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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2023 RG promossa da
) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. SECCHI ANTONELLO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
in persona del Controparte_1 iciliato presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. CHISU FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti APPELLATO All'udienza del 13.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte dichiarare la sentenza con R.g.n. 644/2017 del 15 dicembre 2022 Notificata al Difensore via PEC il 20 Dicembre 2022 nulla e inefficace nei confronti dell'esecutato Sig.
[...] in atti, per mancanza degli elementi di diritto e per dife Pt_1 insufficienza di motivazioni. Con Vittoria di spese competenze, oltre a CPA e IVA come per legge. Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, respinta ogni avversa domanda, voglia: dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero rigettare l'appello poiché infondato e confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso vinte le spese del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 72/17, emesso Parte_1 dal Tribunale di Nuoro in data 3.3.2017, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore del Controparte_2
, della somma di euro 7.606,33, pretesa a titolo di oneri consortili
[...]
e a interessi e spese di procedura. A sostegno dell'opposizione eccepiva: Parte_1
- l'improcedibilità della do ncato adempimento dell'obbligo di mediazione obbligatoria;
- la prescrizione parziale dei crediti per un importo pari ad euro 3.295,90, stante l'assenza dell'effetto interruttivo della prima diffida inviata a mezzo
1 raccomandata all'indirizzo di via Tempio n. 15, non corrispondente alla sede dell'impresa né alla residenza dell'opponente e la tardività delle ulteriori diffide;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede per l'arbitraria modifica dei confini del lotto acquistato (n. 68) di cui era proprietario, non avendo il mai risposto alle doglianze con cui si chiedevano giustificazioni in CP_1
- la mancata notifica del d.i. alla coniuge , dato che Controparte_3
l'acquisto del lotto di terreno suddetto era a comunione legale dei beni;
- la mancata adesione della sua impresa al . CP_1
Il , in via riconvenzionale, domandava, inoltre, il risarcimento del danno Pt_1 correlato all'indebito affievolimento del suo diritto di proprietà, posto che il lotto acquistato aveva subito una diminuzione di superficie dovuta alla traslazione, rispetto al Catasto Terreni del Comune di , della posizione CP_1 dei lotti confinanti che lo avevano in parte occupato e di fatto non era accessibile. Si costituiva il contestando Controparte_4
l'avversa opposiz
- trattandosi di un ente pubblico economico ai sensi della legge regionale sarda del 25.07.2008 e dell'art. 36 della l. n. 317/1991, non vi era obbligo di esperire il tentativo di mediazione ed i proprietari erano tenuti alla corresponsione degli oneri consortili indipendentemente dall'adesione al;
CP_1
- le fatture e le diffide annuali di pagamento er tempestivamente notificate all'indirizzo di Via Tempio n. 15 , indicato dallo stesso TA CP_1 quale domicilio con nota del 5.12.2004. In relazione alla domanda riconvenzionale, il eccepiva la nullità per CP_1 genericità dell'oggetto e, in ogni caso, la r scrizione del diritto al risarcimento del danno. Il , alla prima udienza di comparizione, deduceva il difetto di procura in Pt_1 capo alla controparte e disconosceva la sottoscrizione della nota del 5.12.2004 ed il proponeva istanza di verificazione. CP_1
Il tribunale, istruita la causa documentalmente, con prova testimoniale e consulenza tecnica grafologica, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e ponendo a carico di le spese di lite e di c.t.u. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, quanto alle eccezioni pregiudiziali, riteneva che:
- non trovava applicazione il procedimento di mediazione obbligatoria, non venendo in considerazione un “consorzio civilistico di proprietari di immobili ma un ente pubblico economico” ed in ogni caso era stato depositato un verbale negativo di mediazione datato 7.6.2022;
- il difetto di procura era stato ritualmente sanato;
- il era libero di agire nei confronti dell'uno o dell'altro coniuge, CP_1 obbligati solidali. Nel merito, il tribunale evidenziava come - provato il diritto di credito azionato in via monitoria sia in relazione al titolo sia con riguardo alla scadenza dei
2 termini per adempiere in forza della documentazione versata in atti (in specie, la delibera del Consiglio direttivo n. 107/1984 di assegnazione al TA del lotto n. 68 e l'atto di compravendita con cui il TA si era obbligato “ad attenersi scrupolosamente a tutte le direttive, norme, regolamenti e prescrizioni contenuto nel regolamento”) e, sia, infine, in relazione al quantum, in difetto di specifica contestazione sul punto e tenuto conto della documentazione allegata (fatture ed estratto conto al 21.7.2016) - l'opponente non dimostrava invece i fatti estintivi e modificativi dedotti. Quanto all'eccezione di prescrizione, il giudice di primo grado riteneva, infatti, interrotto il termine di prescrizione, posto che le fatture ed i solleciti di pagamento di ogni fattura scaduta erano stati ritualmente ed annualmente ricevuti dal , il quale aveva sottoscritto i relativi avvisi di ricevimento o Pt_1 presso la propria residenza o presso la sede legale dell'impresa o in via Tempio 15, con conseguente irrilevanza del disconoscimento della nota 5.12.2004. Inoltre, il tribunale riteneva non fondata l'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, dato che la relazione di parte dell'ing. posta a Pt_2 fondamento della domanda riconvenzionale, era insufficiente a tale fine ed il TA, in ogni caso, non allegava né tantomeno provava che l'asserita modifica del lotto gli avesse impedito di esercitare e sviluppare la sua attività di impresa, tanto che lo stesso opponente, a fronte della delibera di revoca del e alla possibilità di rinunciare alla proprietà dell'area, aveva CP_1 esplicitamente richiesto di mantenere la proprietà del lotto.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) per non avere Parte_1 considerato che il risultava ormai estinto dal Controparte_2
9.7.2021, con termi la liquidazione e successivo trasferimento del patrimonio e del personale al con Controparte_5 conseguente difetto di titolarità del diritto di agire i CP_6 ormai privo di qualsiasi potere rappresentativo, già comunque inesistente
[...]
procedimento monitorio;
ii) per non avere correttamente valutato che la mai aveva avuto sede legale in via Tempio 15 e che il Parte_3 CP_1 ginale datato 5.12.2004, di cui testava la validità nel Cont contenuto e non nella sottoscrizione, era privo del protocollo del consorzio , come previsto dall'art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU, tenuto anche conto che non erano stati sentiti i testimoni e sul fatto che il Tes_1 Tes_2 Pt_1 aveva consegnato un documento in bianco al poi riempito CP_1 abusivamente;
iii) per la manifesta illogicità della m e la obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che conduceva il giudice alla formazione del proprio convincimento, posto che la ditta “non Parte_1 poteva essere destinataria di ingiunzione alcuna, finanche sul piano formale, poiché essa cessava a tutti gli effetti la sua esistenza il 31 dicembre 1989” e perché il non “aveva mai potuto usufruire dei servizi forniti dal , Pt_1 CP_1 proprio sua inadempienza nel contratto di compravendita ne i della ditta ” nonché per non avere adeguatamente considerato le Parte_1 numerose dal al per lamentare la traslazione del Pt_1 CP_1 lotto, la sua interclusione e la modifica dei confini e non avere, quindi,
3 considerato l'eccepita violazione dell'art. 1175 c.c. da parte del , CP_1 tenuto conto dei vizi riscontrati sull'immobile inidoneo all'uso cui era destinato;
iv) per avere escluso la sussistenza di danni, stante l'inadempimento contrattuale del , a causa del quale il non aveva potuto CP_1 Pt_1 realizzare quanto previsto in progetto di costruzione, risultando costretto a chiudere la propria ditta, con perdita della somma versata per la realizzazione del progetto di costruzione e quella per l'acquisto del lotto. Si è costituito il resistendo all'appello Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In via preliminare, il appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 CP_1 bis cpc per difetto di specificità ed in quanto privo di ragionevole possibilità di essere accolto. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Esclusa la sussistenza di una ipotesi di inammissibilità ex art. 348 bis cpc già con l'ordinanza riservata in data 21.6.23, la Corte ritiene che l'appello - pur risultando non facilmente intelleggibile nella sua articolazione, dato che i motivi di censura vengono riepilogati in modo sintetico nelle ultime due pagine (30 e 31) dopo l'esposizione nelle prime trenta pagine dell'atto (peraltro in modo non molto chiaro e senza un preciso ordine logico) di tutte le argomentazioni già avanzate nel giudizio di primo grado - non possa considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto da una, seppur faticosa, ma attenta lettura del gravame, possono evincersi sostanzialmente i motivi di impugnazione avanzati avverso la sentenza circa:
- la legittimazione ad agire del;
CP_1
- la validità ed utilizzabilità del o datato 5.12.2004;
- la sussistenza di un inadempimento dell'appellato e dei conseguenti danni subiti dal TA;
in modo tale da porre la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Tanto premesso, il gravame è, comunque, infondato. A) Della legittimazione del . CP_1
Quanto alla legittimazione del appellante, nell'articolato motivo di CP_1 censura, ha contestato la sentenza:
- sia perché non valutava che il era ormai definitivamente estinto, CP_1 con conseguente venire meno di ogni titolo dell'arch. a “stare in giudizio” CP_6
e legittimazione dell'ente locale subentrato (vedi atto ello pagg. 11 e ss:
“Il Risulta già Definitivamente Chiuso dal Parte_4
09. A Regionale n.27/22 del 09.07.2021 su proposta Dell'Assessore all'Industria, col parere favorevole e la legittimità del Direttore Generale dell'Industria che, sulla proposta in esame ha deliberato di assegnare al commissario liquidatore del Parte_5
4 Arch. un termine perentorio di 60 giorni dalla data della CP_6 presente deliberazione 09/07/2021, per la chiusura della Gestione Liquidatoria del e per Procedere al Trasferimento del Patrimonio e del Personale CP_1 in favore del;
Di approvare che, nel caso in cui Entro il Controparte_5
Suddetto Ter non dovesse accettare, che il Controparte_5
Trasferimento Avverrà, 0 Giorni, in Favore del
[...]
; La Delibera risulta a firma del Direttore Controparte_7
Presidente della Regione Cristian Solinas. Parte_6
Trasferimento del Consorzio avvenuto Già con Delibera N. 63/6 del 20.12.2018, avente ad oggetto la chiusura della procedura liquidatoria avviata ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della Legge Regionale N. 3/2008 e legge Regionale n.10 del 25 luglio 2008 E sebbene la durata della procedure liquidatoria fosse fissata in 180 giorni, si è protratta sia a causa della difficoltà rappresentate da parte degli enti (Comuni) subentranti, sia in conseguenza della mancata attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti Cont acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli stessi consorzi , in favore del Gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale N.10/2008). E' comunque stabilito che il commissario liquidatore del Controparte_8 dia esecuzione agli adempimenti previsti dalla presente delibera entro e non oltre il 31 giugno 2019, il tutto a firma del Direttore Generale CP_9
e del presidente con Deliberazione N. 63/06 del
[...] Controparte_10
018”);
- sia perché non valutava la legittimità della procura rilasciata dall'arch. CP_6
(vedi atto di appello pag. 30: “Per omessa verifica, della legittimità procura personale dell'architetto alla quale non poteva CP_6 riconoscersi giuridica esistenza, fase monitoria quanto nell'ingiunzione con specifico riguardo all'interesse del
[...]
, in quanto l'architetto Controparte_2 CP_6 delega in proprio, illegalmente ai difensori a soddisfo dell'assunto credito del nei confronti della ditta , già chiusa da Parte_7 Parte_1 anni”). Quanto a tale ultimo profilo, in disparte la preliminare considerazione che non è immediatamente comprensibile cosa intenda l'appellante per “delega in proprio”, è sufficiente richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non oggetto di alcuna specifica doglianza, secondo cui “il
ha evidentemente sanato ogni eventuale vizio della procura rilasciata CP_1 nitoria – vizio a dire il vero escluso più volte dal giudice istruttore – mediante deposito di procura in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.”, tenuto anche conto “che in data 18 luglio 2022 si è costituito (un) nuovo difensore del , a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. CP_1
Obinu” e che “la deli del 7 luglio 2022 allegata alla procura rilasciata al nuovo difensore, ratifica espressamente tutta l'attività compiuta dal precedente difensore”, con specifico richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul punto (“Come noto, infatti, il giudice che accerti un difetto di
5 rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali” e tale principio “trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa” (Cass. Civ., Sez. II, 13-29 ottobre 2020, n. 23958)”: vedi sentenza impugnata pag. 6). Quanto al primo profilo della censura, con cui l'appellante si è doluto del fatto che il consorzio è ormai definitivamente estinto, con conseguente venire meno di ogni titolo dell'arch. a “stare in giudizio” e legittimazione esclusiva CP_6 dell'ente subentrato, giova preliminarmente evidenziare come i fatti posti a sostegno della censura – e cioè le delibere della Giunta regionale n. 27/22 del 9.7.2021 e n. 63 del 21.12.2018 - seppur antecedenti, venivano allegati dal TA solo con la comparsa conclusionale di replica di primo grado. In ogni caso, rileva la Corte che con le delibere prodotte dall'appellante la si era limitata ad impartire al commissario liquidatore Controparte_11
sulle tempistiche e le modalità della procedura liquidatoria, in attesa del trasferimento di funzioni agli enti previsti nella legge n. 10/2008, senza che lo spirare dei termini in esse fissati abbia comportato l'automatica cessazione della fase liquidatoria e/o della carica dei commissari liquidatori, come si evince agevolmente dal contenuto della successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/105 del 21.12.2022, avente per oggetto le ulteriori direttive per lo svolgimento dell'ancora vigente processo liquidatorio, tra gli altri, del (recita specificatamente l'oggetto di Controparte_1 tale delibera: “ . Controparte_12
Direttive per l funzioni e del patrimonio consortile depositata dall'appellata”). Orbene, in tale delibera – premesso che con legge regionale n. 3/2008 e n. 10/2008 era stato disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali con la soppressione dei Consorzi Industriali Regionali (ZIR) e il contestuale scioglimento degli organi consortili e la nomina di commissari liquidatori incaricati di avviare le relative procedure liquidatorie sulla base di apposite direttive impartite dalla giunta regionale – si è dato atto della Cont definitiva cessazione di solo tre consorzi (Valle del Tirso, Tempio Pausania e Iglesias) e della pendenza delle pr ure liquidatorie degli altri cinque consorzi, tra cui quello di Nuoro-Pratosardo, al quale la predetta delibera ha destinato nuove risorse economiche per gli esercizi 2022-2024 per un importo di euro 4.025.227,90 al fine di procedere alla definizione della procedura liquidatoria. Tanto basta per ritenere infondata l'eccezione pregiudiziale, posto che l'estinzione invocata non risulta compiuta prima dell'inizio del presente procedimento ed il si è, pertanto, regolarmente costituito. CP_1
6 B) Della validità, attendibilità ed utilizzabilità del documento datato 5.12.2004. Il , costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava l'eccezione di CP_1 prescrizione relativa al pagamento degli oneri consortili per il periodo 2004- 2015 ed a tale fine produceva le molteplici fatture e le relative diffide di pagamento comunicate non solo alla residenza del ma anche in via Pt_1
Tempio n. 15 ed allegava una nota in data 5.12.2004, con cui il aveva Pt_1 eletto domicilio in tale indirizzo. Il , alla prima udienza del 19.9.2017, disconosceva “la firma apposta in Pt_1 ca a dichiarazione prodotta da controparte come n. 4)”, e cioè la nota del 5.12.2004, e stante l'istanza di verificazione avanzata dalla controparte, il tribunale ammetteva una c.t.u. grafologica sulla veridicità della firma, nella quale l'ausiliare concludeva per la autografia della stessa. In corso di causa, il dava poi atto di avere presentato una querela di Pt_1 falso per riempimento abusivo della scrittura del 5.12.2004 firmata in bianco. Ciò premesso, il tribunale disattendeva l'eccezione di prescrizione, sul presupposto che il dimostrava il rituale ricevimento da parte del CP_1
di tutte le fatt relativi solleciti di pagamento, a nulla rilevando il Pt_1 luogo in cui era intervenuta tale comunicazione – residenza, sede dell'impresa o via Tempio 15 – posto che tutti gli atti erano stati ritirati personalmente dal
, imprenditore individuale, e le relative sottoscrizioni non erano state Pt_1 disconosciute, rendendo, quindi, del tutto irrilevante sia il disconoscimento della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura del Parte_1
