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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Minori
riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Silvia Monaco - Presidente
Dott. Michele Paparella - Consigliere relatore
Dott. Oswald Leitner - Consigliere
Dott.ssa Silvia Vidale - Membro Esperto
Dott. Riccardo Aliprandini - Membro Esperto
nel procedimento civile iscritto sub n. 59/2023 V.G., promosso
da
, C.F. nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 18 agosto 1979, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Dallo del Foro
di Bolzano e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliato in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Mazzini 2
- PP -
contro
, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Controparte_1
Sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato e tutore dei minori , nato l'[...] a [...] e Persona_1
nato il [...] a [...], CP_2
rappresentati giusta procura allegata alla comparsa di
1 costituzione in appello dall'Avv. Krista Schwalt, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in 39028 Silandro (BZ),
Via Covelano 14
- appellato -
nonché contro
, c.f. , nata a [...] l'8 CP_3 CodiceFiscale_2
marzo 1993 e residente a [...],
rappresentata, difesa ed assistita, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall' avv.
Roberta Lambiase ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in 39012 Merano (BZ), Via Roma 24
- appellata -
nonché contro
nella qualità di zia PA collocataria del CP_4
minore , c.f. , nata a Persona_1 CodiceFiscale_3
Merano (BZ) il 08.12.1975, ivi residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Katia Iannì, giusto mandato difensivo in calce alla memoria difensiva in appello,
con domicilio eletto presso lo studio del nominato difensore in
39011 Lana (BZ), via Palade 6
- appellata -
e contro
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di Bolzano, con sede in 39100 Bolzano,
Corso Libertà 23
2 - intervenuto -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano 45/2023 di data 06.09.2023 -
opposizione a dichiarazione di adottabilità (art. 17 L.
n. 184/1983) – affidamento di minori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con concessione di termine di 30 giorni per il deposito di memorie e di successivi 10 giorni per il deposito di repliche, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte PP:
Conclude come da atto di appello di data 2.10.2023:
“Nel merito
- Dichiarare, in via preliminare, non luogo a provvedere sulla
istanza di adottabilità del minore e confermare CP_2
l'affidamento ai Servizi Sociali;
- Disporre che il servizio sociale continui ad organizzare le visite
accompagnate dei genitori con;
CP_2
- Disporre che il servizio sociale organizzi, altresì, le visite della
zia PA e di in favore di programmando le Per_1 CP_2
stesse affinché il piccolo possa gradualmente avere dei momenti
di esclusività con quest'ultima e con il fratello dapprima presso la
struttura e, successivamente, in autonomia anche presso la casa
della zia;
3 - Confermare la chiusura del procedimento di adottabilità nei
confronti di e disporre l'affidamento alla zia Persona_1
PA, sig.ra presso la quale lo stesso rimarrà, CP_4
altresì collocato;
- Disporre che i genitori continuino a collaborare con i servizi
sociali, i quali dovranno altresì programmare periodiche visite
(gradualmente anche non accompagnate) degli stessi con il figlio
; Per_1
- Disporre che il Servizio sociale invii periodicamente le relazioni
di aggiornamento al fine di poter modulare i tempi genitori/figli
sulla base delle concrete necessità di questi ultimi”.
Del procuratore di parte appellata sig. : Controparte_1
Conclude come da foglio di conclusioni di data 10.12.2024:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano
- in parziale riforma della sentenza del 06.09.2023 sub n. 1/23
ADS del Tribunale per i Minorenni di Bolzano revocare lo stato di
adottabilità del minore;
CP_2
- Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di
[...]
e rispetto al figlio;
Pt_1 CP_3 CP_2
- disporre l'affidamento del minore al Servizio CP_2
Sociale con collocamento fin da subito presso la zia
[...]
a condizione che la stessa possa garantire la regolare CP_4
frequenza della scuola/asilo, delle terapie riabilitative (Ergo- e
Logopedia), del sostegno psicologico e che si attenga alla
4 regolamentazione dei rapporti di con i suoi genitori e che CP_2
la zia aderisce con costanza ai colloqui di CP_4
sostegno psico-educativo organizzati dal Servizio sociale;
- se la zia non dovesse attenersi a quanto Parte_2
sopra il servizio sociale individuerà altra soluzione che consenta
al minore di continuare la frequenza delle varie attività e sostegni
necessarie per il suo sviluppo psico-fisico nonché il mantenimento
dei rapporti con la zia e con i genitori se positivi per il suo
sviluppo;
- confermare la nomina del tutore , direttore della Controparte_1
comunità comprensoriale Burgraviato;
- confermare la sentenza del 06.09.2023 sub n. 1/23 ADS del
Tribunale per i Minorenni di Bolzano relativamente al minore
”. Persona_1
Del Procuratore Generale:
“Viste le relazioni di aggiornamento conclusive del 5.12.2024;
preso atto che dalle stesse emerge come il minore incontri CP_2
il padre, , a casa della nonna , ivi Parte_1 Controparte_5
accompagnato dalla zia PA, , come CP_4
quest'ultima continui a non assicurare al minore “una routine
strutturata ed un contesto familiare affettivamente ricco e stabile,
con tempo esclusivo, e nemmeno attenzioni privilegiate, delle
quali necessita, come il minore continui a denotare CP_2
“momenti di disregolazione emotiva ed un disagio psichico
crescente”, con una grave crisi isterica esplosa in novembre, dopo
5 aver visto il padre, tanto che il Servizio psicologico, dopo aver
elaborato una diagnosi, ha segnalato la necessità per lui di
“seguire terapie riabilitative e di avere supporto psicologico”, aiuti
educativi ed assistenziali che la zia non appare essere in grado
di assicurargli, dovendo seguire i propri figli e;
ribadisce Per_1
le proprie conclusioni ed insiste nella richiesta di conferma della
sentenza n. 1/2023 ADS del 6.9.2023 del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano, dichiarativa dello stato di adottabilità del
minore ”. CP_2
Del procuratore di parte appellata CP_4
Si richiama alle conclusioni del proprio atto e alle conclusioni oggi verbalizzate:
“Voglia l'On.le Corte D'Appello adita,
in via preliminare:
1. Sospendere per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art.
14 l. 183/1984 il presente procedimento, disponendo
l'immediata ripresa dei contatti tra e la zia PA. CP_2
Nel merito:
2. Dichiarare, in via preliminare, non luogo a provvedere sulla
dichiarazione di adottabilità del Minore e CP_2
confermarne l'affidamento ai servizi sociali;
3. Disporre che il servizio sociale organizzi le visite di CP_2
anche con la zia PA, , al fine di favorire un CP_4
suo graduale collocamento presso la medesima:
4. Disporre l'affido a tutti gli effetti di alla zia Persona_1
6 PA, ove presso la medesima collocato, e parimenti revocare
la figura del tutore.”
Del procuratore di parte appellata : CP_3
Si associa alle conclusioni dell'avv. Dallo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 6.9.2023 il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano ha dichiarato lo stato di adottabilità di CP_2
nato a [...] il [...]; ha confermato l'affidamento di
[...]
al servizio sociale per continuare l'inserimento CP_2
nell'attuale comunità di tipo familiare fino al collocamento presso una famiglia adottiva;
ha disposto l'interruzione immediata dei contatti di con i propri genitori e CP_2
gli altri parenti;
ha rigettato l'istanza di dichiarazione di adottabilità del minore , nato a Merano in [...] Persona_1
8.2.2012; ha dichiarato la decadenza della responsabilità
genitoriale di e rispetto al figlio Parte_1 CP_3 [...]
; ha confermato l'affidamento del minore Per_1 Persona_1
al servizio sociale per continuare il suo collocamento presso la zia e ha confermato la nomina del tutore. CP_4
A fondamento della decisione il Tribunale per i Minorenni ha rilevato che già in data 30.1.2019 era stata aperta la procedura di adottabilità nei confronti di il quale sin dalla CP_2
nascita presentava delle urine positive a metadone, oppiacei e cocaina, rivelando quindi un abuso di oppioidi e di cocaina da parte della madre. Nel corso della procedura di adottabilità la
7 madre e i due figli minori e avevano trascorso Per_1 CP_2
quasi tre anni all'interno di una comunità. All'esito di questo percorso il Tribunale aveva valutato che vi era stata un'evoluzione positiva del rapporto tra madre e figli, nonostante le ricadute nell'abuso di sostanze e i comportamenti di negazione e provocazione conseguenti. Il padre, al contrario,
non costituiva una risorsa affidabile per i figli, posto che era stato accertato un suo costante abuso di sostanze stupefacenti e che egli, nel corso della procedura, aveva collaborato in maniera discontinua con il e nel mese di marzo 2022 si Pt_3
era rifiutato di fare le analisi. Nei primi mesi dell'anno 2022 il padre aveva anche accolto in casa un ragazzo da poco maggiorenne, condannato ripetutamente dal Tribunale per i minorenni per gravi delitti. Inoltre egli aveva fatto presente di essere afflitto da molteplici problematiche di salute, per cui non era in grado di lavorare e non appariva neppure in grado di occuparsi dei figli. Tenuto conto di tali aspetti il Tribunale per i minorenni, con sentenza di data 8.6.2022, aveva chiuso la procedura di adottabilità nei confronti di . CP_2
Dopo l'inserimento della madre e dei figli in un CP_3
appartamento del progetto “Giovani madri” di Merano è emersa in breve tempo una situazione che ha indotto la Procura a riaprire la procedura di adottabilità per entrambi i minori. Era
stato infatti riscontrato che la madre, dopo appena un mese e mezzo dal rientro a Merano, aveva iniziato ad abbandonare la
8 collaborazione con i servizi, a trascurare i figli e a cessare l'attività lavorativa, oltre a ricadere nell'uso di sostanze stupefacenti. Dalle relazioni acquisite nel corso del procedimento era emerso che la madre aveva ben presto abbandonato l'attività lavorativa, mostrava difficoltà sempre più
gravi nella gestione dei figli, non si presentava ai colloqui presso il , abbandonando i controlli e la collaborazione con la Pt_3
predetta struttura, instaurava una relazione sentimentale con un soggetto il cui figlio presentava diverse difficoltà a causa della trascuratezza dei genitori e giungeva finanche a maltrattare i figli, proferendo nei loro confronti espressioni offensive e minacciose e colpendo fisicamente Essa CP_2
ospitava nell'abitazione, senza autorizzazione, il compagno e da una visita domiciliare risultava che Persona_2
l'appartamento era pieno di mozziconi di sigarette, con fortissimo odore di fumo e che gli ambienti (stanza da letto e cucina) erano trascurati. Il figlio appariva CP_2
completamente sregolato e smarrito e, a causa dell'incuria e dei maltrattamenti, manifestava momenti di aggressività
incontrollabili, non era in grado di concentrarsi e non riusciva a stare seduto a tavola. Per quanto riguarda il padre
[...]
, egli era risultato positivo alla cocaina a tre controlli nei Pt_1
mesi di settembre e ottobre 2022, non lavorava e non aveva alcuna attività strutturata. Negli incontri accompagnati delegava a il compito di riprendere quando Per_1 CP_2
9 correva in giro. Criticava il comportamento della madre e la presenza del nuovo compagno, ma non si attivava in nessun modo per migliorare le proprie competenze genitoriali.
Per queste ragioni i minori erano stati messi in sicurezza:
veniva inserito in comunità a fine gennaio 2023 e sin CP_2
da subito si calmava e riusciva in tempi brevissimi ad allungare i tempi di gioco, di attesa e di concentrazione su un'attività;
veniva invece collocato presso la zia materna Per_1 [...]
CP_4
Il Tribunale, all'esito del monitoraggio proseguito fino al mese di settembre 2023, ha quindi accertato che il figlio si CP_2
trovava in una situazione di abbandono ex art. 8 della legge
183/1984 che giustificava la pronuncia di adottabilità e che non sussisteva nessuna prospettiva di recupero delle competenze genitoriali, in quanto tutti i progetti a favore dei genitori erano falliti:
- la madre dopo il rientro a Merano aveva abbandonato il generoso progetto di sostegno Giovani Madri ricadendo nella tossicodipendenza;
aveva maltrattato sistematicamente CP_2
educandolo con minacce e occasionalmente con punizioni fisiche;
appena rientrata a Merano aveva voluto collocare il figlio insieme al fratello dalla zia PA per più tempo CP_2
possibile, trascurando totalmente i figli e dedicandosi alla frequentazione del nuovo compagno al bar e accogliendolo a casa, mentre i figli erano abbandonati a se stessi, senza alcuna
10 cura;
aveva continuato a mentire sul suo stato di tossicodipendenza;
non aveva nessuna coscienza delle proprie difficoltà; non aveva partecipato neppure al colloquio con il servizio sociale fissato per il 3.8.2023;
- Il padre, dal canto suo, non si era mai impegnato nei percorsi di recupero delle competenze genitoriali offerti dalla comunità di
Mestre e dai servizi psicosociali di Merano, aveva raramente visitato a Mestre e a Merano ne delegava la cura al CP_2
fratello ; si era dimenticato di visite organizzate per il Per_1
figlio continuava a ricadere nell'uso delle sostanze e a CP_2
gravitare nell'ambiente della tossicodipendenza;
le sue richieste relative a erano del tutto generiche ed egli non offriva CP_2
concretamente nessuna prospettiva di accogliere il bambino verso il quale non aveva sviluppato un attaccamento;
si trincerava dietro le sue condizioni di salute precarie, mai documentate, per non svolgere attività lavorativa e al tempo stesso utilizzava l'asserita attività lavorativa come scusa per saltare la visita con infine non aveva partecipato CP_2
neppure lui al colloquio con il servizio sociale fissato per il giorno 3.8.2023.
Il Tribunale ha poi ritenuto che, dall'approfondita valutazione psicosociale del 25.7.2023 sull'idoneità della zia PA
[...]
di prendersi cura di e di emergeva CP_4 Per_1 CP_2
che essa non possedeva né le competenze, né le risorse necessarie per occuparsi, oltre che dei propri figli e di , Per_1
11 anche di con il quale non aveva un legame CP_2
significativo: in particolare essa doveva occuparsi quasi esclusivamente da sola del proprio figlio piccolo di appena quattro anni;
con lei conviveva anche il figlio di 26 anni che non appariva figura positiva per;
fra essa e non era Per_1 CP_2
mai sorto un legame significativo, posto che nei tre anni di permanenza di a Mestre la zia si era limitata ad alcune CP_2
visite insieme al fratello e poi aveva trascorso con una CP_2
settimana di ferie, all'esito della quale era tornato in CP_2
comunità molto agitato e con regressioni evolutive;
dopo il rientro a Merano di nell'agosto 2022 la zia si era CP_2
occupata di lui solo alcuni pomeriggi;
da gennaio 2023 non lo aveva più visto e non aveva chiesto di lui, né aveva mai CP_2
chiesto di lei;
dal mese di ottobre 2022 essa non aveva più
avuto nessuna informazione sulla frequenza dell'asilo da parte di né altre informazioni su di lui;
la situazione CP_2
abitativa della signora era ristretta, dal momento che la CP_2
sua abitazione aveva solo due camere da letto, già occupate;
la storia personale della signora era contrassegnata da CP_2
rapporti complessi e spesso abbandonici all'interno della propria famiglia e anche nelle proprie instabili relazioni sentimentali e per reggere il dolore degli abbandoni essa tendeva ad escludere la parte emotiva concentrandosi sull'efficienza quotidiana. Questo meccanismo di scissione,
tuttavia, non le consentiva di comprendere le difficoltà emotive
12 di e di sostenerlo nella costruzione del suo equilibrio CP_2
psichico.
Il giudice di primo grado ha anche osservato che il legame naturale tra i fratelli non era determinante per il benessere di e non era pertanto di ostacolo alla dichiarazione di CP_2
adottabilità. Dall'ultima relazione della comunità Cipì House
emergeva infatti che non manifestava nostalgia dei CP_2
genitori o del fratello. , dal canto suo, nel corso Per_1
dell'intero anno scolastico aveva parlato una sola volta del fratello e non mostrava alcuna emozione o nostalgia. CP_2
Relativamente a il Tribunale per i minorenni, dopo Per_1
avere osservato che, in relazione al rapporto con i genitori,
valevano le medesime considerazioni svolte in relazione alla loro incapacità di seguire e sostenere ha verificato che la CP_2
zia era riuscita a garantire che CP_4 Per_1
frequentasse regolarmente la scuola e il centro diurno;
essa lo aveva accompagnato agli appuntamenti con la psicologa e all'attività sportiva, entrambe misure di sostegno essenziali per il ragazzo. La signora era anche riuscita a rispettare la CP_2
stretta regolamentazione di con i propri genitori. Essa, Per_1
pertanto, era stata in grado di prendersi cura di Per_1
accettando il complesso programma di sostegni a suo favore e il collocamento di presso la zia Per_1 CP_4
rispondeva al suo superiore interesse.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
13 con ricorso di data 2 ottobre 2023, formulando le conclusioni sopra trascritte ed osservando in particolare che non erano condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado in ordine all'asserita incapacità della signora di CP_4
prendersi cura di Dalla relazione del servizio sociale CP_2
era innanzitutto emerso l'importante lavoro che essa aveva fatto per il nipote , che aveva concluso la scuola primaria con Per_1
profitto e frequentato regolarmente il centro diurno Lanz e il consultorio Kolbe. Essa aveva sempre accompagnato , Per_1
con regolarità e puntualità, agli innumerevoli appuntamenti ed era perfettamente in grado di garantire stabilità a , Per_1
supportandolo nel proprio percorso di crescita e nell'organizzazione ed espletamento delle attività proposte. Per
quanto concerne l'attività lavorativa, essa svolgeva attività di insegnante di sostegno e pertanto godeva degli stessi orari scolastici dei ragazzi, non essendo gravata di ulteriore attività
didattica tipica del personale insegnante. La valutazione negativa espressa dal Tribunale sul figlio maggiorenne della signora era destituita di fondamento e priva di riscontri. CP_2
La considerazione secondo cui tra la zia PA e non CP_2
fosse sorto un legame significativo non aveva poi alcuna valenza nella valutazione di inadeguatezza ad un collocamento di presso la zia PA, posto che nessun tentativo era CP_2
stato fatto dal servizio sociale per saggiare gli effetti benefici di un riavvicinamento di alla zia. A prescindere da questo CP_2
14 sussisteva un legame affettivo forte ed indiscusso tra e CP_2
il fratello . La buona valutazione del lavoro svolto dalla Per_1
zia PA con il nipote e la necessità di di Per_1 CP_2
ristabilire i legami famigliari avrebbe pertanto dovuto indurre il
Tribunale per i Minorenni a ritenere contrario all'interesse del piccolo un collocamento etero-familiare. L'affidamento di alla zia PA avrebbe poi consentito ai minori di CP_2
mantenere rapporti con la famiglia di origine, in particolare con l'PP, che stava fattivamente collaborando con i servizi al fine di potere avere contatti significativi con i figli minori e nell'ultimo periodo lavorava regolarmente come magazziniere.
In diritto la difesa dell'PP ha sottolineato che entrambi i genitori dei minori avevano manifestato un profondo affetto nei confronti dei figli e pertanto non si verteva in una situazione nella quale i piccoli erano stati abbandonati dai genitori ma,
semmai, essi si erano trovati in una difficoltà nel riuscire a gestire da soli la loro quotidianità. L'affidamento di entrambi i minori presso la zia PA era una soluzione che garantiva ai fratelli la possibilità di crescere insieme, in un ambiente sereno e stimolante e di mantenere il rapporto affettivo con la famiglia di origine, necessità che nel piccolo veniva CP_2
espressamente rilevata dalla psicologa incaricata. La decisione del Tribunale di disgregare i rapporti familiari esistenti non solo tra genitori e figli ma tra gli stessi minori risultava quindi erronea, perché lesiva anche del diritto dei piccoli a mantenere
15 rapporti significativi con i parenti. L'affidamento doveva essere valutato come alternativa all'adozione e in tal senso la valutazione della non idoneità della signora a prendersi CP_2
cura di avrebbe dovuto essere supportata da un'attività CP_2
istruttoria accurata di cui, tuttavia, nel procedimento di primo grado non vi era traccia.
La difesa ha quindi proposto istanza di sospensione ex art. 14
della legge 184/1983, esponendo che nel caso di specie la sospensione del procedimento avrebbe consentito a
[...]
di effettuare, con un percorso di CP_4 CP_2
riavvicinamento dapprima presso la struttura Cipì e gradualmente presso l'abitazione famigliare, con monitoraggio da parte del servizio sociale. Di fatto alla signora non era CP_2
stata data la possibilità di avere nemmeno un colloquio con il nipotino, né tantomeno di conoscere e confrontarsi con gli operatori della struttura ove si trovava, limitandosi il CP_2
Servizio sociale ad escluderla come affidataria perché
asseritamente già impegnata con altri due minori.
La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di data 18.10.2023 chiedendo di rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata. L'intervenuta ha esposto che non sussistevano i presupposti per sospendere la procedura ex art. 14 della legge 183/1984 e per disporre la ripresa delle visite dei genitori e il figlio Non sussistevano poi fatti nuovi CP_2
idonei a fare modificare la valutazione di inadeguatezza dei
16 genitori a svolgere le funzioni genitoriali nei confronti dei figli e essendo la madre inconsapevole delle sue Per_1 CP_2
problematiche di tossicodipendenza e dei bisogni dei figli e non avendo mai manifestato il padre, pure lui tossicodipendente,
attaccamento o progettualità genitoriale nei confronti dei figli.
Riguardo alla zia PA, la Procura ha dedotto che tra essa e il minore non sussistevano dei pregressi rapporti CP_2
significativi ed essa non era idonea ad assicurare al minore un'adeguata assistenza ed educazione.
Con comparsa di costituzione di data 19.10.2023 si è costituito in appello il tutore dei minori , Direttore dei Controparte_1
servizi sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato,
formulando le conclusioni sopra trascritte. In particolare ha esposto che i motivi di appello del padre erano infondati e dovevano essere rigettati. La situazione del minore e la CP_2
capacità della zia erano stati valutati in modo corretto dal
Tribunale di primo grado. era senza ombra di CP_4
dubbio una risorsa importante per , dando al minore la Per_1
serenità e tranquillità di cui aveva bisogno, ma non anche per per tutti i motivi che erano stati indicati nella sentenza CP_2
impugnata e che il tutore ha elencato in modo dettagliato nella propria comparsa di costituzione. Per i suddetti motivi la zia non possedeva né le competenze, né le risorse CP_4
necessarie per occuparsi, oltre che di , anche di Per_1
con il quale non aveva neppure un legame CP_2
17 significativo. aveva un estremo bisogno di attenzione e CP_2
riferimento affettivo stabile che la zia non poteva garantirgli.
Inoltre non manifestava nostalgia dei genitori o del CP_2
fratello, aveva chiesto una sola volta del fratello Per_1
e dalla relazione della psicologa di emergeva CP_2 Per_1
che non era un tema centrale per lo stesso. CP_2
Con comparsa di costituzione di data 23.10.2023 si è costituita in appello formulando le conclusioni sopra CP_3
trascritte. Essa ha in particolare dedotto che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la signora CP_4
idonea per il collocamento presso di sé di , ma
[...] Per_1
non per quello di nonostante la richiesta formulata in CP_2
tal senso dai genitori del minore. In realtà la signora CP_2
aveva svolto un immenso lavoro che era apparso adeguato alle necessità di , garantendo allo stesso stabilità e affetto e Per_1
supportandolo nel proprio percorso di crescita e nell'organizzazione delle attività proposte. Non corrispondeva al vero che non vi fosse un legame significativo della signora CP_2
con il minore pur avendo ella trascorso meno tempo CP_2
con lui rispetto al tempo trascorso con . In ogni caso i Per_1
due fratelli erano legati tra loro in modo profondo ed indissolubile, avendo spesso chiesto reciprocamente uno dell'altro. L'affidamento di alla zia avrebbe consentito ai CP_2
due fratelli di crescere insieme, in ambiente sereno e stimolante, e di mantenere il rapporto affettivo con la famiglia di
18 origine. La decisione del Tribunale di disgregare i legami familiari esistenti, non solo tra genitori e figli, ma tra gli stessi minori, risultava erronea perché lesiva del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con i parenti.
Con memoria difensiva di data 23.10.2023 si è costituita in appello formulando le conclusioni sopra CP_4
riportate. Essa ha esposto in particolare che svolgeva le funzioni di collaboratrice all'integrazione (insegnante di sostegno) e i suoi orari lavorativi erano perfettamente compatibili con gli orari scolastici del proprio figlio e dei nipoti. Economicamente la signora non aveva mai rappresentato alcun disagio ad CP_2
occuparsi della sua famiglia allargata. Il figlio era oramai Per_3
economicamente indipendente e in cerca di un proprio alloggio e non vi era alcun tipo di riscontro che fosse un esempio non positivo per . Riguardo all'aspetto abitativo, Per_1
l'appartamento della signora disponeva di ulteriori due CP_2
letti e l'affidamento di le avrebbe consentito di ottenere CP_2
dall' un alloggio con metratura più grande. Era erronea la Pt_4
valutazione del Tribunale di assenza di competenze della signora vista la sua professione e il fatto che essa aveva CP_2
anche frequentato un corso per genitori adottivi. Oltre a ciò i due fratelli e si erano sempre cercati Per_1 CP_2
reciprocamente e aveva più volte chiesto di vedere il Per_1
fratellino. La signora aveva inoltre sempre cercato di CP_2
mantenere i contatti con avanzando diverse richieste di CP_2
19 poterlo incontrare durante la sua permanenza in Comunità a
Mestre e visitandolo regolarmente dal mese di ottobre 2022.
Dopo l'affidamento di ai servizi in data 25/1/2023 la CP_2
signora inoltrava spesso mail ai servizi chiedendo di CP_2
e di poterlo incontrare, che tuttavia venivano CP_2
riscontrate negativamente. aveva il diritto di crescere CP_2
serenamente nel suo ambiente familiare con la zia e il fratellino maggiore e tale diritto poteva essere affievolito solo in presenza di specifiche gravissime condizioni, che in realtà non sussistevano. La signora ha poi richiesto l'affido pieno di CP_2
e la revoca del tutore, contestando le argomentazioni Per_1
del giudice di primo grado riguardo all'iscrizione di al Per_1
corso estivo e alla mancata partecipazione al colloquio con il servizio sociale.
Nel corso del procedimento di appello la Corte ha disposto che venisse intrapreso e proseguito un percorso di riavvicinamento tra la zia PA ed il minore CP_4 CP_2
secondo le modalità di volta in volta specificate nei relativi provvedimenti adottati con ordinanze riservate (di data
24.1.2024 e di data 5.6.2024) o a verbale di udienza (di data
17.7.2024 e di data 11.12.2024), con incarico ai sevizi sociali di organizzare, monitorare e relazionare secondo le modalità
specificate.
In particolare è stato disposto che vi fossero incontri accompagnati del minore presso l'abitazione della zia CP_2
20 e i suoi familiari conviventi, almeno una volta CP_4
alla settimana e senza pernottamento;
che trascorresse CP_2
presso la signora ed i suoi familiari conviventi CP_4
un periodo continuativo, ogni secondo fine settimana, da venerdì fino a domenica con pernottamento e che trascorresse,
nel corso del periodo estivo, con la signora ed i CP_4
suoi familiari conviventi, un periodo di ferie di almeno una settimana. Con provvedimento pronunciato all'udienza di data
11.12.2024, considerato che nell'ultima relazione di Cipì House
veniva evidenziato che le interazioni di con la zia ed i CP_2
cugini risultavano essere per fonte di stabilità, è stato CP_2
disposto che fosse collocato stabilmente presso la zia CP_2
a decorrere dal 23.12.2024. CP_4
Nel corso del procedimento di appello sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali della Comunità comprensoriale del
Burgraviato rispettivamente di data 28.12.2023, di data
22.1.2024, di data 4.3.2024, di data 2.4.2024, di data
2.5.2024, di data 30.5.2024, di data 15.7.2024, di data
19.9.2024, di data 17.10.2024 e di data 6.12.2024, tutte con la documentazione ivi analiticamente elencata ed allegata.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sulla dichiarazione di adottabilità di CP_2
L'PP , con considerazioni cui hanno Parte_1
21 aderito i difensori di e di e da CP_4 CP_3
ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, il tutore del minore, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità del minore . CP_2
Come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. 19.2.2021, n. 4491), "lo stato di abbandono che
giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i
genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di
cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile
per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la
situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a
pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo
una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta
al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione" (Cass. n.
5580 del 04/05/2000; Cass. n. 4503 del 28/03/2002).
E' poi stato precisato da Cass. 17/02/2021, n. 4220, che “Il
giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un
minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva
ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di
crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con
riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei
genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento,
coabitazione con il minore , ancorchè con l'aiuto di parenti o di
22 terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.
n. 14436/2017). Il diritto del minore di crescere nell'ambito
della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo
al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del
1983, art. 1 ragione questa per cui il giudice di merito deve,
prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a
rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo
quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti
impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro
tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno
stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato
di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).”
Rilevano poi, nel caso specifico, la pronuncia di Cass. 29 agosto
2024, n. 23320, secondo cui: “In tema di dichiarazione di
adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono
morale e materiale richiede un accertamento in concreto e
nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento
monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto
grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il
best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di
origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei,
le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio
di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a
un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire
la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la
23 presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse
del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito
della dichiarazione di adottabilità”; nonché la pronuncia di
Cass. 23/12/2020, n. 29424, secondo cui “Lo stato di
abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza
della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da
parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti
significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano
individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non
traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo
equilibrato della loro personalità (Sez. 1, n. 9021 del
11/04/2018, Rv. 648885 - 01; vedi anche Sez. 1, n. 2102 del
28/01/2011, Rv. 616556 - 01); si è aggiunto che lo stato di
abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti
pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente,
caratterizzati da una sufficiente "autonomia" di tale congiunto dai
genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni
esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare
con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato
equilibrio psico-fisico e l'armonioso sviluppo della sua personalità
(Sez. 1, n. 2123 del 29/01/2010, Rv. 611588-01).”
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel corso del presente giudizio è stata accertata la capacità “vicariante” della zia PA di garantire al minore CP_4 [...]
quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto CP_2
24 psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità. Le capacità della signora sono CP_4
già state riconosciute ed evidenziate dal giudice di primo grado con riferimento al minore , essendosi accertato che la Per_1
zia era riuscita a garantire che frequentasse Per_1
regolarmente la scuola ed il centro diurno, che essa lo aveva accompagnato agli appuntamenti con la psicologa e all'attività
sportiva, entrambe misure di sostegno essenziali per il ragazzo,
che la madre gli aveva tolto;
che essa era anche riuscita a rispettare la stretta regolamentazione dei contatti di Per_1
con i propri genitori e, quindi, in conclusione, che la signora era stata in grado di prendersi cura di , CP_4 Per_1
accettando il complesso programma di sostegni a suo favore.
L'PP e le parti costituite e CP_4 CP_3
hanno sottolineato che le stesse considerazioni che avevano portato il giudice di primo grado a ritenere la signora
[...]
una persona in grado di prendersi cura del minore CP_4
dovevano valere anche con riferimento alla figura di Per_1
dal momento che essa svolgeva un'attività lavorativa CP_2
come insegnante di sostegno, con il beneficio di poter godere degli stessi orari scolastici dei ragazzi e di potere quindi avere tempo a disposizione da dedicare sia a che a Per_1 CP_2
che essa disponeva altresì di elevate competenze, che le consentivano un approccio anche professionale con il minore e aveva inoltre frequentato un corso per genitori adottivi,
25 ottenendo il relativo attestato;
che dal punto di vista economico non aveva mai rappresentato alcun disagio ad occuparsi della famiglia allargata e, nell'eventualità di ottenere un inserimento di presso la propria abitazione, avrebbe potuto ottenere CP_2
dall'IPES un alloggio con metratura più grande.
Nel corso del giudizio di appello sono state adottate le misure opportune al fine di consentire alla zia PA CP_4
di effettuare con come da essa richiesto, un percorso di CP_2
riavvicinamento al minore, dapprima presso la struttura Cipì e gradualmente presso l'abitazione famigliare ed i servizi sociali sono stati incaricati di organizzare i contatti tra il minore e la zia PA dapprima presso la CP_2 CP_4
struttura Cipì e successivamente presso l'abitazione della medesima, con estensione graduale delle visite, in caso di positivo andamento, fino ad intere giornate, valutando anche la possibilità di pernottamenti. Con ordinanza di data 7 giugno
2024 la Corte ha poi ritenuto necessario che si intensificasse il percorso di riavvicinamento tra il minore e CP_2 [...]
iniziato a seguito dell'ordinanza di data 25.10.2023, CP_4
in particolare:
- proseguendo gli incontri accompagnati del minore presso l'abitazione della zia PA e i suoi familiari CP_4
conviventi, almeno una volta alla settimana e senza pernottamento, con incarico ai servizi sociali di stabilire il giorno di visita settimanale, di monitorare l'andamento delle
26 visite e di relazionare periodicamente sul loro andamento;
- prevedendo che il minore trascorresse presso la signora
[...]
e i suoi familiari conviventi un periodo continuativo, CP_4
ogni secondo fine settimana, da venerdì fino a domenica con pernottamento;
- prevedendo che il minore trascorresse, nel corso del periodo estivo, con la signora e i suoi familiari CP_4
conviventi (se con lei presenti), un periodo di ferie di almeno una settimana.
Il percorso di riavvicinamento del minore alla zia e di intensificazione delle visite è proseguito per tutta la durata del giudizio fino a quando la Corte, con provvedimento pronunciato all'udienza dell'11 dicembre 2024, viste le relazioni dei servizi sociali ed i risultati evidenziati durante il monitoraggio della situazione, che era perdurato per diverso tempo e che aveva permesso di verificare anche uno sviluppo positivo nelle relazioni tra il minore e la zia;
ritenuto nell'interesse CP_2
primario del minore modificare il proprio provvedimento relativo alle visite di presso la zia nonché ai disposti CP_2
pernottamenti; rilevato in particolare che nell'ultima relazione di Cipì House veniva evidenziato che le interazioni di CP_2
con la zia ed i cugini risultavano essere per fonte di CP_2
stabilità, ha disposto che fosse collocato CP_2
stabilmente presso la zia a partire dal 23.12.2024.
Nel corso del giudizio di appello sono state acquisite le
27 periodiche relazioni dei Servizi Sociali della Comunità
comprensoriale del Burgraviato rispettivamente di data
28.12.2023, di data 22.1.2024, di data 4.3.2024, di data
2.4.2024, di data 2.5.2024, di data 30.5.2024, di data
15.7.2024, di data 19.9.2024, di data 17.10.2024 e di data
6.12.2024 con relativa documentazione allegata. Dalle predette relazioni è emerso che è un minore a cui sono stati CP_2
diagnosticati disturbo dell'attività e dell'attenzione, tipo combinato;
disturbo misto del comportamento e della sfera emozionale;
disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie,
con compromissione del funzionamento sociale;
il bambino avrà
bisogno di seguire terapie riabilitative (ergoterapia e verosimilmente logopedia) e nel tempo avrà bisogno anche di supporto psicologico;
è poi un bambino che, pur CP_2
mantenendo delle risorse, presenta anche numerose fragilità
che devono essere notevolmente sostenute nel breve e nel lungo periodo con interventi mirati, una routine strutturata e un contesto familiare affettivamente ricco e soprattutto stabile. Il
minore ha mostrato, durante il percorso di riavvicinamento alla zia e al fratello , un comportamento caratterizzato Per_1
spesso da confusione emotiva, agitazione, rabbia, ma anche recupero dell'equilibrio, entusiasmo ed ammirazione. Le
relazioni dei servizi sociali hanno evidenziato, con il progredire delle visite, una capacità del minore di mantenere maggiore equilibrio prima e dopo le visite con la zia, salvo evidenziare con
28 l'ultima relazione una regressione del comportamento del minore, in relazione al quale peraltro la signora
[...]
ha fornito una sua giustificazione all'udienza di CP_4
precisazione delle conclusioni. In ogni caso si è sottolineato che la relazione instaurata con il fratello è significativa ed importante e che l'interazione del minore con la zia ed i cugini è
fonte di stabilità.
La signora ha dimostrato, nel corso del CP_4
giudizio, la capacità di prendersi cura del minore CP_2
rispettando tutti gli incontri che sono stati organizzati nel corso dell'anno 2024, tenendo con sé nel periodo previsto CP_2
presso le ferie estive e tenendo oramai stabilmente CP_2
presso la propria abitazione a decorrere dal 23 dicembre 2024.
La signora è riuscita a rispettare gli impegni prefissati per CP_2
prendendosi contemporaneamente cura del fratello CP_2
e garantendo allo stesso l'espletamento di tutte le Per_1
incombenze già indicate nella sentenza di primo grado.
L'indiscusso impegno della signora ha consentito di CP_2
rinsaldare il legame dei due fratelli e . Per CP_2 Per_1
quanto i predetti non siano spesso riusciti a condividere momenti prolungati di gioco, per mancanza di interessi comuni e per divario di età, la relazione tra essi è stata descritta come
“significativa e importante per entrambi”. La signora si è CP_2
inoltre impegnata a dedicare pari attenzione a e a suo CP_2
figlio , pur mostrando delle differenze di atteggiamento Per_3
29 verso nella richiesta di rispetto di alcune regole che CP_2
invece sono state disattese dal figlio più piccolo.
Si può pertanto conclusivamente ritenere che nella presente fattispecie si è in presenza di genitori che si sono dimostrati del tutto inadeguati a prendersi cura dei propri figli;
che non hanno dimostrato di essere in grado di recuperare le rispettive capacità
genitoriali e la cui incapacità di prendersi cura dei minori non è
neppure stata contestata nel presente giudizio di appello. Al
contempo si è in presenza di una parente dei minori, la zia
PA , la quale, pur essendo già gravata da CP_4
numerose incombenze, dovute al fatto di avere già un proprio figlio piccolo e di doversi occupare anche del nipote , ha Per_1
dimostrato di essere in grado di garantire a le cure CP_2
materiali, il calore affettivo e l'aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità,
introducendolo nel suo ambiente familiare caratterizzato dalla presenza del fratello e dai cugini. Il piccolo Per_1 CP_2
poi, come si è visto, necessita anche di terapie e di un supporto psicologico che dovranno essere svolti da persone dotate di specifiche qualifiche e competenze professionali e che non si può pretendere vengano espletati in prima persona dalla zia.
Peraltro, il fatto che la signora per CP_4
accompagnare nella crescita e nello sviluppo della CP_2
personalità, si debba avvalere del personale specialistico ritenuto necessario, non può comportare una valutazione in
30 senso negativo delle sue capacità di prendersi cura del minore,
posto che a sono diagnosticati dei disturbi che CP_2
richiedono necessariamente una molteplicità di interventi di supporto.
Per quanto esposto la Corte ritiene che non vi siano allo stato i presupposti per la pronuncia della dichiarazione di adottabilità
di L'art. 16, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. CP_2
184, prevede che il tribunale, nel dichiarare il non luogo a provvedere sulla richiesta di adottabilità, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. La Suprema Corte, con sentenza n. 12730/2011 di data 17.2.2011, ha puntualizzato che l'art. 16 della legge 184 del 1983 prevede, per il caso in cui si accerti l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, la mera dichiarazione di non luogo a provvedere, accompagnata eventualmente dall'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore,
laddove l'affidamento eterofamiliare è rimesso dall'art. 4 al servizio locale in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà ed al tribunale per i minorenni in mancanza del predetto assenso. Si deve pertanto escludere che la Corte, nel dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, possa pronunciare un provvedimento di affidamento ex novo di potendo soltanto essere adottati CP_2
provvedimenti ritenuti opportuni e necessariamente provvisori,
fino ad una nuova regolamentazione dell'affidamento che
31 necessariamente è di competenza del Tribunale dei Minorenni. I
provvedimenti opportuni nell'interesse di possono CP_2
essere individuati nel mantenimento della vigente situazione di affidamento e collocamento, così come da ultimo disciplinata con provvedimento pronunciato all'udienza di data 11 dicembre
2024 e, di conseguenza, fermo restando l'affidamento al servizio sociale di disposto con la sentenza impugnata, il CP_2
minore rimarrà allo stato collocato stabilmente presso la zia
Dal momento, poi, che è indubbia e CP_4
incontestata l'incapacità dei genitori di garantire un'adeguata rappresentanza processuale per il minore il sig. CP_2 CP_1
, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Sociali della
[...]
Comunità Comprensoriale Burgraviato, già nominato tutore provvisorio per entrambi i minori e svolgerà Per_1 CP_2
provvisoriamente, nei confronti di le funzioni di CP_2
curatore speciale, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 78
c.p.c., abrogati dal decreto legislativo 149 del 2022, ma applicabili ratione temporis al presente procedimento, in quanto instaurato in data 12.1.2023. In via provvisoria viene anche disposto che la frequentazione di sia limitata alle CP_2
persone che sono state autorizzate a frequentarlo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte e non anche estesa alle persone indicate dalla difesa della signora nella propria CP_2
comparsa conclusionale di data 7.1.2025, trattandosi di persone in relazione alle quali la Corte non dispone di alcun
32 elemento per potere valutare eventuali ripercussioni positive o negative che possano derivare per da una siffatta CP_2
frequentazione. Una diversa regolamentazione potrà essere adottata dal Tribunale dei Minorenni, a cui la presente sentenza viene trasmessa al fine di disciplinare compiutamente ed in via definitiva le modalità di affidamento e collocamento di CP_2
Per concludere in ordine al presente punto si osserva che il tutore provvisorio, in sede di precisazione delle conclusioni, ha anche chiesto che venga dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_3
rispetto al figlio Si tratta all'evidenza di una CP_2
domanda nuova non precedentemente proposta e relativamente alla quale la Corte non è mai stata prima investita nel presente giudizio di appello. L'accoglimento di tale domanda implica l'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per dichiarare la decadenza, accertamento che non può
essere effettuato in prima battuta in grado di appello, dovendosi assicurare alle parti coinvolte il doppio grado di giudizio. Ne
consegue che si tratta di una domanda che in questa sede deve essere dichiarata inammissibile e che potrà essere eventualmente riproposta dinanzi al giudice di primo grado.
b) Sull'affidamento di Persona_1
Il giudice di primo grado, dopo avere dato atto della capacità di di prendersi cura di , accettando il CP_4 Per_1
complesso programma di sostegni a suo favore, ha ritenuto che
33 fosse tuttavia preferibile mantenere il ruolo del tutore istituzionale, al fine di verificare se, dopo il venire meno della cornice della procedura di adottabilità, la signora avrebbe CP_2
continuato a collaborare efficacemente ed in maniera trasparente con i servizi sociosanitari, essendo emerso che la sua collaborazione con il servizio sociale aveva cominciato ad incrinarsi. Per questo motivo è stata rigettata l'istanza del difensore della signora di attribuire alla stessa il diritto di CP_2
assumere le decisioni nell'interesse di ed è stato Per_1
confermato l'affidamento di al servizio sociale con Per_1
collocamento dello stesso presso la zia Tale CP_4
decisione è stata oggetto di impugnazione da parte di
[...]
, il quale ha proposto tempestivo appello, chiedendo che Pt_1
venissero disposti sia l'affidamento, che il collocamento di presso la zia PA, senza peraltro formulare alcuna Per_1
specifica censura alle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione di mantenere l'affidamento di in capo ai servizi sociali e senza quindi indicare una Per_1
specifica motivazione a sostegno della propria richiesta. La
signora ha invece proposto, nel proprio atto di CP_4
costituzione in appello, delle specifiche censure alla decisione del Tribunale dei Minorenni, ma si tratta di censure che non risultano essere state tempestivamente proposte con autonomo atto di appello avverso la sentenza di primo grado, posto che la predetta si è limitata a depositare una CP_4
34 memoria difensiva di costituzione. Si osserva poi che, con la sentenza di primo grado, il collocamento di presso la Per_1
zia era stato disposto a condizione che la stessa potesse garantire la regolare frequenza della scuola, del centro diurno,
di attività sportive e del sostegno psicologico e che si attenesse alla regolamentazione dei rapporti di con i suoi Per_1
genitori, con il compito del servizio sociale di monitorare il rispetto da parte della signora di detta CP_4
regolamentazione, ragione per cui l'affidamento di al Per_1
servizio sociale risulta opportuno, anche in quanto funzionale a mantenere un opportuno monitoraggio del rispetto di queste variegate prescrizioni. La decisione del giudice di primo grado di mantenere l'affidamento di al servizio sociale e il Per_1
collocamento presso la zia risulta di conseguenza quella più
adeguata a garantire il benessere psico-fisico del minore e nel corso del giudizio di appello non sono emerse circostanze che giustifichino una modifica di siffatta regolamentazione. Per la verità il difensore del tutore, nella propria memoria conclusionale di data 10.1.2025, ha evidenziato alcune circostanze, le quali farebbero sorgere il dubbio che la zia non sia in grado di vigilare adeguatamente il minore, ma si tratta di circostanze in relazione alle quali è mancata nel presente grado di giudizio qualsivoglia forma di accertamento. Dall'altro verso si osserva che nel presente grado di giudizio non sono emerse neppure particolari ragioni che giustifichino di disporre
35 l'affidamento diretto di alla zia, anziché ai servizi Per_1
sociali. Ne consegue che risulta giustificato il mantenimento della regolamentazione adottata al riguardo dal giudice di primo grado, salva la facoltà per la zia già CP_4
evidenziata nella sentenza impugnata, di rivolgersi al giudice tutelare per sollecitare l'adozione di provvedimenti diversi nell'interesse del minore.
c) Regolamentazione delle spese processuali
Riguardo alla regolamentazione delle spese di causa, esse devono essere compensate, posto che nessuna delle parti ha chiesto la rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio e neppure ha appellato la decisione del giudizio di primo grado in punto compensazione delle spese di lite. A prescindere da ciò si osserva che nel presente giudizio di appello vi è stata in ogni caso una parziale soccombenza che avrebbe comunque giustificato l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza appellata,
dichiara
che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di adottabilità di e il conseguente non luogo a CP_2
provvedere sulla relativa richiesta;
36 dispone
ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184
la conferma dell'affidamento di al servizio sociale CP_2
e il collocamento dello stesso presso la zia CP_4
l'interruzione dei contatti di con i propri genitori e CP_2
gli altri parenti, salvo quelli già autorizzati a frequentare il minore nel corso del presente giudizio di appello;
lo svolgimento da parte del sig. , nella sua qualità di Direttore Controparte_1
dei Servizi Sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato,
delle funzioni di curatore speciale di il tutto fino a CP_2
compiuta e definitiva regolamentazione dell'affidamento di
[...]
da parte del Tribunale dei Minorenni;
CP_2
dichiara
inammissibile la richiesta di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_3
rispetto al figlio;
CP_2
conferma
nel resto l'appellata sentenza;
dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
dispone
la trasmissione della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale
per i Minorenni ai fini dell'adozione dei provvedimenti ritenuti
37 opportuni in vista di una compiuta e definitiva regolamentazione dell'affidamento di . CP_2
Così deciso a Bolzano, in data 22.1.2025
La Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Michele Paparella
Il Funzionario giudiziario
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Minori
riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Silvia Monaco - Presidente
Dott. Michele Paparella - Consigliere relatore
Dott. Oswald Leitner - Consigliere
Dott.ssa Silvia Vidale - Membro Esperto
Dott. Riccardo Aliprandini - Membro Esperto
nel procedimento civile iscritto sub n. 59/2023 V.G., promosso
da
, C.F. nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 18 agosto 1979, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Dallo del Foro
di Bolzano e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliato in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Mazzini 2
- PP -
contro
, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Controparte_1
Sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato e tutore dei minori , nato l'[...] a [...] e Persona_1
nato il [...] a [...], CP_2
rappresentati giusta procura allegata alla comparsa di
1 costituzione in appello dall'Avv. Krista Schwalt, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in 39028 Silandro (BZ),
Via Covelano 14
- appellato -
nonché contro
, c.f. , nata a [...] l'8 CP_3 CodiceFiscale_2
marzo 1993 e residente a [...],
rappresentata, difesa ed assistita, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall' avv.
