Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01915/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2022, proposto da
LO AF, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteiasi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Di Cuia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Angelini e Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto di accedere alla documentazione richiesta dal ricorrente con pec del 28.6.2022 e, quindi, per l'esibizione di tale documentazione, se del caso previo annullamento delle note del Comune di Monteiasi n.6289 del 27.7.2022 e n.7322 del 6.9.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to G. Fanelli e avv.to M. Di Cuia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente, in data 28 giugno 2022, presentava istanza di accesso al Comune di Monteiasi con cui chiedeva “ il rilascio di copia non conforme del provvedimento con cui l’AQP [Acquedotto Pugliese S.p.A.] è stato autorizzato dal Comune a realizzare il collegamento fra le condotte esistenti su Via Sanfelice e la proprietà di IC RI [limitrofa a quella del ricorrente]” , precisando che l’accesso si giustificava “con l’esigenza di verificare se detto collegamento è stato ritenuto interessare una pubblica via o una proprietà privata, con violazione dei diritti dominicali dell’esponente ”;
- b) la richiesta di accesso veniva riscontrata dall’amministrazione comunale di Monteiasi con nota prot. n. 6289 del 27/07/2022, nella quale si dava atto dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti e si trasmettevano al ricorrente i documenti richiesti, tra cui la Pec AQP S.p.A. del 21/04/2021, indicata al punto 1.3 della nota di riscontro;
- c) il ricorrente, con nota pec in data 24.8.2022 (doc. 10 del ricorso), evidenziava che tra i documenti trasmessi non vi era alcuna autorizzazione comunale in favore di AQP;
- d) il Comune di Monteiasi, con nota prot. n.7322 del 6.9.2022, replicava che doveva essere prestata particolare attenzione “ alla nota pec AQP S.p.A. di cui al punto 1.3 trasmessa con propria precedente nota prot. n.6289/2022 ”;
- e) tuttavia la suddetta nota pec AQP del 21.4.21 contiene una comunicazione di inizio dei lavori di allacciamento;
- f) quindi, il ricorrente, con il ricorso in esame, ha insistito per l’ostensione della suddetta autorizzazione;
- g) si sono costituiti in giudizio AQP e il Comune di Monteiasi;
- h) in particolare, il Comune ha dedotto che nessun altro documento è nella disponibilità della P.A., allegando, all’uopo, specifica nota dell’Ufficio tecnico del 15 novembre 2022, nella quale si comunica che “ tutta la documentazione presente agli atti di questo ufficio relativa al procedimento oggetto del ricorso in parola è già stata trasmessa all’istante. Pertanto, non è presente ulteriore documentazione agli atti di questo ufficio ”;
- i) parte ricorrente, con memoria del 18 novembre 2022, ha evidenziato che solo con la suddetta nota del 15 novembre 2022 è stato chiarito dal Comune che non vi è altra documentazione disponibile e il ricorrente ha quindi chiesto il favore delle spese di lite;
- j) alla camera di consiglio del 30 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che:
- a) è stato definitivamente chiarito dal Comune, solo nella nota del 15 novembre 2022, che l’autorizzazione chiesta in copia dal ricorrente non è agli atti comunali, perciò va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per carenza originaria – accertata solo a seguito dell’instaurazione del giudizio e nel corso del medesimo – dell’oggetto stesso della controversia (cioè la suddetta autorizzazione, che non risulta agli atti comunali);
- b) va riconosciuto a parte ricorrente, nella misura di cui in dispositivo, il favore delle spese di lite nei confronti del Comune, mentre le spese di lite possono essere compensate nei confronti di AQP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Monteiasi al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e Acquedotto Pugliese S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto IC Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO