Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3413/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GRANATO DANIELA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ORLANDI ANTONELLA;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(depositate in data 11/04/2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Reggio Emilia, annotato al n. 82, parte 2, serie A, Anno 2007;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza a margine nei rispettivi Comuni di competenza alle seguenti condizioni: 1) le parti si obbligano a comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza con raccomandata o con altro mezzo equipollente;
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3) affidare in via condivisa la figlia minore , ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno sulla stessa la responsabilità genitoriale, separatamente su questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente su questioni di straordinaria amministrazione. Più specificamente, sono questioni di straordinaria amministrazione quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, ecc., che saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle sue capacità e delle sue inclinazioni naturali. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice. Ciascun genitore opererà in modo che la figlia mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, al fine di riceverne cura, educazione, istruzione, assistenza morale e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) collocare la figlia minore , nata a [...] nell'Emilia (RE), il Persona_2
14/03/2009, presso l'abitazione del padre, ove, a far tempo dall' 01/07/2025, potrà trasferire la residenza in 41038 San Felice sul Panaro (MO), via O. Cavicchioni n. 12. Di fatto il trasferimento avverrà al rientro di dal concerto del cantante “ULTIMO”, che si Per_1 svolgerà il 2 luglio 2025 in Ancona e che vi parteciperà con la madre. In ragione dell'età della figlia e, soprattutto, della fase adolescenziale in cui si trova, la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé ogniqualvolta vorrà, previo accordo con il Per_1 padre e compatibilmente agli impegni scolastici e parascolastici della minore;
in ogni caso, DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO la madre avrà il diritto/dovere di tenerla presso di sé a fine settimana alternati da sabato dopo pranzo sino alla domenica prima di cena, previo accordo col padre in ordine agli orari e modalità; DURANTE IL PERIODO EXTRA-SCOLASTICO e, in ogni caso, quando non avrà Per_1 impegni scolastici, la madre, nei fine settimana di propria spettanza, avrà il diritto/dovere di tenerla presso di sé da sabato dopo pranzo sino alla domenica prima di cena, previo accordo col padre in ordine agli orari e modalità; Per quanto riguarda le vacanze e le festività in genere: a) durante le vacanze natalizie: trascorrerà il periodo natalizio ad anni alterni Per_1 secondo le seguenti modalità:
-l'anno in cui trascorrerà la Vigilia con la madre, rientrerà la mattina del 31 Per_1 dicembre presso l'abitazione del padre;
mentre trascorrerà con il padre a partire dalla mattina del 31 dicembre fino al giorno dell'Epifania e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
b) durante le vacanze di Pasqua: ciascun genitore potrà tenere con sé ad anni alterni Per_1 dalla mattina del giovedì sino alla sera del martedì prima di cena, alternandosi di anno in anno;
c) durante le vacanze scolastiche estive da fine scuola ad inizio nuovo anno scolastico: la sig.ra potrà trascorrere con tre settimane, anche non consecutive, da Pt_1 Per_1 concordarsi tassativamente tra i genitori entro e non oltre il 31 di maggio di ogni anno;
al di fuori delle settimane di ferie dei genitori, prestabilite e di spettanza, le parti seguiranno il calendario di frequentazione della figlia da parte della madre come sopra descritto;
d) tutte le altre festività (31 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.): i coniugi seguiranno l'ordinaria frequentazione della figlia.
pagina 2 di 5 Tutte le citate modalità di frequentazione potranno essere di volta in volta modificate su preventivo accordo dei coniugi;
5) relativamente alla minore , a far tempo da luglio 2025, quale contributo al suo Per_1 mantenimento e sino alla sua piena indipendenza economica, la sig.ra corrisponderà Pt_1 al sig. entro il 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, una somma pari ad € CP_1
175,00 (euro centosettancinque//00) mediante bonifici bancari sul c/c intestato al medesimo all' IBAN: [...]; al conseguimento della maggiore età di Per_1
e sino alla sua piena indipendenza economica, la madre effettuerà i bonifici presso Banco Posta Spa di titolarità di , in alternativa su un altro c/c intestato a . Per_1 Per_1
Relativamente a (frequentante l'ultimo anno presso l'Istituto d'Istruzione superiore Pt_2
IIS - L. Nobili di Reggio Emilia nel corso Meccanica, Meccatronica ed Energia, e che quest'anno sarà impegnato nell'esame di stato), a far tempo da luglio 2025 e sino alla sua piena indipendenza economica, la sig.ra corrisponderà entro il 15 di ogni mese, per Pt_1 dodici mensilità annue, una somma pari ad € 175,00 (euro centosettancinque//00) mediante bonifici bancari sul c/c intestato a presso il Banco San Geminiano e San Prospero Pt_2
Spa all' IBAN che lo stesso indicherà. Per il mese di luglio 2025, essendo presso Pt_2
l'abitazione della madre per l'esame di stato, il contributo di mantenimento a favore del figlio sarà quantificato proporzionatamente per la corrispondente frazione del mese in cui Pt_2 starà presso il padre. In ragione dell'età dei figli e, soprattutto, della fase adolescenziale in cui si trovano, se ciascuno e/o entrambi i figli volessero stare presso la madre, gli spostamenti dei figli si effettueranno preferibilmente all'inizio del mese e per l'intero mese o comunque per frazioni settimanali di mese in modo tale da porre a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli, che sarà conseguentemente quantificato o per l'intero mese o per corrispondente frazione settimanale di mese e con le modalità di cui sopra. L'importo del contributo di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, calcolandolo sul sito medesimo, con decorrenza dall'anno successivo a partire dal giorno del mese coincidente con la pubblicazione della sentenza;
fermo restando che se la situazione economico/lavorativa dell'uno o dell'altro genitore dovesse modificarsi, l'importo quantificato a titolo di assegno di mantenimento della prole dovrà essere revisionato, e adeguatamente modificato, in relazione alla condizione economica e reddituale dei genitori. Dal 15 aprile sino a giugno 2025 compresi, il sig. si obbliga a corrispondere CP_1 alla sig.ra entro il 15 di ogni mese una somma pari ad € 175,00 (euro Pt_1 centosettancinque//00) ogni figlio e pertanto complessivi € 350,00 (euro trecentocinquanta//00) mensili, mediante bonifici bancari sul c/c intestato alla medesima IBAN: [...]. Per i trascorsi mesi di novembre-dicembre/2024-gennaio-febbraio-marzo/2025 il sig.
si obbliga a versare il conguaglio rispetto a quanto già corrisposto alla sig.ra CP_1 sul c/c intestato alla medesima. Pt_1
6) Da aprile 2025 compreso, il sig. si obbliga a partecipare nella misura del CP_1
50% alle spese per le lezioni private di , che rimborserà alla sig.ra entro Pt_2 Pt_1
15 giorni dalla comunicazione degli stessi;
la sig.ra provvederà ad Parte_1 informarlo settimanalmente dello svolgimento delle lezioni mediante messaggio o e-mail e a comunicargli i costi quando la stessa gli effettuerà.
pagina 3 di 5 7) le parti si obbligano nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie previste nel protocollo del Tribunale di Reggio Emilia vigente del 13/06/2023.
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione e di aver interamente definito ogni situazione patrimoniale.
9) le parti si prestano fin d'ora assenso al rilascio dei documenti personali della figlia minore anche di quelli validi per l'espatrio.
11) Ognuna delle parti si farà carico di sostenere le spese legali relative al proprio difensore ai sensi dell'art 68 L.P.
12) Le parti rinunciano sin da ora ad esperire ogni mezzo di impugnazione avverso l'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ed il resistente hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
a Reggio Emilia in data 24/06/2007.
Dalla loro unione sono nati i due figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Pt_2 Per_1
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 22/12/2020.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata omologata la separazione personale consensuale fra i coniugi in data 22/12/2020 ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente, così come in epigrafe trascritte, risultando esse non contrastanti con gli interessi della prole.
L'ascolto della figlia minore è manifestamente superfluo alla luce dell'accordo raggiunto. Per_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Pt_1
in data 24 giugno 2007 a Reggio Emilia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Emilia, Atto n. 82, Parte 2, Serie A dell'anno 2007;
pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) regola le condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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