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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1117/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1880/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Comune di Pozzallo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1200/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 3205 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava il prefato atto, sulla base di tra motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1° L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241; difetto di motivazione ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15,
16, 17 e 18 del Regolamento IUC, Titolo 3 del Comune di Pozzallo (approvato con deliberazione del C.C.
106/2014) per difetto di motivazione/indicazione delle tariffe applicate, del numero degli occupanti e della superficie.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1° L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241; difetto di motivazione ed eccesso di potere, sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15, 16, 17 e 18 del Regolamento IUC, Titolo 3 (approvato con deliberazione del C.C. 106/2014) per difetto di motivazione/indicazione delle tariffe applicate, del numero degli occupanti, sotto altro profilo.
- Illegittimità derivata e disapplicazione ex art. 7 comma 5 d.lgs n. 546 del 1992. Illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle Aliquote e delle Tariffe per incompetenza.
Si costituiva il Comune di Pozzallo, richiedendo il rigetto del ricorso.
La sentenza impugnata, nell'accogliere il ricorso del contribuente, così motiva ”Il terzo motivo di censura del ricorso è fondato e assorbe ogni altra ragione di doglianza.
Il Comune di Pozzallo propone appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c.,, violazione a falsa applicazione legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 639 e 689 – Regolamento istitutivo della
IUC art. 12,
Il contribuente appellato non si è costituito.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione, si evincono le ragioni dell'Ente impositore che insiste sulla legittimità in ordine alla tariffa applicabile.
La questione dell'organo comunale competente all'approvazione delle tariffe relative alla tassa per la gestione del servizio dei rifiuti è stata, pur in presenza del nuovo regime di prelievo TARI, controversa, attesa anche la diversità di vedute tra la giustizia tributaria, peraltro non sempre omogenea, e la giustizia amministrativa.
Il dato su cui concordano i due livelli della giurisprudenza è che in Sicilia il rinvio statico alla legge n. 142/90 operato con la legge regionale n. 48/91 comporta l'applicazione dell'art. 32, comma 2, lettera g) della citata legge n. 142/90, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in ordine alla “istituzione e ordinamento dei tributi”. L'impianto del tributo nell'ordinamento locale è un attività complessa che consta di più atti e di più fasi e fra queste vi sono certamente l'approvazione del Regolamento che disciplina il tributo e l'approvazione del connesso Piano finanziario. Anche tali atti non possono non essere approvati dal Consiglio comunale, non solo perché trattasi formalmente di atti regolamentari e di programmazione finanziaria, ma perché in essi vengono fatte scelte che sottendono la citata funzione di indirizzo politico.
Il Comune di Pozzallo, con la Delibera n. 59 del 30.7.2015, aveva approvato il Piano Economico e Finanziario
TARI per l'anno 2015, e aveva dato mandato all'ufficio competente di predisporre le tariffe. Con la successiva
Delibera n. 70 del 24.9.2015, il Consiglio Comunale deliberava di ritirare, in autotutela, la deliberazione n.59,
e di approvare, nel contempo, il PEF TARI 2015, dando mandato agli uffici di predisporre le tariffe per l'anno
2015. Con la Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n.81 del 8.10.2016, il Responsabile del settore, considerato che per l'anno 2015 le tariffe ed il relativo ruolo non erano stati deliberati dall'organo competente, e che, dunque, per l'anno 2015, andavano applicate le tariffe dell'anno 2014, procedeva ad approvare il ruolo TARI 2015 con le tariffe determinate.
Nel caso specifico, pertanto, non è dato ravvisare l'illegittimità dei provvedimenti generali in quanto le tariffe
TARI sono state approvate dal consiglio comunale con l'ausilio dei competenti uffici tecnici e finanziari del
Comune.
Assorbiti gli altri motivi.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da normativa speciale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello del Comune di Pozzallo ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittimo l'avviso di pagamento TARI prot. n. 3205 del 31/08/2020, relativo all'anno di imposta 2015.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM IC TA ID TA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1880/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Comune di Pozzallo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1200/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 3205 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava il prefato atto, sulla base di tra motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1° L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241; difetto di motivazione ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15,
16, 17 e 18 del Regolamento IUC, Titolo 3 del Comune di Pozzallo (approvato con deliberazione del C.C.
106/2014) per difetto di motivazione/indicazione delle tariffe applicate, del numero degli occupanti e della superficie.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1° L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241; difetto di motivazione ed eccesso di potere, sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15, 16, 17 e 18 del Regolamento IUC, Titolo 3 (approvato con deliberazione del C.C. 106/2014) per difetto di motivazione/indicazione delle tariffe applicate, del numero degli occupanti, sotto altro profilo.
- Illegittimità derivata e disapplicazione ex art. 7 comma 5 d.lgs n. 546 del 1992. Illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle Aliquote e delle Tariffe per incompetenza.
Si costituiva il Comune di Pozzallo, richiedendo il rigetto del ricorso.
La sentenza impugnata, nell'accogliere il ricorso del contribuente, così motiva ”Il terzo motivo di censura del ricorso è fondato e assorbe ogni altra ragione di doglianza.
Il Comune di Pozzallo propone appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c.,, violazione a falsa applicazione legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 639 e 689 – Regolamento istitutivo della
IUC art. 12,
Il contribuente appellato non si è costituito.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione, si evincono le ragioni dell'Ente impositore che insiste sulla legittimità in ordine alla tariffa applicabile.
La questione dell'organo comunale competente all'approvazione delle tariffe relative alla tassa per la gestione del servizio dei rifiuti è stata, pur in presenza del nuovo regime di prelievo TARI, controversa, attesa anche la diversità di vedute tra la giustizia tributaria, peraltro non sempre omogenea, e la giustizia amministrativa.
Il dato su cui concordano i due livelli della giurisprudenza è che in Sicilia il rinvio statico alla legge n. 142/90 operato con la legge regionale n. 48/91 comporta l'applicazione dell'art. 32, comma 2, lettera g) della citata legge n. 142/90, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in ordine alla “istituzione e ordinamento dei tributi”. L'impianto del tributo nell'ordinamento locale è un attività complessa che consta di più atti e di più fasi e fra queste vi sono certamente l'approvazione del Regolamento che disciplina il tributo e l'approvazione del connesso Piano finanziario. Anche tali atti non possono non essere approvati dal Consiglio comunale, non solo perché trattasi formalmente di atti regolamentari e di programmazione finanziaria, ma perché in essi vengono fatte scelte che sottendono la citata funzione di indirizzo politico.
Il Comune di Pozzallo, con la Delibera n. 59 del 30.7.2015, aveva approvato il Piano Economico e Finanziario
TARI per l'anno 2015, e aveva dato mandato all'ufficio competente di predisporre le tariffe. Con la successiva
Delibera n. 70 del 24.9.2015, il Consiglio Comunale deliberava di ritirare, in autotutela, la deliberazione n.59,
e di approvare, nel contempo, il PEF TARI 2015, dando mandato agli uffici di predisporre le tariffe per l'anno
2015. Con la Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n.81 del 8.10.2016, il Responsabile del settore, considerato che per l'anno 2015 le tariffe ed il relativo ruolo non erano stati deliberati dall'organo competente, e che, dunque, per l'anno 2015, andavano applicate le tariffe dell'anno 2014, procedeva ad approvare il ruolo TARI 2015 con le tariffe determinate.
Nel caso specifico, pertanto, non è dato ravvisare l'illegittimità dei provvedimenti generali in quanto le tariffe
TARI sono state approvate dal consiglio comunale con l'ausilio dei competenti uffici tecnici e finanziari del
Comune.
Assorbiti gli altri motivi.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da normativa speciale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello del Comune di Pozzallo ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittimo l'avviso di pagamento TARI prot. n. 3205 del 31/08/2020, relativo all'anno di imposta 2015.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM IC TA ID TA