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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5077/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5077/2024 promossa da:
, c.f.: in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Legale Rapp.te p.t., con sede Legale in 82030 Ponte (BN) alla Contrada Colle Piano Zona P.I.P., rappresentata e difesa,dall'Avv. Cosimo Stefanelli con studio in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11 ove è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
, (P.I./C.F.: , in persona del l.r. p.t. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA APPIA N. 62/B 83017 ROTONDI , Parte_2 presso lo studio dell'avv. Angelo Marro che lo rappresenta e difende;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio trae le sue origini dall'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo nr 1101/2024, notificato all'opponente Parte_1 in data 09/07/2024, sul ricorso n.r.g. 3498/2024 con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 24.850,00 oltre interessi fino al soddisfo, nonché spese del procedimento, oltre accessori come per legge.
L'opponente contesta il suddetto decreto ingiuntivo, tra le altre cose, in quanto ritenuto emesso in difetto di competenza territoriale. L'opposta si è costituita in giudizio opponendosi alla domanda. La causa giunge all'odierna decisione. Ebbene, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal debitore con la sua domanda.
In particolare il foro generale ex art. 19 c.p.c. risulta essere quello del luogo in cui ha sede la ovvero Ponte (BN) Contrada Colle Parte_1
Piano. Ai sensi dell'art. 19 cpc: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.” Ne consegue che il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale di Benevento. Ad identica conclusione deve giungersi anche prendendo in esame i criteri di collegamento dei fori previsti dall'art. 20 cpc (“forum commissi delicti e/o forum destinatae solutionis”) secondo cui “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. In riferimento al forum destinatae solutionis ovvero al luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 17989/2016, hanno precisato che il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni che intende agire in giudizio, per il recupero del proprio credito, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti (contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta. E ciò, poiché, come noto: “la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione”. Alla stregua di tutti i sopra ricordati principi, pertanto, il Tribunale competente a conoscere la presente controversia è il Tribunale di Benevento, che è al tempo stesso il Giudice del luogo in cui il presunto “debitore” ha la sede legale ed il Giudice del luogo in cui può essere pretesa l'obbligazione “querable”, ovvero non determinata. Si precisa inoltre che parte opposta ha successivamente aderito alla eccezione di incompetenza. Come è noto, “il decreto ingiuntivo emesso da un giudice in violazione delle regole sulla competenza per territorio inderogabile, nel successivo giudizio di opposizione deve essere revocato in quanto nullo, previa dichiarazione dell'incompetenza del giudice che lo ha emesso (Tribunale Napoli Nord n. 4464/2024; Torino, Ord. 22 febbraio 2007 n. 1182/07). Essendo intervenuta adesione trova applicazione la massima di legittimità in base alla quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”: Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21300; si v. Cass. Civ., n. 15694 del 2006, Cass. Civ., n. 15017 del 2022. È stato precisato al riguardo che la ragione dell'orientamento richiamato è che in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. In questo senso la giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999). Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia.
Pertanto, in accoglimento della eccezione proposta da parte opponente, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, dev'essere dichiarato nullo e revocato. Nulla sulle spese per le ragioni indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunziando, nella causa in oggetto: a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di SMCV ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Benevento e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1101/2024 emesso in data 9.7.2024; b) nulla sulle spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5077/2024 promossa da:
, c.f.: in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Legale Rapp.te p.t., con sede Legale in 82030 Ponte (BN) alla Contrada Colle Piano Zona P.I.P., rappresentata e difesa,dall'Avv. Cosimo Stefanelli con studio in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11 ove è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
, (P.I./C.F.: , in persona del l.r. p.t. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA APPIA N. 62/B 83017 ROTONDI , Parte_2 presso lo studio dell'avv. Angelo Marro che lo rappresenta e difende;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio trae le sue origini dall'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo nr 1101/2024, notificato all'opponente Parte_1 in data 09/07/2024, sul ricorso n.r.g. 3498/2024 con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 24.850,00 oltre interessi fino al soddisfo, nonché spese del procedimento, oltre accessori come per legge.
L'opponente contesta il suddetto decreto ingiuntivo, tra le altre cose, in quanto ritenuto emesso in difetto di competenza territoriale. L'opposta si è costituita in giudizio opponendosi alla domanda. La causa giunge all'odierna decisione. Ebbene, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal debitore con la sua domanda.
In particolare il foro generale ex art. 19 c.p.c. risulta essere quello del luogo in cui ha sede la ovvero Ponte (BN) Contrada Colle Parte_1
Piano. Ai sensi dell'art. 19 cpc: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.” Ne consegue che il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale di Benevento. Ad identica conclusione deve giungersi anche prendendo in esame i criteri di collegamento dei fori previsti dall'art. 20 cpc (“forum commissi delicti e/o forum destinatae solutionis”) secondo cui “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. In riferimento al forum destinatae solutionis ovvero al luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 17989/2016, hanno precisato che il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni che intende agire in giudizio, per il recupero del proprio credito, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti (contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta. E ciò, poiché, come noto: “la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione”. Alla stregua di tutti i sopra ricordati principi, pertanto, il Tribunale competente a conoscere la presente controversia è il Tribunale di Benevento, che è al tempo stesso il Giudice del luogo in cui il presunto “debitore” ha la sede legale ed il Giudice del luogo in cui può essere pretesa l'obbligazione “querable”, ovvero non determinata. Si precisa inoltre che parte opposta ha successivamente aderito alla eccezione di incompetenza. Come è noto, “il decreto ingiuntivo emesso da un giudice in violazione delle regole sulla competenza per territorio inderogabile, nel successivo giudizio di opposizione deve essere revocato in quanto nullo, previa dichiarazione dell'incompetenza del giudice che lo ha emesso (Tribunale Napoli Nord n. 4464/2024; Torino, Ord. 22 febbraio 2007 n. 1182/07). Essendo intervenuta adesione trova applicazione la massima di legittimità in base alla quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”: Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21300; si v. Cass. Civ., n. 15694 del 2006, Cass. Civ., n. 15017 del 2022. È stato precisato al riguardo che la ragione dell'orientamento richiamato è che in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. In questo senso la giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999). Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia.
Pertanto, in accoglimento della eccezione proposta da parte opponente, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, dev'essere dichiarato nullo e revocato. Nulla sulle spese per le ragioni indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunziando, nella causa in oggetto: a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di SMCV ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Benevento e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1101/2024 emesso in data 9.7.2024; b) nulla sulle spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO