TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE Parte_1 C.F._1
MASSIMO SANTILLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Monte
Grappa, n. 7
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SILVIA GORI e CP_1 C.F._2
MASSIMILIANO DEI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, via Lorentino
d'Arezzo, n. 1/C
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 10.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 30.09.2024, la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Bibbiena (AR) il 05.05.2009, dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente CP_1
.
[...]
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione oltre che il collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto un determinato regime di visita padre - figli e un contributo al mantenimento ordinario, a carico del resistente, pari alla complessiva somma di euro 500,00 mensili (di cui euro
250,00 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto la conferma della percezione integrale dell'assegno unico universale oltre che la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato che, in costanza di convivenza, la famiglia avrebbe stabilito la residenza abituale in un'abitazione in Subbiano, condotta in locazione ed intestata alla ricorrente e che il resistente avrebbe provveduto da sempre al pagamento dei canoni di locazione della suddetta abitazione in quanto l'istante sino al 2019 non avrebbe svolto attività lavorativa stabile e continuativa.
Ha altresì rappresentato che la convivenza con il resistente sarebbe cessata per l'intollerabilità della convivenza familiare il 10.06.2022, giorno in cui la stessa avrebbe comunicato, verbalmente e poi a mezzo di raccomandata del 05.06.2022, al il trasferimento suo e dei minori in un'altra CP_1
abitazione.
Sul punto, ha specificato che la lamentata intollerabilità sarebbe scaturita da diversi episodi, tra i quali quello del 14.04.2022, giorno in cui il avrebbe prima insultato e percosso la ricorrente e poi si CP_1
sarebbe appropriato indebitamente delle chiavi di entrambe le autovetture a disposizione della famiglia. Ha inoltre dedotto che, con la predetta raccomandata del 05.06.2022, la ricorrente avrebbe invitato il resistente ad effettuare il subentro nel contratto di locazione in essere per la casa familiare presso cui lo stesso avrebbe continuato ad abitare e che, nonostante il suddetto invito, lo stesso non avrebbe effettuato il subentro e avrebbe cessato di corrispondere i canoni di locazione.
Al riguardo, ha evidenziato che, per le suesposte ragioni, riceveva nel settembre del 2022 la notifica di sfratto per morosità e che nell'anno 2023 subiva il pignoramento presso il datore di lavoro per un totale di euro 8.200,00.
Ha rilevato che, a seguito della citata raccomandata, il avrebbe iniziato a versare, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento per i figli, la complessiva e irrisoria somma di euro 200,00 senza partecipare alle spese straordinarie.
Ha altresì dedotto che, vista l'insufficienza del contributo erogato dal resistente, avrebbe provveduto ad inviargli in data 27.11.2023 un'ulteriore raccomandata, con la quale richiedeva al un CP_1
contributo al mantenimento più congruo alle esigenze dei figli.
Sul punto, ha rilevato che dal mese di dicembre 2023 il avrebbe cessato completamente e CP_1
immediatamente la corresponsione del contributo al mantenimento ordinario.
Ha infine rappresentato che entrambi i figli, dal mese di giugno 2022, vivrebbero presso l'abitazione materna.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.01.2025, il resistente ha CP_1 chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con esercizio Persona_2
congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
Ha chiesto di dare atto della raggiunta maggiore età della figlia non ancora Persona_1
economicamente indipendente, e di disporre un regime di visita padre – figlia libero, a scelta della stessa.
Ha chiesto altresì di disporre un determinato regime di visita padre - figlio.
Ha inoltre chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo ordinario al mantenimento per la figlia pari ad euro 175,00 mensili, da versare direttamente sul conto intestato alla stessa Persona_1
entro il 10 di ogni mese e un contributo ordinario al mantenimento per il figlio pari Persona_2
ad euro 175,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare direttamente alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha infine chiesto che venisse disposta la percezione dell'assegno unico universale nella misura del
50% a ciascun genitore.
A sostegno delle sue istanze, il resistente ha rappresentato che ad oggi i due figli vivrebbero con la madre e che, nonostante un'iniziale difficoltà nel rapporto con gli stessi, dovuta al trasferimento del resistente in provincia di Napoli, attualmente lo stesso avrebbe ripreso un ottimo rapporto con Per_1
e , vedendoli frequentemente. Per_2
Sul punto, ha rilevato il suo interesse ad ampliare gli incontri con il figlio minore . Per_2
Ha altresì rappresentato la sua attuale situazione lavorativa ed economica.
All'udienza del 10.04.2025 svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. note sostitutive depositate in data 10.04.2025 e 09.04.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 10.04.2025 svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc. mo Tribunale di Arezzo recepire le sottostanti condizioni concordate tra le parti e, quindi, statuire come di seguito: “1) disporre l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori Persona_2
che continueranno ad esercitare congiuntamente anche la responsabilità genitoriale, esercitandola disgiuntamente relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione Parte_1
dalla stessa condotta in locazione sita in Arezzo, Località Ponte alla Chiassa n. 330, ove risiede e abita anche la figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne, non ancora Persona_1
autonoma sotto l'aspetto economico.
2) La figlia maggiorenne vedrà il padre con la frequenza che riterrà opportuna e necessaria. Per_1
3) Disporre che il potrà esercitare i diritti di vista, frequentazione e permanenza con CP_1
il figlio minore (salvo diversi accordi che le parti potranno concordare di volta in volta, Per_2
tenuto conto delle esigenze e degli impegni extrascolastici del figlio e dei genitori) secondo i seguenti tempi, termini e modalità:
- durante la settimana: 3 pomeriggi alla settimana dalle ore 18.00 alle ore 22.00/22.30. Il padre provvederà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e la madre lo andrà a riprendere entro le ore 22.00/22.30 presso l'abitazione paterna;
- nei fine settimana: due fine settimana alternati (preferibilmente il secondo ed il quarto) al mese, dal venerdì sera alle ore 18.00/19.00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 18.00, in cui Per_2
sarà riportato a casa dal padre;
- durante le festività natalizie: ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro; - durante le festività pasquali: con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- durante le ferie estive: 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 15.06. al 15.09. di ogni anno, da concordare con l'altro genitore e definire entro il 31 maggio, il tutto compatibilmente agli impegni e scolastici e ricreativi del minore e con le ferie di entrambi i genitori.
4) Disporre che il SI. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1
versamento alla SI.ra , di un assegno/contributo al mantenimento dei figli Parte_1 dell'importo di Euro 200,00 mensili per ciascun figlio per 12 mensilità per complessivi €. 400,00, da versarsi mediante bonifico bancario nel conto corrente della madre in via anticipata entro il giorno
10 di ogni mese, importo che dovrà essere annualmente sottoposto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
5) Disporre che Entrambi i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in adesione e secondo i termini e modi previsti dal protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo, prot. Interno n. 228 del 22.12.2022 e succ. mod..
6) Disporre che l'assegno unico ed universale per il nucleo familiare relativo ad entrambi i figli sia percepito interamente dalla madre convivente con essi SI.ra così come avvenuto Parte_1
fino ad ora;
7) Disporre che il SI. provveda, sin dal mese di Maggio 2025, al pagamento dei ratei CP_1
mensili di mantenimento non versati a far data dal mese di Ottobre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso del 30.09.2024) sino al mese di Marzo 2025 per un importo complessivo di €. 2.400,00
(mesi 6 x €. 400,00) e che tale importo venga versato in favore della SI.ra mediante n. 48 Pt_1 rate mensili di € 50,00 a partire dal mese di Maggio 2025 e a terminare nel mese di Aprile 2029 rate da aggiungersi all'assegno mensile di mantenimento per i figli che, quindi, nel detto periodo ammonterà a complessivi €. 450,00 mentre dal mese di Maggio del 2029 ritornerà ad €. 400,00 il tutto oltre a rivalutazione istat nel frattempo maturata;
8) visto che la SI.ra nello scorso mese di Marzo 2025 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di Pt_1
cui all'art. 473-bis. 37 C.pc., al datore di lavoro del SI. , il pagamento diretto CP_1 dell'assegno di mantenimento per i figli per complessivi €. 400,00, come disposto con ordinanza nei provvedimenti provvisori emessi all'udienza del 03.12.2024, disporre che l'assegno di mantenimento venga versato direttamente alla creditrice SI.ra dal datore di lavoro del debitore Parte_1
che, quindi, dovrà trattenere la somma dalla retribuzione del dipendente e versarla nel CC della creditrice, somma (da trattenere e versare) che, per quanto evidenziato al superiore punto 7) a partire dal prossimo mese di Maggio 2025 e sino al mese di Aprile 2029 dovrà essere di complessivi €. 450,00 mentre dal mese di Maggio dell'anno 2029 ritornerà ad essere di complessivi €. 400,00 il tutto oltre a rivalutazione istat maturata.
9) disporre l'integrale compensazione delle spese processuali e di lite tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.” (cfr. note sostitutive depositate in data 10.04.2025 e
09.04.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 10.04.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
10.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE Parte_1 C.F._1
MASSIMO SANTILLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Monte
Grappa, n. 7
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SILVIA GORI e CP_1 C.F._2
MASSIMILIANO DEI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, via Lorentino
d'Arezzo, n. 1/C
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 10.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 30.09.2024, la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Bibbiena (AR) il 05.05.2009, dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente CP_1
.
[...]
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione oltre che il collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto un determinato regime di visita padre - figli e un contributo al mantenimento ordinario, a carico del resistente, pari alla complessiva somma di euro 500,00 mensili (di cui euro
250,00 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto la conferma della percezione integrale dell'assegno unico universale oltre che la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato che, in costanza di convivenza, la famiglia avrebbe stabilito la residenza abituale in un'abitazione in Subbiano, condotta in locazione ed intestata alla ricorrente e che il resistente avrebbe provveduto da sempre al pagamento dei canoni di locazione della suddetta abitazione in quanto l'istante sino al 2019 non avrebbe svolto attività lavorativa stabile e continuativa.
Ha altresì rappresentato che la convivenza con il resistente sarebbe cessata per l'intollerabilità della convivenza familiare il 10.06.2022, giorno in cui la stessa avrebbe comunicato, verbalmente e poi a mezzo di raccomandata del 05.06.2022, al il trasferimento suo e dei minori in un'altra CP_1
abitazione.
Sul punto, ha specificato che la lamentata intollerabilità sarebbe scaturita da diversi episodi, tra i quali quello del 14.04.2022, giorno in cui il avrebbe prima insultato e percosso la ricorrente e poi si CP_1
sarebbe appropriato indebitamente delle chiavi di entrambe le autovetture a disposizione della famiglia. Ha inoltre dedotto che, con la predetta raccomandata del 05.06.2022, la ricorrente avrebbe invitato il resistente ad effettuare il subentro nel contratto di locazione in essere per la casa familiare presso cui lo stesso avrebbe continuato ad abitare e che, nonostante il suddetto invito, lo stesso non avrebbe effettuato il subentro e avrebbe cessato di corrispondere i canoni di locazione.
Al riguardo, ha evidenziato che, per le suesposte ragioni, riceveva nel settembre del 2022 la notifica di sfratto per morosità e che nell'anno 2023 subiva il pignoramento presso il datore di lavoro per un totale di euro 8.200,00.
Ha rilevato che, a seguito della citata raccomandata, il avrebbe iniziato a versare, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento per i figli, la complessiva e irrisoria somma di euro 200,00 senza partecipare alle spese straordinarie.
Ha altresì dedotto che, vista l'insufficienza del contributo erogato dal resistente, avrebbe provveduto ad inviargli in data 27.11.2023 un'ulteriore raccomandata, con la quale richiedeva al un CP_1
contributo al mantenimento più congruo alle esigenze dei figli.
Sul punto, ha rilevato che dal mese di dicembre 2023 il avrebbe cessato completamente e CP_1
immediatamente la corresponsione del contributo al mantenimento ordinario.
Ha infine rappresentato che entrambi i figli, dal mese di giugno 2022, vivrebbero presso l'abitazione materna.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.01.2025, il resistente ha CP_1 chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con esercizio Persona_2
congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
Ha chiesto di dare atto della raggiunta maggiore età della figlia non ancora Persona_1
economicamente indipendente, e di disporre un regime di visita padre – figlia libero, a scelta della stessa.
Ha chiesto altresì di disporre un determinato regime di visita padre - figlio.
Ha inoltre chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo ordinario al mantenimento per la figlia pari ad euro 175,00 mensili, da versare direttamente sul conto intestato alla stessa Persona_1
entro il 10 di ogni mese e un contributo ordinario al mantenimento per il figlio pari Persona_2
ad euro 175,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare direttamente alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha infine chiesto che venisse disposta la percezione dell'assegno unico universale nella misura del
50% a ciascun genitore.
A sostegno delle sue istanze, il resistente ha rappresentato che ad oggi i due figli vivrebbero con la madre e che, nonostante un'iniziale difficoltà nel rapporto con gli stessi, dovuta al trasferimento del resistente in provincia di Napoli, attualmente lo stesso avrebbe ripreso un ottimo rapporto con Per_1
e , vedendoli frequentemente. Per_2
Sul punto, ha rilevato il suo interesse ad ampliare gli incontri con il figlio minore . Per_2
Ha altresì rappresentato la sua attuale situazione lavorativa ed economica.
All'udienza del 10.04.2025 svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. note sostitutive depositate in data 10.04.2025 e 09.04.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 10.04.2025 svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc. mo Tribunale di Arezzo recepire le sottostanti condizioni concordate tra le parti e, quindi, statuire come di seguito: “1) disporre l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori Persona_2
che continueranno ad esercitare congiuntamente anche la responsabilità genitoriale, esercitandola disgiuntamente relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione Parte_1
dalla stessa condotta in locazione sita in Arezzo, Località Ponte alla Chiassa n. 330, ove risiede e abita anche la figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne, non ancora Persona_1
autonoma sotto l'aspetto economico.
2) La figlia maggiorenne vedrà il padre con la frequenza che riterrà opportuna e necessaria. Per_1
3) Disporre che il potrà esercitare i diritti di vista, frequentazione e permanenza con CP_1
il figlio minore (salvo diversi accordi che le parti potranno concordare di volta in volta, Per_2
tenuto conto delle esigenze e degli impegni extrascolastici del figlio e dei genitori) secondo i seguenti tempi, termini e modalità:
- durante la settimana: 3 pomeriggi alla settimana dalle ore 18.00 alle ore 22.00/22.30. Il padre provvederà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e la madre lo andrà a riprendere entro le ore 22.00/22.30 presso l'abitazione paterna;
- nei fine settimana: due fine settimana alternati (preferibilmente il secondo ed il quarto) al mese, dal venerdì sera alle ore 18.00/19.00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 18.00, in cui Per_2
sarà riportato a casa dal padre;
- durante le festività natalizie: ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro; - durante le festività pasquali: con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- durante le ferie estive: 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 15.06. al 15.09. di ogni anno, da concordare con l'altro genitore e definire entro il 31 maggio, il tutto compatibilmente agli impegni e scolastici e ricreativi del minore e con le ferie di entrambi i genitori.
4) Disporre che il SI. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1
versamento alla SI.ra , di un assegno/contributo al mantenimento dei figli Parte_1 dell'importo di Euro 200,00 mensili per ciascun figlio per 12 mensilità per complessivi €. 400,00, da versarsi mediante bonifico bancario nel conto corrente della madre in via anticipata entro il giorno
10 di ogni mese, importo che dovrà essere annualmente sottoposto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
5) Disporre che Entrambi i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in adesione e secondo i termini e modi previsti dal protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo, prot. Interno n. 228 del 22.12.2022 e succ. mod..
6) Disporre che l'assegno unico ed universale per il nucleo familiare relativo ad entrambi i figli sia percepito interamente dalla madre convivente con essi SI.ra così come avvenuto Parte_1
fino ad ora;
7) Disporre che il SI. provveda, sin dal mese di Maggio 2025, al pagamento dei ratei CP_1
mensili di mantenimento non versati a far data dal mese di Ottobre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso del 30.09.2024) sino al mese di Marzo 2025 per un importo complessivo di €. 2.400,00
(mesi 6 x €. 400,00) e che tale importo venga versato in favore della SI.ra mediante n. 48 Pt_1 rate mensili di € 50,00 a partire dal mese di Maggio 2025 e a terminare nel mese di Aprile 2029 rate da aggiungersi all'assegno mensile di mantenimento per i figli che, quindi, nel detto periodo ammonterà a complessivi €. 450,00 mentre dal mese di Maggio del 2029 ritornerà ad €. 400,00 il tutto oltre a rivalutazione istat nel frattempo maturata;
8) visto che la SI.ra nello scorso mese di Marzo 2025 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di Pt_1
cui all'art. 473-bis. 37 C.pc., al datore di lavoro del SI. , il pagamento diretto CP_1 dell'assegno di mantenimento per i figli per complessivi €. 400,00, come disposto con ordinanza nei provvedimenti provvisori emessi all'udienza del 03.12.2024, disporre che l'assegno di mantenimento venga versato direttamente alla creditrice SI.ra dal datore di lavoro del debitore Parte_1
che, quindi, dovrà trattenere la somma dalla retribuzione del dipendente e versarla nel CC della creditrice, somma (da trattenere e versare) che, per quanto evidenziato al superiore punto 7) a partire dal prossimo mese di Maggio 2025 e sino al mese di Aprile 2029 dovrà essere di complessivi €. 450,00 mentre dal mese di Maggio dell'anno 2029 ritornerà ad essere di complessivi €. 400,00 il tutto oltre a rivalutazione istat maturata.
9) disporre l'integrale compensazione delle spese processuali e di lite tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.” (cfr. note sostitutive depositate in data 10.04.2025 e
09.04.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 10.04.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
10.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni