Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23891 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10470/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10470 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dario Cortesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Roma, via Giuseppe Ferrari, 2;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la città di Bologna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell’11 marzo 2021, prot. n. 6739, con cui il Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Ufficio Esportazione, ha negato alla ricorrente il rilascio dell'attestato di libera circolazione per la propria scultura in porcellana bianca;
- del silenzio maturato ex art. 6 del d.P.R. 1971/1199 sul ricorso gerarchico, proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento de quo ;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, anche in forma specifica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 23 gennaio 2022:
per l'annullamento e/o la riforma
- del Decreto C.R. n. 149 del 3 novembre 2021;
- del provvedimento Class. 34.07.04/36 di notifica formale ex art. 15, comma 1, D. lgs. 42/2004, del provvedimento de quo ;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati e, segnatamente:
- il provvedimento dell’11 marzo 2021, prot. n. 6739;
- la « delibera di dichiarazione di interesse culturale espressa nel verbale della seduta del 21/10/2021 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna »;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169;
- il parere espresso dalla Direzione Regionale Musei toscani;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, anche da ritardo ed in forma specifica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2025 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il 16 gennaio 2020 la ricorrente ha chiesto al locale ufficio Esportazione il rilascio dell’attestato di libera circolazione della propria scultura in porcellana bianca della AT RI di DO (Sesto Fiorentino), raffigurante NE inginocchiata e risalente alla metà del sec. XVIII ma l’istanza è stata respinta il successivo 11 marzo 2021.
Con il medesimo provvedimento la ricorrente è stata altresì resa edotta dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera de qua .
2. Il 10 aprile 2021 la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso tale decisione e, stante il silenzio dell’amministrazione procedente, ha presentato la presente impugnazione, che è stata notificata il 7 ottobre 2021 e depositato il successivo 26 ottobre.
3. Il 3 novembre 2021 si è concluso il procedimento volto alla dichiarazione di interesse culturale dell’opera, che è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti, notificati il 9 gennaio 2022 e depositati il successivo 23 gennaio.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Con il primo motivo dei motivi aggiunti la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 68, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004; degli artt. 1 e 2 della legge 241/1990 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A dire della ricorrente, infatti, ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del codice dei beni culturali, il procedimento per il rilascio dell’attestato di libera circolazione del bene dovrebbe concludersi perentoriamente entro 40 giorni dall’istanza perché in caso contrario si avrebbe un’inammissibile compromissione della proprietà privata.
Il motivo è infondato.
In linea generale, « un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio - tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione in caso di suo superamento - se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis » ( ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 06 giugno 2017, n. 2718), con la conseguenza che « il mancato rispetto del medesimo non vizia l'atto adottato tardivamente, salvo che la legge di settore lo qualifichi come perentorio » (cfr. Consiglio di Stato, VII, 30 marzo 2024, n. 2979).
Come noto, l'art. 68, comma 1, del d.lgs. 42/04 prescrive che « Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione », con la precisazione, di cui al successivo comma 3, secondo cui « L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa ».
Ebbene, alla luce delle delineate coordinate ermetiche, poiché la disposizione non prevede espressamente la perentorietà del termine, esso non può che ritenersi ordinatorio e, pertanto, il suo mancato rispetto è inidoneo a incidere sulla legittimità dell’atto gravato.
Del resto, proprio con riferimento al caso di specie, la giurisprudenza maggioritaria è ormai concorde nel ritenere che « deve ritenersi ordinatorio il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 68, comma 3, del d. lgs. n. 42 del 2004 per la conclusione del procedimento avviato con l'istanza di rilascio dell'attestato di libera circolazione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2025, n. 4628) e che, pertanto « Alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo, infatti, non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge » (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2025, n. 4628).
Per tale ragione il primo motivo del ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinto.
2. Con il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 42/2004; del DM n. 537/2017; della legge 241/1990; dell’art. 42 della Cost. nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
In particolare, la ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto il bene “originale”, posto che esso si collocherebbe in un’epoca in cui la manifattura RI aveva già iniziato a produrre opere “in serie” perché aveva terminato il periodo di “sperimentazione”; a ciò si aggiungerebbero le modeste dimensioni dell’opera nonché il fatto che essa sarebbe danneggiata e restaurata con parti non originali.
Inoltre, l’opera non possiederebbe neppure il requisito della rarità, posto che in Italia vi sarebbero altri esemplari simili, di dimensioni ben maggiori e in migliori condizioni di conservazione.
La ricorrente evidenzia, infine che nel 2012 l’opera sarebbe stata oggetto di un provvedimento di libera circolazione e che l’amministrazione avrebbe contraddittoriamente sancito il valore culturale dell’opera riducendone, però, il valore stimato; confermando così il suo scarso interesse culturale e artistico.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del d.lgs. 42/04 « Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione »; detti uffici rilasciano o negano l'attestato di libera circolazione, valutando « se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo ».
La disposizione si riferisce al d.m. 6 dicembre 2017, n. 537, con cui il Ministero ha stabilito gli « Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico ».
Ebbene, si tratta di una valutazione connotata da un’elevata discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di specifici settori (storia, arte e architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità ( ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 25 gennaio 2022, n. 497). Ne consegue che il sindacato giurisdizionale attiene alla logicità, alla coerenza e alla completezza della valutazione in relazione all'attività istruttoria compiuta e si estende anche alla correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, in coerenza con la natura del sindacato intrinseco ma non sostitutivo demandato al giudice amministrativo nelle materie connotate da discrezionalità tecnica.
Tanto premesso, nel caso di specie il giudizio formulato dall'Amministrazione sottende un percorso istruttorio e motivazionale esaustivo e non contraddittorio.
In particolare, dal provvedimento impugnato e dalla relazione storico artistica ad essa allegata si evince che « la produzione di DO a questa altezza cronologica non può in alcun modo essere paragonata a quella delle altre manifatture europee specialmente per quanto attiene la scultura in porcellana, un filone di particolare ricercatezza che esula chiaramente dalla mera apparecchiatura da tavola alla quale invece la maggior parte delle fabbriche si limitavano ».
Il prototipo dell’opera non si trovava a Firenze « quando viene concepita l'idea di tradurlo in porcellana ma RI fin dal 1745 invia a Roma i suoi migliori formatori per "formare" le più celebri opere della statuaria antica e acquista anche calchi e forme direttamente, per il tramite dello scultore e restauratore papale Bartolomeo Cavaceppi, con l'intermediazione dell'abate DO AR. RI Balleri ritiene che il calco in gesso presente nelle raccolte del Museo, riferibile al nostro esemplare, si possa inserire tra quelli acquisiti dalle botteghe di scultori-restauratori ».
Inoltre, quanto alla rarità è stato evidenziato che « L'unico esemplare in porcellana già noto di questo tipo iconografico, eseguito dalla AT RI, si trova al Victoria & Albert Museum di Londra (http://collections.vam.ac.uk/item/0121778/crouching-venus-figure-doccia-porcelainfactorv/) e presenta vari difetti di cottura. L'esemplare presentato a Bologna (figg. 1-3) sembra essere una versione successiva a quella di Londra, in quanto priva di evidenti difetti di cottura. La presenza del panneggio che cinge i fianchi della figura porta a supporre l'impiego di una diversa lavorazione, che fa ritenere che si tratti dell'esemplare nella versione definitiva ».
Il pregio artistico e culturale dell’opera è, inoltre, evincibile dal fatto che il « marcato interesse per la scultura, il legame con la gloriosa tradizione medicea, insieme a quello che si può definire un vero e proprio programma artistico, ispirato alla cultura figurativa del Rinascimento e del Barocco fiorentino e alla devozione per il mondo classico in notevole anticipo sul gusto neoclassico di fine secolo, distinguono la produzione della AT di DO da quella delle altre fabbriche europee coeve.
L'innovazione e le sperimentazioni di RL RI e SP BR, che hanno fatto della porcellana un nuovo mezzo per riprodurre le raccolte dell'antichità, sono rimaste un fenomeno isolato all'interno della produzione ceramica della prima metà del Settecento e gli esemplari ancora conservati di questa specifica produzione testimoniano importanti aspetti della storia e della prassi di una tradizione ceramica radicata sul territorio.
La rilevanza della AT di DO e della sua produzione per il patrimonio culturale nazionale è stata infatti riconosciuta non solo dal moltiplicarsi degli studi e delle esposizioni negli ultimi anni, ma anche dall'acquisizione da parte del Ministero del complesso di beni mobili e immobili costituenti il Museo Richard-RI della AT di DO, avvenuta nel 2017, che ne ha sancito senza ombra di dubbio l'interesse pubblico ».
Del resto, il fatto che l’opera sia priva di difetti non può essere ritenuto indice di una serialità nella produzione ma « la prova di una diversa modalità di lavorazione - mediante l'assemblaggio delle gambe al resto del corpo dopo la cottura - che conferma trattarsi dell'esemplare nella versione definitiva » ed è, pertanto, inidonea a sminuire « la qualità dell'opera, che anzi si configura come risultato e preziosa testimonianza delle prime sperimentazioni tecniche sviluppate dalla AT RI all'indomani della sua fondazione ».
Per tali ragioni la scultura « non si può assolutamente paragonare una scultura in porcellana di queste dimensioni e di questo periodo a un souvenir per granturisti. Le sole fabbriche che si cimentano in Europa in sculture di grandi dimensioni sono Meissen, appunto, e DO: la prima con i grandi animali destinati alla Galleria del primo piano del Palazzo Giapponese di Dresda, eseguiti tra il 1731 ed il 1735 in collaborazione tra OH OB RC e OH IM ND; la seconda con le statue a grandezza naturale e "mezzo naturali". Ben diversa è però la filosofia che spinge RL RI a produrre sculture così complesse ».
L’opera è stata quindi ritenuta « testimonianza di quella produzione scultorea di alto livello tecnico e artistico, devota al mondo classico, che caratterizza e rende unica la AT RI ai suoi esordi, nonché delle sperimentazioni tecniche per la traduzione in porcellana di statue di elevate dimensioni, considerato inoltre che l'opera si distingue per un'indiscutibile rarità, atteso che non risultano presenti o reperibili sul territorio nazionale altri esemplari, si ritiene che la NE inginocchiata in esame rivesta interesse particolarmente importante e che pertanto debba esserne vietata l'esportazione ».
Né il valore storico e culturale delle opere possono essere inficiate dai lavori di restauro e di sostituzione di alcune sue parti che possono, al massimo, incidere sul suo valore: la stessa commissione ha sottolineato che proprio per « la presenza di rifacimenti, tra cui la mano sinistra per intero, e fatto il confronto con esemplari analoghi per datazione, dimensioni, qualità e rarità, apparsi negli ultimi anni sul mercato italiano, si ritiene che il valore congruo sia pari a euro 60.000,00 ».
Riduzione d valore che, oltre a non incidere sulla rilevanza storico e artistica del bene non è neppure in grado di ledere la posizione della ricorrente in quanto essa assume rilevanza solo in caso di esercizio dell’opzione di acquisto: come evidenziato dall’amministrazione resistente nelle proprie difese, infatti, il ribasso del valore economico rileva qualora la ricorrente decidesse di alienare il bene e la pubblica amministrazione decidesse di « acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento ».
In conclusione, quindi, alle generiche asserzioni della ricorrente si contrappongono il contenuto del provvedimento impugnato, gli atti istruttori e le difese dell’amministrazione resistente a dimostrazione che le censure esaminate non sono altro se non un tentativo di far sostituire al Giudice le valutazioni della resistente, attività che per le ragioni precedentemente esposte non può essere effettuata.
Infine, le conclusioni dell’amministrazione non possono neppure essere ritenute illogiche o irragionevoli per il fatto l’opera è stata precedentemente oggetto di un provvedimento di libera circolazione in quanto è sempre possibile modificare le valutazioni a seguito di un esame più approfondito della questione ovvero alla luce di nuovi elementi di fatto, anche perché in caso contrario non avrebbe senso limitare a cinque anni la validità dell’attestato di libera circolazione.
A ciò si deve aggiungere che, per giurisprudenza pacifica, non è possibile « invocare l'errore commesso a favore di altri in passato per ottenere che esso venga nuovamente compiuto in suo favore, non potendosi costringere la pubblica amministrazione a perseverare nel medesimo errore » ( ex multis Consiglio di Stato sez. II, 19 marzo 2025, n. 2246) sicché, alla luce del giudizio effettuato dall’amministrazione che si è rivelato immune da censure di ordine logico, un eventuale precedente errore non può essere invocato dalla ricorrente per ottenere un illegittimo beneficio.
Per quanto sopra esposto le cesure sono infondate e devono essere respinte.
3. Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio è tenuto ad esaminare per prima la seconda doglianza relativa al difetto di competenza dell’autorità che ha emanato il provvedimento.
In particolare, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, ultimo comma, del Codice dei beni culturali nonché degli artt. 3 e 4 delle preleggi del codice civile perché la dichiarazione di interesse culturale sarebbe stata illegittimamente emanata da un’autorità periferica e non dal Ministero della Cultura.
A suo dire, infatti, l’ultimo comma del menzionato articolo 14 sancirebbe espressamente che « La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero » e, pertanto, potrebbe essere adottata solo da una sua articolazione centrale e non periferica (Commissione Regionale).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Collegio è tenuto a evidenziare che il menzionato art. 14, comma 6, del d.lgs. 42/04 prevede espressamente che « La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero» sicché quando il legislatore ha voluto riservare la decisione alla struttura centrale lo ha indicato espressamente.
Del resto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che nelle ipotesi come quelle in esame «centrale del Ministero").
In caso contrario, l'indicazione normativa del "Ministero" vale ad identificare le sue articolazioni centrali e periferiche, sicché nessun contrasto può essere ravvisato tra la richiamata disposizione legislativa e l'art. 47, comma 2, lett. b), del d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, che rimette la dichiarazione dell'interesse culturale alla Commissione regionale per il patrimonio culturale » (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 3 febbraio 2022, n. 89).
Per tale ragione la censura è infondata e deve essere respinta.
4. Acclarata, quindi la competenza dell’amministrazione che ha emanato il provvedimento, la ricorrente censura, con il primo motivo dei motivi aggiunti l’illegittimità dell’atto perché il procedimento non si sarebbe concluso nel termine di centoventi giorni, previsto dall’articolo 68, comma 3, del d.lgs. 42/04.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni indicate in sede di esame del primo motivo del ricorso introduttivo in cui è stato evidenziato che i termini del procedimento amministrativo sono ordinatori, salvo espressa indicazione normativa di segno contrario, che però non sussiste nel caso di specie.
A ciò si deve aggiungere che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere « il carattere ordinatorio del termine di centoventi giorni stabilito dal D.P.C.M. 18 novembre 2010 - regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministro della Cultura aventi durata superiore a novanta giorni - in relazione al procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2025, n. 4628).
Per quanto esposto la censura è infondata e deve essere respinta.
5. Con la terza doglianza dei motivi aggiunti la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 42/20045; della legge 241/1990 (in particolare artt. 3 e 10) nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato le proprie controdeduzioni né avrebbe messo a sua disposizione la relazione della Direzione regionale dei Musei toscani.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Collegio è tenuto a evidenziare che, in linea generale « Non sussiste la necessità che la motivazione del provvedimento amministrativo contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 9 dicembre 2024, n. 1449).
Tanto premesso, dall’esame del verbale della commissione regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna del 21 ottobre 2021 si evince chiaramente che le osservazioni della ricorrente sono state esaminate, tant’è che la Commissione ha espressamente preso « atto delle osservazioni presentate dalla proprietà, la Commissione concorda sull'opportunità di non inserire all'interno del provvedimento di tutela il riferimento alla valutazione economica del bene, pur condividendone le motivazioni, trattandosi di un dato pertinente all'ambito del procedimento di diniego dell'attestato di libera circolazione ma non necessario ai fini della valutazione relativa alla dichiarazione di interesse culturale ».
Né la mancata allegazione del parere espresso dalla Direzione Regionale Musei toscani è inidonea a inficiare la legittimità dell’atto impugnato, posto che esso è espressamente richinato nella relazione storico artistica con tanto di riferimento protocollare e, pertanto, la ricorrente ben avrebbe potuto prenderne visione mendiate l’istrutto dell’accesso agli atti.
Si rammenta, infatti, che, per giurisprudenza pacifica « se è vero che l'art. 3, l. n. 241 del 1990 stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta » ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, 14 marzo 2025, n. 2129).
Infine, il Collegio non ravvisa alcun difetto di istruttoria, posto che la Commissione ha analizzato e rielaborato gli atti redatti nel procedimento conclusosi con il mancato rilascio dell’attestato alla libera circolazione del bene (che si è concluso con il provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo) nonché le controdeduzioni della ricorrente e, all’esito di tale attività ha dichiarato, con un giudizio immune da censure di ordine logico, l'interesse artistico e storico particolarmente importante del bene in esame.
Per tale ragione la doglianza esaminata è infondata e deve essere respinta.
6. I restati motivi si limitano a censurare il merito della valutazione dell’amministrazione procedente e, esattamente come le analoghe doglianze esaminate nei precedenti paragrafi, sono infondati in quanto mirano a chiedere a questo giudice un inammissibile sindacato sostitutivo di una valutazione che, come precedentemente esposto è immune da censure di ordine logico.
Sul punto, ci si limita a evidenziare per mere ragioni di completezza che non è idoneo a inficiare il processo valutativo dell’amministrazione procedente neppure il fatto che il calco per produrre le sculture sia già d proprietà pubblica, posto che una cosa è l’interesse storico / artistico dello strumento per produrre le opere e un’altra è il pregio di quanto prodotto all’epoca.
7. In virtù di quanto esposto il ricorso e i conseguenti motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
8. In virtù delle peculiarità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui conseguenti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LU PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | DO NI |
IL SEGRETARIO