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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13528/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13528/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. CAMPESE FABIO e , con elezione di domicilio in STRADA DELLO
SPEZIALE, 1 BARI presso l'avv. CAMPESE FABIO;
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. ARMENISE NICOLA e , con C.F._2
elezione di domicilio in VIA DE BERNARDIS 19F 70123 BARI, presso l'avv.
ARMENISE NICOLA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 17/03/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 5 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 14.09.2016 il , nella Parte_1
pretesa qualità di tutore ex art. 33 L. 104/1992 del figlio Parte_3
proprietario della Fiat Panda tg. DW007LG, conveniva in giudizio il
[...]
, titolare del per ivi sentire Parte_2 Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare responsabile ex art. 1766 c.c.”, dei danni subiti dalla predetta autovettura nel sinistro occorso in data
11.04.2016 a seguito del furto della stessa da parte del sig. . Parte_4
Quest'ultimo si rendeva responsabile del reato di furto della Fiat Panda, alla cui guida, ribaltandosi, provocava danni, per i quali veniva formulata una richiesta risarcitoria nei confronti dell'odierno convenuto di € 13.000,00.
Con la comparsa di costituzione e risposta il sig. , eccepiva (i) la Pt_2
carenza di legittimazione ed interesse ad agire del , Parte_1 definitosi “tutore ex art. 33 L. 104/1992” del figlio;
(ii) Parte_3
l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stato promosso, ai sensi della L. 162/14, il tentativo obbligatorio della negoziazione assistita;
(iii) la carenza di legittimazione ad agire per non avere dato la prova della proprietà dell'autovettura per la quale si chiede il risarcimento del danno;
(iv) da ultimo contestava il valore dei danni subiti e chiedeva di essere manlevato dalla compagnia di assicurazione ovvero dall'autore del furto.
Il chiedeva ai sensi dell'art. 269 cpc la chiamata in causa della Pt_2
compagnia ora , che assicurava il Controparte_2 Controparte_3
con polizza n. 0091945500537 tra i vari rischi Controparte_1 CP_1
anche per il furto, ed il sig. residente in [...]
3.
Autorizzata la chiamata dei terzi la causa veniva differita all'udienza al
22.05.2017.
Alla detta udienza si costituiva la la quale eccepiva la nullità Controparte_4 dell'atto di chiamata in causa della compagnia ai sensi del combinato disposto ex art. 163 cpc c. 4 n. 7 e 164 c. 3 cpc, per la mancanza“ dell'invito al pagina 2 di 5 convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166”.
Ammessi i mezzi di prova la causa veniva istruita con la escussione dei testi ed all'udienza del 17/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice non è meritevole di accoglimento e va rigettata.
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita carenza di legittimazione ed interesse ad agire del
[...]
, definitosi “tutore ex art. 33 L. 104/1992” del figlio Parte_1 Parte_3
, in quanto in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente
[...]
subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse.
Sin dall'atto di costituzione e risposta la convenuta principale ha eccepito la carenza di legittimazione ed interesse ad agire del , il Parte_1 quale si è qualificato “tutore ex art. 33 L. 104/1992” del figlio Parte_3
, pur tuttavia non documentando l'intervenuta nomina, prima
[...] dell'introduzione del presente giudizio, che gli avrebbe attribuito la legittimazione attiva ad introdurre lo stesso.
Il presente giudizio è stato introdotto dal il quale si è Parte_1 qualificato tutore ex art. 33 L. 104/1992 del figlio “affetto Parte_3 da disabilità del 100%”.
A riguardo va ricordato come la legittimazione e l'interesse ad agire del tutore, in base all'art. 33 della Legge 104/1992, riguarda principalmente la possibilità che un tutore agisca legalmente in nome e per conto della persona con disabilità in determinate circostanze.
Più segnatamente la legittimazione ad agire del tutore implica che il diritto di intraprendere una causa legale, in nome e per conto di una persona con disabilità, solo se è stato formalmente nominato dal giudice.
L'art. 33 della Legge 104/1992 si riferisce ai diritti delle persone con disabilità e ai benefici che possono essere riconosciuti ai loro familiari, compreso il diritto di assistenza e di supporto. Tuttavia, se un soggetto si dichiara "tutore" ma non è stato formalmente nominato dal giudice, non ha legittimazione ad agire, cioè non può intraprendere azioni legali in nome della persona con disabilità.
pagina 3 di 5 Ma vi è di più.
Il tutore non ha legittimazione ad agire in qualsiasi circostanza. La sua legittimazione è legata alla specifica nomina e ai limiti delle sue attribuzioni, che sono stabiliti specificatamente dal giudice in seguito a una dichiarazione di interdizione o inabilitazione della persona con disabilità.
Nel contesto della tutela, quindi, un "tutore" è una figura legittimata a rappresentare gli interessi di una persona incapace (ad esempio, un minore o una persona con disabilità come nel caso in esame), ma la sua legittimazione dipende dal fatto che sia stato formalmente nominato dal giudice.
Nel caso che ci impegna il , sebbene qualificatosi tutore ex Parte_1
art. 33 L. 104/1992 del figlio , nulla ha provato in ordine alla Parte_3
sua nomina di tutore del proprio figlio ed i limiti della stessa, nomina che avrebbe dovuti essere formalizzata prima della introduzione del giudizio.
In sintesi, la carenza di legittimazione ad agire del tutore ex art. 33 della Legge
104/1992 si verifica quando il presunto tutore non è stato formalmente nominato dal tribunale, come tutore come nel caso in esame, o se la sua azione legale non rientra nei suoi compiti.
A nulla poi rileva la circostanza che il abbai ritenuto di Parte_1 poter agire nell'interesse del proprio figlio.
In un contesto giudiziario come quello in esame non vi sono dubbi che in capo al presunto tutore insiste una la carenza di legittimazione ad agire che porta, inevitabilmente, a una dichiarazione di inammissibilità dell'azione legale intrapresa.
Alla luce di quanto innanzi la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
Ogni altra questione resta assorbita.
In ordine al regolamento delle spese, tenuto conto del particolare tenore della vicenda, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva ad pagina 4 di 5 agire;
2. Compensa le spese tra le parti.
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13528/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. CAMPESE FABIO e , con elezione di domicilio in STRADA DELLO
SPEZIALE, 1 BARI presso l'avv. CAMPESE FABIO;
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. ARMENISE NICOLA e , con C.F._2
elezione di domicilio in VIA DE BERNARDIS 19F 70123 BARI, presso l'avv.
ARMENISE NICOLA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 17/03/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 5 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 14.09.2016 il , nella Parte_1
pretesa qualità di tutore ex art. 33 L. 104/1992 del figlio Parte_3
proprietario della Fiat Panda tg. DW007LG, conveniva in giudizio il
[...]
, titolare del per ivi sentire Parte_2 Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare responsabile ex art. 1766 c.c.”, dei danni subiti dalla predetta autovettura nel sinistro occorso in data
11.04.2016 a seguito del furto della stessa da parte del sig. . Parte_4
Quest'ultimo si rendeva responsabile del reato di furto della Fiat Panda, alla cui guida, ribaltandosi, provocava danni, per i quali veniva formulata una richiesta risarcitoria nei confronti dell'odierno convenuto di € 13.000,00.
Con la comparsa di costituzione e risposta il sig. , eccepiva (i) la Pt_2
carenza di legittimazione ed interesse ad agire del , Parte_1 definitosi “tutore ex art. 33 L. 104/1992” del figlio;
(ii) Parte_3
l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stato promosso, ai sensi della L. 162/14, il tentativo obbligatorio della negoziazione assistita;
(iii) la carenza di legittimazione ad agire per non avere dato la prova della proprietà dell'autovettura per la quale si chiede il risarcimento del danno;
(iv) da ultimo contestava il valore dei danni subiti e chiedeva di essere manlevato dalla compagnia di assicurazione ovvero dall'autore del furto.
Il chiedeva ai sensi dell'art. 269 cpc la chiamata in causa della Pt_2
compagnia ora , che assicurava il Controparte_2 Controparte_3
con polizza n. 0091945500537 tra i vari rischi Controparte_1 CP_1
anche per il furto, ed il sig. residente in [...]
3.
Autorizzata la chiamata dei terzi la causa veniva differita all'udienza al
22.05.2017.
Alla detta udienza si costituiva la la quale eccepiva la nullità Controparte_4 dell'atto di chiamata in causa della compagnia ai sensi del combinato disposto ex art. 163 cpc c. 4 n. 7 e 164 c. 3 cpc, per la mancanza“ dell'invito al pagina 2 di 5 convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166”.
Ammessi i mezzi di prova la causa veniva istruita con la escussione dei testi ed all'udienza del 17/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice non è meritevole di accoglimento e va rigettata.
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita carenza di legittimazione ed interesse ad agire del
[...]
, definitosi “tutore ex art. 33 L. 104/1992” del figlio Parte_1 Parte_3
, in quanto in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente
[...]
subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse.
Sin dall'atto di costituzione e risposta la convenuta principale ha eccepito la carenza di legittimazione ed interesse ad agire del , il Parte_1 quale si è qualificato “tutore ex art. 33 L. 104/1992” del figlio Parte_3
, pur tuttavia non documentando l'intervenuta nomina, prima
[...] dell'introduzione del presente giudizio, che gli avrebbe attribuito la legittimazione attiva ad introdurre lo stesso.
Il presente giudizio è stato introdotto dal il quale si è Parte_1 qualificato tutore ex art. 33 L. 104/1992 del figlio “affetto Parte_3 da disabilità del 100%”.
A riguardo va ricordato come la legittimazione e l'interesse ad agire del tutore, in base all'art. 33 della Legge 104/1992, riguarda principalmente la possibilità che un tutore agisca legalmente in nome e per conto della persona con disabilità in determinate circostanze.
Più segnatamente la legittimazione ad agire del tutore implica che il diritto di intraprendere una causa legale, in nome e per conto di una persona con disabilità, solo se è stato formalmente nominato dal giudice.
L'art. 33 della Legge 104/1992 si riferisce ai diritti delle persone con disabilità e ai benefici che possono essere riconosciuti ai loro familiari, compreso il diritto di assistenza e di supporto. Tuttavia, se un soggetto si dichiara "tutore" ma non è stato formalmente nominato dal giudice, non ha legittimazione ad agire, cioè non può intraprendere azioni legali in nome della persona con disabilità.
pagina 3 di 5 Ma vi è di più.
Il tutore non ha legittimazione ad agire in qualsiasi circostanza. La sua legittimazione è legata alla specifica nomina e ai limiti delle sue attribuzioni, che sono stabiliti specificatamente dal giudice in seguito a una dichiarazione di interdizione o inabilitazione della persona con disabilità.
Nel contesto della tutela, quindi, un "tutore" è una figura legittimata a rappresentare gli interessi di una persona incapace (ad esempio, un minore o una persona con disabilità come nel caso in esame), ma la sua legittimazione dipende dal fatto che sia stato formalmente nominato dal giudice.
Nel caso che ci impegna il , sebbene qualificatosi tutore ex Parte_1
art. 33 L. 104/1992 del figlio , nulla ha provato in ordine alla Parte_3
sua nomina di tutore del proprio figlio ed i limiti della stessa, nomina che avrebbe dovuti essere formalizzata prima della introduzione del giudizio.
In sintesi, la carenza di legittimazione ad agire del tutore ex art. 33 della Legge
104/1992 si verifica quando il presunto tutore non è stato formalmente nominato dal tribunale, come tutore come nel caso in esame, o se la sua azione legale non rientra nei suoi compiti.
A nulla poi rileva la circostanza che il abbai ritenuto di Parte_1 poter agire nell'interesse del proprio figlio.
In un contesto giudiziario come quello in esame non vi sono dubbi che in capo al presunto tutore insiste una la carenza di legittimazione ad agire che porta, inevitabilmente, a una dichiarazione di inammissibilità dell'azione legale intrapresa.
Alla luce di quanto innanzi la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
Ogni altra questione resta assorbita.
In ordine al regolamento delle spese, tenuto conto del particolare tenore della vicenda, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva ad pagina 4 di 5 agire;
2. Compensa le spese tra le parti.
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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