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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 755/2022 R.G. promosso da
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Pasquale Passalacqua
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella
Appellato – appellante incidentale
Oggetto: appello - opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.2.2020 l' proponeva opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n.1049/2019, con il quale già dipendente Controparte_1
dell'ente, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 2.264,04, corrispondente alle trattenute operate dall'ente sulla rata di novembre della pensione di vecchiaia per il recupero delle asserite maggiori somme corrisposte a titolo di “indennità di anzianità”. L'istituto sosteneva la correttezza del proprio operato in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'indennità di anzianità va calcolata esclusivamente sullo stipendio tabellare e non pure su ulteriori elementi retributivi, quali gli onorari, ancorché fissi e continuativi.
Con sentenza n. 534/2022 del 7.6.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione: il primo giudice riteneva che l'avvocato avesse percepito le CP_1
somme erogate dall' senza dolo o colpa e che, in ogni caso, l'opponente non Pt_1
avesse dato prova “della asserita “compensazione” tra crediti dell che Pt_1
avrebbero giustificato le trattenute azionate con il ricorso opposto”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato Pt_1
l'11.8.2022. Si costituiva resistendo al gravame e proponendo Controparte_1
appello incidentale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura lA sentenza per l'estrema stringatezza della motivazione al limite della inesistenza. La difesa dell'ente ricostruisce preliminarmente la vicenda oggetto del giudizio: rileva che l'odierno appellato ha prestato servizio alle dipendenze dell'ente in qualità di avvocato dal 2.5.1975 all'1.3.2010, maturando un'anzianità convenzionale di 35 anni. A norma dell'art. 13, comma 1 della legge n. 70/1975 “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”. Al momento della collocazione a riposo dell'avvocato , l'orientamento CP_1
dell' era nel senso di computare nella base di calcolo dell'indennità anche gli Pt_1
onorari liquidati agli avvocati nel periodo di servizio e conseguentemente l'ente aveva liquidato all'avvocato la somma lorda di € 480.364,73. Le oscillazioni CP_1
registrate nella giurisprudenza in materia erano state superate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7154/20210, avevano enunciato il seguente principio di diritto: “l'art. 13 l. n. 70/1975 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il t.f.r. di cui all'art.
2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina delle facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza Pt_1
comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” (Cass. SU. 25.3.2010, n. 7154).
L' conseguentemente aveva proceduto al recupero delle somme Pt_1
erroneamente corrisposte a titolo di indennità di anzianità trattenendole dalle somme dovute a titolo di pensione.
1.1.L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che l'avv. CP_1
avesse percepito le somme erogate dall' senza alcun dolo o colpa, e per avere Pt_1
conseguentemente escluso la ripetibilità del pagamento indebito.
Deduce che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'eventuale condizione di buona fede del soggetto che ha percepito un pagamento indebito non esclude il diritto a ripetere quanto corrisposto senza titolo, a maggior ragione, quando il pagamento indebito è effettuato da una pubblica amministrazione, ipotesi nella quale l'affidamento del percettore sarebbe meno rilevante rispetto al preminente interesse pubblico al recupero delle somme erogate indebitamente. Rileva che, sul punto, consolidata giurisprudenza ha ritenuto che: “l'affidamento del pubblico dipendente e la sua buona fede non sono di ostacolo all'esercizio del potere dovere di recupero delle somme a lui erroneamente corrisposte;
l'amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato”
(così da ultimo Consiglio di Stato Sez. IV 3.1.2018 n. 27); principio ribadito dalla successiva giurisprudenza.
Aggiunge che, nel caso di specie, nessun rilievo potrebbe assumere il richiamo alle norme CEDU e alla giurisprudenza di Strasburgo, per le quali l'esercizio del diritto degli enti pubblici al recupero delle somme indebitamente corrisposte è precluso, in considerazione dell'affidamento del percipiente, ma solo in presenza di una serie di condizioni, che difettano nel caso di specie.
Precisa che, in particolare, la Corte EDU, ai fini della irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, richiede il requisito della durata: deve, cioè, trattarsi non già di una singola e isolata elargizione, ma di una prestazione corrisposta in maniera ripetuta e continuativa nel tempo. Evidenzia, quindi, che certamente, nel caso de quo, non può ritenersi sussistente il suddetto requisito, in quanto il trattamento di fine servizio costituisce una prestazione che, per natura, è insuscettibile di corresponsione continuativa e costante nel tempo.
Quanto al principio del “giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da una parte, e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni dall'altra” di cui alla sentenza della Corte EDU, Per_1
l'appellante – sulla scorta di diversi precedenti di merito (cfr. Corte di Appello di
Palermo del 22.10.2021) – esclude che lo stesso sia stato violato nel caso di specie.
Assume che, in ogni caso, le norme CEDU sarebbero sprovviste di efficacia diretta nell'ordinamento interno e, pertanto, inidonee a determinare la disapplicazione delle norme legislative interne.
1.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto indimostrata la compensazione tra le somme recuperate dall' e i crediti dallo stesso Istituto vantati nei confronti Pt_1 dell'appellato . A tal proposito, ribadisce che l'ente ha liquidato all'Avv. CP_1
l'indennità di anzianità per complessivi €. 480.364,73, mentre depurandolo CP_1
dagli onorari l'importo dovuto era pari a €. 207.993,33, pertanto ne deriva un credito dell' pari a €. 272.371, 40. Pt_1
Assume che, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto escludere la fondatezza della pretesa azionata, in via monitoria, dall'odierno appellato alla luce del credito vantato da esso stesso appellante in forza della corretta interpretazione dell'art. 13 l. n. 70/1975, sì come ripetutamente chiarita dalla Suprema Corte.
L'odierno appellante sostiene che il proprio operato trova giustificazione nella disciplina civilistica in materia di compensazione legale, che a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti.
Precisa che, nella fattispecie de qua, viene in rilievo l'ipotesi di compensazione impropria giacché la relazione debito-credito nasce da un unico rapporto di lavoro che consente al giudice di compiere d'ufficio l'accertamento contabile del saldo finale (come sostenuto da Cassazione 26.04.2018 n. 10132; Cass.
23.03.2017 n. 7474).
1.3 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto la procura
è stata rilasciata dal dirigente centrale delle risorse umane: rileva che il primo giudice aveva accertato la necessità che la procura venisse rilasciata dal presidente dell'ente e tale statuizione non è stata oggetto di censura e, dunque, è passata in giudicato. La procura per il presente grado è stata conferita nuovamente dal dirigente centrale delle risorse umane e – sostiene l'appellato – l'appello è inammissibile.
In subordine, con il primo motivo di appello incidentale la difesa di CP_1
lamenta che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare l'eccezione di nullità dell'opposizione per difetto della procura alle liti e nell'ordinare la regolarizzazione della procura con effetti ex tunc ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009. Sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto regolarizzare il difetto della procura alle liti, poiché il difetto di rappresentanza non era stato rilevato d'ufficio, bensì dalla controparte interessata;
pertanto, la regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire solo a cura della parte alla prima difesa utile, escludendo la possibilità di chiedere e ottenere un termine perentorio per tale adempimento così come ribadito da Cass. Ordinanza 3 novembre 2022 n. 32399. Il giudice di primo grado, quindi, non avendo l' regolarizzato spontaneamente la Pt_1
propria procura alle liti nella prima udienza, nella quale, invece, ha chiesto un termine per poter effettuare successivamente tale regolarizzazione, e avendo ritenuto realmente invalida la procura rilasciata dalla Dirigente Centrale delle Risorse
Umane, dott.ssa , avrebbe dovuto rigettare l'opposizione e Persona_2
non, come invece ha fatto, concedere un termine perentorio per la regolarizzazione con effetti sananti ex tunc.
2.Occorre esaminare preliminarmente, stante l'idoneità a definire il giudizio,
l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di procura e il primo motivo di appello incidentale.
Il giudice di primo grado ha espressamente rigettato l'eccezione di nullità della procura con ordinanza resa all'udienza del 23.11.2021. A fronte di tale rigetto l'assegnazione di un termine per regolarizzare deve ritenersi priva di effetto e la conseguente produzione di ulteriore procura sottoscritta dal presidente dell'ente deve ritenersi eseguita esclusivamente a titolo precauzionale. Nella sentenza non si fa riferimento alla nullità della procura né viene indicato nell'intestazione della sentenza che la procura è stata sottoscritta dal presidente dell'ente.
Nessun giudicato si è formato in ordine alla necessità che la procura venisse conferita dal presidente dell'ente.
La procura conferita per il giudizio di primo grado, così come quella conferita per il presente giudizio dal direttore dell' è Controparte_2
valida. L' ha documentato che con determinazione n. 95 del 2.8.2019 il Pt_1
presidente dell' ha espressamente conferito al direttore centrale delle Risorse Pt_1
Umane il potere di conferire la procura all'avv. Passalacqua e ad altri due difensori esterni all'ente per n. 170 giudizi aventi a oggetto, come quello in esame, il recupero di quanto pagato in eccesso agli avvocati già dipendenti dell'ente a titolo di indennità di fine servizio.
Le ragioni sopra esposte determinano l'assorbimento del motivo di appello incidentale relativo all'erronea assegnazione di un termine per la regolarizzazione della procura.
2.2. L'appello principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L' ha detratto dall'importo dovuto a titolo di pensione una parte del Pt_1
maggior credito vantato a titolo di recupero dell'indebito derivato dall'erronea determinazione dell'indennità di anzianità pagata all'avv. , calcolata anche CP_1
sugli onorari percepiti dal dipendente, indennità che l'ente ritiene debba essere calcolata esclusivamente sulla retribuzione percepita, senza considerare gli onorari.
In ordine alla sussistenza dell'indebita erogazione per erroneità del criterio di calcolo basato non soltanto sulla retribuzione ma anche sugli onorari liquidati il collegio ritiene sufficiente richiamare ex art. 118 disp att. c.p.c. la sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 7154 del 2010 le cui argomentazioni si condividono “La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del ed, parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari
a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo
l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare
e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell prevedenti, ai fini del trattamento Pt_1
di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo". Tale principio è stato poi confermato di recente dalle successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr Cass civ. sez. lav.,
18/11/2015, n.23619 Per determinare la base di calcolo del trattamento di quiescenza e di fine rapporto, spettante ai dipendenti degli enti c.d. parastatali, non devono considerarsi le voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive simili e devono ritenersi abrogate o illegittime o, comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti che considerano ai fini del computo del trattamento di quiescenza
(comunque denominato) le altre competenze a carattere fisso o continuativo) e
Cassazione civile sez. lav., 3/3/2020, n.5892).
Di recente, inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73 del
26/4/2024, ha rigettato la questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 13 della L n. 70/1975 in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame relativa a un avvocato dipendente dell'INAIL “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 20 marzo 1975, n. 70, censurato per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente, non consente che la quota delle competenze
e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante. Se è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza. Tale principio deve, invece, ritenersi osservato allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale, mentre la “quota onorari”, riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n.
70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, poiché tali competenze costituiscono un'attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale”.
Non è contestato che l' abbia erogato all'avvocato l'importo Pt_1 CP_1
complessivo di € 480.364,73 determinato includendo nella base di calcolo anche gli onorari.
2.3.Il rilievo sollevato da parte appellata relativo alla inammissibilità della compensazione è infondato atteso che qualora la reciproca relazione debito – credito derivi da un unico rapporto come nel caso in esame, la compensazione non soggiace ai limiti di cui all'art. 1243 c.c. e il giudice può procedere d'ufficio alla compensazione impropria mediante un semplice accertamento contabile dei rapporti di dare e avere (cfr Cassazione civile sez. lav. - 26/04/2018, n. 10132).
L' nel presente giudizio non ha chiesto la condanna al pagamento Pt_1
dell'intero importo del credito vantato, ma soltanto la revoca del decreto ingiuntivo e dunque non occorre stabilire l'esatto ammontare dell'intero credito dell' Pt_1
essendo certo che l'importo da restituire, pacifica la somma erogata a titolo di indennità di anzianità e accertato il criterio di calcolo da applicare per la corretta determinazione dell'indennità dovuta, copre l'importo del decreto ingiuntivo opposto. Sussiste, pertanto il requisito della certezza del credito opposto in compensazione per l'importo portato dal decreto ingiuntivo (Cassazione civile sez. I
- 23/03/2017, n. 7474).
2.3. Anche il motivo di appello relativo all'errato rilievo attribuito dal giudice di primo grado all'elemento soggettivo dell'assenza di dolo o colpa da parte dell'avv. è fondato. CP_1 Alla fattispecie in esame si applicano i principi della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. La norma in questione non subordina il diritto alla ripetizione dell'indebito alla colpa o dolo del percipiente;
la buona fede dell'"accipiens" riguarda esclusivamente la restituzione degli interessi (cfr Cass
8338/2010).
Inoltre, osserva il collegio, il limite della buona fede nel recupero dell'indebito da parte della pubblica amministrazione avrebbe la funzione di contemperare i contrapposti interessi della pubblica amministrazione di recuperare somme indebitamente erogate e dell'accipiens che in buona fede è entrato nella disponibilità di tali somme e le abbia utilizzate per il proprio sostentamento. Nel caso in esame, deve ritenersi sicuramente preminente l'interesse pubblico a recuperare le somme indebitamente erogate, recupero da considerarsi doveroso ex art. 97 Cost, in assenza di elementi che possano consentire di individuare alcuna situazione di bisogno dell'accipiens.
Non muta tali conclusioni il richiamo di parte appellata alla sentenza Corte
EDU dell'11/2/2021. L'accertamento dell'equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico generale e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni, la cui assenza può costituire un limite alla ripetibilità, deve essere valutato in concreto come emerge dalla sentenza della Corte EDU, accertamento nel caso concreto impedito dall'assenza di allegazioni specifiche e prove. Non può ravvisarsi alcuno squilibrio in re ipsa solo sulla base dell'importo elevato della somma oggetto di ripetizione atteso che questa deve rapportarsi all'importo altrettanto elevato dell'indennità complessivamente erogata. Né l'avvocato CP_1
ha allegato in concreto elementi idonei ad accertare una situazione di bisogno che deriverebbe da recupero dell'indebito.
Il collegio richiama, altresì, i principi enunciati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, che ha negato che possa escludersi il diritto della
P.A. di ripetere le somme indebitamente versate solo per ragioni collegate al legittimo affidamento del debitore: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 117, comma 1,
Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui non prevede
l'irripetibilità dell'indebito retributivo laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita. La clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non comporta la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo, poiché la giurisprudenza della cedu ravvisa violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impone di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”.
2.3. In definitiva, alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1049/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, condanna l'avvocato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi CP_1
che liquida per il primo grado in € 1500,00 e per il presente grado in € 1700,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 755/2022 R.G. promosso da
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Pasquale Passalacqua
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella
Appellato – appellante incidentale
Oggetto: appello - opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.2.2020 l' proponeva opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n.1049/2019, con il quale già dipendente Controparte_1
dell'ente, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 2.264,04, corrispondente alle trattenute operate dall'ente sulla rata di novembre della pensione di vecchiaia per il recupero delle asserite maggiori somme corrisposte a titolo di “indennità di anzianità”. L'istituto sosteneva la correttezza del proprio operato in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'indennità di anzianità va calcolata esclusivamente sullo stipendio tabellare e non pure su ulteriori elementi retributivi, quali gli onorari, ancorché fissi e continuativi.
Con sentenza n. 534/2022 del 7.6.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione: il primo giudice riteneva che l'avvocato avesse percepito le CP_1
somme erogate dall' senza dolo o colpa e che, in ogni caso, l'opponente non Pt_1
avesse dato prova “della asserita “compensazione” tra crediti dell che Pt_1
avrebbero giustificato le trattenute azionate con il ricorso opposto”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato Pt_1
l'11.8.2022. Si costituiva resistendo al gravame e proponendo Controparte_1
appello incidentale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura lA sentenza per l'estrema stringatezza della motivazione al limite della inesistenza. La difesa dell'ente ricostruisce preliminarmente la vicenda oggetto del giudizio: rileva che l'odierno appellato ha prestato servizio alle dipendenze dell'ente in qualità di avvocato dal 2.5.1975 all'1.3.2010, maturando un'anzianità convenzionale di 35 anni. A norma dell'art. 13, comma 1 della legge n. 70/1975 “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”. Al momento della collocazione a riposo dell'avvocato , l'orientamento CP_1
dell' era nel senso di computare nella base di calcolo dell'indennità anche gli Pt_1
onorari liquidati agli avvocati nel periodo di servizio e conseguentemente l'ente aveva liquidato all'avvocato la somma lorda di € 480.364,73. Le oscillazioni CP_1
registrate nella giurisprudenza in materia erano state superate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7154/20210, avevano enunciato il seguente principio di diritto: “l'art. 13 l. n. 70/1975 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il t.f.r. di cui all'art.