Roberta Lambiase ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in 39012 Merano (BZ), Via Roma 24
- appellata -
nonché contro
nella qualità di zia PA collocataria del CP_4
minore , c.f. , nata a Persona_1 CodiceFiscale_3
Merano (BZ) il 08.12.1975, ivi residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Katia Iannì, giusto mandato difensivo in calce alla memoria difensiva in appello,
con domicilio eletto presso lo studio del nominato difensore in
39011 Lana (BZ), via Palade 6
- appellata -
e contro
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di Bolzano, con sede in 39100 Bolzano,
Corso Libertà 23
2 - intervenuto -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano 45/2023 di data 06.09.2023 -
opposizione a dichiarazione di adottabilità (art. 17 L.
n. 184/1983) – affidamento di minori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con concessione di termine di 30 giorni per il deposito di memorie e di successivi 10 giorni per il deposito di repliche, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte PP:
Conclude come da atto di appello di data 2.10.2023:
“Nel merito
- Dichiarare, in via preliminare, non luogo a provvedere sulla
istanza di adottabilità del minore e confermare CP_2
l'affidamento ai Servizi Sociali;
- Disporre che il servizio sociale continui ad organizzare le visite
accompagnate dei genitori con;
CP_2
- Disporre che il servizio sociale organizzi, altresì, le visite della
zia PA e di in favore di programmando le Per_1 CP_2
stesse affinché il piccolo possa gradualmente avere dei momenti
di esclusività con quest'ultima e con il fratello dapprima presso la
struttura e, successivamente, in autonomia anche presso la casa
della zia;
3 - Confermare la chiusura del procedimento di adottabilità nei
confronti di e disporre l'affidamento alla zia Persona_1
PA, sig.ra presso la quale lo stesso rimarrà, CP_4
altresì collocato;
- Disporre che i genitori continuino a collaborare con i servizi
sociali, i quali dovranno altresì programmare periodiche visite
(gradualmente anche non accompagnate) degli stessi con il figlio
; Per_1
- Disporre che il Servizio sociale invii periodicamente le relazioni
di aggiornamento al fine di poter modulare i tempi genitori/figli
sulla base delle concrete necessità di questi ultimi”.
Del procuratore di parte appellata sig. : Controparte_1
Conclude come da foglio di conclusioni di data 10.12.2024:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano
- in parziale riforma della sentenza del 06.09.2023 sub n. 1/23
ADS del Tribunale per i Minorenni di Bolzano revocare lo stato di
adottabilità del minore;
CP_2
- Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di
[...]
e rispetto al figlio;
Pt_1 CP_3 CP_2
- disporre l'affidamento del minore al Servizio CP_2
Sociale con collocamento fin da subito presso la zia
[...]
a condizione che la stessa possa garantire la regolare CP_4
frequenza della scuola/asilo, delle terapie riabilitative (Ergo- e
Logopedia), del sostegno psicologico e che si attenga alla
4 regolamentazione dei rapporti di con i suoi genitori e che CP_2
la zia aderisce con costanza ai colloqui di CP_4
sostegno psico-educativo organizzati dal Servizio sociale;
- se la zia non dovesse attenersi a quanto Parte_2
sopra il servizio sociale individuerà altra soluzione che consenta
al minore di continuare la frequenza delle varie attività e sostegni
necessarie per il suo sviluppo psico-fisico nonché il mantenimento
dei rapporti con la zia e con i genitori se positivi per il suo
sviluppo;
- confermare la nomina del tutore , direttore della Controparte_1
comunità comprensoriale Burgraviato;
- confermare la sentenza del 06.09.2023 sub n. 1/23 ADS del
Tribunale per i Minorenni di Bolzano relativamente al minore
”. Persona_1
Del Procuratore Generale:
“Viste le relazioni di aggiornamento conclusive del 5.12.2024;
preso atto che dalle stesse emerge come il minore incontri CP_2
il padre, , a casa della nonna , ivi Parte_1 Controparte_5
accompagnato dalla zia PA, , come CP_4
quest'ultima continui a non assicurare al minore “una routine
strutturata ed un contesto familiare affettivamente ricco e stabile,
con tempo esclusivo, e nemmeno attenzioni privilegiate, delle
quali necessita, come il minore continui a denotare CP_2
“momenti di disregolazione emotiva ed un disagio psichico
crescente”, con una grave crisi isterica esplosa in novembre, dopo
5 aver visto il padre, tanto che il Servizio psicologico, dopo aver
elaborato una diagnosi, ha segnalato la necessità per lui di
“seguire terapie riabilitative e di avere supporto psicologico”, aiuti
educativi ed assistenziali che la zia non appare essere in grado
di assicurargli, dovendo seguire i propri figli e;
ribadisce Per_1
le proprie conclusioni ed insiste nella richiesta di conferma della
sentenza n. 1/2023 ADS del 6.9.2023 del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano, dichiarativa dello stato di adottabilità del
minore ”. CP_2
Del procuratore di parte appellata CP_4
Si richiama alle conclusioni del proprio atto e alle conclusioni oggi verbalizzate:
“Voglia l'On.le Corte D'Appello adita,
in via preliminare:
1. Sospendere per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art.
14 l. 183/1984 il presente procedimento, disponendo
l'immediata ripresa dei contatti tra e la zia PA. CP_2
Nel merito:
2. Dichiarare, in via preliminare, non luogo a provvedere sulla
dichiarazione di adottabilità del Minore e CP_2
confermarne l'affidamento ai servizi sociali;
3. Disporre che il servizio sociale organizzi le visite di CP_2
anche con la zia PA, , al fine di favorire un CP_4
suo graduale collocamento presso la medesima:
4. Disporre l'affido a tutti gli effetti di alla zia Persona_1
6 PA, ove presso la medesima collocato, e parimenti revocare
la figura del tutore.”
Del procuratore di parte appellata : CP_3
Si associa alle conclusioni dell'avv. Dallo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 6.9.2023 il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano ha dichiarato lo stato di adottabilità di CP_2
nato a [...] il [...]; ha confermato l'affidamento di
[...]
al servizio sociale per continuare l'inserimento CP_2
nell'attuale comunità di tipo familiare fino al collocamento presso una famiglia adottiva;
ha disposto l'interruzione immediata dei contatti di con i propri genitori e CP_2
gli altri parenti;
ha rigettato l'istanza di dichiarazione di adottabilità del minore , nato a Merano in [...] Persona_1
8.2.2012; ha dichiarato la decadenza della responsabilità
genitoriale di e rispetto al figlio Parte_1 CP_3 [...]
; ha confermato l'affidamento del minore Per_1 Persona_1
al servizio sociale per continuare il suo collocamento presso la zia e ha confermato la nomina del tutore. CP_4
A fondamento della decisione il Tribunale per i Minorenni ha rilevato che già in data 30.1.2019 era stata aperta la procedura di adottabilità nei confronti di il quale sin dalla CP_2
nascita presentava delle urine positive a metadone, oppiacei e cocaina, rivelando quindi un abuso di oppioidi e di cocaina da parte della madre. Nel corso della procedura di adottabilità la
7 madre e i due figli minori e avevano trascorso Per_1 CP_2
quasi tre anni all'interno di una comunità. All'esito di questo percorso il Tribunale aveva valutato che vi era stata un'evoluzione positiva del rapporto tra madre e figli, nonostante le ricadute nell'abuso di sostanze e i comportamenti di negazione e provocazione conseguenti. Il padre, al contrario,
non costituiva una risorsa affidabile per i figli, posto che era stato accertato un suo costante abuso di sostanze stupefacenti e che egli, nel corso della procedura, aveva collaborato in maniera discontinua con il e nel mese di marzo 2022 si Pt_3
era rifiutato di fare le analisi. Nei primi mesi dell'anno 2022 il padre aveva anche accolto in casa un ragazzo da poco maggiorenne, condannato ripetutamente dal Tribunale per i minorenni per gravi delitti. Inoltre egli aveva fatto presente di essere afflitto da molteplici problematiche di salute, per cui non era in grado di lavorare e non appariva neppure in grado di occuparsi dei figli. Tenuto conto di tali aspetti il Tribunale per i minorenni, con sentenza di data 8.6.2022, aveva chiuso la procedura di adottabilità nei confronti di . CP_2
Dopo l'inserimento della madre e dei figli in un CP_3
appartamento del progetto “Giovani madri” di Merano è emersa in breve tempo una situazione che ha indotto la Procura a riaprire la procedura di adottabilità per entrambi i minori. Era
stato infatti riscontrato che la madre, dopo appena un mese e mezzo dal rientro a Merano, aveva iniziato ad abbandonare la
8 collaborazione con i servizi, a trascurare i figli e a cessare l'attività lavorativa, oltre a ricadere nell'uso di sostanze stupefacenti. Dalle relazioni acquisite nel corso del procedimento era emerso che la madre aveva ben presto abbandonato l'attività lavorativa, mostrava difficoltà sempre più
gravi nella gestione dei figli, non si presentava ai colloqui presso il , abbandonando i controlli e la collaborazione con la Pt_3
predetta struttura, instaurava una relazione sentimentale con un soggetto il cui figlio presentava diverse difficoltà a causa della trascuratezza dei genitori e giungeva finanche a maltrattare i figli, proferendo nei loro confronti espressioni offensive e minacciose e colpendo fisicamente Essa CP_2
ospitava nell'abitazione, senza autorizzazione, il compagno e da una visita domiciliare risultava che Persona_2
l'appartamento era pieno di mozziconi di sigarette, con fortissimo odore di fumo e che gli ambienti (stanza da letto e cucina) erano trascurati. Il figlio appariva CP_2
completamente sregolato e smarrito e, a causa dell'incuria e dei maltrattamenti, manifestava momenti di aggressività
incontrollabili, non era in grado di concentrarsi e non riusciva a stare seduto a tavola. Per quanto riguarda il padre
[...]
, egli era risultato positivo alla cocaina a tre controlli nei Pt_1
mesi di settembre e ottobre 2022, non lavorava e non aveva alcuna attività strutturata. Negli incontri accompagnati delegava a il compito di riprendere quando Per_1 CP_2
9 correva in giro. Criticava il comportamento della madre e la presenza del nuovo compagno, ma non si attivava in nessun modo per migliorare le proprie competenze genitoriali.
Per queste ragioni i minori erano stati messi in sicurezza:
veniva inserito in comunità a fine gennaio 2023 e sin CP_2
da subito si calmava e riusciva in tempi brevissimi ad allungare i tempi di gioco, di attesa e di concentrazione su un'attività;
veniva invece collocato presso la zia materna Per_1 [...]
