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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8352 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8352 /2022, promossa da:
R.T.I. costituito dalla Società “ (P.Iva ) e dalla Società “ Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(P.Iva ), in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate
[...] P.IVA_2
Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro SANTORO (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._1
del difensore in Via Francesco Conforti, 11 di Salerno appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anella Controparte_1 C.F._2
GUIDA (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via C.F._3
Velia 47 di Salerno
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1567/2022 (R.G. 6480/2021) resa dal Giudice di Pace di
Salerno, depositata in data 23 marzo 2022, non notificata.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al G.d.p. di Controparte_1
Salerno la impugnando il preavviso di fermo amministrativo n. 20210002044580592006656 CP_2
afferente al pagamento della tassa automobilistica regionale. A sostegno della propria domanda, parte attrice lamentava l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento e dell'avviso di accertamento e, per tali motivi, chiedeva dichiararsi la prescrizione del tributo. Si costituiva in giudizio la opposta
R.T.I. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice di pace adito - dovendo la causa essere trattata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, competente in via esclusiva, per materia e per territorio, a decidere la controversia de qua- nonché l'infondatezza, nel merito, delle doglianze altrui, con conseguente richiesta di rigetto dell'atto introduttivo e condanna alle spese di lite.
Il giudice di pace adito, con sentenza n. 1567/2022, accoglieva la domanda dell'opponente-attore, annullando l'atto opposto e condannava la convenuta al pagamento delle spese di causa.
Avverso la prefata pronuncia interponeva il presente appello la deducendo quali motivi di CP_2
doglianza: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito in prime cure;
2) la regolarità delle varie notificazioni avvenute nel corso degli anni con conseguente mancata prescrizione del credito;
3) vizio di ultrapetitum in cui era incorso il giudice di prime cure, andando a rilevare una illegittimità dell'atto impugnato, che la opponente non aveva denunciato, inerente la sproporzionalità del fermo amministrativo contestato rispetto al passivo maturato dall'opponente. Chiedeva, pertanto: “1) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Prime cure ex art. 37 c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado giurisdizionalmente competente, nella specie la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con termine per la riassunzione;
2) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse confermare la giurisdizione in capo al giudice di prime cure, nel merito, dichiarare non maturato il termine prescrizione invocato ex adverso, confermando, per l'effetto, l'atto opposto e tutti gli atti ad esso preordinati;
3) condannare Controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione dell'appellato, avvenuta con comparsa in PCT il 12.01.2023, il quale eccepiva: 1) l'inammissibilità dell'appello per violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) la giurisdizione del giudice ordinario;
3) la prescrizione del diritto di credito;
4) il possibile rilievo ex officio della sproporzionalità tra la misura di fermo ed il credito ad esso sotteso. Chiedeva, dunque, il rigetto del gravame, con conseguente conferma della decisione gravata, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
Il giudizio, di natura squisitamente documentale, perveniva all'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione.
***
Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione sollevata dall'appellato. Invero, risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato. Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Sulla scia di dette opzioni ermeneutiche, si ritiene che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale e accolto la domanda, riconoscendo la intervenuta prescrizione del credito, annullando il preavviso di fermo amministrativo e condannando la società opposta al pagamento delle spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado. .
Sempre in via preliminare, rispetto all'esame del merito, occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che l'appello sia ammissibile sotto il profilo della sua tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante e, quindi, l'appello doveva essere proposto nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della pronuncia, che è stata effettuata in data 23.03.2022. L'atto di appello, invero, è stato notificato in data 05.10.2022 a mezzo
Pec e, quindi, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza.
Ciò detto, l'appello proposto da risulta meritevole di accoglimento quanto al motivo relativo al difetto di giurisdizione.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità, tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del
G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U.
4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., SS.UU., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce
“gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n.
8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria.
La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. segnando la cartella
(o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere – regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
2. per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo
(pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”. L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo
“occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 1 sopra descritta, avendo il dedotto, in primo grado, CP_1
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria precedentemente alla valida notifica del preavviso di fermo: il preavviso di fermo aveva come presupposto il mancato pagamento del bollo auto e a cui non aveva fatto seguito - a suo dire - alcun atto interruttivo. Nonostante l'estrema vaghezza che contraddistingue l'atto di citazione in primo grado, che ad un tempo paventa la giurisdizione del giudice ordinario e dall'altro oppone l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria siccome
“abbondantemente” decorso il termine (non specificando precipuamente a quale periodo intenda riferirsi), si può ritenere contestata una prescrizione ante notifica e, per deduzione logica, considerare che il periodo prescrizionale considerato decorra dalla data di mancato pagamento dei bolli auto (anni
2013/2014). Per tale ragione va senz'altro affermata la giurisdizione del Giudice Tributario.
Ne consegue che l'appello, sul punto, va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del giudice tributario, potendosi ritiene assorbita qualsiasi ulteriore eccezione.
Attesa la natura parzialmente processuale della decisione nonché le peculiarità in fatto evidenziate, anche alla luce di ondivaghe posizioni ermeneutiche in materia, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare integralmente le stesse tra le parti costituite, sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado n. 1567/2022 resa dal Giudice di
Pace di Salerno, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ente che ha emesso le cartelle di pagamento, dinanzi alla quale il processo andrà riassunto nel termine di tre mesi
2) compensa integralmente le spese del doppio grado tra le parti.
