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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4382 del R.G.A.C. dell'anno 2012, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Pierfrancesco Parte_1 C.F._1
Granata
-appellante-
E
IN PERSONA DEL Controparte_1 CP_2
-appellato- avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro;
responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
6.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26.1.2011, evocava in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, il al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di sua proprietà (Fiat 600, targata BN028HB, rottamata in data 29.12.2010), in conseguenza di un sinistro
Pag. 1 a 8 stradale verificatosi in data 20.6.2010, allorquando l'autovettura, condotta nell'occasione da mentre percorreva Viale Venezia del predetto Persona_1
perdeva improvvisamente il controllo a causa dell'attraversamento di un CP_1 cane e finiva nel cadere nella scarpata posta a lato della strada, priva integralmente di apposite barriere di protezione.
1.1. Nella contumacia dell'Amministrazione convenuta e previa istruttoria orale, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 384/2012, rigettava la pretesa attorea per le seguenti motivazioni:
«L'attrice si lamenta della mancata manutenzione della strada comunale denominata Viale Venezia in territorio del comune di sotto il profilo della CP_1 omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale. Più precisamente, l'attrice riferisce che l'autovettura di sua proprietà – condotta nell'occasione da – a seguito della perdita di controllo del veicolo Persona_1 da parte del conducente, è caduta in una scarpata laterale della suddetta strada comunale, strada priva di barriere di sicurezza. non può ritenersi che nel caso CP_3 de quo sussistesse un obbligo specifico dell'ente convenuto a dotare la suindicata strada comunale di barriere laterali di sicurezza. Anzitutto non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato di dotare tutte le strade di barriere stradali di sicurezza (cfr. art. 14 C.d.S.), ed in caso di danni sofferti dagli utenti per omessa o cattiva manutenzione della strada gli enti proprietari rispondono ai sensi dell'art.
2051 c.c. quali custodi (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651). Le barriere di sicurezza devono essere posizionate solo allo scopo di garantire il contenimento dei veicoli tendenti alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale (art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 2992 n. 223). Detto obbligo sussiste certamente per i tratti di strada che presentino aspetti di pericolosità connaturale al tracciato (es. andamento curvilineo, elevata pendenza, viadotti, ponti, prossimità con pendii). Nel caso de quo il Viale
Venezia del comune di – strada che notoriamente congiunge la S.S. 106 al CP_1 litorale – presenta andamento assolutamente rettilineo (cfr. foto in atti), ed oltretutto
è chiaramente visibile che la banchina non è transitabile e la stessa non può ingenerare negli utenti alcun affidamento di consistenza ed affidabilità. L'evento pregiudizievole dedotto in citazione è stato causato da un caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile al conducente dell'autovettura: verosimilmente detto conducente procedeva ad una velocità eccessiva e comunque tale da non consentirgli
Pag. 2 a 8 di adeguare la marca dinanzi ad un ostacolo – forse un cane o altro animale che ha attraversato la strada all'improvviso – e di compiere una adeguata manovra di emergenza, manovra di emergenza che non doveva essere certamente una brusca sterzata bensì l'arresto del veicolo, e non vi è dubbio che detto conducente – ove avesse proceduto alla velocità di 50 km/h come prescritto per chi transita nei centri abitati dall'art. 142, 1° comma, C.d.S. – non sarebbe uscito di strada. Deve ritenersi che per l'eccessiva velocità tenuta dal conducente del veicolo, e non già per la mancanza di barriera guard-rail, il veicolo dell'attrice è uscito di strada. Oltretutto non è stata fornita la prova che la presenza di barriera guard-rail sul margine della strada avrebbe impedito l'evento dedotto in citazione, vale a dire il danneggiamento del veicolo attoreo, oltre alle lesioni personali del conducente ». Controparte_4
1.2. Avverso la predetta statuizione ha proposto appello Parte_1 deducendo l'erroneità del provvedimento gravato, sotto molteplici profili.
Segnatamente: l'omessa considerazione del fatto che, dalle risultanze istruttorie
(allegazioni fotografiche e prove testimoniali), era emerso che la presenza del guardrail avrebbe quantomeno limitato i danni all'autovettura di proprietà dell'appellante; la mancata valorizzazione della contumacia della parte convenuta, che, se non può valere come ammissione dei fatti allegati dall'attrice, ha comunque impedito l'ingresso nel processo di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa, non essendo emersa, in particolare, la prova della ricorrenza di condizioni (quali il caso fortuito o la condotta di guida del , tali da Per_1 escludere la responsabilità dell'Ente comunale;
l'aver ritenuto, nel caso specifico,
l'insussistenza dell'obbligo di dotazione della strada delle apposite barriere laterali di protezione, presentando la stessa condizioni di oggettiva pericolosità (ossia, la sussistenza di un notevole dislivello per il superamento in sopraelevazione della ferrovia jonica e di due profonde scarpate ai suoi lati).
