Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
- Consigliere relatore-2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 221 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 957/2021(RG 5844/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro subordinato, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante - contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
difeso dall'avv. V. ZACCARIA
-Appellata-
OGGETTO: "Accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 29/6/2021 Parte 1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate a vario titolo durante il rapporto di lavoro intercorso dal 3/12/1999 al 16/11/2001, riconoscendo l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni diritto, alla data della prima richiesta stragiudiziale del 28/3/2008.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere ritenuto contestata la circostanza della prosecuzione del rapporto di lavoro anche dopo la data del 16/11/2001 e fino al 2004, mentre sul punto nulla aveva eccepito la difesa della datrice di lavoro. Peraltro la prosecuzione del rapporto era
Si è costituita la appellata, riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. In primo grado, nella memoria di costituzione, la resistente ha espressamente sollevato l'eccezione di prescrizione delle spettanze retributive rivendicate, proprio sul presupposto che il rapporto di lavoro fosse cessato in data 16/11/2001, fatto che ha valorizzato ripetendolo più volte. Dunque non si comprende come l'appellante abbia ritenuto che vi fosse una mancata contestazione della durata del rapporto, che invece è stata esplicitamente contestata.
Quanto alla prova testimoniale, è risultata inconferente rispetto alla durata del rapporto, avendo dichiarato i primi due testi di avere visto il ricorrente lavorare saltuariamente intorno al 1999, mentre l'ultimo teste Testimone 1 ricordava di averlo visto lavorare come guardiano circa 15 o
16 anni addietro rispetto alla data della testimonianza, avvenuta il 23/3/2021, dunque intorno al
2005,2006, anni in cui pacificamente non vi è stato rapporto di lavoro tra le parti. In ogni caso il ricordo del teste era così vago da non sapere nemmeno per quale ditta lavorasse il ricorrente. E in effetti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dal modello C2 storico risultano altri rapporti di lavoro dopo il 2001 con ditte diverse dalla convenuta.
Nessuna prova allora risulta della prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il 2001.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata CP_1 essendo chiaramente una svista l'indicazione delle due parti appellate. Non ricorrono i presupposti per riconoscere la lite temeraria.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida a titolo di compensi professionali in € 3500,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre oneri accessori come per legge.
Taranto, 12/2/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott. ssa A. Lastella