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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.205/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti A. Segalerba e S. Carniglia
e
Controparte_1
rappresentato dall'Avv. Dello Stato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede la condanna del « (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
…a corrispondere e a pagare ….. l'indennizzo di cui alla legge n. 244/07 e 229/05», deducendo di aver a tal fine «presentato istanza, il 14 novembre 2023» e lamentando che essa «è stata respinta dal sostenendo erroneamente e Controparte_2
infondatamente che sia stata presentata fuori termine».
2. Il motivo di rigetto appare invece fondato, e dev'essere pertanto in questa sede confermato, laddove ai sensi dell'art. 2 del DM 2 ottobre 2009, n. 163
(Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»), la domanda doveva essere presentata «entro il termine di dieci anni pagina 1 di 2 dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244»
3. Si tratta infatti in tutta apparenza di un termine di decadenza (ampiamente decorso), non soggetto in quanto tale alle cause di sospensione della prescrizione
(art.2964 cc)
4. E' quindi inconferente il richiamo alla ordinanza 2375/24 della Corte di
Cassazione, la quale si riferisce alla prescrizione, e peraltro al risarcimento del danno e dunque ad un diritto diverso da quello in oggetto (tanto che la richiesta dell'indennizzo non interrompe la prescrizione dell'azione risarcitoria: v
Cass.31490/24).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore del convenuto , al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 07/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.205/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti A. Segalerba e S. Carniglia
e
Controparte_1
rappresentato dall'Avv. Dello Stato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede la condanna del « (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
…a corrispondere e a pagare ….. l'indennizzo di cui alla legge n. 244/07 e 229/05», deducendo di aver a tal fine «presentato istanza, il 14 novembre 2023» e lamentando che essa «è stata respinta dal sostenendo erroneamente e Controparte_2
infondatamente che sia stata presentata fuori termine».
2. Il motivo di rigetto appare invece fondato, e dev'essere pertanto in questa sede confermato, laddove ai sensi dell'art. 2 del DM 2 ottobre 2009, n. 163
(Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»), la domanda doveva essere presentata «entro il termine di dieci anni pagina 1 di 2 dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244»
3. Si tratta infatti in tutta apparenza di un termine di decadenza (ampiamente decorso), non soggetto in quanto tale alle cause di sospensione della prescrizione
(art.2964 cc)
4. E' quindi inconferente il richiamo alla ordinanza 2375/24 della Corte di
Cassazione, la quale si riferisce alla prescrizione, e peraltro al risarcimento del danno e dunque ad un diritto diverso da quello in oggetto (tanto che la richiesta dell'indennizzo non interrompe la prescrizione dell'azione risarcitoria: v
Cass.31490/24).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore del convenuto , al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 07/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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