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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1728/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. LUCIANI MICHELA ed elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIA 3
BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice/ricorrente - contro
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale EdilBz;
CP_1 C.F._4
- parte convenuta contumace -
in punto: Inadempimento contrattuale - pagamento di somme causa trattenuta in decisione all'esito di discussione orale all'udienza del 23/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo accertamento della responsabilità contrattuale di , titolare della ditta individuale EdilBz, p. CP_1
iva , corrente in Bolzano via Sarentino 35 per le causali di cui in narrativa, P.IVA_1
condannarlo al pagamento e/o restituzione in favore dei ricorrenti , e Parte_2 Parte_1
della somma di € 8.493,40, oltre gli interessi legali dalla data (14.04.2022) del saldo Parte_3 dell'ultima fattura emessa dal convenuto sino all'effettivo rimborso, oltre al pagamento e/o rifusione di
€ 29.375,14 per spese tecniche e legali di ATP, ovvero quel diverso importo congruo e condanna alla rifusione integrale delle spese legali del presente giudizio e della precedente negoziazione assistita”
pagina 1 di 5 RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza i signori proprietario-comodante, ed i signori Parte_2 Parte_1
e , comodatari dell'appartamento sito in Appiano S.S.d.V. (BZ) via Lambrecht 26 Parte_3
tavolarmente identificato quale p.m. 1 della p. ed. 1684 in P.T. 5774/II C.C. Appiano chiedono la restituzione delle somme - maggiori rispetto al dovuto - pagate al signor , imprenditore CP_1 individuale, in relazione al contratto d'opera dd. 29/6/2021 di trasformazione dell'immobile adibito ad ufficio in appartamento. Gli stessi infatti allegano che l'opera del convenuto sarebbe stata inficiata da vizi ed in ogni caso il valore di questa non sarebbe stato corrispondente a quanto dagli esponenti pagato in adempimento del contratto. Al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa, poi non realizzatasi,
e di meglio ricostruire in termini tecnici il perimetro fattuale della vicenda, gli odierni attori si valevano di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG 4156/2022 Tribunale di Bolzano) nell'ambito del quale veniva assunta consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Persona_1
Nell'odierno giudizio gli attori chiedono quindi anche la rifusione di ogni spesa generata da tale procedimento, quali spese legali, spese di CTU, spese di CTP.
2. La pretesa attorea è fondata.
Sotto il profilo della titolarità attiva/passiva del rapporto risultano provati per documenti:
a) la proprietà dell'immobile oggetto dei lavori in capo a (doc. 1 visura tavolare); Parte_2
b) il contratto di comodato intercorrente tra il proprietario ed i comodatari (doc. 2 contratto di comodato);
c) il conferimento dell'incarico per i lavori al convenuto (doc. 5, preventivo sottoscritto);
d) l'autorizzazione del proprietario ai comodanti alla realizzazione dei lavori oggetto di causa nel comune interesse (doc. 4, autorizzazione scritta).
Quanto all'entità della somma da restituirsi - in quanto corrisposta, ma superiore al dovuto - soccorrono le risultanze della relazione di CTU a firma dell'Ing. dd. 7/2/2024, espletata nel Persona_2 pieno contraddittorio con l'odierno convenuto e depositata in atti (doc. 27 di parte attrice). Trattasi di consulenza condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, che prende integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche Cassazione civile sez. II - 31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, pagina 2 di 5 replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”).
Quivi a pag. 17 viene chiaramente indicata quale maggior somma versata e quindi da restituire l'importo di Euro 7.721,27 (con IVA dunque Euro 8.493,40, come richiesti da parte ricorrente).