Ha, pertanto, chiesto la riforma integrale della sentenza resa dal Giudice di
Pace.
1.3. Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo dell'odierna fase processuale, non si è costituito il sicché ne deve essere Controparte_1 dichiarata la contumacia.
1.4. A seguito di alcuni rinvii determinati, in parte, dalla turnazione dei magistrati sul ruolo e, in parte, dal gravosissimo carico dell'ufficio distrettuale, la causa è
Pag. 3 a 8 stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'appello è infondato.
2.1. Preliminarmente, in ordine alla qualificazione giuridica della domanda risarcitoria introdotta nei confronti del quale ente proprietario della CP_1 strada in cui si è verificato il sinistro, essa è, in effetti, inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione, ai sensi degli artt. 5 del r.d.
15 novembre 1923 n. 2506 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non è limitato alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le barriere di sicurezza o guardrail, così che una eventuale responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. riconducibili all'assenza o inadeguatezza dei suddetti elementi di protezione è astrattamente configurabile, fermo restando che, fuori dai casi obbligatori in virtù delle norme regolamentari di cui al d.m. n. 223/1992 del Ministero dei Lavori
Pubblici e successivi aggiornamenti, le regole di comune prudenza impongono l'apposizione di una recinzione solo sui tratti della rete viaria aventi in concreto caratteristiche tali da costituire un rischio oggettivo per l'incolumità degli utenti (v.
Cass., sez. III, 18 luglio 2011 n. 15723 conf. Cass., sez. III, 3 maggio 2024 n.
11950).
Nel caso di specie, non solo non è mai stata indicata alcuna norma tecnica che prescrivesse in detto tratto l'installazione delle barriere di protezione, ma soprattutto era onere di parte attrice provare l'intrinseca pericolosità del percorso stradale, che di certo non può desumersi dalla mera visione delle fotografie versate in atti (che, invero, come ritenuto dal Giudice di prime cure, ritraggono un tratto di strada ad andamento rettilineo, privo di curvature e, dunque, con ampia visibilità e non connotato da pendenze elevate, ma anzi piuttosto pianeggiante), né dalla constatazione di quanto occorso – dal momento che, già a livello di allegazioni, era stato dedotto che il conducente del mezzo danneggiato non era riuscito a conservare il controllo del mezzo a causa dell'improvviso e repentino attraversamento della carreggiata da parte di un animale, probabilmente un cane
–, ma che di certo avrebbe implicato l'allegazione perlomeno di una casistica di
Pag. 4 a 8 eventi similari (genericamente affermata dal teste escusso Testimone_1 all'udienza dell'8.7.2011), nonché di dati specifici e circostanziati tali da far ritenere il tratto stradale in questione connotato da oggettiva pericolosità, sì da richiedere l'installazione di appositi guardrail di protezione.
In ogni caso, anche a ritenere dovuta l'installazione delle barriere di sicurezza, non è stato dimostrato il nesso di causalità tra assenza delle barriere e fuoriuscita dalla sede stradale, ovverosia se la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre resistenza all'urto da parte del mezzo (v. Cass., sez. II, 12 maggio 2015 n. 9547), posto che, per un verso, nella prospettazione attorea della dinamica dell'evento, l'assenza del guardrail non sarebbe stata causa esclusiva del sinistro, bensì causa concorrente con l'attraversamento improvviso dell'animale che ha cagionato la perdita di controllo del mezzo;
per altro verso, sotto il profilo della causalità giuridica, già a monte, a livello assertivo, non sono stati addotti – se non in termini generici – elementi per poter affermare che l'esistenza delle barriere di sicurezza avrebbe, almeno, contenuto le conseguenze dannose dell'evento, non essendo stato, in particolare, dedotto (né dimostrato) a che velocità viaggiasse il veicolo ed a quale distanza dal mezzo si è presentato l'ostacolo improvviso (ossia,
l'animale che ha attraversato la strada), sì da poter inferire che la perdita di controllo del mezzo ed il conseguente impatto con le barriere che avrebbero dovuto essere presenti avrebbe cagionato danni più lievi (o non li avrebbe cagionati affatto) rispetto a quelli concretamente verificatisi.
