Articolo 3 della Legge 18 aprile 1984, n. 80
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 aprile 1984
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Versione
25 luglio 1984
Art. 3. Immobili danneggiati da piu' eventi sismici

Nelle regioni Basilicata e Campania ((e Puglia)) i proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1962, i quali hanno subito anche danni dal sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981 ((nonche' i proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982)) possono accedere ai benefici previsti nella presente legge, presentando entro il 31 dicembre 1934 al comune apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 , e dal decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 , anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi previsti nelle predette leggi, ma a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori.
Entrata in vigore il 25 luglio 1984
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