Art. 2.
Il contributo di cui all' articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136 , sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 45 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 90 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.
Il contributo di cui all' articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136 , sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 45 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 90 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.