Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1117
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1° L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15, 16, 17 e 18 del Regolamento IUC, Titolo 3 del Comune di Pozzallo (approvato con deliberazione del C.C. 106/2014) per difetto di motivazione/indicazione delle tariffe applicate, del numero degli occupanti e della superficie.

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo fondato il motivo relativo alla illegittimità della delibera del Consiglio Comunale per incompetenza.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1° L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione ed eccesso di potere, sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15, 16, 17 e 18 del Regolamento IUC, Titolo 3 (approvato con deliberazione del C.C. 106/2014) per difetto di motivazione/indicazione delle tariffe applicate, del numero degli occupanti, sotto altro profilo.

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo fondato il motivo relativo alla illegittimità della delibera del Consiglio Comunale per incompetenza.

  • Accolto
    Illegittimità derivata e disapplicazione ex art. 7 comma 5 d.lgs n. 546 del 1992. Illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle Aliquote e delle Tariffe per incompetenza.

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo fondato questo motivo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., violazione a falsa applicazione legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 639 e 689 – Regolamento istitutivo della IUC art. 12

    La Corte ha ritenuto che le tariffe TARI siano state approvate dal consiglio comunale con l'ausilio dei competenti uffici tecnici e finanziari, pertanto non è ravvisabile l'illegittimità dei provvedimenti generali. La competenza del Consiglio comunale in ordine all'istituzione e ordinamento dei tributi è confermata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1117
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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