CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 560/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI OM
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 560/ 2023 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
RI NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22 00196 OM ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MONTEMARANO EMANUELE ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA DI SANTA COSTANZA, 27 00198 OM;
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. TETI MARIA PIA CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 7264 del 16.9.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.6.2020 conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1 al fine di sentire accertare la esistenza del rapporto di lavoro domestico, Parte_2 intercorso dal 1° febbraio 2015 al 1° febbraio 2019, per 6 ore settimanali e, conseguentemente, dichiarare il diritto alla regolarizzazione contributiva;
per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 2.682,63 o maggior minore di giustizia, anche ex art. 36 Cost. e 2099
C.c., ovvero art. 432 Cpc, con accessori e spese di giudizio. L'originaria ricorrente deduceva di aver lavorato con continuità per il periodo indicato alle dipendenze dei convenuti, FI e padre, residenti in due appartamenti adiacenti nel medesimo stabile, presso l'abitazione di costoro, sita in Roma alla via Appia Nuova n. 987, in qualità di collaboratrice domestica, percependo una retribuzione mensile di euro 208 ed osservando l'orario di lavoro, ogni mercoledì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30 (6 ore settimanali).
Nel corso del giudizio dinanzi al tribunale è stata ordinata la integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' il quale si è costituito chiedendo la condanna dei al pagamento dei Pt_1 contributi da quantificare.
e si costituivano contestando le avverse Parte_1 Parte_2 deduzioni e il mancato deposito del CCNL
Il Tribunale riteneva raggiunta la prova sul rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti e condannava e al pagamento delle differenze Parte_1 Parte_2 retributive maturate da in costanza di rapporto di lavoro CP_1
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
.
[...] Con il primo motivo di appello e contestavano Parte_3 Parte_4
l'improcedibilità della domanda per omessa produzione del contratto collettivo nazionale di categoria in forma integrale;
rappresentavano , in ogni caso , la nullità insanabile della domanda di primo grado per siffatta omissione .
Con il secondo motivo di appello denunciavano la carenza di legittimazione passiva del signor poiché non era emerso alcun elemento tale da configurare una continuativa Parte_2 presenza del signor all'interno dell'immobile di via Appia nuova numero 987 ; evidenziavano Pt_1 che non esiste alcun immobile adiacente a quello dove abitava e nessuna allegazione Parte_3 testimoniale o documentale consentiva di confutare la circostanza che Parte_4 fosse stabilmente residente in provincia di Reggio Calabria e quindi carente di legittimazione passiva nel preteso rapporto di lavoro con . CP_1
Con il terzo motivo di appello la parte contestava che fosse stata raggiunta la prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deducendo che non vi erano messaggi email , whatsapp , scambi epistolari, testimonianze di vicini , né qualsivoglia rivendicazione di carattere economico formalizzata dalla appellata . In ogni caso deduceva che le somme erogate asseritamente ricevute in costanza di rapporto sarebbero state idonee a soddisfare il preteso credito . Da ultimo contestava la CP_ quantificazione delle spese di lite operata dal tribunale anche in favore dell'
Si costituiva la signora contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza. Si costituiva l' riportandosi ai propri scritti defensionali . CP_2
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato. Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili. (Cass. Ordinanza n. 6135 del 07/03/2024 ). L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, unicamente per il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del
2019) e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n.
10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); al contrario, nel giudizio di merito, ove si ritenga indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, il giudice può utilizzare i poteri istruttori d'ufficio (così Cass. n.
14527 del 2021 in motivazione). Il ricorso in esame dà atto della avvenuta produzione, da parte del lavoratore, della parte testuale dei contratti collettivi ritenuti applicabili e tanto basta ad escludere la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c.
Sono invece fondati i restanti motivi inerenti il difetto di legittimazione passiva e l'assenza di prova del rapporto di lavoro subordinato per come rappresentato nell'originario ricorso.
L'odierna appellata, nel ricorso di primo grado, ha esclusivamente e genericamente indicato di avere lavorato alle dipendenze di e e , padre e FI, abitanti in Parte_2 Parte_1 appartamenti adiacenti nel medesimo stabile in via Appia Nuova 987, senza contratto, dall'1.2.2015 all'1.2.2019, svolgendo mansioni di collaboratore generico polifunzionale e di essere rimasta creditrice della complessiva somma di € 2682,63, a titolo di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.
Nulla, invece, ha allegato in merito alle modalità di svolgimento in concreto delle mansioni, alla sua soggezione al potere direttivo, disciplinare e di controllo degli odierni appellati e al legame tra loro intercorrente;
ha dedotto che lavorava un giorno a settimana per 6 ore dalle 8.30 alle 14.30 e che ha ricevuto una retribuzione mensile di 208 euro, senza pagamento di contributi .
Tuttavia secondo gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati, è onere di chi agisce in giudizio provare la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.
Difatti secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante, infatti, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa (Cass. n.
9853/2002). Il potere organizzativo e gerarchico deve, poi, estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro (Cass. n.
11936/2000). In buona sostanza, gli indici sintomatici della subordinazione sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto
(c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. n.5989/01; n. 4171/2006, n. 4500/2007, n.
5645/2009). Quanto al potere disciplinare, è vero che l'esercizio di tale potere è sicuro indice della subordinazione, ma la sua mancata manifestazione può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se realmente significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (Cass. n. 17008/2014). La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito
(ord. n. 23324/2021) che mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) e il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus); (ex multis,
e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999, 5464/1997, 2690/1994, 4770/2003, 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto).
Ancor più di recente i giudici di legittimità hanno evidenziato (ord. n. 1095/2023) che, quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di un valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso originario della appellata deve essere respinto.
Difatti, anche a prescindere dalla carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio sulla sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, nello specifico contestata , la prova comunque svolta non ha consentito di accertare la fondatezza della pretesa, e quindi la riconducibilità del rapporto nell'alveo della subordinazione.
In effetti nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi come testi Testimone_1
; figlio della ricorrente e , marito di
[...] Persona_1 Parte_1
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto la ricorrente in occasione dei lavori edili Per_1 nell'appartamento tramite l'impresa che aveva svolto i lavori all'inizio del 2015 perché si era occupata delle pulizie finali del cantiere , e che successivamente ebbe rapporti di frequentazione amicale con la famiglia del teste , in media due volte al mese.
Il teste ha confermato di aver lavorato per l'impresa che fece i lavori Testimone_2 nell'appartamento dell' appellante nel 2015 e che in quell'occasione egli stesso presentò sua madre, per svolgere lavori domestici per gli appellanti . Il teste tuttavia riferisce di conoscere gli accordi tra la madre e gli appellanti per quanto da lei riferito anche in relazione agli orari concordati , di essere andato qualche volta a prenderla il mercoledì da casa degli appellanti , di aver aiutato il Per_2
che aveva una casetta di legno nelle vicinanze e di aver saputo sempre dalla madre quando
[...] il rapporto era cessato e che questa si lamentava di non aver percepito quanto le sarebbe spettato . Il teste però dichiarava di non aver assistito agli accordi tra le parti , di essere andato due volte nella casa degli appellanti per svolgere dei lavori e di aver visto nel 2014 e un paio di Parte_2 volte negli anni successivi . Pertanto solo nelle occasioni in cui il teste dichiarava di aver frequentato la casa egli poteva aver visto la ricorrente lavorare ( egli dichiara in effetti che la madre stirava lavava, faceva tutto , spazzava in entrambe le case, puliva il giardino) mentre per il resto le informazioni erano ricevute de relato actoris . Invero il teste dichiarava solo di essere andato ad accompagnarla e riprenderla Via Appia Nuova , ma la circostanza che “frequentasse” la casa di quanto Parte_1 meno due volte al mese è riconosciuta anche dall'appellante (e dall'altro teste escusso), mentre è contestato che ella lavorasse quale domestica dipendente durante queste visite.