CP_4
Il Tribunale, all'esito del monitoraggio proseguito fino al mese di settembre 2023, ha quindi accertato che il figlio si CP_2
trovava in una situazione di abbandono ex art. 8 della legge
183/1984 che giustificava la pronuncia di adottabilità e che non sussisteva nessuna prospettiva di recupero delle competenze genitoriali, in quanto tutti i progetti a favore dei genitori erano falliti:
- la madre dopo il rientro a Merano aveva abbandonato il generoso progetto di sostegno Giovani Madri ricadendo nella tossicodipendenza;
aveva maltrattato sistematicamente CP_2
educandolo con minacce e occasionalmente con punizioni fisiche;
appena rientrata a Merano aveva voluto collocare il figlio insieme al fratello dalla zia PA per più tempo CP_2
possibile, trascurando totalmente i figli e dedicandosi alla frequentazione del nuovo compagno al bar e accogliendolo a casa, mentre i figli erano abbandonati a se stessi, senza alcuna
10 cura;
aveva continuato a mentire sul suo stato di tossicodipendenza;
non aveva nessuna coscienza delle proprie difficoltà; non aveva partecipato neppure al colloquio con il servizio sociale fissato per il 3.8.2023;
- Il padre, dal canto suo, non si era mai impegnato nei percorsi di recupero delle competenze genitoriali offerti dalla comunità di
Mestre e dai servizi psicosociali di Merano, aveva raramente visitato a Mestre e a Merano ne delegava la cura al CP_2
fratello ; si era dimenticato di visite organizzate per il Per_1
figlio continuava a ricadere nell'uso delle sostanze e a CP_2
gravitare nell'ambiente della tossicodipendenza;
le sue richieste relative a erano del tutto generiche ed egli non offriva CP_2
concretamente nessuna prospettiva di accogliere il bambino verso il quale non aveva sviluppato un attaccamento;
si trincerava dietro le sue condizioni di salute precarie, mai documentate, per non svolgere attività lavorativa e al tempo stesso utilizzava l'asserita attività lavorativa come scusa per saltare la visita con infine non aveva partecipato CP_2
neppure lui al colloquio con il servizio sociale fissato per il giorno 3.8.2023.
Il Tribunale ha poi ritenuto che, dall'approfondita valutazione psicosociale del 25.7.2023 sull'idoneità della zia PA
[...]
di prendersi cura di e di emergeva CP_4 Per_1 CP_2
che essa non possedeva né le competenze, né le risorse necessarie per occuparsi, oltre che dei propri figli e di , Per_1
11 anche di con il quale non aveva un legame CP_2
significativo: in particolare essa doveva occuparsi quasi esclusivamente da sola del proprio figlio piccolo di appena quattro anni;
con lei conviveva anche il figlio di 26 anni che non appariva figura positiva per;
fra essa e non era Per_1 CP_2
mai sorto un legame significativo, posto che nei tre anni di permanenza di a Mestre la zia si era limitata ad alcune CP_2
visite insieme al fratello e poi aveva trascorso con una CP_2
settimana di ferie, all'esito della quale era tornato in CP_2
comunità molto agitato e con regressioni evolutive;
dopo il rientro a Merano di nell'agosto 2022 la zia si era CP_2
occupata di lui solo alcuni pomeriggi;
da gennaio 2023 non lo aveva più visto e non aveva chiesto di lui, né aveva mai CP_2
chiesto di lei;
dal mese di ottobre 2022 essa non aveva più
avuto nessuna informazione sulla frequenza dell'asilo da parte di né altre informazioni su di lui;
la situazione CP_2
abitativa della signora era ristretta, dal momento che la CP_2
sua abitazione aveva solo due camere da letto, già occupate;
la storia personale della signora era contrassegnata da CP_2
rapporti complessi e spesso abbandonici all'interno della propria famiglia e anche nelle proprie instabili relazioni sentimentali e per reggere il dolore degli abbandoni essa tendeva ad escludere la parte emotiva concentrandosi sull'efficienza quotidiana. Questo meccanismo di scissione,
tuttavia, non le consentiva di comprendere le difficoltà emotive
12 di e di sostenerlo nella costruzione del suo equilibrio CP_2
psichico.
Il giudice di primo grado ha anche osservato che il legame naturale tra i fratelli non era determinante per il benessere di e non era pertanto di ostacolo alla dichiarazione di CP_2
adottabilità. Dall'ultima relazione della comunità Cipì House
emergeva infatti che non manifestava nostalgia dei CP_2
genitori o del fratello. , dal canto suo, nel corso Per_1
dell'intero anno scolastico aveva parlato una sola volta del fratello e non mostrava alcuna emozione o nostalgia. CP_2
Relativamente a il Tribunale per i minorenni, dopo Per_1
avere osservato che, in relazione al rapporto con i genitori,
valevano le medesime considerazioni svolte in relazione alla loro incapacità di seguire e sostenere ha verificato che la CP_2
zia era riuscita a garantire che CP_4 Per_1
frequentasse regolarmente la scuola e il centro diurno;
essa lo aveva accompagnato agli appuntamenti con la psicologa e all'attività sportiva, entrambe misure di sostegno essenziali per il ragazzo. La signora era anche riuscita a rispettare la CP_2
stretta regolamentazione di con i propri genitori. Essa, Per_1
pertanto, era stata in grado di prendersi cura di Per_1
accettando il complesso programma di sostegni a suo favore e il collocamento di presso la zia Per_1 CP_4
rispondeva al suo superiore interesse.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
13 con ricorso di data 2 ottobre 2023, formulando le conclusioni sopra trascritte ed osservando in particolare che non erano condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado in ordine all'asserita incapacità della signora di CP_4
prendersi cura di Dalla relazione del servizio sociale CP_2
era innanzitutto emerso l'importante lavoro che essa aveva fatto per il nipote , che aveva concluso la scuola primaria con Per_1
profitto e frequentato regolarmente il centro diurno Lanz e il consultorio Kolbe. Essa aveva sempre accompagnato , Per_1
con regolarità e puntualità, agli innumerevoli appuntamenti ed era perfettamente in grado di garantire stabilità a , Per_1
supportandolo nel proprio percorso di crescita e nell'organizzazione ed espletamento delle attività proposte. Per
quanto concerne l'attività lavorativa, essa svolgeva attività di insegnante di sostegno e pertanto godeva degli stessi orari scolastici dei ragazzi, non essendo gravata di ulteriore attività
didattica tipica del personale insegnante. La valutazione negativa espressa dal Tribunale sul figlio maggiorenne della signora era destituita di fondamento e priva di riscontri. CP_2
La considerazione secondo cui tra la zia PA e non CP_2
fosse sorto un legame significativo non aveva poi alcuna valenza nella valutazione di inadeguatezza ad un collocamento di presso la zia PA, posto che nessun tentativo era CP_2
stato fatto dal servizio sociale per saggiare gli effetti benefici di un riavvicinamento di alla zia. A prescindere da questo CP_2
14 sussisteva un legame affettivo forte ed indiscusso tra e CP_2
il fratello . La buona valutazione del lavoro svolto dalla Per_1
zia PA con il nipote e la necessità di di Per_1 CP_2
ristabilire i legami famigliari avrebbe pertanto dovuto indurre il
Tribunale per i Minorenni a ritenere contrario all'interesse del piccolo un collocamento etero-familiare. L'affidamento di alla zia PA avrebbe poi consentito ai minori di CP_2
mantenere rapporti con la famiglia di origine, in particolare con l'PP, che stava fattivamente collaborando con i servizi al fine di potere avere contatti significativi con i figli minori e nell'ultimo periodo lavorava regolarmente come magazziniere.
In diritto la difesa dell'PP ha sottolineato che entrambi i genitori dei minori avevano manifestato un profondo affetto nei confronti dei figli e pertanto non si verteva in una situazione nella quale i piccoli erano stati abbandonati dai genitori ma,
semmai, essi si erano trovati in una difficoltà nel riuscire a gestire da soli la loro quotidianità. L'affidamento di entrambi i minori presso la zia PA era una soluzione che garantiva ai fratelli la possibilità di crescere insieme, in un ambiente sereno e stimolante e di mantenere il rapporto affettivo con la famiglia di origine, necessità che nel piccolo veniva CP_2
espressamente rilevata dalla psicologa incaricata. La decisione del Tribunale di disgregare i rapporti familiari esistenti non solo tra genitori e figli ma tra gli stessi minori risultava quindi erronea, perché lesiva anche del diritto dei piccoli a mantenere
15 rapporti significativi con i parenti. L'affidamento doveva essere valutato come alternativa all'adozione e in tal senso la valutazione della non idoneità della signora a prendersi CP_2
cura di avrebbe dovuto essere supportata da un'attività CP_2
istruttoria accurata di cui, tuttavia, nel procedimento di primo grado non vi era traccia.
La difesa ha quindi proposto istanza di sospensione ex art. 14
della legge 184/1983, esponendo che nel caso di specie la sospensione del procedimento avrebbe consentito a
[...]
di effettuare, con un percorso di CP_4 CP_2
riavvicinamento dapprima presso la struttura Cipì e gradualmente presso l'abitazione famigliare, con monitoraggio da parte del servizio sociale. Di fatto alla signora non era CP_2
stata data la possibilità di avere nemmeno un colloquio con il nipotino, né tantomeno di conoscere e confrontarsi con gli operatori della struttura ove si trovava, limitandosi il CP_2
Servizio sociale ad escluderla come affidataria perché
asseritamente già impegnata con altri due minori.
La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di data 18.10.2023 chiedendo di rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata. L'intervenuta ha esposto che non sussistevano i presupposti per sospendere la procedura ex art. 14 della legge 183/1984 e per disporre la ripresa delle visite dei genitori e il figlio Non sussistevano poi fatti nuovi CP_2
idonei a fare modificare la valutazione di inadeguatezza dei
16 genitori a svolgere le funzioni genitoriali nei confronti dei figli e essendo la madre inconsapevole delle sue Per_1 CP_2
problematiche di tossicodipendenza e dei bisogni dei figli e non avendo mai manifestato il padre, pure lui tossicodipendente,
attaccamento o progettualità genitoriale nei confronti dei figli.
Riguardo alla zia PA, la Procura ha dedotto che tra essa e il minore non sussistevano dei pregressi rapporti CP_2
significativi ed essa non era idonea ad assicurare al minore un'adeguata assistenza ed educazione.
Con comparsa di costituzione di data 19.10.2023 si è costituito in appello il tutore dei minori , Direttore dei Controparte_1
servizi sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato,
formulando le conclusioni sopra trascritte. In particolare ha esposto che i motivi di appello del padre erano infondati e dovevano essere rigettati. La situazione del minore e la CP_2
capacità della zia erano stati valutati in modo corretto dal
Tribunale di primo grado. era senza ombra di CP_4
dubbio una risorsa importante per , dando al minore la Per_1
serenità e tranquillità di cui aveva bisogno, ma non anche per per tutti i motivi che erano stati indicati nella sentenza CP_2
impugnata e che il tutore ha elencato in modo dettagliato nella propria comparsa di costituzione. Per i suddetti motivi la zia non possedeva né le competenze, né le risorse CP_4
necessarie per occuparsi, oltre che di , anche di Per_1
con il quale non aveva neppure un legame CP_2
17 significativo. aveva un estremo bisogno di attenzione e CP_2
riferimento affettivo stabile che la zia non poteva garantirgli.
Inoltre non manifestava nostalgia dei genitori o del CP_2
fratello, aveva chiesto una sola volta del fratello Per_1
e dalla relazione della psicologa di emergeva CP_2 Per_1
che non era un tema centrale per lo stesso. CP_2
Con comparsa di costituzione di data 23.10.2023 si è costituita in appello formulando le conclusioni sopra CP_3
trascritte. Essa ha in particolare dedotto che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la signora CP_4
idonea per il collocamento presso di sé di , ma
[...] Per_1
non per quello di nonostante la richiesta formulata in CP_2
tal senso dai genitori del minore. In realtà la signora CP_2
aveva svolto un immenso lavoro che era apparso adeguato alle necessità di , garantendo allo stesso stabilità e affetto e Per_1
supportandolo nel proprio percorso di crescita e nell'organizzazione delle attività proposte. Non corrispondeva al vero che non vi fosse un legame significativo della signora CP_2
con il minore pur avendo ella trascorso meno tempo CP_2
con lui rispetto al tempo trascorso con . In ogni caso i Per_1
due fratelli erano legati tra loro in modo profondo ed indissolubile, avendo spesso chiesto reciprocamente uno dell'altro. L'affidamento di alla zia avrebbe consentito ai CP_2
due fratelli di crescere insieme, in ambiente sereno e stimolante, e di mantenere il rapporto affettivo con la famiglia di
18 origine. La decisione del Tribunale di disgregare i legami familiari esistenti, non solo tra genitori e figli, ma tra gli stessi minori, risultava erronea perché lesiva del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con i parenti.
Con memoria difensiva di data 23.10.2023 si è costituita in appello formulando le conclusioni sopra CP_4
riportate. Essa ha esposto in particolare che svolgeva le funzioni di collaboratrice all'integrazione (insegnante di sostegno) e i suoi orari lavorativi erano perfettamente compatibili con gli orari scolastici del proprio figlio e dei nipoti. Economicamente la signora non aveva mai rappresentato alcun disagio ad CP_2
occuparsi della sua famiglia allargata. Il figlio era oramai Per_3
economicamente indipendente e in cerca di un proprio alloggio e non vi era alcun tipo di riscontro che fosse un esempio non positivo per . Riguardo all'aspetto abitativo, Per_1
l'appartamento della signora disponeva di ulteriori due CP_2
letti e l'affidamento di le avrebbe consentito di ottenere CP_2
dall' un alloggio con metratura più grande. Era erronea la Pt_4
valutazione del Tribunale di assenza di competenze della signora vista la sua professione e il fatto che essa aveva CP_2
anche frequentato un corso per genitori adottivi. Oltre a ciò i due fratelli e si erano sempre cercati Per_1 CP_2
reciprocamente e aveva più volte chiesto di vedere il Per_1
fratellino. La signora aveva inoltre sempre cercato di CP_2
mantenere i contatti con avanzando diverse richieste di CP_2
19 poterlo incontrare durante la sua permanenza in Comunità a
Mestre e visitandolo regolarmente dal mese di ottobre 2022.
Dopo l'affidamento di ai servizi in data 25/1/2023 la CP_2
signora inoltrava spesso mail ai servizi chiedendo di CP_2
e di poterlo incontrare, che tuttavia venivano CP_2
riscontrate negativamente. aveva il diritto di crescere CP_2
serenamente nel suo ambiente familiare con la zia e il fratellino maggiore e tale diritto poteva essere affievolito solo in presenza di specifiche gravissime condizioni, che in realtà non sussistevano. La signora ha poi richiesto l'affido pieno di CP_2
e la revoca del tutore, contestando le argomentazioni Per_1
del giudice di primo grado riguardo all'iscrizione di al Per_1
corso estivo e alla mancata partecipazione al colloquio con il servizio sociale.
Nel corso del procedimento di appello la Corte ha disposto che venisse intrapreso e proseguito un percorso di riavvicinamento tra la zia PA ed il minore CP_4 CP_2
secondo le modalità di volta in volta specificate nei relativi provvedimenti adottati con ordinanze riservate (di data
24.1.2024 e di data 5.6.2024) o a verbale di udienza (di data
17.7.2024 e di data 11.12.2024), con incarico ai sevizi sociali di organizzare, monitorare e relazionare secondo le modalità
specificate.
In particolare è stato disposto che vi fossero incontri accompagnati del minore presso l'abitazione della zia CP_2
20 e i suoi familiari conviventi, almeno una volta CP_4
alla settimana e senza pernottamento;
che trascorresse CP_2
presso la signora ed i suoi familiari conviventi CP_4
un periodo continuativo, ogni secondo fine settimana, da venerdì fino a domenica con pernottamento e che trascorresse,
nel corso del periodo estivo, con la signora ed i CP_4
suoi familiari conviventi, un periodo di ferie di almeno una settimana. Con provvedimento pronunciato all'udienza di data
11.12.2024, considerato che nell'ultima relazione di Cipì House
veniva evidenziato che le interazioni di con la zia ed i CP_2
cugini risultavano essere per fonte di stabilità, è stato CP_2
disposto che fosse collocato stabilmente presso la zia CP_2
a decorrere dal 23.12.2024. CP_4
Nel corso del procedimento di appello sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali della Comunità comprensoriale del
Burgraviato rispettivamente di data 28.12.2023, di data
22.1.2024, di data 4.3.2024, di data 2.4.2024, di data
2.5.2024, di data 30.5.2024, di data 15.7.2024, di data
19.9.2024, di data 17.10.2024 e di data 6.12.2024, tutte con la documentazione ivi analiticamente elencata ed allegata.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sulla dichiarazione di adottabilità di CP_2
L'PP , con considerazioni cui hanno Parte_1
21 aderito i difensori di e di e da CP_4 CP_3
ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, il tutore del minore, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità del minore . CP_2
Come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. 19.2.2021, n. 4491), "lo stato di abbandono che
giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i
genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di
cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile
per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la
situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a
pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo
una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta
al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione" (Cass. n.
5580 del 04/05/2000; Cass. n. 4503 del 28/03/2002).
E' poi stato precisato da Cass. 17/02/2021, n. 4220, che “Il
giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un
minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva
ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di
crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con
riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei
genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento,
coabitazione con il minore , ancorchè con l'aiuto di parenti o di
22 terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.
n. 14436/2017). Il diritto del minore di crescere nell'ambito
della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo
al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del
1983, art. 1 ragione questa per cui il giudice di merito deve,
prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a
rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo
quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti
impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro
tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno
stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato
di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).”
Rilevano poi, nel caso specifico, la pronuncia di Cass. 29 agosto
2024, n. 23320, secondo cui: “In tema di dichiarazione di
adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono
morale e materiale richiede un accertamento in concreto e
nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento
monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto
grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il
best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di
origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei,
le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio
di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a
un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire
la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la
23 presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse
del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito
della dichiarazione di adottabilità”; nonché la pronuncia di
Cass. 23/12/2020, n. 29424, secondo cui “Lo stato di
abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza
della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da
parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti
significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano
individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non
traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo
equilibrato della loro personalità (Sez. 1, n. 9021 del
11/04/2018, Rv. 648885 - 01; vedi anche Sez. 1, n. 2102 del
28/01/2011, Rv. 616556 - 01); si è aggiunto che lo stato di
abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti
pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente,
caratterizzati da una sufficiente "autonomia" di tale congiunto dai
genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni
esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare
con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato
equilibrio psico-fisico e l'armonioso sviluppo della sua personalità
(Sez. 1, n. 2123 del 29/01/2010, Rv. 611588-01).”
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel corso del presente giudizio è stata accertata la capacità “vicariante” della zia PA di garantire al minore CP_4 [...]
quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto CP_2
24 psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità. Le capacità della signora sono CP_4
già state riconosciute ed evidenziate dal giudice di primo grado con riferimento al minore , essendosi accertato che la Per_1
zia era riuscita a garantire che frequentasse Per_1
regolarmente la scuola ed il centro diurno, che essa lo aveva accompagnato agli appuntamenti con la psicologa e all'attività
sportiva, entrambe misure di sostegno essenziali per il ragazzo,
che la madre gli aveva tolto;
che essa era anche riuscita a rispettare la stretta regolamentazione dei contatti di Per_1
con i propri genitori e, quindi, in conclusione, che la signora era stata in grado di prendersi cura di , CP_4 Per_1
accettando il complesso programma di sostegni a suo favore.
L'PP e le parti costituite e CP_4 CP_3
hanno sottolineato che le stesse considerazioni che avevano portato il giudice di primo grado a ritenere la signora
[...]
una persona in grado di prendersi cura del minore CP_4
dovevano valere anche con riferimento alla figura di Per_1
dal momento che essa svolgeva un'attività lavorativa CP_2
come insegnante di sostegno, con il beneficio di poter godere degli stessi orari scolastici dei ragazzi e di potere quindi avere tempo a disposizione da dedicare sia a che a Per_1 CP_2
che essa disponeva altresì di elevate competenze, che le consentivano un approccio anche professionale con il minore e aveva inoltre frequentato un corso per genitori adottivi,
25 ottenendo il relativo attestato;
che dal punto di vista economico non aveva mai rappresentato alcun disagio ad occuparsi della famiglia allargata e, nell'eventualità di ottenere un inserimento di presso la propria abitazione, avrebbe potuto ottenere CP_2
dall'IPES un alloggio con metratura più grande.
Nel corso del giudizio di appello sono state adottate le misure opportune al fine di consentire alla zia PA CP_4
di effettuare con come da essa richiesto, un percorso di CP_2
riavvicinamento al minore, dapprima presso la struttura Cipì e gradualmente presso l'abitazione famigliare ed i servizi sociali sono stati incaricati di organizzare i contatti tra il minore e la zia PA dapprima presso la CP_2 CP_4
struttura Cipì e successivamente presso l'abitazione della medesima, con estensione graduale delle visite, in caso di positivo andamento, fino ad intere giornate, valutando anche la possibilità di pernottamenti. Con ordinanza di data 7 giugno
2024 la Corte ha poi ritenuto necessario che si intensificasse il percorso di riavvicinamento tra il minore e CP_2 [...]
iniziato a seguito dell'ordinanza di data 25.10.2023, CP_4
in particolare:
- proseguendo gli incontri accompagnati del minore presso l'abitazione della zia PA e i suoi familiari CP_4
conviventi, almeno una volta alla settimana e senza pernottamento, con incarico ai servizi sociali di stabilire il giorno di visita settimanale, di monitorare l'andamento delle
26 visite e di relazionare periodicamente sul loro andamento;
- prevedendo che il minore trascorresse presso la signora
[...]
e i suoi familiari conviventi un periodo continuativo, CP_4
ogni secondo fine settimana, da venerdì fino a domenica con pernottamento;
- prevedendo che il minore trascorresse, nel corso del periodo estivo, con la signora e i suoi familiari CP_4
conviventi (se con lei presenti), un periodo di ferie di almeno una settimana.
Il percorso di riavvicinamento del minore alla zia e di intensificazione delle visite è proseguito per tutta la durata del giudizio fino a quando la Corte, con provvedimento pronunciato all'udienza dell'11 dicembre 2024, viste le relazioni dei servizi sociali ed i risultati evidenziati durante il monitoraggio della situazione, che era perdurato per diverso tempo e che aveva permesso di verificare anche uno sviluppo positivo nelle relazioni tra il minore e la zia;
ritenuto nell'interesse CP_2
primario del minore modificare il proprio provvedimento relativo alle visite di presso la zia nonché ai disposti CP_2
pernottamenti; rilevato in particolare che nell'ultima relazione di Cipì House veniva evidenziato che le interazioni di CP_2
con la zia ed i cugini risultavano essere per fonte di CP_2
stabilità, ha disposto che fosse collocato CP_2
stabilmente presso la zia a partire dal 23.12.2024.
Nel corso del giudizio di appello sono state acquisite le
27 periodiche relazioni dei Servizi Sociali della Comunità
comprensoriale del Burgraviato rispettivamente di data
28.12.2023, di data 22.1.2024, di data 4.3.2024, di data
2.4.2024, di data 2.5.2024, di data 30.5.2024, di data
15.7.2024, di data 19.9.2024, di data 17.10.2024 e di data
6.12.2024 con relativa documentazione allegata. Dalle predette relazioni è emerso che è un minore a cui sono stati CP_2
diagnosticati disturbo dell'attività e dell'attenzione, tipo combinato;
disturbo misto del comportamento e della sfera emozionale;
disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie,
con compromissione del funzionamento sociale;
il bambino avrà
bisogno di seguire terapie riabilitative (ergoterapia e verosimilmente logopedia) e nel tempo avrà bisogno anche di supporto psicologico;
è poi un bambino che, pur CP_2
mantenendo delle risorse, presenta anche numerose fragilità
che devono essere notevolmente sostenute nel breve e nel lungo periodo con interventi mirati, una routine strutturata e un contesto familiare affettivamente ricco e soprattutto stabile. Il
minore ha mostrato, durante il percorso di riavvicinamento alla zia e al fratello , un comportamento caratterizzato Per_1
spesso da confusione emotiva, agitazione, rabbia, ma anche recupero dell'equilibrio, entusiasmo ed ammirazione. Le
relazioni dei servizi sociali hanno evidenziato, con il progredire delle visite, una capacità del minore di mantenere maggiore equilibrio prima e dopo le visite con la zia, salvo evidenziare con
28 l'ultima relazione una regressione del comportamento del minore, in relazione al quale peraltro la signora
[...]
ha fornito una sua giustificazione all'udienza di CP_4
precisazione delle conclusioni. In ogni caso si è sottolineato che la relazione instaurata con il fratello è significativa ed importante e che l'interazione del minore con la zia ed i cugini è
fonte di stabilità.
La signora ha dimostrato, nel corso del CP_4
giudizio, la capacità di prendersi cura del minore CP_2
rispettando tutti gli incontri che sono stati organizzati nel corso dell'anno 2024, tenendo con sé nel periodo previsto CP_2
presso le ferie estive e tenendo oramai stabilmente CP_2
presso la propria abitazione a decorrere dal 23 dicembre 2024.
La signora è riuscita a rispettare gli impegni prefissati per CP_2
prendendosi contemporaneamente cura del fratello CP_2
e garantendo allo stesso l'espletamento di tutte le Per_1
incombenze già indicate nella sentenza di primo grado.
L'indiscusso impegno della signora ha consentito di CP_2
rinsaldare il legame dei due fratelli e . Per CP_2 Per_1
quanto i predetti non siano spesso riusciti a condividere momenti prolungati di gioco, per mancanza di interessi comuni e per divario di età, la relazione tra essi è stata descritta come
“significativa e importante per entrambi”. La signora si è CP_2
inoltre impegnata a dedicare pari attenzione a e a suo CP_2
figlio , pur mostrando delle differenze di atteggiamento Per_3
29 verso nella richiesta di rispetto di alcune regole che CP_2
invece sono state disattese dal figlio più piccolo.
Si può pertanto conclusivamente ritenere che nella presente fattispecie si è in presenza di genitori che si sono dimostrati del tutto inadeguati a prendersi cura dei propri figli;
che non hanno dimostrato di essere in grado di recuperare le rispettive capacità
genitoriali e la cui incapacità di prendersi cura dei minori non è
neppure stata contestata nel presente giudizio di appello. Al
contempo si è in presenza di una parente dei minori, la zia
PA , la quale, pur essendo già gravata da CP_4
numerose incombenze, dovute al fatto di avere già un proprio figlio piccolo e di doversi occupare anche del nipote , ha Per_1
dimostrato di essere in grado di garantire a le cure CP_2
materiali, il calore affettivo e l'aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità,
introducendolo nel suo ambiente familiare caratterizzato dalla presenza del fratello e dai cugini. Il piccolo Per_1 CP_2
poi, come si è visto, necessita anche di terapie e di un supporto psicologico che dovranno essere svolti da persone dotate di specifiche qualifiche e competenze professionali e che non si può pretendere vengano espletati in prima persona dalla zia.
Peraltro, il fatto che la signora per CP_4
accompagnare nella crescita e nello sviluppo della CP_2
personalità, si debba avvalere del personale specialistico ritenuto necessario, non può comportare una valutazione in
30 senso negativo delle sue capacità di prendersi cura del minore,
posto che a sono diagnosticati dei disturbi che CP_2
richiedono necessariamente una molteplicità di interventi di supporto.
Per quanto esposto la Corte ritiene che non vi siano allo stato i presupposti per la pronuncia della dichiarazione di adottabilità
di L'art. 16, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. CP_2
184, prevede che il tribunale, nel dichiarare il non luogo a provvedere sulla richiesta di adottabilità, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. La Suprema Corte, con sentenza n. 12730/2011 di data 17.2.2011, ha puntualizzato che l'art. 16 della legge 184 del 1983 prevede, per il caso in cui si accerti l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, la mera dichiarazione di non luogo a provvedere, accompagnata eventualmente dall'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore,
laddove l'affidamento eterofamiliare è rimesso dall'art. 4 al servizio locale in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà ed al tribunale per i minorenni in mancanza del predetto assenso. Si deve pertanto escludere che la Corte, nel dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, possa pronunciare un provvedimento di affidamento ex novo di potendo soltanto essere adottati CP_2
provvedimenti ritenuti opportuni e necessariamente provvisori,
fino ad una nuova regolamentazione dell'affidamento che
31 necessariamente è di competenza del Tribunale dei Minorenni. I
provvedimenti opportuni nell'interesse di possono CP_2
essere individuati nel mantenimento della vigente situazione di affidamento e collocamento, così come da ultimo disciplinata con provvedimento pronunciato all'udienza di data 11 dicembre
2024 e, di conseguenza, fermo restando l'affidamento al servizio sociale di disposto con la sentenza impugnata, il CP_2
minore rimarrà allo stato collocato stabilmente presso la zia
Dal momento, poi, che è indubbia e CP_4
incontestata l'incapacità dei genitori di garantire un'adeguata rappresentanza processuale per il minore il sig. CP_2 CP_1
, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Sociali della
[...]
Comunità Comprensoriale Burgraviato, già nominato tutore provvisorio per entrambi i minori e svolgerà Per_1 CP_2
provvisoriamente, nei confronti di le funzioni di CP_2
curatore speciale, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 78
c.p.c., abrogati dal decreto legislativo 149 del 2022, ma applicabili ratione temporis al presente procedimento, in quanto instaurato in data 12.1.2023. In via provvisoria viene anche disposto che la frequentazione di sia limitata alle CP_2
persone che sono state autorizzate a frequentarlo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte e non anche estesa alle persone indicate dalla difesa della signora nella propria CP_2
comparsa conclusionale di data 7.1.2025, trattandosi di persone in relazione alle quali la Corte non dispone di alcun
32 elemento per potere valutare eventuali ripercussioni positive o negative che possano derivare per da una siffatta CP_2
frequentazione. Una diversa regolamentazione potrà essere adottata dal Tribunale dei Minorenni, a cui la presente sentenza viene trasmessa al fine di disciplinare compiutamente ed in via definitiva le modalità di affidamento e collocamento di CP_2
Per concludere in ordine al presente punto si osserva che il tutore provvisorio, in sede di precisazione delle conclusioni, ha anche chiesto che venga dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_3
rispetto al figlio Si tratta all'evidenza di una CP_2
domanda nuova non precedentemente proposta e relativamente alla quale la Corte non è mai stata prima investita nel presente giudizio di appello. L'accoglimento di tale domanda implica l'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per dichiarare la decadenza, accertamento che non può
essere effettuato in prima battuta in grado di appello, dovendosi assicurare alle parti coinvolte il doppio grado di giudizio. Ne
consegue che si tratta di una domanda che in questa sede deve essere dichiarata inammissibile e che potrà essere eventualmente riproposta dinanzi al giudice di primo grado.
b) Sull'affidamento di Persona_1
Il giudice di primo grado, dopo avere dato atto della capacità di di prendersi cura di , accettando il CP_4 Per_1
complesso programma di sostegni a suo favore, ha ritenuto che
33 fosse tuttavia preferibile mantenere il ruolo del tutore istituzionale, al fine di verificare se, dopo il venire meno della cornice della procedura di adottabilità, la signora avrebbe CP_2
continuato a collaborare efficacemente ed in maniera trasparente con i servizi sociosanitari, essendo emerso che la sua collaborazione con il servizio sociale aveva cominciato ad incrinarsi. Per questo motivo è stata rigettata l'istanza del difensore della signora di attribuire alla stessa il diritto di CP_2
assumere le decisioni nell'interesse di ed è stato Per_1
confermato l'affidamento di al servizio sociale con Per_1
collocamento dello stesso presso la zia Tale CP_4
decisione è stata oggetto di impugnazione da parte di
[...]
, il quale ha proposto tempestivo appello, chiedendo che Pt_1
venissero disposti sia l'affidamento, che il collocamento di presso la zia PA, senza peraltro formulare alcuna Per_1
specifica censura alle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione di mantenere l'affidamento di in capo ai servizi sociali e senza quindi indicare una Per_1
specifica motivazione a sostegno della propria richiesta. La
signora ha invece proposto, nel proprio atto di CP_4
costituzione in appello, delle specifiche censure alla decisione del Tribunale dei Minorenni, ma si tratta di censure che non risultano essere state tempestivamente proposte con autonomo atto di appello avverso la sentenza di primo grado, posto che la predetta si è limitata a depositare una CP_4
34 memoria difensiva di costituzione. Si osserva poi che, con la sentenza di primo grado, il collocamento di presso la Per_1
zia era stato disposto a condizione che la stessa potesse garantire la regolare frequenza della scuola, del centro diurno,
di attività sportive e del sostegno psicologico e che si attenesse alla regolamentazione dei rapporti di con i suoi Per_1
genitori, con il compito del servizio sociale di monitorare il rispetto da parte della signora di detta CP_4
regolamentazione, ragione per cui l'affidamento di al Per_1
servizio sociale risulta opportuno, anche in quanto funzionale a mantenere un opportuno monitoraggio del rispetto di queste variegate prescrizioni. La decisione del giudice di primo grado di mantenere l'affidamento di al servizio sociale e il Per_1
collocamento presso la zia risulta di conseguenza quella più
adeguata a garantire il benessere psico-fisico del minore e nel corso del giudizio di appello non sono emerse circostanze che giustifichino una modifica di siffatta regolamentazione. Per la verità il difensore del tutore, nella propria memoria conclusionale di data 10.1.2025, ha evidenziato alcune circostanze, le quali farebbero sorgere il dubbio che la zia non sia in grado di vigilare adeguatamente il minore, ma si tratta di circostanze in relazione alle quali è mancata nel presente grado di giudizio qualsivoglia forma di accertamento. Dall'altro verso si osserva che nel presente grado di giudizio non sono emerse neppure particolari ragioni che giustifichino di disporre
35 l'affidamento diretto di alla zia, anziché ai servizi Per_1
sociali. Ne consegue che risulta giustificato il mantenimento della regolamentazione adottata al riguardo dal giudice di primo grado, salva la facoltà per la zia già CP_4
evidenziata nella sentenza impugnata, di rivolgersi al giudice tutelare per sollecitare l'adozione di provvedimenti diversi nell'interesse del minore.
c) Regolamentazione delle spese processuali
Riguardo alla regolamentazione delle spese di causa, esse devono essere compensate, posto che nessuna delle parti ha chiesto la rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio e neppure ha appellato la decisione del giudizio di primo grado in punto compensazione delle spese di lite. A prescindere da ciò si osserva che nel presente giudizio di appello vi è stata in ogni caso una parziale soccombenza che avrebbe comunque giustificato l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza appellata,
dichiara
che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di adottabilità di e il conseguente non luogo a CP_2
provvedere sulla relativa richiesta;
36 dispone
ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184
la conferma dell'affidamento di al servizio sociale CP_2
e il collocamento dello stesso presso la zia CP_4
l'interruzione dei contatti di con i propri genitori e CP_2
gli altri parenti, salvo quelli già autorizzati a frequentare il minore nel corso del presente giudizio di appello;
lo svolgimento da parte del sig. , nella sua qualità di Direttore Controparte_1
dei Servizi Sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato,
delle funzioni di curatore speciale di il tutto fino a CP_2
compiuta e definitiva regolamentazione dell'affidamento di
[...]
da parte del Tribunale dei Minorenni;
CP_2
dichiara
inammissibile la richiesta di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_3
rispetto al figlio;
CP_2
conferma
nel resto l'appellata sentenza;
dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
dispone
la trasmissione della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale
per i Minorenni ai fini dell'adozione dei provvedimenti ritenuti
37 opportuni in vista di una compiuta e definitiva regolamentazione dell'affidamento di . CP_2
Così deciso a Bolzano, in data 22.1.2025
La Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Michele Paparella
Il Funzionario giudiziario
38