Non è emerso, in altri termini, che se le protezioni laterali fossero stati presenti, un veicolo fuori controllo ed il suo conducente incapace di conservarlo sarebbero rimasti immuni da pregiudizi all'impatto con la barriera di contenimento: con la conseguenza che difetta la prova che, se la condotta doverosa fosse stata osservata, nessun danno si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato in misura minore rispetto a quanto concretizzatosi nella fattispecie).
In conclusione, tirando le fila del ragionamento sin qui condotto, rilevato:
a) che l'unica anomalia della strada denunciata dall'appellante è stata l'omessa installazione delle barriere laterali di protezione (il dissesto del manto stradale è stato, infatti, dedotto soltanto in sede di appello e non è emerso neppure all'esito dell'espletamento della prova orale, avendo i testi riferito soltanto
Pag. 5 a 8 dell'assenza di guard-rail e di illuminazione pubblica – circostanza quest'ultima neppure allegata dall'attore);
b) che, alla luce della struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
c) che, peraltro, essendo la funzione del guardrail quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare il mezzo in transito a pericolose uscite fuori dalla sede stradale, la sua mancanza rende potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res, così integrando il requisito richiesto per la responsabilità ex art. 2051 c.c., ma qualora la cosa custodita sia di per sé statica e inerte (Cassazione civile, sez. III 22.03.2011, n. 6537; Cassazione civile, sez. III,
13.03.2013, n. 6306; Cassazione civile, sez. III 09.07.2021 n. 19610). Sennonché
«le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore ... l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti non oggettivamente pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti», sancendo implicitamente la necessità della recinzione laddove tale oggettiva pericolosità sussista (Cassazione civile, sez. III,
13.03.2013, n. 6306), il che impone di accertare giudizialmente la resistenza che la relativa adeguata presenza avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo, anche al solo fine di ridurne le conseguenze (Cassazione civile, sez. III, 20.11.2020,
n. 26527; Cassazione civile, sez. III, 12.05.2015, n. 9547; Cassazione civile, sez.
III, 20.02.2006, n. 3651);
d) che la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile alla strada in parola, infatti, potrebbe non esimere la P.A. dal valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti. La condotta imputabile, però, in simile evenienza, non sarebbe più l'art. 2051 c.c. bensì l'art. 2043 c.c. di talché la prova sarebbe interamente a carico della parte attrice (Cassazione civile, sez. III
15.10.2019, n. 25925; Cassazione civile, sez. III, 29.09.2017, n. 22801; Cassazione civile, sez. III 05.05.2017 n. 10916; Cassazione civile, sez. III 23.01.2014, n. 1355;
e Cassazione civile, sez. III 20.02.2006, n. 3651). In altri termini, per le strade per
Pag. 6 a 8 le quali non vige l'obbligo di installazione di barriere laterali di protezione, ai sensi del DM n. 223 del 1992, la valutazione che l'Amministrazione è chiamata ed effettuare in merito alle loro dotazioni è da svolgere in concreto, imponendolo l'art. 14 C.d.S. e la violazione di norme comportamentali nell'adozione di misure di contenimento non stabilite normativamente integra in capo all'ente proprietario una colpa generica che non cade nell'art. 2051 c.c., bensì nell'art. 2043 c.c.;
e) che, nel caso di specie, manca la dimostrazione che la strada teatro del sinistro presentasse caratteristiche tali da rendere obbligatoria (per specifica previsione normativa, ovvero per valutazione in concreto della PA) l'installazione di barriere laterali di protezione;
ed, inoltre, risulta tutt'altro che dimostrata l'efficienza causale della assenza del guard-rail nella produzione del danno, per le ragioni su indicate;
f) che l'onere probatorio gravante su parte attrice non poteva dirsi attenuato in ragione della contumacia della parte convenuta, che non equivale a non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio e non comporta, dunque, l'esonero dalla dimostrazione degli stessi;
tutto ciò posto, la domanda risarcitoria proposta dall'appellante non poteva trovare accoglimento.
2.2. Sicché la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conseguente rigetto dello spiegato appello.
3. Nulla deve essere disposto sulle spese di lite del doppio grado di giudizio, alla luce della contumacia, in entrambe le fasi, del Controparte_1
3.1. Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, atteso il contenuto della pronuncia, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 384/2012 del Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pag. 7 a 8
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis.
Si comunichi.
Catanzaro, 05/02/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8