Se così è in relazione a difetta completamente la prova della Parte_2 legittimazione passiva intesa come titolarità soggettiva passiva del rapporto perché egli era residente in [...]provincia di Reggio Calabria, ove ha allegato di convivere con la moglie , e frequentava saltuariamente l'appartamento della FI , come comprovato dal fatto che neppure l'unico teste della ricorrente ha dichiarato di averlo visto stabilmente in Via Appia , ma solo un paio di volte. La casetta di legno citata dal teste nella prospettazione della parte appellante era una mera casetta Testimone_1 degli attrezzi e non vi è prova che egli la occupasse effettivamente quando veniva a Roma a trovare la FI ( e la circostanza sarebbe comunque irrilevante ai fini del decidere).
D'altronde non c'è prova dell'esercizio di poteri direttivi, gerarchici di controllo perché nessun teste ha riferito in relazione all'esercizio di tali prerogative da parte degli appellanti e l'unica allegazione documentale consiste in un appunto con elenco di attività da svolgere . Tale appunto non è pianamente riconducibile agli appellanti - che lo hanno contestato - e comunque non potrebbe provare un rapporto di lavoro stabile durato addirittura 4 anni con frequenza settimanale fissa di 6 ore nella giornata del mercoledì . Per il resto difettano qualsivoglia atto o documento idoneo a comprovare i fatti di causa per come dedotti (messaggi whatsapp , richieste economiche della lavoratrice etc.)
L'appello deve essere dunque accolto e respinto l'originario ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo anche nei confronti dell' , ingiustamente convenuto in giudizio per effetto della pretesa contributiva azionata . CP_2
P.Q.M.
In accoglimento dell''appello e in riforma dell'impugnata sentenza respinge l'originario ricorso della ricorrente. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in CP_1 complessivi euro 1314,00 e per il presente grado in complessivi euro 962 nei confronti degli appellanti e dell' CP_2
La Presidente
RI AN ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI OM
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 560/ 2023 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
RI NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22 00196 OM ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MONTEMARANO EMANUELE ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA DI SANTA COSTANZA, 27 00198 OM;
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. TETI MARIA PIA CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 7264 del 16.9.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.6.2020 conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1 al fine di sentire accertare la esistenza del rapporto di lavoro domestico, Parte_2 intercorso dal 1° febbraio 2015 al 1° febbraio 2019, per 6 ore settimanali e, conseguentemente, dichiarare il diritto alla regolarizzazione contributiva;
per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 2.682,63 o maggior minore di giustizia, anche ex art. 36 Cost. e 2099
C.c., ovvero art. 432 Cpc, con accessori e spese di giudizio. L'originaria ricorrente deduceva di aver lavorato con continuità per il periodo indicato alle dipendenze dei convenuti, FI e padre, residenti in due appartamenti adiacenti nel medesimo stabile, presso l'abitazione di costoro, sita in Roma alla via Appia Nuova n. 987, in qualità di collaboratrice domestica, percependo una retribuzione mensile di euro 208 ed osservando l'orario di lavoro, ogni mercoledì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30 (6 ore settimanali).
Nel corso del giudizio dinanzi al tribunale è stata ordinata la integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' il quale si è costituito chiedendo la condanna dei al pagamento dei Pt_1 contributi da quantificare.
e si costituivano contestando le avverse Parte_1 Parte_2 deduzioni e il mancato deposito del CCNL
Il Tribunale riteneva raggiunta la prova sul rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti e condannava e al pagamento delle differenze Parte_1 Parte_2 retributive maturate da in costanza di rapporto di lavoro CP_1
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
.
[...] Con il primo motivo di appello e contestavano Parte_3 Parte_4
l'improcedibilità della domanda per omessa produzione del contratto collettivo nazionale di categoria in forma integrale;
rappresentavano , in ogni caso , la nullità insanabile della domanda di primo grado per siffatta omissione .
Con il secondo motivo di appello denunciavano la carenza di legittimazione passiva del signor poiché non era emerso alcun elemento tale da configurare una continuativa Parte_2 presenza del signor all'interno dell'immobile di via Appia nuova numero 987 ; evidenziavano Pt_1 che non esiste alcun immobile adiacente a quello dove abitava e nessuna allegazione Parte_3 testimoniale o documentale consentiva di confutare la circostanza che Parte_4 fosse stabilmente residente in provincia di Reggio Calabria e quindi carente di legittimazione passiva nel preteso rapporto di lavoro con . CP_1
Con il terzo motivo di appello la parte contestava che fosse stata raggiunta la prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deducendo che non vi erano messaggi email , whatsapp , scambi epistolari, testimonianze di vicini , né qualsivoglia rivendicazione di carattere economico formalizzata dalla appellata . In ogni caso deduceva che le somme erogate asseritamente ricevute in costanza di rapporto sarebbero state idonee a soddisfare il preteso credito . Da ultimo contestava la CP_ quantificazione delle spese di lite operata dal tribunale anche in favore dell'
Si costituiva la signora contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza. Si costituiva l' riportandosi ai propri scritti defensionali . CP_2
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato. Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili. (Cass. Ordinanza n. 6135 del 07/03/2024 ). L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, unicamente per il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del
2019) e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n.
10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); al contrario, nel giudizio di merito, ove si ritenga indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, il giudice può utilizzare i poteri istruttori d'ufficio (così Cass. n.
14527 del 2021 in motivazione). Il ricorso in esame dà atto della avvenuta produzione, da parte del lavoratore, della parte testuale dei contratti collettivi ritenuti applicabili e tanto basta ad escludere la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c.
Sono invece fondati i restanti motivi inerenti il difetto di legittimazione passiva e l'assenza di prova del rapporto di lavoro subordinato per come rappresentato nell'originario ricorso.
L'odierna appellata, nel ricorso di primo grado, ha esclusivamente e genericamente indicato di avere lavorato alle dipendenze di e e , padre e FI, abitanti in Parte_2 Parte_1 appartamenti adiacenti nel medesimo stabile in via Appia Nuova 987, senza contratto, dall'1.2.2015 all'1.2.2019, svolgendo mansioni di collaboratore generico polifunzionale e di essere rimasta creditrice della complessiva somma di € 2682,63, a titolo di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.
Nulla, invece, ha allegato in merito alle modalità di svolgimento in concreto delle mansioni, alla sua soggezione al potere direttivo, disciplinare e di controllo degli odierni appellati e al legame tra loro intercorrente;
ha dedotto che lavorava un giorno a settimana per 6 ore dalle 8.30 alle 14.30 e che ha ricevuto una retribuzione mensile di 208 euro, senza pagamento di contributi .
Tuttavia secondo gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati, è onere di chi agisce in giudizio provare la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.
Difatti secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante, infatti, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa (Cass. n.
9853/2002). Il potere organizzativo e gerarchico deve, poi, estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro (Cass. n.
11936/2000). In buona sostanza, gli indici sintomatici della subordinazione sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto
(c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. n.5989/01; n. 4171/2006, n. 4500/2007, n.
5645/2009). Quanto al potere disciplinare, è vero che l'esercizio di tale potere è sicuro indice della subordinazione, ma la sua mancata manifestazione può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se realmente significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (Cass. n. 17008/2014). La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito
(ord. n. 23324/2021) che mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) e il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus); (ex multis,
e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999, 5464/1997, 2690/1994, 4770/2003, 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto).
Ancor più di recente i giudici di legittimità hanno evidenziato (ord. n. 1095/2023) che, quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di un valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso originario della appellata deve essere respinto.
Difatti, anche a prescindere dalla carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio sulla sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, nello specifico contestata , la prova comunque svolta non ha consentito di accertare la fondatezza della pretesa, e quindi la riconducibilità del rapporto nell'alveo della subordinazione.
