Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 271/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Laura Casale Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 271/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GARIBALDI 76 17025 LOANO, presso lo studio dell''avv. che la rappresenta CP_1
e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
GARIBALDI 76 - LOANO FAX 019-2070446 presso lo studio dell''avv. CP_1
(C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._3
PARTE APPELLATA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito,
N.R.G. 133/2024, depositata in cancelleria in data 12.10.2024, e notificata a mezzo pec in data
14.10.2024, mandando la Cancelleria per le cancellazioni delle eventuali annotazioni effettuate nei registri dello Stato Civile del Comune di Loano”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza di divorzio n. 282/2024 emessa dal Tribunale di Savona, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 133/2024, depositata in cancelleria in data 12.10.2024, e notificata a mezzo pec in data
14.10.2024, mandando la Cancelleria per le cancellazioni delle eventuali annotazioni effettuate nei registri dello Stato Civile del Comune di Loano”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51, con cessione di proprietà immobiliare, del
23/12/2023, e assumendo di aver contratto matrimonio civile in data Parte_1 CP_2
23/09/2006 nel Comune di Loano, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (Pietra Ligure, in data 28/05/2022), Persona_1 Persona_2
(Pietra Ligure, in data 20/07/2003) e (Pietra Ligure, in data
[...] Controparte_3
26/05/2008), adivano il Tribunale di Savona per sentire, in ragione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale tra le parti, omologare la separazione personale alle condizioni concordate.
2. Con sentenza non definitiva n. 9/2024 del 12/02/2024, il Tribunale di Savona omologava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di seguito Parte_1 CP_2
esposte:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2) la casa coniugale sita in Loano, via Enrico Toti 79/14 (complesso residenziale Loano 2), resta assegnata con l'attuale arredo a;
Parte_1
3) i conti correnti cointestati verranno chiusi nelle more del procedimento e le somme restanti verranno spartite fra i coniugi in parti uguali;
4) la macchina Chevrolet Orlando, in oggi intestata alla moglie, resterà di proprietà del sig.
con passaggio di proprietà a carico della entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CP_2 Pt_1 ricorso;
5) il motociclo Kymco, in oggi intestato alla moglie, resterà di proprietà del sig. con CP_2 passaggio di proprietà a carico della;
Pt_1
6) il non sarà più coadiuvante nell'impresa di famiglia (le pratiche per la cancellazione CP_2 verranno formalizzate nelle more del procedimento);
7) a saldo di ogni somma eventualmente dovuta per ogni prestazione eseguita dal nel corso CP_2 degli anni per le attività gestite dalla sig.ra , la medesima corrisponderà al marito la Pt_1 somma omnicomprensiva pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), così suddivise: euro 10.000,00 entro il 15.02.2023 ed euro 10.000,00 entro il 31.08.2023;
8) la casa acquistata in Torino, via Alassio n. 12/8, di cui i coniugi hanno l'usufrutto, nel caso in cui venisse parzialmente o integralmente affittata, i coniugi concordano fin d'ora che il ricavo verrà utilizzato per il pagamento delle spese condominiali, nonché per il pagamento del mutuo che resterà intestato alla . Pt_1
9) Il quale contributo una tantum dell'assegno di mantenimento per i figli, si impegna a CP_2 trasferire entro 6 mesi dalla separazione la nuda proprietà degli immobili siti in Loano, come Per_ meglio sotto specificati, ai figli sig.ri , e e l'usufrutto alla Per_2 Controparte_3 moglie , con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, Parte_1 ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, il tutto per la quota di 500/1000.
…
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile CP_3 collocazione abitativa presso la madre. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra euro CP_2 Pt_1
100,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat), oltre il 10% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate. Eventuali assegni famigliari verranno percepiti dal genitore collocatario.
Per_ Le visite ad seguiranno il seguente
PIANO GENITORIALE
1) vista l'età di e il rapporto esistente fra i genitori, nonché del padre con la figlia, il padre CP_3 potrà tenere con sé quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, il tutto CP_3 compatibilmente con gli impegni scolastici/ludico e sportivi della figlia;
2) nel caso di viaggi con la figlia superiori ai 5 giorni i genitori concorderanno il tutto almeno un mese prima della partenza;
3) Nel periodo natalizio e pasquale i genitori terranno sentendo i desideri della figlia. CP_3
4) Entrambi i genitori si impegnano, quando la figlia sarà in vacanza con l'uno o con l'altro genitore, a fornire l'esatta ubicazione del luogo dove dimoreranno, un recapito telefonico e la fascia oraria in cui poter chiamare.
5) Se richiesto dalla figlia, trascorrerà con la mamma il giorno della Festa della Mamma e CP_3 con il papà il giorno della Festa del Papà.
6) I compleanni di , se possibile, verranno condivisi. Se i rapporti fra i coniugi non lo CP_3 permetteranno, verrà gestito il tutto con il criterio dell'alternanza annuale. 7) Il verserà mensilmente alla euro 100,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_2 Pt_1 indici istat), oltre il 10% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate.