Il signor va dunque condannato a restituire agli attori la somma di Euro 8.493,40, oltre agli CP_1
interessi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla data del 7/2/2024 corrispondente al deposito della CTU che ha accertato il dovuto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché il convenuto va CP_1
condannato a rifondere agli attori , e le spese del Parte_1 Parte_2 Parte_3
procedimento per accertamento tecnico preventivo sub RG 4156/2022 del Tribunale di Bolzano e del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (v. “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55):
- in relazione al procedimento per accertamento tecnico preventivo sub RG 4156/2022: (Tab. 9, valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, valori medi per tutte le fasi) Euro 2.337,00 per compenso avvocato, nonché Euro 5.995,60 per spese documentate delle quali Euro 286,00 per anticipazioni di bollo e contributo unificato, Euro 5.709,60 per spese di CTP, come da fattura in atti, e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- in relazione al presente giudizio di merito (Tab. 2, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 -
v. Cassazione civile sez. III, 04/06/2024, n.15640, “poiché le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo possono essere richieste solo se si inizia l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito (salva una regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la liquidazione), il giudice di merito che riconosca fondata la domanda di merito non pagina 3 di 5 potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece è pacifico debba fare sulle spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde - com'è noto - da una domanda di parte, donde la necessità che
l'ammontare di tali spese, al pari di ogni altra domanda, debba computarsi ai fini della determinazione della competenza per valore”, compensi medi per le fasi svolte di studio, introduttiva e decisoria, nonché Tab. 25 bis per la sola fase di attivazione): Euro 6.346,00 per compenso totale nonché Euro
560,38 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
4. Il Giudice, sempre in applicazione del principio di soccombenza, pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del consulente tecnico d'ufficio del procedimento per ATP sub RG CP_1
4156/2022 nella misura liquidata pari ad Euro 9.360,00, comprensiva di accessori, oltre alle spese di ausiliario di CTU pari ad Euro 1.268,80, comprensiva di accessori, e lo condanna a rimborsare agli attori gli importi da questi così anticipati (v. fatture doc. 33 e fascicolo d'ufficio ATP doc. 32).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il signor a restituire agli attori , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
a titolo di maggiori somme non dovute in relazione all'esecuzione del contratto d'opera
[...] oggetto di causa, l'importo di Euro 8.493,40, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla data del 7/2/2024 al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere agli attori , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo sub RG 4156/2022 del
[...]
Tribunale di Bolzano che sono liquidate come segue: Euro 2.337,00 per compenso avvocato, nonché
Euro 5.995,60 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- condanna il convenuto a rifondere agli attori , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese del presente giudizio preceduto dall'attivazione della negoziazione assistita, spese che
[...]
sono liquidate come segue: Euro 6.346,00 per compenso avvocato, nonché Euro 560,38 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del consulente tecnico d'ufficio CP_1
del procedimento per ATP sub RG 4156/2022 nella misura liquidata pari ad Euro 9.360,00, comprensiva di accessori, oltre alle spese di ausiliario di CTU pari ad Euro 1.268,80, comprensiva di pagina 4 di 5 accessori, e lo condanna a rimborsare agli attori gli importi da questi così anticipati.
Così deciso in Bolzano, il 2/1/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1728/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. LUCIANI MICHELA ed elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIA 3
BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice/ricorrente - contro
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale EdilBz;
CP_1 C.F._4
- parte convenuta contumace -
in punto: Inadempimento contrattuale - pagamento di somme causa trattenuta in decisione all'esito di discussione orale all'udienza del 23/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo accertamento della responsabilità contrattuale di , titolare della ditta individuale EdilBz, p. CP_1
iva , corrente in Bolzano via Sarentino 35 per le causali di cui in narrativa, P.IVA_1
condannarlo al pagamento e/o restituzione in favore dei ricorrenti , e Parte_2 Parte_1
della somma di € 8.493,40, oltre gli interessi legali dalla data (14.04.2022) del saldo Parte_3 dell'ultima fattura emessa dal convenuto sino all'effettivo rimborso, oltre al pagamento e/o rifusione di
€ 29.375,14 per spese tecniche e legali di ATP, ovvero quel diverso importo congruo e condanna alla rifusione integrale delle spese legali del presente giudizio e della precedente negoziazione assistita”
pagina 1 di 5 RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza i signori proprietario-comodante, ed i signori Parte_2 Parte_1
e , comodatari dell'appartamento sito in Appiano S.S.d.V. (BZ) via Lambrecht 26 Parte_3
tavolarmente identificato quale p.m. 1 della p. ed. 1684 in P.T. 5774/II C.C. Appiano chiedono la restituzione delle somme - maggiori rispetto al dovuto - pagate al signor , imprenditore CP_1 individuale, in relazione al contratto d'opera dd. 29/6/2021 di trasformazione dell'immobile adibito ad ufficio in appartamento. Gli stessi infatti allegano che l'opera del convenuto sarebbe stata inficiata da vizi ed in ogni caso il valore di questa non sarebbe stato corrispondente a quanto dagli esponenti pagato in adempimento del contratto. Al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa, poi non realizzatasi,
e di meglio ricostruire in termini tecnici il perimetro fattuale della vicenda, gli odierni attori si valevano di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG 4156/2022 Tribunale di Bolzano) nell'ambito del quale veniva assunta consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Persona_1
Nell'odierno giudizio gli attori chiedono quindi anche la rifusione di ogni spesa generata da tale procedimento, quali spese legali, spese di CTU, spese di CTP.
2. La pretesa attorea è fondata.
Sotto il profilo della titolarità attiva/passiva del rapporto risultano provati per documenti:
a) la proprietà dell'immobile oggetto dei lavori in capo a (doc. 1 visura tavolare); Parte_2
b) il contratto di comodato intercorrente tra il proprietario ed i comodatari (doc. 2 contratto di comodato);
c) il conferimento dell'incarico per i lavori al convenuto (doc. 5, preventivo sottoscritto);
d) l'autorizzazione del proprietario ai comodanti alla realizzazione dei lavori oggetto di causa nel comune interesse (doc. 4, autorizzazione scritta).
Quanto all'entità della somma da restituirsi - in quanto corrisposta, ma superiore al dovuto - soccorrono le risultanze della relazione di CTU a firma dell'Ing. dd. 7/2/2024, espletata nel Persona_2 pieno contraddittorio con l'odierno convenuto e depositata in atti (doc. 27 di parte attrice). Trattasi di consulenza condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, che prende integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche Cassazione civile sez. II - 31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, pagina 2 di 5 replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”).
Quivi a pag. 17 viene chiaramente indicata quale maggior somma versata e quindi da restituire l'importo di Euro 7.721,27 (con IVA dunque Euro 8.493,40, come richiesti da parte ricorrente).
Il signor va dunque condannato a restituire agli attori la somma di Euro 8.493,40, oltre agli CP_1
interessi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla data del 7/2/2024 corrispondente al deposito della CTU che ha accertato il dovuto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché il convenuto va CP_1
condannato a rifondere agli attori , e le spese del Parte_1 Parte_2 Parte_3
procedimento per accertamento tecnico preventivo sub RG 4156/2022 del Tribunale di Bolzano e del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (v. “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55):
- in relazione al procedimento per accertamento tecnico preventivo sub RG 4156/2022: (Tab. 9, valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, valori medi per tutte le fasi) Euro 2.337,00 per compenso avvocato, nonché Euro 5.995,60 per spese documentate delle quali Euro 286,00 per anticipazioni di bollo e contributo unificato, Euro 5.709,60 per spese di CTP, come da fattura in atti, e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- in relazione al presente giudizio di merito (Tab. 2, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 -
v. Cassazione civile sez. III, 04/06/2024, n.15640, “poiché le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo possono essere richieste solo se si inizia l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito (salva una regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la liquidazione), il giudice di merito che riconosca fondata la domanda di merito non pagina 3 di 5 potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece è pacifico debba fare sulle spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde - com'è noto - da una domanda di parte, donde la necessità che
l'ammontare di tali spese, al pari di ogni altra domanda, debba computarsi ai fini della determinazione della competenza per valore”, compensi medi per le fasi svolte di studio, introduttiva e decisoria, nonché Tab. 25 bis per la sola fase di attivazione): Euro 6.346,00 per compenso totale nonché Euro
560,38 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
4. Il Giudice, sempre in applicazione del principio di soccombenza, pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del consulente tecnico d'ufficio del procedimento per ATP sub RG CP_1
4156/2022 nella misura liquidata pari ad Euro 9.360,00, comprensiva di accessori, oltre alle spese di ausiliario di CTU pari ad Euro 1.268,80, comprensiva di accessori, e lo condanna a rimborsare agli attori gli importi da questi così anticipati (v. fatture doc. 33 e fascicolo d'ufficio ATP doc. 32).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il signor a restituire agli attori , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
a titolo di maggiori somme non dovute in relazione all'esecuzione del contratto d'opera
[...] oggetto di causa, l'importo di Euro 8.493,40, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla data del 7/2/2024 al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere agli attori , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo sub RG 4156/2022 del
[...]
Tribunale di Bolzano che sono liquidate come segue: Euro 2.337,00 per compenso avvocato, nonché
Euro 5.995,60 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- condanna il convenuto a rifondere agli attori , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese del presente giudizio preceduto dall'attivazione della negoziazione assistita, spese che
[...]
sono liquidate come segue: Euro 6.346,00 per compenso avvocato, nonché Euro 560,38 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del consulente tecnico d'ufficio CP_1
del procedimento per ATP sub RG 4156/2022 nella misura liquidata pari ad Euro 9.360,00, comprensiva di accessori, oltre alle spese di ausiliario di CTU pari ad Euro 1.268,80, comprensiva di pagina 4 di 5 accessori, e lo condanna a rimborsare agli attori gli importi da questi così anticipati.
Così deciso in Bolzano, il 2/1/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 5 di 5