Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Decreto presidenziale 22 agosto 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco D'Agata, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via L. Sturzo n.40;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
del provvedimento Cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- -OMISSIS- il 19 dicembre 2023 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 2 gennaio 2024, con il quale veniva rifiutata l''istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) presentata dal predetto in data 30 ottobre 2023 (kit postale già spedito il 26.4.2023);
nonchè
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, nonché eventuali altri ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa PA OR e uditi per le parti i difensori Avv. F. D'Agata per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per l'Amministrazione statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-sono impugnati gli atti epigrafati con i quali è stato decretato il rifiuto dell’istanza n. -OMISSIS- finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata dal ricorrente;
- a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA;
- il 5 marzo 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate;
-con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto: - l’art. 24 comma 7 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. prescrive che il nulla osta al lavoro stagionale può essere autorizzato per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; - alla luce del suindicato e insuperabile dato testuale, l’impugnato provvedimento di rigetto del chiesto permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) resiste alle censure rassegnate nel ricorso, assumendo valore dirimente e tranchant l’avvenuto superamento del citato periodo massimo di permanenza in territorio italiano da parte del cittadino indiano ricorrente (avendo quest’ultimo fruito effettivamente di un periodo di permanenza di 279 giorni dal 16/11/2022 al 25/08/2023);- in altri termini, risulta “per tabulas” che l’extracomunitario odierno ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 16/11/2022, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale valido per 279 giorni, con la conseguenza che il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale); infatti, ai sensi degli artt. 5 comma 3-bis lett. a) e 24 comma 7 del Decreto Legislativo 25/7/1998 n. 286 e ss.mm., il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere durata complessiva superiore a nove mesi, nel mentre l’extracomunitario ricorrente (al momento dell’adozione del provvedimento impugnato) aveva già effettivamente soggiornato in Italia per oltre nove mesi; -peraltro, il datore di lavoro del ricorrente non ha chiesto alcuna quota per la conversione del titolo di soggiorno stagionale presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente. Rilevato, infine, che il decreto del Prefetto di Brindisi notificato il 2.1.2024, con cui è stata disposta l’espulsione dell’extracomunitario ricorrente dal territorio nazionale, da eseguirsi con partenza volontaria nel termine di giorni 30, risulta confermato dal Giudice di Pace di Brindisi in data 7 marzo 2024 ”.
-Con atto ritualmente notificato il 13.12.2025 e depositato in giudizio in pari data, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio in questione.
-Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’avvenuta rinuncia al ricorso espressa dalla parte ricorrente con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13 dicembre 2025.
Ne consegue (in mancata di opposizione delle parti resistenti) la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a..
Le spese del presente giudizio possono essere compensate (in assenza di particolari richieste da parte della difesa erariale).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.