TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2394/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2394/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela C.F._1
Mazzoni del Foro di Ferrara (C.F. ; PEC: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Ferrara, Via degli Spadari n. 21
e nato a [...] il [...], residente in [...]
Mascheraio n. 22, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Natati del C.F._3
Foro di Ferrara (C.F. ; PEC: ), ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 21
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. Il Sig.
[...]
già di fatto trasferitosi altrove con il consenso della moglie, si impegna a trasferire senza CP_1 ritardo anche la propria residenza anagrafica.
2) Il figlio minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, in Ferrara via Mascheraio n. 22, che, per l'effetto, le viene assegnata. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sicché le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso, saranno assunte di comune accordo tra loro tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente pur sempre nel rispetto del comune indirizzo, progetto educativo e sentito il figlio.
3) Tenuto conto dell'età di e della distanza fra le relative abitazioni, il minore avrà il Persona_1 diritto di stare con il padre quando lo desidera, accordandosi direttamente con lui e tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Al fine di garantire la sicurezza e il benessere di Per_1
la madre verrà sempre informata circa gli spostamenti, i tempi, i periodi di permanenza del
[...] figlio presso il padre e circa le modalità della frequentazione accordati tra padre e figlio. Per le vacanze natalizie, , secondo i propri desiderata, potrà trascorrere più giorni continuativi Persona_1 con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno. Per le vacanze pasquali, , secondo i propri desiderata, trascorrerà più giorni continuativi con ciascun Persona_1 genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive, avrà il diritto di trascorrere con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non Persona_1 consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sceglierà il padre negli anni pari.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra , entro il 15 di ogni CP_1 Parte_1 mese a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio € 250,00= oltre Persona_1 rivalutazione Istat. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti l'Intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di
2 secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di € 400 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria obbligatoria avrà cura di inviare, alternativamente, via sms, Whatsapp o mail, la documentazione fiscale afferente alla spesa sostenuta con obbligo dell'altro genitore di rifondere la quota unitamente al contributo mensile. In caso di spesa non obbligatoria, il genitore che intende proporla dovrà darne notizia all'altro con le medesime modalità di cui sopra, con l'obbligo dell'altro genitore di prestare (o non prestare, motivandolo), il consenso entro tre giorni dalla comunicazione. In caso di silenzio il consenso s'intende prestato.
5) I coniugi si accorderanno direttamente fra loro per la futura divisione delle loro comuni proprietà mobiliari.
6) Le spese del presente procedimento sono compensate tra i coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 11 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Portomaggiore (FE) il 06/05/1976, e nato a [...] il CP_1
10/10/1962, unitisi in matrimonio a Ferrara l'8 maggio 2013, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 42 Parte 1 Anno 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2394/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela C.F._1
Mazzoni del Foro di Ferrara (C.F. ; PEC: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Ferrara, Via degli Spadari n. 21
e nato a [...] il [...], residente in [...]
Mascheraio n. 22, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Natati del C.F._3
Foro di Ferrara (C.F. ; PEC: ), ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 21
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. Il Sig.
[...]
già di fatto trasferitosi altrove con il consenso della moglie, si impegna a trasferire senza CP_1 ritardo anche la propria residenza anagrafica.
2) Il figlio minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, in Ferrara via Mascheraio n. 22, che, per l'effetto, le viene assegnata. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sicché le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso, saranno assunte di comune accordo tra loro tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente pur sempre nel rispetto del comune indirizzo, progetto educativo e sentito il figlio.
3) Tenuto conto dell'età di e della distanza fra le relative abitazioni, il minore avrà il Persona_1 diritto di stare con il padre quando lo desidera, accordandosi direttamente con lui e tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Al fine di garantire la sicurezza e il benessere di Per_1
la madre verrà sempre informata circa gli spostamenti, i tempi, i periodi di permanenza del
[...] figlio presso il padre e circa le modalità della frequentazione accordati tra padre e figlio. Per le vacanze natalizie, , secondo i propri desiderata, potrà trascorrere più giorni continuativi Persona_1 con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno. Per le vacanze pasquali, , secondo i propri desiderata, trascorrerà più giorni continuativi con ciascun Persona_1 genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive, avrà il diritto di trascorrere con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non Persona_1 consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sceglierà il padre negli anni pari.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra , entro il 15 di ogni CP_1 Parte_1 mese a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio € 250,00= oltre Persona_1 rivalutazione Istat. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti l'Intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di
2 secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di € 400 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria obbligatoria avrà cura di inviare, alternativamente, via sms, Whatsapp o mail, la documentazione fiscale afferente alla spesa sostenuta con obbligo dell'altro genitore di rifondere la quota unitamente al contributo mensile. In caso di spesa non obbligatoria, il genitore che intende proporla dovrà darne notizia all'altro con le medesime modalità di cui sopra, con l'obbligo dell'altro genitore di prestare (o non prestare, motivandolo), il consenso entro tre giorni dalla comunicazione. In caso di silenzio il consenso s'intende prestato.
5) I coniugi si accorderanno direttamente fra loro per la futura divisione delle loro comuni proprietà mobiliari.
6) Le spese del presente procedimento sono compensate tra i coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 11 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Portomaggiore (FE) il 06/05/1976, e nato a [...] il CP_1
10/10/1962, unitisi in matrimonio a Ferrara l'8 maggio 2013, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 42 Parte 1 Anno 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4