Così deciso in Salerno, 28.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8352 /2022, promossa da:
R.T.I. costituito dalla Società “ (P.Iva ) e dalla Società “ Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(P.Iva ), in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate
[...] P.IVA_2
Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro SANTORO (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._1
del difensore in Via Francesco Conforti, 11 di Salerno appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anella Controparte_1 C.F._2
GUIDA (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via C.F._3
Velia 47 di Salerno
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1567/2022 (R.G. 6480/2021) resa dal Giudice di Pace di
Salerno, depositata in data 23 marzo 2022, non notificata.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al G.d.p. di Controparte_1
Salerno la impugnando il preavviso di fermo amministrativo n. 20210002044580592006656 CP_2
afferente al pagamento della tassa automobilistica regionale. A sostegno della propria domanda, parte attrice lamentava l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento e dell'avviso di accertamento e, per tali motivi, chiedeva dichiararsi la prescrizione del tributo. Si costituiva in giudizio la opposta
R.T.I. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice di pace adito - dovendo la causa essere trattata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, competente in via esclusiva, per materia e per territorio, a decidere la controversia de qua- nonché l'infondatezza, nel merito, delle doglianze altrui, con conseguente richiesta di rigetto dell'atto introduttivo e condanna alle spese di lite.
Il giudice di pace adito, con sentenza n. 1567/2022, accoglieva la domanda dell'opponente-attore, annullando l'atto opposto e condannava la convenuta al pagamento delle spese di causa.
Avverso la prefata pronuncia interponeva il presente appello la deducendo quali motivi di CP_2
doglianza: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito in prime cure;
2) la regolarità delle varie notificazioni avvenute nel corso degli anni con conseguente mancata prescrizione del credito;
3) vizio di ultrapetitum in cui era incorso il giudice di prime cure, andando a rilevare una illegittimità dell'atto impugnato, che la opponente non aveva denunciato, inerente la sproporzionalità del fermo amministrativo contestato rispetto al passivo maturato dall'opponente. Chiedeva, pertanto: “1) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Prime cure ex art. 37 c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado giurisdizionalmente competente, nella specie la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con termine per la riassunzione;
2) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse confermare la giurisdizione in capo al giudice di prime cure, nel merito, dichiarare non maturato il termine prescrizione invocato ex adverso, confermando, per l'effetto, l'atto opposto e tutti gli atti ad esso preordinati;
3) condannare Controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione dell'appellato, avvenuta con comparsa in PCT il 12.01.2023, il quale eccepiva: 1) l'inammissibilità dell'appello per violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) la giurisdizione del giudice ordinario;
3) la prescrizione del diritto di credito;
4) il possibile rilievo ex officio della sproporzionalità tra la misura di fermo ed il credito ad esso sotteso. Chiedeva, dunque, il rigetto del gravame, con conseguente conferma della decisione gravata, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
Il giudizio, di natura squisitamente documentale, perveniva all'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione.
***
Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione sollevata dall'appellato. Invero, risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato. Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Sulla scia di dette opzioni ermeneutiche, si ritiene che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale e accolto la domanda, riconoscendo la intervenuta prescrizione del credito, annullando il preavviso di fermo amministrativo e condannando la società opposta al pagamento delle spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado. .
Sempre in via preliminare, rispetto all'esame del merito, occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che l'appello sia ammissibile sotto il profilo della sua tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante e, quindi, l'appello doveva essere proposto nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della pronuncia, che è stata effettuata in data 23.03.2022. L'atto di appello, invero, è stato notificato in data 05.10.2022 a mezzo
Pec e, quindi, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza.
Ciò detto, l'appello proposto da risulta meritevole di accoglimento quanto al motivo relativo al difetto di giurisdizione.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità, tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del
G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U.
4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., SS.UU., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce
“gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n.
8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria.
La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. segnando la cartella
(o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere – regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
2. per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo
(pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”. L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo
“occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 1 sopra descritta, avendo il dedotto, in primo grado, CP_1
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria precedentemente alla valida notifica del preavviso di fermo: il preavviso di fermo aveva come presupposto il mancato pagamento del bollo auto e a cui non aveva fatto seguito - a suo dire - alcun atto interruttivo. Nonostante l'estrema vaghezza che contraddistingue l'atto di citazione in primo grado, che ad un tempo paventa la giurisdizione del giudice ordinario e dall'altro oppone l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria siccome
“abbondantemente” decorso il termine (non specificando precipuamente a quale periodo intenda riferirsi), si può ritenere contestata una prescrizione ante notifica e, per deduzione logica, considerare che il periodo prescrizionale considerato decorra dalla data di mancato pagamento dei bolli auto (anni
2013/2014). Per tale ragione va senz'altro affermata la giurisdizione del Giudice Tributario.
Ne consegue che l'appello, sul punto, va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del giudice tributario, potendosi ritiene assorbita qualsiasi ulteriore eccezione.
Attesa la natura parzialmente processuale della decisione nonché le peculiarità in fatto evidenziate, anche alla luce di ondivaghe posizioni ermeneutiche in materia, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare integralmente le stesse tra le parti costituite, sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado n. 1567/2022 resa dal Giudice di
Pace di Salerno, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ente che ha emesso le cartelle di pagamento, dinanzi alla quale il processo andrà riassunto nel termine di tre mesi
2) compensa integralmente le spese del doppio grado tra le parti.
Così deciso in Salerno, 28.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO