Articolo 1 della Legge 10 maggio 1973, n. 277
Articolo 2
Versione
28 giugno 1973
Art. 1.
L'immobile demaniale situato in Brescia, denominate San Giuseppe e distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Brescia con i mappali da 3035 sub 1 a 3035 sub 30, cessa di appartenere al demanio dello Stato ed e' trasferito al patrimonio disponibile dello Stato.
Entrata in vigore il 28 giugno 1973