8) il ad integrazione dell'assegno di mantenimento, si impegna a trasferire entro 6 mesi CP_2 dalla separazione la propria quota della casa coniugale ai figli, con il mantenimento dell'usufrutto in favore della moglie. Il mutuo, ancora acceso presso la Banca Bper ex Carige, verrà accollato integralmente a , successivamente al trasferimento della proprietà così come Parte_1 concordata.
3. Con ordinanza nella medesima data, il Tribunale di Savona disponeva altresì, quanto alla domanda di divorzio, il deposito telematico di brevi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, recanti le sole istanze e conclusioni delle parti entro il termine del 02/10/2024. Inoltre, specificava che, nel caso in cui nessuna delle parti avesse effettuato il deposito suindicate note, il
Giudice avrebbe assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle stesse o fissato udienza e, qualora nessuna delle parti avesse nuovamente depositato le note nel nuovo termine o fosse comparsa all'udienza, avrebbe ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo.
4. Le parti non procedevano al deposito delle memorie di udienza per la conferma delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, essendosi riconciliate all'esito di un percorso di mediazione e di sostegno familiare intrapreso.
5. In data 11/10/2024, il Tribunale di Savona emetteva la sentenza n. 282/2024 di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in quanto risultava integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3 lett. B) della legge n. 898/1970 (come modificata dalla legge n. 74/1987), non era medio tempore intervenuta una ripresa della convivenza coniugale e lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge, come si evinceva altresì dalle residenze anagrafiche diverse. Venivano, dunque, confermate le conclusioni concordi indicate dalle parti in ricorso.
6. Avverso la sentenza presentava appello in data 12/11/2024 formulando, previa Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283
c.p.c., un motivo di censura, fondato sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, conseguendone la nullità, avendo il Giudice pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti (ex multis, Cass., n. 9002/2018; n. 23229/2020; n.
11984/2021; n. 31258/2021).
6.1. A sostegno del motivo de quo deduceva che: - i coniugi, in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale datata 12/02/2024, non avevano presentato le brevi note di trattazione scritta entro il termine indicato del 02/10/2024, essendosi riconciliati, confidando nella cancellazione della causa dal ruolo e nell'estinzione del processo;
- i coniugi non depositavano neppure, come invece risulta nella motivazione della sentenza, dichiarazioni sulla propria convivenza né in ordine alla effettiva volontà di procedere con lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
6.2. Quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata deduceva oltre al fumus boni iuris, alla luce delle argomentazioni dedotte con il gravame, anche il periculum in mora, dal momento che le parti subirebbero un grande danno, non solo da punto di vista personale ma anche economico, conseguendone un irreparabile pregiudizio insuscettibile di valutazione.
7. Con comparsa di costituzione e risposta del 14/02/2025, si costituiva in giudizio il CP_2
quale concordava integralmente con quanto dedotto dalla e riproduceva le medesime Pt_1
conclusioni.
8. L'appello è fondato.
8.1 Il cumulo di domande, ai sensi degli artt. 473 bis. 49-51 cpc, introdotti dalla cd riforma
Cartabia, è pacificamente applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto.
In ossequio al disposto dell'art. 473-bis.49 cpc, le parti, nella specie, con il ricorso introduttivo di separazione consensuale hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse.
Il Tribunale ha quindi, correttamente, pronunciato sentenza non definitiva di omologa delle condizioni concordate, previa udienza a trattazione scritta, e disposto la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, atteso che la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima che sia trascorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi.
Ciò posto, inoltre, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio, occorre acquisire, anche con la modalità del deposito di note scritte la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della Legge n. 898/70: il Tribunale ha disposto, a tal fine, la fissazione di udienza sostituita dal deposito di note scritte recanti le sole istanze e conclusioni delle parti entro il termine del 02.10.2024, avvisando “che la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
· che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza e, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
8.2 Nella specie le parti non hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza. Tale condotta è pacificamente equiparata alla mancata comparizione in udienza.
La pronuncia di scioglimento del matrimonio, quindi, oltre ad essere emessa in violazione degli artt.
181-309 e 127 ter c.4 cpc, nonché in violazione dell'art. 473 bis.21 c.1 cpc (“…Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del Pubblico Ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue”) è altresì emessa in assenza della verifica dei presupposti di cui all'art. 2 citato e della mancata riconciliazione delle parti.
8.3 La sentenza, pertanto, va dichiarata nulla atteso che le violazioni indicate comportano come conseguenza la nullità degli atti che ne conseguono.
9. Le spese di lite vanno compensate in mancanza di opposizione dell'appellato che si è associato alle ragioni e alla domanda dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Savona n. 282/2024 del 11/10/2024;
2) dichiara nulla la sentenza del Tribunale di Savona n. 282/2024 del 11/10/2024;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Genova, 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni