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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 847/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. SINDONI PATRIZIA ADRIANA giusta procura in Parte_1
atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BAUER RAIMUND , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2024 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. eccependo la nullità della notifica eseguita a mezzo pec, la decadenza e l'infondatezza della pretesa creditoria.
L' resistente si è costituito in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione.
*****
Pagina 1 In primo luogo occorre evidenziare che l'opposizione è ammissibile e tempestiva, essendo stata proposta entro il termine di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito.
Passando all'esame delle doglianze mosse dal ricorrente, si osserva che per quanto riguarda l'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito impugnato è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui l'impugnazione degli atti impositivi produce la sanatoria dei vizi di notifica.
Al riguardo è stato ripetutamente affermato in materia tributaria ( ma il principio è ugualmente applicabile alla riscossione contributiva) “che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio (ovvero
l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per
l'esercizio del potere impositivo (v. tra le più recenti Cass. n. 654 del 2014 e n. 8374 del 2015;
Cass.,Sez. U., 28/09/2018, n. 23620).
«L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente).» (Cass., 16/02/2018, n. 3805);
Cassazione Sez. U, 18/04/2016, n. 7665 ha ancora chiarito che «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.»
Ebbene nel caso in questione il ricorrente ha mostrato di aver avuto conoscenza dell'avviso di addebito notificato a mezzo pec, svolgendo, nel merito, una articolata contestazione avverso l'insita pretesa creditoria.
Consegue da ciò che, in coerenza con i principi sopra enunciati, l'eventuale vizio della notifica dell'avviso di addebito è del tutto irrilevante.
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Per quanto riguarda il motivo di opposizione concernente la pretesa tardività dell'iscrizione a ruolo dei crediti fatti valere dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46 del 1999, si osserva
Pagina 2 che quella in argomento è una decadenza processuale e non sostanziale come confermato dal tenore della norma, dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza processuale dal piano processuale e quello sostanziale, dalla non conformità all'art. 24 cost. di una opzione interpretativa che negasse all'istituto di agire per le vie ordinarie, dalla ratio per il quale il meccanismo della iscrizione a ruolo venne introdotto per fornire un più agevole strumento di realizzazione dei crediti
( vedi in motivazione Cass. 26395/2013 nonché Cass. 14149/2012 che ha affermato che valgono gli stessi principi enunciati in materia di opposizione a decreto ingiuntivo)
Pertanto quand'anche dagli atti non emergesse il rispetto di tale termine, ciò non sarebbe comunque sufficiente all'accoglimento della domanda, atteso che la ritenuta sussistenza del vizio di carattere formale non esime il Giudice dal valutare la fondatezza o meno della pretesa contributiva, tanto più che l'istituto, nel costituirsi in giudizio ha chiesto la condanna al pagamento della somma indicata nell'avviso di addebito.
Va sul punto evidenziato che l'articolo 25, nel prevedere termini perentori di decadenza, riferisce gli stessi alla sola iscrizione a ruolo, senza fare alcun richiamo alla posizione sostanziale sottostante. ( vedi Cass. 26395/2013 nonché Cass. 23600/2009)
La valutazione complessiva del quadro normativo induce, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere il sistema della riscossione a mezzo ruolo come metodo ordinario di esazione del credito, ma non esclusivo, permanendo, comunque, la possibilità di ricorrere al rito ordinario, o anche al procedimento speciale di ingiunzione, nei casi in cui l'iscrizione a ruolo non sia più possibile per l'avvenuto decorso del tempo.
Ma quand'anche l'ente previdenziale non abbia preventivamente formulato nella propria memoria una “domanda riconvenzionale” di condanna al pagamento delle somme eventualmente dovute può ugualmente ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento dell'obbligo contributivo.
Ed invero secondo Cass. 15/6/2007 n.13982 “l'Istituto assicuratore è attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione”, per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto.
Ciò in quanto l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui in cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass. n. 23600/2009; Cass. n.5763/2002).
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Pagina 3 Per quanto concerne il merito della pretesa creditoria l'opponente ha dedotto che l'avviso afferisce al mancato versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2021 dovuti alla gestione commercianti dell' per l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, svolta dalla CP_1
ricorrente e consegue al mancato accoglimento dell'istanza di parziale esonero dal pagamento dei contributi previdenziali avanzata ai sensi della legge n. 178 del 2020 all'art. 1 comma 20 -22 bis, introdotta per contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza da Covid 19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
In particolare l'opponente ha dedotto che la domanda sarebbe stata rigettata perché la stessa era titolare di pensione e pertanto la richiesta di pagamento dei contributi dovuti per il coadiutore sarebbe priva di giustificazione;
con conseguente rideterminazione e riduzione della somma reclamata con l'avviso di addebito.
Sennonchè la dedotta ragione di rigetto della domanda di parziale sgravio contributivo è stata contestata dall' , che ha piuttosto evidenziato l'insussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla CP_1
normativa emergenziale.
A fronte di ciò la ricorrente, gravata dal relativo onere probatorio, non ha fornito alcun valido mezzo di prova.
Sul punto occorre chiarire che in tema di contributi previdenziali vige ex lege l'obbligo di pagamento in capo al datore di lavoro;
il quale è tenuto a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni per sottrarsi, in tutto o in parte, all'obbligazione contributiva. (Cfr Cass. 22/07/2020 n. 15639)
Per le ragioni esposte, in difetto di adeguati elementi di prova, anche la richiesta volta alla rideterminazione della somma portata dall'atto impugnato non può essere accolta.
Del tutto generica e priva di adeguato riscontro si palesa, infine, la dedotta illegittimità delle sanzioni irrogate.
Per questi motivi
l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in euro 1.000,00 oltre iva e cpa come per legge, CP_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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