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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1806 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14/5/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Repice come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eletta Albanese come da procura in atti;
APPELLATA
E
- ( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Stazzi come da procura in atti;
APPELLATA
r.g. n. 1 - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte
d'appello ROMA;
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 12679/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 contrariis rejectis in parziale riforma della sentenza n. 12679/2020 del 18 settembre 2020, pubblicata in data 22 settembre 2020, resa dal Tribunale di Roma nel giudizio RG 12642/2020 fermi i capi non espressamente impugnati, in accoglimento del presente atto di appello, in via principale, condannare Controparte_3
al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con
[...] liquidazione delle stesse secondo i criteri di cui a D M . 55 2014. In subordine, previa riforma della sentenza in punto di declaratoria di carenza di legittimazione passiva, condannare ovvero le parti appellate in solido tra di Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con liquidazione delle stesse secondo i criteri di cui a D M 55 2014 In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni _1 contraria istanza, 1) Rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 12679/2019 pubblicata in data 22/09/2020 e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello del Sig. , accertare la legittimazione passiva e/o la responsabilità Parte_1 unicamente in capo a con condanna alle spese di giudizio a Controparte_2 carico delle controparti. Con vittoria di spese di giudizio, comprensive di onorari, spese generali e oneri riflessi pari al 23,80%, ex art. 2 comma 2 L. n. 335/95 e ex art. 1 comma 208 L. n. 266/05, trattandosi di amministrazione difesa da un avvocato iscritto nell'elenco speciale”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_2 contrariis rejectis: Nel merito, rigettare integralmente l'avverso appello siccome infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese come per legge”.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha impugnato la sentenza n. 12679/2020 con cui il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda dal medesimo proposta, ha dichiarato “apocrife le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento nn. 779227886418 del 20.3.2012 e
r.g. n. 2 779187937220 del 29.6.2012” di cui alla notifica dei verbali di contestazione relativi a violazioni del c.d.s. (prodotti da nelle opposizioni alle cartelle di _1 pagamento, quali giudizi promossi dal innanzi al GDP di . _1 _1
L'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed ha chiesto, in riforma della sentenza, la refusione delle spese in suo favore, a carico di
[...]
o, in subordine, di . _1 Controparte_2
Le convenute hanno resistito al gravame, ciascuna concludendo come in epigrafe.
Previa comunicazione degli atti al PM (che ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Sulla base dell'accertamento peritale, il Tribunale ha dichiarato che “le sottoscrizioni apposte negli avvisi di ricevimento contestati con lo strumento della querela di falso, apparentemente riconducibili a ” sono “in realtà da Parte_1 ritenersi apocrife”; al contempo, ha evidenziato che “la accertata falsità di una sottoscrizione apposta su una relata d notifica relativa ad un atto impositivo, fatta valere con querela di falso, non implichi la falsità delle relate, né il mancato perfezionamento della notificazione (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 29974/2017), proprio in quanto la accertata falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle relate di notificazione non implica affatto la falsità ideologica delle relate stesse, le quali null'altro dicono se non che una persona presentatasi all'ufficiale giudiziario come il destinatario dell'atto, ha sottoscritto l'atto stesso per ricevuta, attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna presso il domicilio del destinatario”; previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di , quale soggetto diverso da CP_2 quello “che del documento intende valersi in giudizio”, ha pertanto ritenuto “equo”
r.g. n. 3 compensare le spese “fra tutte le parti”, sul presupposto “che, da un lato, la condotta contestata non è direttamente imputabile all'ente impositore e all'agente della riscossione, dall'altro, come evidenziato, l'accertamento della falsità non spiega di per sé effetti sulla validità del procedimento notificatorio ai sensi dell'art.
1335 c.c.” (v. sentenza impugnata).