In effetti nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi come testi Testimone_1
; figlio della ricorrente e , marito di
[...] Persona_1 Parte_1
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto la ricorrente in occasione dei lavori edili Per_1 nell'appartamento tramite l'impresa che aveva svolto i lavori all'inizio del 2015 perché si era occupata delle pulizie finali del cantiere , e che successivamente ebbe rapporti di frequentazione amicale con la famiglia del teste , in media due volte al mese.
Il teste ha confermato di aver lavorato per l'impresa che fece i lavori Testimone_2 nell'appartamento dell' appellante nel 2015 e che in quell'occasione egli stesso presentò sua madre, per svolgere lavori domestici per gli appellanti . Il teste tuttavia riferisce di conoscere gli accordi tra la madre e gli appellanti per quanto da lei riferito anche in relazione agli orari concordati , di essere andato qualche volta a prenderla il mercoledì da casa degli appellanti , di aver aiutato il Per_2
che aveva una casetta di legno nelle vicinanze e di aver saputo sempre dalla madre quando
[...] il rapporto era cessato e che questa si lamentava di non aver percepito quanto le sarebbe spettato . Il teste però dichiarava di non aver assistito agli accordi tra le parti , di essere andato due volte nella casa degli appellanti per svolgere dei lavori e di aver visto nel 2014 e un paio di Parte_2 volte negli anni successivi . Pertanto solo nelle occasioni in cui il teste dichiarava di aver frequentato la casa egli poteva aver visto la ricorrente lavorare ( egli dichiara in effetti che la madre stirava lavava, faceva tutto , spazzava in entrambe le case, puliva il giardino) mentre per il resto le informazioni erano ricevute de relato actoris . Invero il teste dichiarava solo di essere andato ad accompagnarla e riprenderla Via Appia Nuova , ma la circostanza che “frequentasse” la casa di quanto Parte_1 meno due volte al mese è riconosciuta anche dall'appellante (e dall'altro teste escusso), mentre è contestato che ella lavorasse quale domestica dipendente durante queste visite.
Se così è in relazione a difetta completamente la prova della Parte_2 legittimazione passiva intesa come titolarità soggettiva passiva del rapporto perché egli era residente in [...]provincia di Reggio Calabria, ove ha allegato di convivere con la moglie , e frequentava saltuariamente l'appartamento della FI , come comprovato dal fatto che neppure l'unico teste della ricorrente ha dichiarato di averlo visto stabilmente in Via Appia , ma solo un paio di volte. La casetta di legno citata dal teste nella prospettazione della parte appellante era una mera casetta Testimone_1 degli attrezzi e non vi è prova che egli la occupasse effettivamente quando veniva a Roma a trovare la FI ( e la circostanza sarebbe comunque irrilevante ai fini del decidere).
D'altronde non c'è prova dell'esercizio di poteri direttivi, gerarchici di controllo perché nessun teste ha riferito in relazione all'esercizio di tali prerogative da parte degli appellanti e l'unica allegazione documentale consiste in un appunto con elenco di attività da svolgere . Tale appunto non è pianamente riconducibile agli appellanti - che lo hanno contestato - e comunque non potrebbe provare un rapporto di lavoro stabile durato addirittura 4 anni con frequenza settimanale fissa di 6 ore nella giornata del mercoledì . Per il resto difettano qualsivoglia atto o documento idoneo a comprovare i fatti di causa per come dedotti (messaggi whatsapp , richieste economiche della lavoratrice etc.)
L'appello deve essere dunque accolto e respinto l'originario ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo anche nei confronti dell' , ingiustamente convenuto in giudizio per effetto della pretesa contributiva azionata . CP_2
P.Q.M.
In accoglimento dell''appello e in riforma dell'impugnata sentenza respinge l'originario ricorso della ricorrente. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in CP_1 complessivi euro 1314,00 e per il presente grado in complessivi euro 962 nei confronti degli appellanti e dell' CP_2
La Presidente
RI AN ZI