5.12.2004 e sia la querela di falso proposta nelle more del giudizio avverso tale scrittura per abusivo riempimento della medesima scrittura privata, di cui successivamente, peraltro in modo alquanto contraddittorio, il Pt_1 riconosceva la firma (vedi specifiche argomentazioni contenute sul punto sentenza gravata: “Il , infatti, ha prodotto (docc. da 4 a 15 memoria CP_1
183, comma 6, n. 2, pposta) gli avvisi di ricevimento, sottoscritti da
, che confermano che tutte le fatture sono state ritualmente Parte_1 no in anno, sia singolarmente sia unitamente agli estratti conto e ai solleciti di pagamento delle fatture precedenti, così impedendo il maturare del termine prescrizionale decennale. Non è rilevante che le fatture e i solleciti di pagamento siano stati notificati presso la sede legale dell'impresa di
, presso l'indirizzo di residenza di quest'ultimo o nel luogo – Parte_1 pio 15 – che lo stesso , nella scrittura del 5 CP_1 Parte_1 dicembre 2004, ha indicato quale indirizzo per ricevere la corrispondenza del
. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la CP_1 citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va quindi notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 2000, n. 2814). Nel caso di specie, peraltro, vi è prova del fatto che ha ricevuto Parte_1 personalmente le notifiche delle fatture e dei gamento, ivi compresi i documenti inviati nell'indirizzo di , via Tempio 15, avendo egli CP_1
7 sottoscritto le relate. Tali sottoscrizioni non sono state oggetto di disconoscimento e, anzi, sono state utilizzate quali scritture comparative nell'istruttoria relativa all'istanza di verificazione promossa da parte opposta. Le sottoscrizioni non disconosciute delle relate, pertanto, privano di rilievo sia il disconoscimento della sottoscrizione apposta da in calce alla Parte_1 scrittura del 5 dicembre 2004 – con la quale l'opp il domicilio di
, via Tempio 15 quale luogo per ricevere tutta la corrispondenza del CP_1
– sia la querela di falso per abusivo riempimento della medesima CP_1 scrittura privata. In disparte l'argomento relativo al fatto che la perizia svolta nell'ambito del procedimento di verificazione promosso dall'opposto ha concluso per la veridicità della sottoscrizione di TA, l'aver personalmente ritirato le notifiche effettuate in quell'indirizzo avrebbe privato di rilievo ogni diverso esito della verificazione, così come priva di ogni rilievo la querela di falso proposta in via autonoma dallo stesso TA e relativa all'abusivo riempimento della scrittura. Di qui, pertanto, il rigetto della domanda di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio per querela di falso”). Pertanto, anche la seconda censura - con cui il ha lamentato che il Pt_1 tribunale non valutava correttamente il fatto che la ditta mai aveva Parte_3 avuto sede legale in via Tempio 15 ovvero che il documento originale CP_1 Cont datato 5.12.2004 er del protocollo del consorzio , come previsto dall'art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU, o ancora che non erano sentiti i testimoni e sul fatto che il aveva consegnato un Tes_1 Tes_2 Pt_1 documento in bianco al riempito poi abusivamente – è priva di CP_1 qualsiasi fondamento in t rofili, non intaccando minimamente la ratio decidendi della sentenza gravata ma invocando argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Posto che il aveva ricevuto Pt_1 personalmente tutte le fatture e le diffide, annuali, di adempimento, è, infatti del tutto inconferente il documento datato 5.12.2004, senza altresì considerare la contraddittorietà delle difese del , il quale prima ne disconosceva la Pt_1 firma per poi allegarne solo il riempi abusivo.
C) Dell'inadempimento del e della domanda di CP_1 risarcimento del danno. Con ricorso monitorio del 2.2.2017, il appellato, allegando tutte le CP_1 fatture e le relative diffide nonché ssegnazione, domandava la condanna del TA al pagamento degli oneri consortili nella misura di euro 7.606,33, allegando che:
- il , con deliberazione del Controparte_4
C , aveva assegnato alla il lotto di terreno n. 68 di mq 5.015 al prezzo di Lire Parte_8
- la ditta assegnataria aveva maturato un debito relativo ad oneri di manutenzione pari ad euro 7.606,33, come da fatture scadute dal 2004 al 2015, di cui allegava copia, e relative diffide ad adempiere.
8 Su richiesta del tribunale, il depositava altresì l'atto di compravendita CP_1 stipulato tra le parti il 18.9.1986 Notaio Per_1
Emesso il decreto ingiuntivo n. 72/17 p gamento della suddetta somma,
si opponeva eccependo che: Parte_1
- l'area era stata assegnata alla ditta e non alla persona Parte_1 fisica;
- il “senza dare previa segnalazione né giustificazione alcuna alla CP_1
D a mutato la forma del lotto che risultava, quindi, differente da quella riportata nel progetto per la realizzazione dell'insediamento, così bloccandolo”, come da lettera raccomandata del 7.3.1997;
- il aveva, quindi, comunicato la revoca dell'assegnazione CP_1 de liberata nella seduta del 24.3.1997, di cui il aveva Pt_1 chiesto, a sua volta, la revoca, con nota del 12.7.1997 “con salvezza di ogni diritto”;
- il aveva successivamente richiesto una rinuncia volontaria al CP_1 lo aveva risposto con nota del 27.10.1997, in cui aveva Pt_1 rifiutato di rinunciare al lotto ed eccepito l'inadempimento della controparte, con riserva di agire per i danni;
- con nota del 28.10.1997, il aveva, infine, confermato CP_1
l'assegnazione, invitando peraltro la ditta ad “iniziare i lavori di Pt_1 costruzione del capannone previsto su rea entro 6 mesi dal ricevimento della presente comunicazione” (vedi docc. da 9 a 14);
- ciononostante, la modifica del lotto non era stata effettuata e si era aggravata, posto che il lotto n. 68 aveva “subito una diminuzione di superficie dovuta alla traslazione, rispetto al Catasto Terreni del Comune di , della posizione dei lotti confinanti”, non era di fatto accessibile CP_1
e a “in un'area di pericolosità moderata da frana”;
- “a causa di ciò”, la era cessata “con effetto dal Parte_8
31/12/1989” ed “in s ha(aveva) costituito la Parte_1 società . Controparte_13
Alla luce di t va in relazione alla censura in esame, - senza alcuna contestazione in ordine ai criteri di calcolo dell'entità degli oneri consortili pretesi per gli anni fino al 2015 ed anzi ammettendo di avere versato a tale titolo la somma di euro 2.500,00 nel febbraio 2006 – il TA, nella sua opposizione, eccepiva unicamente “la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 (Comportamento secondo correttezza) e 1375 (Esecuzione di buona fede) c.c., sia per l'arbitraria modifica dei confini del lotto compravenduto così come dall'allegata relazione dell'Ing. e sia per non aver mai Persona_2 risposto alle lettere mediante le quali il Sig. chiedeva Parte_1 giustificazioni in merito, oltre alla tutela dei propr rietario” e domandava il “risarcimento del danno, per quanto esposto in punto di fatto ed in punto di diritto, attesa l'indebito affievolimento del diritto di proprietà del Sig. sul lotto n. 68 di cui sopra. Il tutto da accertarsi in corso di Parte_1 caus opposizione a decreto ingiuntivo).
9 A sostegno della domanda riconvenzionale, depositava, oltre alla documentazione attestante il carteggio tra le parti risalente al 1997 e sopra citata, una perizia di parte dell'ing. datata 9.5.2017, e, Persona_2 quindi, successiva al decreto ingiuntivo opposto. Nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 1 cpc, il insisteva sulla domanda Pt_1 di risarcimento del danno, lamentando che l'in imento del gli CP_1 aveva impedito di eseguire il progetto di insediamento per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, nonostante “una condotta collaborativa” del
, il quale “per larga parte di quei trent'anni, ha(aveva) pagato gli oneri Pt_1 rtili……non perché li ritenesse dovuti nonostante il denunciato inadempimento del ma, piuttosto, perché confidava che quello si CP_1 ravvedesse, così consentendogli di esercitare serenamente ed appieno il proprio diritto di proprietà, oltre alla propria attività di impresa, sul lotto così come acquistato” ed invocando la “violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte del ” e la “turbativa del possesso come spoglio fraudolento CP_1 dello stess ente al reliquato contestato, ma anche per il mutamento della forma del lotto” (vedi memoria ex art. 183 cpc n. 1 cpc). Nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc il TA deduceva prova testi sul dedotto inadempimento, ritenuta irrilevante dal tribunale e poi non riproposta. In forza di tali deduzioni ed elementi di prova, il tribunale gravato riteneva non fondata l'eccezione di inadempimento proposta dal TA, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ”La stessa relazione dell'Ing. allegata all'atto di Persona_2 citazione (doc. 16) – a dire il vero estremamente sintetica – asserisce, in maniera del tutto contraddittoria, dapprima che “rispetto al disegno originario del lotto vi è stata una modifica che non ha variato la superficie del lotto” e, subito dopo, che “la posizione dei lotti confinanti, definita con recinzione metallica, è stata traslata rispetto al catasto occupando parte della proprietà ”, con la conseguenza che “il lotto Pt_1 residuo del sig. ha una superficie effettiva minore a causa di Pt_1 questa traslazion lemento di prova addotto dal a conferma Pt_1 delle proprie allegazioni, pertanto, appare già di per sé incoerente e non sufficiente”;
- “TA non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato, che tale diminuzione di superficie gli abbia effettivamente impedito di esercitare e sviluppare la sua attività di impresa. Analogo discorso può essere svolto con riferimento alla allegata interclusione. Le apodittiche affermazioni contenute nella accennata relazione a firma dell'Ing. non Pt_2 costituiscono elemento di prova dell'interclusione e, comunque, anche in questa evenienza, non è stato dedotto alcun nesso causale tra l'ipotetico mancato accesso alla pubblica via e l'impedimento allo svolgimento dell'attività di impresa”;
- “l'esistenza di un nesso causale tra riconfigurazione del lotto, comprensiva dell'ipotetica interclusione, e impedimento all'attività imprenditoriale non soltanto non è stata allegata, ma è stata addirittura
10 sconfessata dalla circostanza che, a fronte della delibera di revoca dell'assegnazione assunta dal Consiglio Direttivo in data 24 marzo 1997 e della possibilità di rinunciare volontariamente e incondizionatamente alla proprietà dell'area (doc. 12 atto di citazione), ha chiesto Pt_1 esplicitamente di mantenere la proprietà del lotto (missiva legale
in data 27 ottobre 1997, doc. 13 atto di citazione), ottenendo, Parte_9 di fatto, una vera e propria rassegnazione”;
- nonostante “la riserva per il recupero dei danni contenuta nella missiva, pare evidente che TA abbia ritenuto che il bene in sua proprietà fosse ancora di fatto idoneo a soddisfare il suo interesse di avviare l'impresa”;
- “uguali considerazioni devono essere svolte con riferimento alla solo accennata questione della collocazione del lotto 68 in area a moderato rischio idrogeologico, posto che l'attore in opposizione non ha dimostrato che da tale collocazione potessero derivare dei limiti all'edificabilità della zona o allo svolgimento dell'attività di impresa”;
- “i motivi che spingono a ritenere non fondato l'effetto paralizzante dell'eccezione di inadempimento inducono anche a valutare come non contrario ai doveri di buona fede e correttezza la condotta del CP_1 che ha ingiunto il pagamento dei crediti relativi agli oneri di manutenzione e a respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata da TA in via riconvenzionale”. Alla luce di tali puntuali e specifiche argomentazioni, le censure avanzate dal TA sul punto - peraltro, come detto sopra, mediante il complessivo richiamo alle medesime allegazioni e motivazioni già scrutinate in sentenza - risultano del tutto insufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa. La perizia dell'ing. specificatamente richiamata nell'atto di appello, in Pt_2 realtà, come cor nte evidenziato in sentenza, oltre ad essere estremamente sintetica (di fatto una decina di righe), ha un contenuto alquanto contraddittorio. Da un lato, il professionista sostiene che “rispetto al disegno originario del lotto vi è stata una modifica che non ha variato la superficie del lotto” e, dall'altro che, invece, “la posizione dei lotti confinanti, definita con recinzione metallica, è stata traslata rispetto al catasto occupando parte della proprietà ”, con la conseguenza che “il lotto residuo del sig. Pt_1
ha una superficie effettiva minore a causa di questa traslazione”. Pt_1
Inoltre, quanto alla interclusione del lotto, è appena il caso di rilevare che il terreno - come risulta dall'atto notarile di compravendita e dalla foto allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado (doc. 8) - risulta confinante con la strada consortile (si legge nell'atto di compravendita in data 18.10.1986 che oggetto del contratto è un ”lotto di terreno edificabile sito in
località , confinante con lotto n. 69, strada consortile e con CP_1 CP_4 restante proprietà del ”). CP_1
Del resto, è appena il idenziare che la perizia era stata eseguita solo nel maggio 2017, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, mentre non risulta che il , nonostante secondo le sue stesse deduzioni si fosse accorto Pt_1
11 delle modifiche fin dal 1997, abbia commissionato accertamenti tecnici in epoca precedente al presente giudizio. Né risulta, come dedotto in atto di appello, che il “per anni ha richiesto Pt_1 un regolamento dei confini” al , posto che il carteggio depositato CP_1 attiene solo al 1997 e non agli anni successivi ed era iniziato su impulso del
, il quale aveva lamentato l'inerzia dell'assegnatario, risultando CP_1 inoltre, per specifica ammissione del , che quest'ultimo aveva continuato Pt_1
a versare gli oneri consortili e mai av ccessivamente lamentato alcunchè. Inoltre, solo in questo giudizio, tardivamente, dopo che in primo grado non era formulata alcuna contestazione in ordine ai criteri di calcolo del dovuto, il Pt_1 ha eccepito che parte di essi non era dovuta perché quelli per la condotta idrica e fognaria devono essere ora versati al gestore unico Abbanoa. Ancora, con specifico riguardo al fatto che la “non poteva essere Parte_3 destinataria di ingiunzione alcuna, financh rmale, poiché essa cessava a tutti gli effetti la sua esistenza il 31 dicembre 1989” e non “aveva mai potuto usufruire dei servizi forniti dal , proprio per la sua CP_1 inadempienza nel contratto di compravendita nei confronti della ditta
[...]
” (atto di appello pag. 30), il tribunale sosteneva che l'im Pt_1 individuale - con il provvedimento di assegnazione prima e stipulando l'atto di compravendita poi - si era obbligata “(art. 7) ad attenersi scrupolosamente a tutte le direttive, norme, regolamenti e prescrizioni contenute nel regolamento dell'Assemblea generale n. 8 del 2. 11. 1981”, i cui “artt. 4 e 5 … entrambi oggetto di accettazione specifica, stabiliscono che il cessionario dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le direttive, norme, regolamenti, prescrizioni contenute nello Statuto dell'Ente Concedente” e, quindi, anche “al pagamento di tutto quanto ritenuto necessario dal medesimo per conseguire i CP_1 propri fini istituzionali, ivi compresi ri consortili per i servizi manutentivi”, comunque a lui destinati in quanto assegnatario del lotto n. 68 e rientranti nei fini del ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. f), dello CP_1 statuto, secondo cui “il provvede…f) alla realizzazione e gestione di CP_1 acquedotti, reti fognanti di depurazione, centrali di cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualità dei prodotti e per l'analisi delle acque, dell'aria e dei rifiuti” (vedi sentenza pag. 7). Come specificato sempre in sentenza, “è del tutto irrilevante che assegnatario del lotto di terreno risulti l'impresa individuale di e non Parte_1 personalmente l'opponente, posto che dal punto di vis d. ditta individuale non è ente autonomo o diverso dal suo titolare” (vedi ancora la sentenza a pag. 7). Sono invece del tutto nuove le allegazioni relative ad un asserito ulteriore inadempimento del nei confronti di terzi soggetti estranei al giudizio. CP_1
12 Alla luce di tali argomentazioni, è, pertanto, inconferente il reiterato richiamo alle norme di cui agli artt. 1175, 1176 e, financo, all'art. 1490 c.c., peraltro neppure invocato nel giudizio di primo grado. Come già detto, l'appellante, nelle sue censure alla sentenza nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento del
, si è limitato a ripetere le allegazioni avanzate in primo grado sul CP_1 punto, senza, ancora una volta, censurare specificatamente le ratio decidendi poste a fondamento della decisione e limitandosi a chiedere, peraltro per la prima volta, una c.t.u. sulla effettiva consistenza del terreno assegnatogli. Orbene, come correttamente evidenziato dal giudice di primo, anche ammesso che il lotto consegnato al sia risultato diverso rispetto a quello originario Pt_1
– ma non si comprende neppure in quali precisi termini - il “TA non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato, che tale diminuzione di superficie gli abbia effettivamente impedito di esercitare e sviluppare la sua attività di impresa”. E su tale specifica argomentazione, assorbente di ogni ulteriore valutazione in ordine alla domanda di risarcimento danni, l'appellante non ha formulato alcuna precisa doglianza, rendendo, quindi, del tutto irrilevante anche l'accertamento di eventuali modifiche del lotto assegnato, di cui, in ogni caso, dalla perizia di parte dell'ing. non può di certo evincersi la Pt_2 sussistenza per quanto riportato sopra. Del resto, non si comprende come tale fatto avrebbe impedito al di Pt_1
“sviluppare la sua attività di impresa” se, per sua stessa ammissione, la
[...]
era cessata “con effetto dal 31/12/1989” e, quindi, non ce Parte_8 seguito a quanto dedotto in giudizio (vedi atto di opposizione). Infine, è appena il caso di evidenziare l'assoluta inammissibilità delle produzioni documentali effettuate addirittura con la memoria di replica. L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
627/2022 del Tribunale di Nuoro;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 14.3.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
13
) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. SECCHI ANTONELLO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
in persona del Controparte_1 iciliato presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. CHISU FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti APPELLATO All'udienza del 13.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte dichiarare la sentenza con R.g.n. 644/2017 del 15 dicembre 2022 Notificata al Difensore via PEC il 20 Dicembre 2022 nulla e inefficace nei confronti dell'esecutato Sig.
[...] in atti, per mancanza degli elementi di diritto e per dife Pt_1 insufficienza di motivazioni. Con Vittoria di spese competenze, oltre a CPA e IVA come per legge. Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, respinta ogni avversa domanda, voglia: dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero rigettare l'appello poiché infondato e confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso vinte le spese del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 72/17, emesso Parte_1 dal Tribunale di Nuoro in data 3.3.2017, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore del Controparte_2
, della somma di euro 7.606,33, pretesa a titolo di oneri consortili
[...]
e a interessi e spese di procedura. A sostegno dell'opposizione eccepiva: Parte_1
- l'improcedibilità della do ncato adempimento dell'obbligo di mediazione obbligatoria;
- la prescrizione parziale dei crediti per un importo pari ad euro 3.295,90, stante l'assenza dell'effetto interruttivo della prima diffida inviata a mezzo
1 raccomandata all'indirizzo di via Tempio n. 15, non corrispondente alla sede dell'impresa né alla residenza dell'opponente e la tardività delle ulteriori diffide;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede per l'arbitraria modifica dei confini del lotto acquistato (n. 68) di cui era proprietario, non avendo il mai risposto alle doglianze con cui si chiedevano giustificazioni in CP_1
- la mancata notifica del d.i. alla coniuge , dato che Controparte_3
l'acquisto del lotto di terreno suddetto era a comunione legale dei beni;
- la mancata adesione della sua impresa al . CP_1
Il , in via riconvenzionale, domandava, inoltre, il risarcimento del danno Pt_1 correlato all'indebito affievolimento del suo diritto di proprietà, posto che il lotto acquistato aveva subito una diminuzione di superficie dovuta alla traslazione, rispetto al Catasto Terreni del Comune di , della posizione CP_1 dei lotti confinanti che lo avevano in parte occupato e di fatto non era accessibile. Si costituiva il contestando Controparte_4
l'avversa opposiz
- trattandosi di un ente pubblico economico ai sensi della legge regionale sarda del 25.07.2008 e dell'art. 36 della l. n. 317/1991, non vi era obbligo di esperire il tentativo di mediazione ed i proprietari erano tenuti alla corresponsione degli oneri consortili indipendentemente dall'adesione al;
CP_1
- le fatture e le diffide annuali di pagamento er tempestivamente notificate all'indirizzo di Via Tempio n. 15 , indicato dallo stesso TA CP_1 quale domicilio con nota del 5.12.2004. In relazione alla domanda riconvenzionale, il eccepiva la nullità per CP_1 genericità dell'oggetto e, in ogni caso, la r scrizione del diritto al risarcimento del danno. Il , alla prima udienza di comparizione, deduceva il difetto di procura in Pt_1 capo alla controparte e disconosceva la sottoscrizione della nota del 5.12.2004 ed il proponeva istanza di verificazione. CP_1
Il tribunale, istruita la causa documentalmente, con prova testimoniale e consulenza tecnica grafologica, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e ponendo a carico di le spese di lite e di c.t.u. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, quanto alle eccezioni pregiudiziali, riteneva che:
- non trovava applicazione il procedimento di mediazione obbligatoria, non venendo in considerazione un “consorzio civilistico di proprietari di immobili ma un ente pubblico economico” ed in ogni caso era stato depositato un verbale negativo di mediazione datato 7.6.2022;
- il difetto di procura era stato ritualmente sanato;
- il era libero di agire nei confronti dell'uno o dell'altro coniuge, CP_1 obbligati solidali. Nel merito, il tribunale evidenziava come - provato il diritto di credito azionato in via monitoria sia in relazione al titolo sia con riguardo alla scadenza dei
2 termini per adempiere in forza della documentazione versata in atti (in specie, la delibera del Consiglio direttivo n. 107/1984 di assegnazione al TA del lotto n. 68 e l'atto di compravendita con cui il TA si era obbligato “ad attenersi scrupolosamente a tutte le direttive, norme, regolamenti e prescrizioni contenuto nel regolamento”) e, sia, infine, in relazione al quantum, in difetto di specifica contestazione sul punto e tenuto conto della documentazione allegata (fatture ed estratto conto al 21.7.2016) - l'opponente non dimostrava invece i fatti estintivi e modificativi dedotti. Quanto all'eccezione di prescrizione, il giudice di primo grado riteneva, infatti, interrotto il termine di prescrizione, posto che le fatture ed i solleciti di pagamento di ogni fattura scaduta erano stati ritualmente ed annualmente ricevuti dal , il quale aveva sottoscritto i relativi avvisi di ricevimento o Pt_1 presso la propria residenza o presso la sede legale dell'impresa o in via Tempio 15, con conseguente irrilevanza del disconoscimento della nota 5.12.2004. Inoltre, il tribunale riteneva non fondata l'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, dato che la relazione di parte dell'ing. posta a Pt_2 fondamento della domanda riconvenzionale, era insufficiente a tale fine ed il TA, in ogni caso, non allegava né tantomeno provava che l'asserita modifica del lotto gli avesse impedito di esercitare e sviluppare la sua attività di impresa, tanto che lo stesso opponente, a fronte della delibera di revoca del e alla possibilità di rinunciare alla proprietà dell'area, aveva CP_1 esplicitamente richiesto di mantenere la proprietà del lotto.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) per non avere Parte_1 considerato che il risultava ormai estinto dal Controparte_2
9.7.2021, con termi la liquidazione e successivo trasferimento del patrimonio e del personale al con Controparte_5 conseguente difetto di titolarità del diritto di agire i CP_6 ormai privo di qualsiasi potere rappresentativo, già comunque inesistente
[...]
procedimento monitorio;
ii) per non avere correttamente valutato che la mai aveva avuto sede legale in via Tempio 15 e che il Parte_3 CP_1 ginale datato 5.12.2004, di cui testava la validità nel Cont contenuto e non nella sottoscrizione, era privo del protocollo del consorzio , come previsto dall'art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU, tenuto anche conto che non erano stati sentiti i testimoni e sul fatto che il Tes_1 Tes_2 Pt_1 aveva consegnato un documento in bianco al poi riempito CP_1 abusivamente;
iii) per la manifesta illogicità della m e la obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che conduceva il giudice alla formazione del proprio convincimento, posto che la ditta “non Parte_1 poteva essere destinataria di ingiunzione alcuna, finanche sul piano formale, poiché essa cessava a tutti gli effetti la sua esistenza il 31 dicembre 1989” e perché il non “aveva mai potuto usufruire dei servizi forniti dal , Pt_1 CP_1 proprio sua inadempienza nel contratto di compravendita ne i della ditta ” nonché per non avere adeguatamente considerato le Parte_1 numerose dal al per lamentare la traslazione del Pt_1 CP_1 lotto, la sua interclusione e la modifica dei confini e non avere, quindi,
3 considerato l'eccepita violazione dell'art. 1175 c.c. da parte del , CP_1 tenuto conto dei vizi riscontrati sull'immobile inidoneo all'uso cui era destinato;
iv) per avere escluso la sussistenza di danni, stante l'inadempimento contrattuale del , a causa del quale il non aveva potuto CP_1 Pt_1 realizzare quanto previsto in progetto di costruzione, risultando costretto a chiudere la propria ditta, con perdita della somma versata per la realizzazione del progetto di costruzione e quella per l'acquisto del lotto. Si è costituito il resistendo all'appello Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In via preliminare, il appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 CP_1 bis cpc per difetto di specificità ed in quanto privo di ragionevole possibilità di essere accolto. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Esclusa la sussistenza di una ipotesi di inammissibilità ex art. 348 bis cpc già con l'ordinanza riservata in data 21.6.23, la Corte ritiene che l'appello - pur risultando non facilmente intelleggibile nella sua articolazione, dato che i motivi di censura vengono riepilogati in modo sintetico nelle ultime due pagine (30 e 31) dopo l'esposizione nelle prime trenta pagine dell'atto (peraltro in modo non molto chiaro e senza un preciso ordine logico) di tutte le argomentazioni già avanzate nel giudizio di primo grado - non possa considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto da una, seppur faticosa, ma attenta lettura del gravame, possono evincersi sostanzialmente i motivi di impugnazione avanzati avverso la sentenza circa:
- la legittimazione ad agire del;
CP_1
- la validità ed utilizzabilità del o datato 5.12.2004;
- la sussistenza di un inadempimento dell'appellato e dei conseguenti danni subiti dal TA;
in modo tale da porre la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Tanto premesso, il gravame è, comunque, infondato. A) Della legittimazione del . CP_1
Quanto alla legittimazione del appellante, nell'articolato motivo di CP_1 censura, ha contestato la sentenza:
- sia perché non valutava che il era ormai definitivamente estinto, CP_1 con conseguente venire meno di ogni titolo dell'arch. a “stare in giudizio” CP_6
e legittimazione dell'ente locale subentrato (vedi atto ello pagg. 11 e ss:
“Il Risulta già Definitivamente Chiuso dal Parte_4
09. A Regionale n.27/22 del 09.07.2021 su proposta Dell'Assessore all'Industria, col parere favorevole e la legittimità del Direttore Generale dell'Industria che, sulla proposta in esame ha deliberato di assegnare al commissario liquidatore del Parte_5
4 Arch. un termine perentorio di 60 giorni dalla data della CP_6 presente deliberazione 09/07/2021, per la chiusura della Gestione Liquidatoria del e per Procedere al Trasferimento del Patrimonio e del Personale CP_1 in favore del;
Di approvare che, nel caso in cui Entro il Controparte_5
Suddetto Ter non dovesse accettare, che il Controparte_5
Trasferimento Avverrà, 0 Giorni, in Favore del
[...]
; La Delibera risulta a firma del Direttore Controparte_7
Presidente della Regione Cristian Solinas. Parte_6
Trasferimento del Consorzio avvenuto Già con Delibera N. 63/6 del 20.12.2018, avente ad oggetto la chiusura della procedura liquidatoria avviata ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della Legge Regionale N. 3/2008 e legge Regionale n.10 del 25 luglio 2008 E sebbene la durata della procedure liquidatoria fosse fissata in 180 giorni, si è protratta sia a causa della difficoltà rappresentate da parte degli enti (Comuni) subentranti, sia in conseguenza della mancata attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti Cont acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli stessi consorzi , in favore del Gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale N.10/2008). E' comunque stabilito che il commissario liquidatore del Controparte_8 dia esecuzione agli adempimenti previsti dalla presente delibera entro e non oltre il 31 giugno 2019, il tutto a firma del Direttore Generale CP_9
e del presidente con Deliberazione N. 63/06 del
[...] Controparte_10
018”);
- sia perché non valutava la legittimità della procura rilasciata dall'arch. CP_6
(vedi atto di appello pag. 30: “Per omessa verifica, della legittimità procura personale dell'architetto alla quale non poteva CP_6 riconoscersi giuridica esistenza, fase monitoria quanto nell'ingiunzione con specifico riguardo all'interesse del
[...]
, in quanto l'architetto Controparte_2 CP_6 delega in proprio, illegalmente ai difensori a soddisfo dell'assunto credito del nei confronti della ditta , già chiusa da Parte_7 Parte_1 anni”). Quanto a tale ultimo profilo, in disparte la preliminare considerazione che non è immediatamente comprensibile cosa intenda l'appellante per “delega in proprio”, è sufficiente richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non oggetto di alcuna specifica doglianza, secondo cui “il
ha evidentemente sanato ogni eventuale vizio della procura rilasciata CP_1 nitoria – vizio a dire il vero escluso più volte dal giudice istruttore – mediante deposito di procura in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.”, tenuto anche conto “che in data 18 luglio 2022 si è costituito (un) nuovo difensore del , a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. CP_1
Obinu” e che “la deli del 7 luglio 2022 allegata alla procura rilasciata al nuovo difensore, ratifica espressamente tutta l'attività compiuta dal precedente difensore”, con specifico richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul punto (“Come noto, infatti, il giudice che accerti un difetto di
5 rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali” e tale principio “trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa” (Cass. Civ., Sez. II, 13-29 ottobre 2020, n. 23958)”: vedi sentenza impugnata pag. 6). Quanto al primo profilo della censura, con cui l'appellante si è doluto del fatto che il consorzio è ormai definitivamente estinto, con conseguente venire meno di ogni titolo dell'arch. a “stare in giudizio” e legittimazione esclusiva CP_6 dell'ente subentrato, giova preliminarmente evidenziare come i fatti posti a sostegno della censura – e cioè le delibere della Giunta regionale n. 27/22 del 9.7.2021 e n. 63 del 21.12.2018 - seppur antecedenti, venivano allegati dal TA solo con la comparsa conclusionale di replica di primo grado. In ogni caso, rileva la Corte che con le delibere prodotte dall'appellante la si era limitata ad impartire al commissario liquidatore Controparte_11
sulle tempistiche e le modalità della procedura liquidatoria, in attesa del trasferimento di funzioni agli enti previsti nella legge n. 10/2008, senza che lo spirare dei termini in esse fissati abbia comportato l'automatica cessazione della fase liquidatoria e/o della carica dei commissari liquidatori, come si evince agevolmente dal contenuto della successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/105 del 21.12.2022, avente per oggetto le ulteriori direttive per lo svolgimento dell'ancora vigente processo liquidatorio, tra gli altri, del (recita specificatamente l'oggetto di Controparte_1 tale delibera: “ . Controparte_12
Direttive per l funzioni e del patrimonio consortile depositata dall'appellata”). Orbene, in tale delibera – premesso che con legge regionale n. 3/2008 e n. 10/2008 era stato disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali con la soppressione dei Consorzi Industriali Regionali (ZIR) e il contestuale scioglimento degli organi consortili e la nomina di commissari liquidatori incaricati di avviare le relative procedure liquidatorie sulla base di apposite direttive impartite dalla giunta regionale – si è dato atto della Cont definitiva cessazione di solo tre consorzi (Valle del Tirso, Tempio Pausania e Iglesias) e della pendenza delle pr ure liquidatorie degli altri cinque consorzi, tra cui quello di Nuoro-Pratosardo, al quale la predetta delibera ha destinato nuove risorse economiche per gli esercizi 2022-2024 per un importo di euro 4.025.227,90 al fine di procedere alla definizione della procedura liquidatoria. Tanto basta per ritenere infondata l'eccezione pregiudiziale, posto che l'estinzione invocata non risulta compiuta prima dell'inizio del presente procedimento ed il si è, pertanto, regolarmente costituito. CP_1
6 B) Della validità, attendibilità ed utilizzabilità del documento datato 5.12.2004. Il , costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava l'eccezione di CP_1 prescrizione relativa al pagamento degli oneri consortili per il periodo 2004- 2015 ed a tale fine produceva le molteplici fatture e le relative diffide di pagamento comunicate non solo alla residenza del ma anche in via Pt_1
Tempio n. 15 ed allegava una nota in data 5.12.2004, con cui il aveva Pt_1 eletto domicilio in tale indirizzo. Il , alla prima udienza del 19.9.2017, disconosceva “la firma apposta in Pt_1 ca a dichiarazione prodotta da controparte come n. 4)”, e cioè la nota del 5.12.2004, e stante l'istanza di verificazione avanzata dalla controparte, il tribunale ammetteva una c.t.u. grafologica sulla veridicità della firma, nella quale l'ausiliare concludeva per la autografia della stessa. In corso di causa, il dava poi atto di avere presentato una querela di Pt_1 falso per riempimento abusivo della scrittura del 5.12.2004 firmata in bianco. Ciò premesso, il tribunale disattendeva l'eccezione di prescrizione, sul presupposto che il dimostrava il rituale ricevimento da parte del CP_1
di tutte le fatt relativi solleciti di pagamento, a nulla rilevando il Pt_1 luogo in cui era intervenuta tale comunicazione – residenza, sede dell'impresa o via Tempio 15 – posto che tutti gli atti erano stati ritirati personalmente dal
, imprenditore individuale, e le relative sottoscrizioni non erano state Pt_1 disconosciute, rendendo, quindi, del tutto irrilevante sia il disconoscimento della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura del Parte_1
5.12.2004 e sia la querela di falso proposta nelle more del giudizio avverso tale scrittura per abusivo riempimento della medesima scrittura privata, di cui successivamente, peraltro in modo alquanto contraddittorio, il Pt_1 riconosceva la firma (vedi specifiche argomentazioni contenute sul punto sentenza gravata: “Il , infatti, ha prodotto (docc. da 4 a 15 memoria CP_1
183, comma 6, n. 2, pposta) gli avvisi di ricevimento, sottoscritti da
, che confermano che tutte le fatture sono state ritualmente Parte_1 no in anno, sia singolarmente sia unitamente agli estratti conto e ai solleciti di pagamento delle fatture precedenti, così impedendo il maturare del termine prescrizionale decennale. Non è rilevante che le fatture e i solleciti di pagamento siano stati notificati presso la sede legale dell'impresa di
, presso l'indirizzo di residenza di quest'ultimo o nel luogo – Parte_1 pio 15 – che lo stesso , nella scrittura del 5 CP_1 Parte_1 dicembre 2004, ha indicato quale indirizzo per ricevere la corrispondenza del
. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la CP_1 citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va quindi notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 2000, n. 2814). Nel caso di specie, peraltro, vi è prova del fatto che ha ricevuto Parte_1 personalmente le notifiche delle fatture e dei gamento, ivi compresi i documenti inviati nell'indirizzo di , via Tempio 15, avendo egli CP_1
7 sottoscritto le relate. Tali sottoscrizioni non sono state oggetto di disconoscimento e, anzi, sono state utilizzate quali scritture comparative nell'istruttoria relativa all'istanza di verificazione promossa da parte opposta. Le sottoscrizioni non disconosciute delle relate, pertanto, privano di rilievo sia il disconoscimento della sottoscrizione apposta da in calce alla Parte_1 scrittura del 5 dicembre 2004 – con la quale l'opp il domicilio di
, via Tempio 15 quale luogo per ricevere tutta la corrispondenza del CP_1
– sia la querela di falso per abusivo riempimento della medesima CP_1 scrittura privata. In disparte l'argomento relativo al fatto che la perizia svolta nell'ambito del procedimento di verificazione promosso dall'opposto ha concluso per la veridicità della sottoscrizione di TA, l'aver personalmente ritirato le notifiche effettuate in quell'indirizzo avrebbe privato di rilievo ogni diverso esito della verificazione, così come priva di ogni rilievo la querela di falso proposta in via autonoma dallo stesso TA e relativa all'abusivo riempimento della scrittura. Di qui, pertanto, il rigetto della domanda di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio per querela di falso”). Pertanto, anche la seconda censura - con cui il ha lamentato che il Pt_1 tribunale non valutava correttamente il fatto che la ditta mai aveva Parte_3 avuto sede legale in via Tempio 15 ovvero che il documento originale CP_1 Cont datato 5.12.2004 er del protocollo del consorzio , come previsto dall'art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU, o ancora che non erano sentiti i testimoni e sul fatto che il aveva consegnato un Tes_1 Tes_2 Pt_1 documento in bianco al riempito poi abusivamente – è priva di CP_1 qualsiasi fondamento in t rofili, non intaccando minimamente la ratio decidendi della sentenza gravata ma invocando argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Posto che il aveva ricevuto Pt_1 personalmente tutte le fatture e le diffide, annuali, di adempimento, è, infatti del tutto inconferente il documento datato 5.12.2004, senza altresì considerare la contraddittorietà delle difese del , il quale prima ne disconosceva la Pt_1 firma per poi allegarne solo il riempi abusivo.
C) Dell'inadempimento del e della domanda di CP_1 risarcimento del danno. Con ricorso monitorio del 2.2.2017, il appellato, allegando tutte le CP_1 fatture e le relative diffide nonché ssegnazione, domandava la condanna del TA al pagamento degli oneri consortili nella misura di euro 7.606,33, allegando che:
- il , con deliberazione del Controparte_4
C , aveva assegnato alla il lotto di terreno n. 68 di mq 5.015 al prezzo di Lire Parte_8
- la ditta assegnataria aveva maturato un debito relativo ad oneri di manutenzione pari ad euro 7.606,33, come da fatture scadute dal 2004 al 2015, di cui allegava copia, e relative diffide ad adempiere.
8 Su richiesta del tribunale, il depositava altresì l'atto di compravendita CP_1 stipulato tra le parti il 18.9.1986 Notaio Per_1
Emesso il decreto ingiuntivo n. 72/17 p gamento della suddetta somma,
si opponeva eccependo che: Parte_1
- l'area era stata assegnata alla ditta e non alla persona Parte_1 fisica;
- il “senza dare previa segnalazione né giustificazione alcuna alla CP_1
D a mutato la forma del lotto che risultava, quindi, differente da quella riportata nel progetto per la realizzazione dell'insediamento, così bloccandolo”, come da lettera raccomandata del 7.3.1997;
- il aveva, quindi, comunicato la revoca dell'assegnazione CP_1 de liberata nella seduta del 24.3.1997, di cui il aveva Pt_1 chiesto, a sua volta, la revoca, con nota del 12.7.1997 “con salvezza di ogni diritto”;
- il aveva successivamente richiesto una rinuncia volontaria al CP_1 lo aveva risposto con nota del 27.10.1997, in cui aveva Pt_1 rifiutato di rinunciare al lotto ed eccepito l'inadempimento della controparte, con riserva di agire per i danni;
- con nota del 28.10.1997, il aveva, infine, confermato CP_1
l'assegnazione, invitando peraltro la ditta ad “iniziare i lavori di Pt_1 costruzione del capannone previsto su rea entro 6 mesi dal ricevimento della presente comunicazione” (vedi docc. da 9 a 14);
- ciononostante, la modifica del lotto non era stata effettuata e si era aggravata, posto che il lotto n. 68 aveva “subito una diminuzione di superficie dovuta alla traslazione, rispetto al Catasto Terreni del Comune di , della posizione dei lotti confinanti”, non era di fatto accessibile CP_1
e a “in un'area di pericolosità moderata da frana”;
- “a causa di ciò”, la era cessata “con effetto dal Parte_8
31/12/1989” ed “in s ha(aveva) costituito la Parte_1 società . Controparte_13
Alla luce di t va in relazione alla censura in esame, - senza alcuna contestazione in ordine ai criteri di calcolo dell'entità degli oneri consortili pretesi per gli anni fino al 2015 ed anzi ammettendo di avere versato a tale titolo la somma di euro 2.500,00 nel febbraio 2006 – il TA, nella sua opposizione, eccepiva unicamente “la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 (Comportamento secondo correttezza) e 1375 (Esecuzione di buona fede) c.c., sia per l'arbitraria modifica dei confini del lotto compravenduto così come dall'allegata relazione dell'Ing. e sia per non aver mai Persona_2 risposto alle lettere mediante le quali il Sig. chiedeva Parte_1 giustificazioni in merito, oltre alla tutela dei propr rietario” e domandava il “risarcimento del danno, per quanto esposto in punto di fatto ed in punto di diritto, attesa l'indebito affievolimento del diritto di proprietà del Sig. sul lotto n. 68 di cui sopra. Il tutto da accertarsi in corso di Parte_1 caus opposizione a decreto ingiuntivo).
9 A sostegno della domanda riconvenzionale, depositava, oltre alla documentazione attestante il carteggio tra le parti risalente al 1997 e sopra citata, una perizia di parte dell'ing. datata 9.5.2017, e, Persona_2 quindi, successiva al decreto ingiuntivo opposto. Nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 1 cpc, il insisteva sulla domanda Pt_1 di risarcimento del danno, lamentando che l'in imento del gli CP_1 aveva impedito di eseguire il progetto di insediamento per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, nonostante “una condotta collaborativa” del
, il quale “per larga parte di quei trent'anni, ha(aveva) pagato gli oneri Pt_1 rtili……non perché li ritenesse dovuti nonostante il denunciato inadempimento del ma, piuttosto, perché confidava che quello si CP_1 ravvedesse, così consentendogli di esercitare serenamente ed appieno il proprio diritto di proprietà, oltre alla propria attività di impresa, sul lotto così come acquistato” ed invocando la “violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte del ” e la “turbativa del possesso come spoglio fraudolento CP_1 dello stess ente al reliquato contestato, ma anche per il mutamento della forma del lotto” (vedi memoria ex art. 183 cpc n. 1 cpc). Nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc il TA deduceva prova testi sul dedotto inadempimento, ritenuta irrilevante dal tribunale e poi non riproposta. In forza di tali deduzioni ed elementi di prova, il tribunale gravato riteneva non fondata l'eccezione di inadempimento proposta dal TA, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ”La stessa relazione dell'Ing. allegata all'atto di Persona_2 citazione (doc. 16) – a dire il vero estremamente sintetica – asserisce, in maniera del tutto contraddittoria, dapprima che “rispetto al disegno originario del lotto vi è stata una modifica che non ha variato la superficie del lotto” e, subito dopo, che “la posizione dei lotti confinanti, definita con recinzione metallica, è stata traslata rispetto al catasto occupando parte della proprietà ”, con la conseguenza che “il lotto Pt_1 residuo del sig. ha una superficie effettiva minore a causa di Pt_1 questa traslazion lemento di prova addotto dal a conferma Pt_1 delle proprie allegazioni, pertanto, appare già di per sé incoerente e non sufficiente”;
- “TA non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato, che tale diminuzione di superficie gli abbia effettivamente impedito di esercitare e sviluppare la sua attività di impresa. Analogo discorso può essere svolto con riferimento alla allegata interclusione. Le apodittiche affermazioni contenute nella accennata relazione a firma dell'Ing. non Pt_2 costituiscono elemento di prova dell'interclusione e, comunque, anche in questa evenienza, non è stato dedotto alcun nesso causale tra l'ipotetico mancato accesso alla pubblica via e l'impedimento allo svolgimento dell'attività di impresa”;
- “l'esistenza di un nesso causale tra riconfigurazione del lotto, comprensiva dell'ipotetica interclusione, e impedimento all'attività imprenditoriale non soltanto non è stata allegata, ma è stata addirittura
10 sconfessata dalla circostanza che, a fronte della delibera di revoca dell'assegnazione assunta dal Consiglio Direttivo in data 24 marzo 1997 e della possibilità di rinunciare volontariamente e incondizionatamente alla proprietà dell'area (doc. 12 atto di citazione), ha chiesto Pt_1 esplicitamente di mantenere la proprietà del lotto (missiva legale
in data 27 ottobre 1997, doc. 13 atto di citazione), ottenendo, Parte_9 di fatto, una vera e propria rassegnazione”;
- nonostante “la riserva per il recupero dei danni contenuta nella missiva, pare evidente che TA abbia ritenuto che il bene in sua proprietà fosse ancora di fatto idoneo a soddisfare il suo interesse di avviare l'impresa”;
- “uguali considerazioni devono essere svolte con riferimento alla solo accennata questione della collocazione del lotto 68 in area a moderato rischio idrogeologico, posto che l'attore in opposizione non ha dimostrato che da tale collocazione potessero derivare dei limiti all'edificabilità della zona o allo svolgimento dell'attività di impresa”;
- “i motivi che spingono a ritenere non fondato l'effetto paralizzante dell'eccezione di inadempimento inducono anche a valutare come non contrario ai doveri di buona fede e correttezza la condotta del CP_1 che ha ingiunto il pagamento dei crediti relativi agli oneri di manutenzione e a respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata da TA in via riconvenzionale”. Alla luce di tali puntuali e specifiche argomentazioni, le censure avanzate dal TA sul punto - peraltro, come detto sopra, mediante il complessivo richiamo alle medesime allegazioni e motivazioni già scrutinate in sentenza - risultano del tutto insufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa. La perizia dell'ing. specificatamente richiamata nell'atto di appello, in Pt_2 realtà, come cor nte evidenziato in sentenza, oltre ad essere estremamente sintetica (di fatto una decina di righe), ha un contenuto alquanto contraddittorio. Da un lato, il professionista sostiene che “rispetto al disegno originario del lotto vi è stata una modifica che non ha variato la superficie del lotto” e, dall'altro che, invece, “la posizione dei lotti confinanti, definita con recinzione metallica, è stata traslata rispetto al catasto occupando parte della proprietà ”, con la conseguenza che “il lotto residuo del sig. Pt_1
ha una superficie effettiva minore a causa di questa traslazione”. Pt_1
Inoltre, quanto alla interclusione del lotto, è appena il caso di rilevare che il terreno - come risulta dall'atto notarile di compravendita e dalla foto allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado (doc. 8) - risulta confinante con la strada consortile (si legge nell'atto di compravendita in data 18.10.1986 che oggetto del contratto è un ”lotto di terreno edificabile sito in
località , confinante con lotto n. 69, strada consortile e con CP_1 CP_4 restante proprietà del ”). CP_1
Del resto, è appena il idenziare che la perizia era stata eseguita solo nel maggio 2017, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, mentre non risulta che il , nonostante secondo le sue stesse deduzioni si fosse accorto Pt_1
11 delle modifiche fin dal 1997, abbia commissionato accertamenti tecnici in epoca precedente al presente giudizio. Né risulta, come dedotto in atto di appello, che il “per anni ha richiesto Pt_1 un regolamento dei confini” al , posto che il carteggio depositato CP_1 attiene solo al 1997 e non agli anni successivi ed era iniziato su impulso del
, il quale aveva lamentato l'inerzia dell'assegnatario, risultando CP_1 inoltre, per specifica ammissione del , che quest'ultimo aveva continuato Pt_1
a versare gli oneri consortili e mai av ccessivamente lamentato alcunchè. Inoltre, solo in questo giudizio, tardivamente, dopo che in primo grado non era formulata alcuna contestazione in ordine ai criteri di calcolo del dovuto, il Pt_1 ha eccepito che parte di essi non era dovuta perché quelli per la condotta idrica e fognaria devono essere ora versati al gestore unico Abbanoa. Ancora, con specifico riguardo al fatto che la “non poteva essere Parte_3 destinataria di ingiunzione alcuna, financh rmale, poiché essa cessava a tutti gli effetti la sua esistenza il 31 dicembre 1989” e non “aveva mai potuto usufruire dei servizi forniti dal , proprio per la sua CP_1 inadempienza nel contratto di compravendita nei confronti della ditta
[...]
” (atto di appello pag. 30), il tribunale sosteneva che l'im Pt_1 individuale - con il provvedimento di assegnazione prima e stipulando l'atto di compravendita poi - si era obbligata “(art. 7) ad attenersi scrupolosamente a tutte le direttive, norme, regolamenti e prescrizioni contenute nel regolamento dell'Assemblea generale n. 8 del 2. 11. 1981”, i cui “artt. 4 e 5 … entrambi oggetto di accettazione specifica, stabiliscono che il cessionario dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le direttive, norme, regolamenti, prescrizioni contenute nello Statuto dell'Ente Concedente” e, quindi, anche “al pagamento di tutto quanto ritenuto necessario dal medesimo per conseguire i CP_1 propri fini istituzionali, ivi compresi ri consortili per i servizi manutentivi”, comunque a lui destinati in quanto assegnatario del lotto n. 68 e rientranti nei fini del ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. f), dello CP_1 statuto, secondo cui “il provvede…f) alla realizzazione e gestione di CP_1 acquedotti, reti fognanti di depurazione, centrali di cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualità dei prodotti e per l'analisi delle acque, dell'aria e dei rifiuti” (vedi sentenza pag. 7). Come specificato sempre in sentenza, “è del tutto irrilevante che assegnatario del lotto di terreno risulti l'impresa individuale di e non Parte_1 personalmente l'opponente, posto che dal punto di vis d. ditta individuale non è ente autonomo o diverso dal suo titolare” (vedi ancora la sentenza a pag. 7). Sono invece del tutto nuove le allegazioni relative ad un asserito ulteriore inadempimento del nei confronti di terzi soggetti estranei al giudizio. CP_1
12 Alla luce di tali argomentazioni, è, pertanto, inconferente il reiterato richiamo alle norme di cui agli artt. 1175, 1176 e, financo, all'art. 1490 c.c., peraltro neppure invocato nel giudizio di primo grado. Come già detto, l'appellante, nelle sue censure alla sentenza nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento del
, si è limitato a ripetere le allegazioni avanzate in primo grado sul CP_1 punto, senza, ancora una volta, censurare specificatamente le ratio decidendi poste a fondamento della decisione e limitandosi a chiedere, peraltro per la prima volta, una c.t.u. sulla effettiva consistenza del terreno assegnatogli. Orbene, come correttamente evidenziato dal giudice di primo, anche ammesso che il lotto consegnato al sia risultato diverso rispetto a quello originario Pt_1
– ma non si comprende neppure in quali precisi termini - il “TA non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato, che tale diminuzione di superficie gli abbia effettivamente impedito di esercitare e sviluppare la sua attività di impresa”. E su tale specifica argomentazione, assorbente di ogni ulteriore valutazione in ordine alla domanda di risarcimento danni, l'appellante non ha formulato alcuna precisa doglianza, rendendo, quindi, del tutto irrilevante anche l'accertamento di eventuali modifiche del lotto assegnato, di cui, in ogni caso, dalla perizia di parte dell'ing. non può di certo evincersi la Pt_2 sussistenza per quanto riportato sopra. Del resto, non si comprende come tale fatto avrebbe impedito al di Pt_1
“sviluppare la sua attività di impresa” se, per sua stessa ammissione, la
[...]
era cessata “con effetto dal 31/12/1989” e, quindi, non ce Parte_8 seguito a quanto dedotto in giudizio (vedi atto di opposizione). Infine, è appena il caso di evidenziare l'assoluta inammissibilità delle produzioni documentali effettuate addirittura con la memoria di replica. L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
627/2022 del Tribunale di Nuoro;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 14.3.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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