Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2025, proposto da
RI ZZ, NA ME NN NZ, AR CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 1.10.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. ER AB IM, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come precisato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. I ricorrenti ZZ RI, NZ NA ME NN e CI AR agiscono dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. Lavoro, n. 317 del 1° ottobre 2024, nella parte in cui:
- ha accertato e dichiarato il diritto di RI EO di ottenere la carta docente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione;
- accertato e dichiarato il diritto di NA ME NN LEANZA di ottenere la carta docente per l’anno 2022/2023, per l’importo di € 500,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione;
- accertato e dichiarato il diritto di AR PA di ottenere la carta docente per gli anni 2021/2022 e 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione;
- per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata al Ministero in data 8 ottobre 2024, non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere ai ricorrenti le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza in un termine prefiggendo da questo giudice, mediante l’accredito delle somme spettanti a ciascuno degli interessati, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
2.2. In prossimità dell’udienza camerale di trattazione del ricorso, la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria in cui ha dato atto che “nello scorso mese di dicembre 2025, il Ministero convenuto ha provveduto ad accreditare le somme riconosciute dal Tribunale di Cremona in sentenza a titolo di carta del docente nel portafoglio elettronico dei docenti, come comunicato dagli stessi allo scrivente legale mediante mail allegata” , depositata in giudizio. Nel contempo, peraltro, la difesa di parte ricorrente ha precisato che, allo stato, “non vi è stata la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria come da condanna del Tribunale di Cremona” . Ha chiesto, pertanto, in relazione a tali ultimi emolumenti, l’accoglimento del ricorso ai fini della “completa ottemperanza” del giudicato azionato, con rifusione delle spese legali e del contributo unificato.
2.3. All’udienza camerale dell’8 gennaio 2026, sentito il difensore dell’Amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione.
3.1. Alla luce di quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria conclusiva, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente a tutte le somme liquidate nella sentenza azionata in favore dei ricorrenti ad eccezione degli importi relativi alla “maggior somma tra interessi legali e rivalutazione” dalla data di insorgenza del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, somma rispetto alla quale persiste l’inadempimento dell’Amministrazione, secondo la deduzione di parte ricorrente, non contestata dalla difesa erariale.
3.2. Limitatamente a tali importi residui, dovuti a ciascuno dei ricorrenti, il ricorso va accolto.
3.3. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.4. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.5. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla parte della sentenza azionata concernente il riconoscimento a ciascuno dei ricorrenti della “maggior somma tra interessi legali e rivalutazione” dalla data di insorgenza del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
3.6. In questi limiti il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.7. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
3.8. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.9. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.10. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l’ottemperanza (peraltro solo parziale) è avvenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso in esame; va inoltre disposta la distrazione dei relativi emolumenti in favore di procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RO, Presidente
ER AB IM, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AB IM | RO RO |
IL SEGRETARIO