 27 ottobre 2025 e prot. n. 297867 del 20 novembre 2025, l'Autorità, assumendo di dare esecuzione alla predetta pronuncia, ha invece inquadrato il ricorrente al livello F2 (con successive limitate progressioni a F3 e F4), disconoscendo in radice il livello F18 già consolidato al 29 giugno 2023, stabilendo che “ il dott. JA TI è reinquadrato al livello F2 della qualifica di funzionario con decorrenza dal 30 giugno 2023, data di immissione nei ruoli dell’Autorità ”;
Rilevato che, con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del 10 ottobre 2025, n. 17096, chiedendo la declaratoria di inefficacia dei suindicati provvedimenti per elusione del decisum della sentenza, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo;
Viste le memorie difensive depositate dall'Autorità resistente, con le quali si eccepisce l'infondatezza del ricorso deducendo di aver dato esatta esecuzione alla sentenza attraverso il riconoscimento della sola anzianità di servizio effettiva (parametrata al livello F2), e contestando la legittimità del mantenimento del preesistente livello economico in quanto slegato dall'anzianità reale;
Rilevato che il modus operandi dell'Autorità costituisce, come correttamente sostenuto dalla difesa del ricorrente, elusione della sentenza esecutiva, avendo la stessa ignorato il livello di anzianità che essa stessa aveva già riconosciuto al ricorrente;
Considerato che le argomentazioni spiegate dall'Amministrazione non possono trovare accoglimento in questa sede, risolvendosi nel surrettizio tentativo di rimettere in discussione il merito della controversia e la legittimità del pregresso inquadramento;
Osservato che sussistono i presupposti per accogliere il ricorso, ordinando all'Autorità di provvedere all'esatto adempimento mediante l'inquadramento del ricorrente al livello retributivo F18 (attribuito al ricorrente dal 01.01.2023 per effetto dell’ultimo scatto annuale al momento dell'immissione in ruolo), provvedendo ai successivi adeguamenti come da progressioni contrattuali ordinarie e da accordo n. 120/25/CONS, nonché alla corresponsione dei relativi arretrati maggiorati degli interessi legali;
Ritenuto pertanto necessario che l’amministrazione dia esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 17096/2025, secondo i criteri indicati in motivazione;
Ritenuto che i provvedimenti gravati con il presente ricorso, in quanto emessi in violazione ed elusione di una sentenza esecutiva, debbano essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), del c.p.a.;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di ottemperanza, ordinando all'Autorità resistente di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 17096/2025, procedendo all'adozione di un nuovo provvedimento di inquadramento che ripristini, al momento dell'immissione in ruolo, il livello giuridico ed economico effettivamente raggiunto dal ricorrente in virtù della successione dei pregressi contratti a tempo determinato, demandando alla stessa Amministrazione i calcoli e gli scatti relativi alle conseguenti decorrenze;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia o cattiva esecuzione da parte dell'Amministrazione;
Ritenuto che debba essere respinta la domanda volta alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto tale misura coercitiva indiretta risulta ultronea e superflua a fronte della contestuale nomina di un Commissario ad acta , il cui intervento sostitutivo è di per sé pienamente idoneo ad assicurare la tempestiva ed esatta esecuzione della sentenza e a soddisfare l'interesse satisfattivo del ricorrente;
Ritenuto infine necessario procedere alla condanna dell’Autorità resistente alla refusione delle spese di lite in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- dichiara l’inefficacia degli atti impugnati;
- ordina all'AGCOM di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza di questa sezione n. 17096/2025, secondo i criteri indicati in motivazione, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina sin d'ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, l’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di sub-delega, in qualità di Commissario ad acta, il quale provvederà in via sostitutiva, a spese dell'Amministrazione inadempiente, entro i successivi 90 (novanta) giorni;
- condanna l’AGCOM alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida in euro 2.000,00, oltre ad accessori e oneri come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES EL, Presidente
PE RA, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE RA | ES EL |
IL SEGRETARIO