Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00888/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2025, proposto collettivamente da
AO MA e AE BI AN, rappresentati e difesi dal primo quale avvocato e procuratore di se stesso, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 756/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. III civ., G.U. dott.ssa Notaro, del 18.02.2025, pronunciata nella causa iscritta al numero di R.G.16832/2021, notificata da ciascuno dei ricorrenti in data 21.02.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti gli artt. 34 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RI IG e uditi per le parti i difensori, avvocato MA per parte ricorrente ed avvocato Florio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé dichiarazione formalizzata al verbale della camera di consiglio parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta di quanto dovutole, insistendo però per il pagamento delle spese di lite in quanto il pagamento da parte dell’Amministrazione intimata è avvenuto, pur sempre, dopo la notificazione del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;
Considerato inoltre che, stante l’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione intimata soltanto dopo l’incardinazione del giudizio e vista la regola della soccombenza, sussistono ragioni sufficienti per condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, da liquidare coma da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.403,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
RI IG, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IG | ER AL |
IL SEGRETARIO