2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina delle facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza Pt_1
comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” (Cass. SU. 25.3.2010, n. 7154).
L' conseguentemente aveva proceduto al recupero delle somme Pt_1
erroneamente corrisposte a titolo di indennità di anzianità trattenendole dalle somme dovute a titolo di pensione.
1.1.L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che l'avv. CP_1
avesse percepito le somme erogate dall' senza alcun dolo o colpa, e per avere Pt_1
conseguentemente escluso la ripetibilità del pagamento indebito.
Deduce che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'eventuale condizione di buona fede del soggetto che ha percepito un pagamento indebito non esclude il diritto a ripetere quanto corrisposto senza titolo, a maggior ragione, quando il pagamento indebito è effettuato da una pubblica amministrazione, ipotesi nella quale l'affidamento del percettore sarebbe meno rilevante rispetto al preminente interesse pubblico al recupero delle somme erogate indebitamente. Rileva che, sul punto, consolidata giurisprudenza ha ritenuto che: “l'affidamento del pubblico dipendente e la sua buona fede non sono di ostacolo all'esercizio del potere dovere di recupero delle somme a lui erroneamente corrisposte;
l'amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato”
(così da ultimo Consiglio di Stato Sez. IV 3.1.2018 n. 27); principio ribadito dalla successiva giurisprudenza.
Aggiunge che, nel caso di specie, nessun rilievo potrebbe assumere il richiamo alle norme CEDU e alla giurisprudenza di Strasburgo, per le quali l'esercizio del diritto degli enti pubblici al recupero delle somme indebitamente corrisposte è precluso, in considerazione dell'affidamento del percipiente, ma solo in presenza di una serie di condizioni, che difettano nel caso di specie.
Precisa che, in particolare, la Corte EDU, ai fini della irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, richiede il requisito della durata: deve, cioè, trattarsi non già di una singola e isolata elargizione, ma di una prestazione corrisposta in maniera ripetuta e continuativa nel tempo. Evidenzia, quindi, che certamente, nel caso de quo, non può ritenersi sussistente il suddetto requisito, in quanto il trattamento di fine servizio costituisce una prestazione che, per natura, è insuscettibile di corresponsione continuativa e costante nel tempo.
Quanto al principio del “giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da una parte, e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni dall'altra” di cui alla sentenza della Corte EDU, Per_1
l'appellante – sulla scorta di diversi precedenti di merito (cfr. Corte di Appello di
Palermo del 22.10.2021) – esclude che lo stesso sia stato violato nel caso di specie.
Assume che, in ogni caso, le norme CEDU sarebbero sprovviste di efficacia diretta nell'ordinamento interno e, pertanto, inidonee a determinare la disapplicazione delle norme legislative interne.
1.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto indimostrata la compensazione tra le somme recuperate dall' e i crediti dallo stesso Istituto vantati nei confronti Pt_1 dell'appellato . A tal proposito, ribadisce che l'ente ha liquidato all'Avv. CP_1
l'indennità di anzianità per complessivi €. 480.364,73, mentre depurandolo CP_1
dagli onorari l'importo dovuto era pari a €. 207.993,33, pertanto ne deriva un credito dell' pari a €. 272.371, 40. Pt_1
Assume che, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto escludere la fondatezza della pretesa azionata, in via monitoria, dall'odierno appellato alla luce del credito vantato da esso stesso appellante in forza della corretta interpretazione dell'art. 13 l. n. 70/1975, sì come ripetutamente chiarita dalla Suprema Corte.
L'odierno appellante sostiene che il proprio operato trova giustificazione nella disciplina civilistica in materia di compensazione legale, che a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti.
Precisa che, nella fattispecie de qua, viene in rilievo l'ipotesi di compensazione impropria giacché la relazione debito-credito nasce da un unico rapporto di lavoro che consente al giudice di compiere d'ufficio l'accertamento contabile del saldo finale (come sostenuto da Cassazione 26.04.2018 n. 10132; Cass.
23.03.2017 n. 7474).
1.3 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto la procura
è stata rilasciata dal dirigente centrale delle risorse umane: rileva che il primo giudice aveva accertato la necessità che la procura venisse rilasciata dal presidente dell'ente e tale statuizione non è stata oggetto di censura e, dunque, è passata in giudicato. La procura per il presente grado è stata conferita nuovamente dal dirigente centrale delle risorse umane e – sostiene l'appellato – l'appello è inammissibile.
In subordine, con il primo motivo di appello incidentale la difesa di CP_1
lamenta che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare l'eccezione di nullità dell'opposizione per difetto della procura alle liti e nell'ordinare la regolarizzazione della procura con effetti ex tunc ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009. Sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto regolarizzare il difetto della procura alle liti, poiché il difetto di rappresentanza non era stato rilevato d'ufficio, bensì dalla controparte interessata;
pertanto, la regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire solo a cura della parte alla prima difesa utile, escludendo la possibilità di chiedere e ottenere un termine perentorio per tale adempimento così come ribadito da Cass. Ordinanza 3 novembre 2022 n. 32399. Il giudice di primo grado, quindi, non avendo l' regolarizzato spontaneamente la Pt_1
propria procura alle liti nella prima udienza, nella quale, invece, ha chiesto un termine per poter effettuare successivamente tale regolarizzazione, e avendo ritenuto realmente invalida la procura rilasciata dalla Dirigente Centrale delle Risorse
Umane, dott.ssa , avrebbe dovuto rigettare l'opposizione e Persona_2
non, come invece ha fatto, concedere un termine perentorio per la regolarizzazione con effetti sananti ex tunc.
2.Occorre esaminare preliminarmente, stante l'idoneità a definire il giudizio,
l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di procura e il primo motivo di appello incidentale.
Il giudice di primo grado ha espressamente rigettato l'eccezione di nullità della procura con ordinanza resa all'udienza del 23.11.2021. A fronte di tale rigetto l'assegnazione di un termine per regolarizzare deve ritenersi priva di effetto e la conseguente produzione di ulteriore procura sottoscritta dal presidente dell'ente deve ritenersi eseguita esclusivamente a titolo precauzionale. Nella sentenza non si fa riferimento alla nullità della procura né viene indicato nell'intestazione della sentenza che la procura è stata sottoscritta dal presidente dell'ente.
Nessun giudicato si è formato in ordine alla necessità che la procura venisse conferita dal presidente dell'ente.
La procura conferita per il giudizio di primo grado, così come quella conferita per il presente giudizio dal direttore dell' è Controparte_2
valida. L' ha documentato che con determinazione n. 95 del 2.8.2019 il Pt_1
presidente dell' ha espressamente conferito al direttore centrale delle Risorse Pt_1
Umane il potere di conferire la procura all'avv. Passalacqua e ad altri due difensori esterni all'ente per n. 170 giudizi aventi a oggetto, come quello in esame, il recupero di quanto pagato in eccesso agli avvocati già dipendenti dell'ente a titolo di indennità di fine servizio.
Le ragioni sopra esposte determinano l'assorbimento del motivo di appello incidentale relativo all'erronea assegnazione di un termine per la regolarizzazione della procura.
2.2. L'appello principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L' ha detratto dall'importo dovuto a titolo di pensione una parte del Pt_1
maggior credito vantato a titolo di recupero dell'indebito derivato dall'erronea determinazione dell'indennità di anzianità pagata all'avv. , calcolata anche CP_1
sugli onorari percepiti dal dipendente, indennità che l'ente ritiene debba essere calcolata esclusivamente sulla retribuzione percepita, senza considerare gli onorari.
In ordine alla sussistenza dell'indebita erogazione per erroneità del criterio di calcolo basato non soltanto sulla retribuzione ma anche sugli onorari liquidati il collegio ritiene sufficiente richiamare ex art. 118 disp att. c.p.c. la sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 7154 del 2010 le cui argomentazioni si condividono “La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del ed, parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari
a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo
l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare
e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell prevedenti, ai fini del trattamento Pt_1
di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo". Tale principio è stato poi confermato di recente dalle successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr Cass civ. sez. lav.,
18/11/2015, n.23619 Per determinare la base di calcolo del trattamento di quiescenza e di fine rapporto, spettante ai dipendenti degli enti c.d. parastatali, non devono considerarsi le voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive simili e devono ritenersi abrogate o illegittime o, comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti che considerano ai fini del computo del trattamento di quiescenza
(comunque denominato) le altre competenze a carattere fisso o continuativo) e
Cassazione civile sez. lav., 3/3/2020, n.5892).
Di recente, inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73 del
26/4/2024, ha rigettato la questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 13 della L n. 70/1975 in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame relativa a un avvocato dipendente dell'INAIL “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 20 marzo 1975, n. 70, censurato per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente, non consente che la quota delle competenze
e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante. Se è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza. Tale principio deve, invece, ritenersi osservato allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale, mentre la “quota onorari”, riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n.
70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, poiché tali competenze costituiscono un'attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale”.
Non è contestato che l' abbia erogato all'avvocato l'importo Pt_1 CP_1
complessivo di € 480.364,73 determinato includendo nella base di calcolo anche gli onorari.
2.3.Il rilievo sollevato da parte appellata relativo alla inammissibilità della compensazione è infondato atteso che qualora la reciproca relazione debito – credito derivi da un unico rapporto come nel caso in esame, la compensazione non soggiace ai limiti di cui all'art. 1243 c.c. e il giudice può procedere d'ufficio alla compensazione impropria mediante un semplice accertamento contabile dei rapporti di dare e avere (cfr Cassazione civile sez. lav. - 26/04/2018, n. 10132).
L' nel presente giudizio non ha chiesto la condanna al pagamento Pt_1
dell'intero importo del credito vantato, ma soltanto la revoca del decreto ingiuntivo e dunque non occorre stabilire l'esatto ammontare dell'intero credito dell' Pt_1
essendo certo che l'importo da restituire, pacifica la somma erogata a titolo di indennità di anzianità e accertato il criterio di calcolo da applicare per la corretta determinazione dell'indennità dovuta, copre l'importo del decreto ingiuntivo opposto. Sussiste, pertanto il requisito della certezza del credito opposto in compensazione per l'importo portato dal decreto ingiuntivo (Cassazione civile sez. I
- 23/03/2017, n. 7474).
2.3. Anche il motivo di appello relativo all'errato rilievo attribuito dal giudice di primo grado all'elemento soggettivo dell'assenza di dolo o colpa da parte dell'avv. è fondato. CP_1 Alla fattispecie in esame si applicano i principi della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. La norma in questione non subordina il diritto alla ripetizione dell'indebito alla colpa o dolo del percipiente;
la buona fede dell'"accipiens" riguarda esclusivamente la restituzione degli interessi (cfr Cass
8338/2010).
Inoltre, osserva il collegio, il limite della buona fede nel recupero dell'indebito da parte della pubblica amministrazione avrebbe la funzione di contemperare i contrapposti interessi della pubblica amministrazione di recuperare somme indebitamente erogate e dell'accipiens che in buona fede è entrato nella disponibilità di tali somme e le abbia utilizzate per il proprio sostentamento. Nel caso in esame, deve ritenersi sicuramente preminente l'interesse pubblico a recuperare le somme indebitamente erogate, recupero da considerarsi doveroso ex art. 97 Cost, in assenza di elementi che possano consentire di individuare alcuna situazione di bisogno dell'accipiens.
Non muta tali conclusioni il richiamo di parte appellata alla sentenza Corte
EDU dell'11/2/2021. L'accertamento dell'equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico generale e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni, la cui assenza può costituire un limite alla ripetibilità, deve essere valutato in concreto come emerge dalla sentenza della Corte EDU, accertamento nel caso concreto impedito dall'assenza di allegazioni specifiche e prove. Non può ravvisarsi alcuno squilibrio in re ipsa solo sulla base dell'importo elevato della somma oggetto di ripetizione atteso che questa deve rapportarsi all'importo altrettanto elevato dell'indennità complessivamente erogata. Né l'avvocato CP_1
ha allegato in concreto elementi idonei ad accertare una situazione di bisogno che deriverebbe da recupero dell'indebito.
Il collegio richiama, altresì, i principi enunciati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, che ha negato che possa escludersi il diritto della
P.A. di ripetere le somme indebitamente versate solo per ragioni collegate al legittimo affidamento del debitore: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 117, comma 1,
Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui non prevede
l'irripetibilità dell'indebito retributivo laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita. La clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non comporta la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo, poiché la giurisprudenza della cedu ravvisa violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impone di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”.
2.3. In definitiva, alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1049/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, condanna l'avvocato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi CP_1
che liquida per il primo grado in € 1500,00 e per il presente grado in € 1700,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi