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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4588/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84123 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00202591 50 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto e notificato a mezzo PEC in data 3 settembre 2025 e depositato telematicamente il 30 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020250020259150000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2020 per complessivi € 622,85.
A fondamento del gravame, il ricorrente eccepiva: 1) il difetto del presupposto impositivo in relazione al veicolo targato Targa_1, allegando un giudicato esterno (Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3960/2021) che accertava la perdita di possesso del mezzo a far data dal 3 aprile 2018; 2) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici (nn. 064008998277 e 064123886087), con conseguente nullità derivata della cartella per violazione della sequenza procedimentale;
3) l'intervenuta prescrizione triennale del credito azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale formulava in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita, indicando quale giudice competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, trattandosi di tributi di competenza della
Regione IA. Sempre in rito, l'AdER eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure inerenti il merito della pretesa e la notifica degli atti prodromici, formulando domanda di manleva nei confronti della Regione IA. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso rilevando l'interruzione dei termini prescrizionali.
La Regione IA, sebbene ritualmente intimata a mezzo PEC all'indirizzo urp@pec.regione.campania. it, non si costituiva in giudizio.
All'udienza camerale, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che risulta fondata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La questione dirimente attiene alla corretta individuazione del giudice tributario territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce espressamente che: "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione". Il medesimo articolo precisa inoltre che se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è competente la Corte
"nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale per l'annualità 2020. I motivi di doglianza sollevati da parte ricorrente (omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta prescrizione del credito e perdita del possesso del veicolo accertata giudizialmente) non riguardano vizi propri della cartella di pagamento o dell'attività di mera riscossione, bensì colpiscono la fondatezza e l'esistenza stessa della pretesa tributaria, oltre che la regolarità del procedimento accertativo a monte.
A fronte di tali contestazioni sostanziali, che investono direttamente il rapporto d'imposta, sussiste un litisconsorzio facoltativo e la legittimazione sostanziale a contraddire spetta all'ente impositore, titolare esclusivo del credito e unico soggetto cui spetta l'onere di provare la correttezza dell'iscrizione a ruolo e la valida notifica degli accertamenti. L'Ente titolare del rapporto controverso è la Regione IA, la cui sede legale è situata nel Comune di Napoli.
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora venga impugnata una cartella esattoriale deducendo vizi che attengono al merito della pretesa tributaria (come l'avvenuta prescrizione,
l'omessa notifica dell'atto presupposto o la perdita del possesso ex art. 5 D.L. 953/1982), il criterio di collegamento territoriale deve essere individuato con riferimento alla sede dell'ente impositore titolare del credito, essendo l'Agente della Riscossione un mero "adiectus solutionis causa" deputato alla fase esecutiva.
Ne consegue che, radicandosi la controversia sul credito originario vantato dalla Regione IA (con sede a Napoli), la competenza territoriale spetta inderogabilmente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
In virtù del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 546/1992, l'incompetenza territoriale di questa
Corte deve essere dichiarata con sentenza, con contestuale indicazione del Giudice competente dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto.
La natura pregiudiziale e meramente processuale della presente decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4588/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84123 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00202591 50 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto e notificato a mezzo PEC in data 3 settembre 2025 e depositato telematicamente il 30 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020250020259150000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2020 per complessivi € 622,85.
A fondamento del gravame, il ricorrente eccepiva: 1) il difetto del presupposto impositivo in relazione al veicolo targato Targa_1, allegando un giudicato esterno (Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3960/2021) che accertava la perdita di possesso del mezzo a far data dal 3 aprile 2018; 2) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici (nn. 064008998277 e 064123886087), con conseguente nullità derivata della cartella per violazione della sequenza procedimentale;
3) l'intervenuta prescrizione triennale del credito azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale formulava in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita, indicando quale giudice competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, trattandosi di tributi di competenza della
Regione IA. Sempre in rito, l'AdER eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure inerenti il merito della pretesa e la notifica degli atti prodromici, formulando domanda di manleva nei confronti della Regione IA. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso rilevando l'interruzione dei termini prescrizionali.
La Regione IA, sebbene ritualmente intimata a mezzo PEC all'indirizzo urp@pec.regione.campania. it, non si costituiva in giudizio.
All'udienza camerale, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che risulta fondata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La questione dirimente attiene alla corretta individuazione del giudice tributario territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce espressamente che: "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione". Il medesimo articolo precisa inoltre che se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è competente la Corte
"nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale per l'annualità 2020. I motivi di doglianza sollevati da parte ricorrente (omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta prescrizione del credito e perdita del possesso del veicolo accertata giudizialmente) non riguardano vizi propri della cartella di pagamento o dell'attività di mera riscossione, bensì colpiscono la fondatezza e l'esistenza stessa della pretesa tributaria, oltre che la regolarità del procedimento accertativo a monte.
A fronte di tali contestazioni sostanziali, che investono direttamente il rapporto d'imposta, sussiste un litisconsorzio facoltativo e la legittimazione sostanziale a contraddire spetta all'ente impositore, titolare esclusivo del credito e unico soggetto cui spetta l'onere di provare la correttezza dell'iscrizione a ruolo e la valida notifica degli accertamenti. L'Ente titolare del rapporto controverso è la Regione IA, la cui sede legale è situata nel Comune di Napoli.
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora venga impugnata una cartella esattoriale deducendo vizi che attengono al merito della pretesa tributaria (come l'avvenuta prescrizione,
l'omessa notifica dell'atto presupposto o la perdita del possesso ex art. 5 D.L. 953/1982), il criterio di collegamento territoriale deve essere individuato con riferimento alla sede dell'ente impositore titolare del credito, essendo l'Agente della Riscossione un mero "adiectus solutionis causa" deputato alla fase esecutiva.
Ne consegue che, radicandosi la controversia sul credito originario vantato dalla Regione IA (con sede a Napoli), la competenza territoriale spetta inderogabilmente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
In virtù del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 546/1992, l'incompetenza territoriale di questa
Corte deve essere dichiarata con sentenza, con contestuale indicazione del Giudice competente dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto.
La natura pregiudiziale e meramente processuale della presente decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.