1. Ciò posto, va in primo luogo rilevata l'inammissibilità della richiesta dell'appellante, di “espunzione del capo motivazionale” relativo alla “declaratoria di invalidità della notifica” poiché violativo dell'art. 112 c.p.c.: l'affermazione del giudice di primo grado (secondo cui l' “accertamento non potrà spiegare di per sé effetti sulla validità della notifica”), è funzionale alla qualificazione della domanda proposta ed ha natura meramente incidentale, apparendo estranea al contenuto precettivo della sentenza impugnata.
2. Proprio in ragione dell'oggetto della domanda di primo grado, di accertamento della “falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno degli avvisi di accertamento”, risulta invece fondata la lagnanza di “illegittimità” della compensazione delle spese.
Tale domanda, infatti, è stata integralmente accolta, nonostante l'espressa resistenza dell'ente comunale: quest'ultimo non si è limitato ad affermare il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di (chiamata in giudizio CP_2 quale autrice materiale della notifica) ma ha chiesto il rigetto della domanda nel merito, deducendo l'insufficienza delle prove offerte ai fini del giudizio di falsità delle firme apposte sulla relata.
Si configura, pertanto, la piena soccombenza di agli effetti di _1 cui all'art. 91 c.p.c..
D'altro canto, il canone di “equità”, posto a fondamento della decisione impugnata, non è conforme alla fattispecie di cui all'art. 92 c.p.c.: al di fuori della soccombenza reciproca, la compensazione può essere disposta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte
r.g. n. 4 costituzionale— nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste” (v. Cass. n.
4696/2019; n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024; n. 13294/2025); per altro verso, a fronte dell'espressa resistenza alla domanda di falsità, restano del tutto inconferenti le circostanze affermate da e valorizzate dal giudice di primo grado, _1 relative all'irrilevanza dell'accertamento rispetto alla validità della notifica ed all'estraneità dell'ente impositore alla “condotta contestata”.
3. Con riguardo a tale ultimo profilo, si osserva che non si è _1 limitata a resistere all'appello sulla compensazione delle spese di lite, ma ha ribadito, in questa sede, la mancanza di partecipazione alla “formazione dell'atto contestato” ed il “legittimo affidamento” sulla ritualità dello stesso, ai fini della domanda subordinata di “accertamento della legittimazione passiva e/o la responsabilità unicamente in capo a ”. Controparte_2
Va però considerato che non è oggetto di specifica critica l'affermazione, fondata sulla giurisprudenza di legittimità (contestualmente richiamata nella sentenza), secondo cui “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso
o chi comunque sia concorso nella falsità (Cass Ord, n. 19281/2019)”; per altro verso, non risulta censurata neanche l'assenza di contestazione, rilevata dal giudice di primo grado, in ordine contenuto della dichiarazione dell'agente postale, il quale
“recatosi presso il domicilio del destinatario al fine di consegnare il plico, ha rinvenuto un soggetto che ha apposto la propria sottoscrizione dichiarandosi destinatario persona fisica”: tale dichiarazione è coerente con la situazione apparente
-e cioè la consegna presso la residenza del destinatario- in mancanza dell'obbligo di ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza della dichiarazione medesima (v. sentenza impugnata).
Non sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di cui, Controparte_2 peraltro, non è affatto imputata l'accertata falsità della firma.
L'appello incidentale condizionato, cui è riconducibile la “domanda r.g. n. 5 subordinata” di è pertanto infondato e va respinto. _1
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo, con liquidazione delle spese in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 12679/2020, condanna alla refusione delle spese in favore di _1 _1
, liquidate in euro 2.540,00 per compensi oltre spese generali ed
[...] accessori di legge, ponendo altresì a carico della stessa le _1 spese di CTU;
- rigetta l'appello incidentale condizionato di nei confronti di _1
; Controparte_2
- condanna alla refusione delle spese del grado in favore di _1
e di che liquida, per ciascuno, in euro Parte_1 Controparte_2
2.906,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di _1
Così deciso in Roma il giorno 11/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6