Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 231 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pt_1
Susanna Serrelli, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 38 presso l'ufficio legale dell' ; Pt_2
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Raffaele Maria De Prisco, CP_1
presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Pagani (SA), alla via Don Minzoni n. 8
PARTE APPELLATA
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito;
appello avverso la sentenza n. 1301/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 24.11.2021
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 24.2.2016 presso il Tribunale di Nocera Inferiore CP_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 40020150005991208000, notificatole in data
29.1.2016, chiedendo al Giudice adito di pronunciare nei confronti dell' l'annullamento del Pt_1
suddetto titolo per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni civili in esso contenute, in
con riferimento alla posizione del proprio collaboratore prospettando, tuttavia, che Persona_1
gli importi versati si riferivano a contribuzione già prescritta e, quindi, non dovuta, sicchè anche le relative sanzioni civili, comminate con l'opposto avviso in relazione al tardivo versamento dei predetti contributi, non erano dovute dalla ricorrente in quanto prescritte al pari del credito principale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del Pt_1
proposto ricorso o comunque il rigetto per infondatezza. A sostegno della propria prospettazione depositava, oltre alla relazione amministrativa ed all'avviso di addebito opposto corredato della relativa notifica, atti interruttivi della prescrizione del 2013 e del 2014.
Con sentenza n. 1301/2021, pubblicata in data 24.11.2021 e qui impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso, annullando l'avviso opposto per intervenuta prescrizione anche in relazione alle sanzioni civili ivi prese in considerazione e condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Con atto di appello depositato il 23.5.2022 l' richiamato il contenuto della memoria di Pt_1
costituzione del precedente grado di giudizio, censurava la sentenza di primo grado sostenendone l'erroneità con riferimento alla declaratoria di prescrizione dei contributi relativi agli anni 2007 e
2008 ed alla mancata considerazione degli atti interruttivi ritualmente prodotti dall' notificati Pt_1
in data 18.2.2013 e 19.5.2014, tanto sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.
“[…]si ritiene che non sia maturata alcuna prescrizione quinquennale come prevista dalla L. 335/95 considerato che le sanzioni civili comminate con l'avviso opposto si riferiscono a ritardato pagamento di contributi a percentuale oltre il minimale contenuti in emissione contributiva dell'anno 2010 che comprendeva gli anni dal 2005-2010. Ciò vuol dire che prima di tale emissione il contribuente non era tenuto al pagamento dei contributi richiesti per tutto il periodo ivi compreso, per cui i termini prescrizionali decorrono dalla emissione. Ebbene, sul punto il giudice nulla ha argomentato.
In ogni caso, se anche non si dovesse ritenere corretta la decorrenza del termine prescrizionale dalla emissione del 2010 a ritroso di cinque anni, in via subordinata si contesta che il giudice del primo grado non ha tenuto in alcun contro l'atto interruttivo notificato il 18.2.2013, ritualmente depositato, avente ad oggetto esplicitamente l'emissione del 2010 e, quindi, tutti gli anni in essa compresi. In ogni caso, il predetto atto interruttivo va a coprire sicuramente sino al febbraio 2008 per i contributi di detto anno e di quelli dell'anno precedente che vanno versati l'anno successivo. In detta data, già risultano versamenti effettuati per il periodo per cui è causa.
Si ricorda che il contributo minimo obbligatorio va pagato in 4 rate, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio (dell'anno successivo). Il contributo eccedente il minimale invece, viene pagato in 2 acconti di uguale importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente e va versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Eventualmente,
l'anno successivo (quando è noto con certezza il reddito), va pagato un saldo, se il versato non corrisponde a quanto dovuto. Lo stesso discorso vale anche per la diffida notificata il 19.5.2014 che contempla espressamente tutti gli anni dei contributi eccedenti il minimale 2005-2009 non versati o versati in ritardo e relative sanzioni.
In ordine al quantum delle sanzioni, anche su questo punto non si condivide quanto statuito dal giudice, considerato che esse sono state correttamente calcolate per morosità sulla base del dettato normativo di cui all'art. 116, c. 8, lett. A, legge n. 388/2000. Precisamente, nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione così calcolata non può superare il 40%
(cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.”
Tanto dedotto, l' appellante concludeva chiedendo alla Corte, in riforma dell'impugnata Pt_2
sentenza, di rigettare la domanda originariamente proposta da , quantomeno con CP_1 riferimento agli anni 2007 e 2008, e di condannare quest'ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente grado la parte appellata indicata in epigrafe, resistendo all'avversa impugnazione e chiedendo alla Corte di disattenderla, con vittoria di spese.
Alla data odierna, all'esito della discussione ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente conformemente all'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello, da considerarsi ammissibile in quanto contenente gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c., va disatteso nel merito per quanto si dirà.
Vanno innanzitutto messi in evidenza alcuni elementi di valutazione documentati in atti e comunque non controversi tra le parti: la domanda proposta in primo grado ha ad oggetto la contestazione dell'avviso di addebito n. 40020150005991208000 ricevuto da in CP_1
data 29/01/2016 in relazione alle sanzioni civili correlate alla morosità relativa alla contribuzione percentuale eccedente il minimale e relativa al coadiutore di impresa familiare figlio Persona_1
della titolare (cfr. copia atto Notaio del 19.11.2004 in produzione di parte CP_1 CP_1 ricorrente, da cui emerge l'emersione di detta qualità), tanto con riferimento alle annualità 2005,
2006, 2007 e 2008 per la somma complessiva di € 12.659,05; l'importo in questione è stato versato dalla ricorrente nell'anno 2014, all'esito del ricevimento di un avviso bonario in data 19.5.2014; con riferimento al credito contributivo di cui sopra, l'originaria parte ricorrente ha dedotto nell'atto di opposizione l'intervenuta prescrizione della relativa pretesa come anche delle correlate sanzioni civili oggetto dell'avviso di addebito opposto in tale sede.
Come precisato da Cass. civ., Sez. Unite, 13/03/2015, n. 5076, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili. Con la predetta decisione le Sezioni Unite hanno aderito alla impostazione giurisprudenziale delle pronunce che, nell'affermare per l'obbligazione concernente le somme aggiuntive “la medesima natura giuridica dell'obbligazione relativa all'omissione contributiva”, avevano ritenuto che “il credito per sanzioni civili, che trae titolo da una obbligazione accessoria ex lege, come tale applicabile alla generale categoria delle obbligazioni generatrici di responsabilità di tipo contrattuale, ha, pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale della obbligazione principale (negli anzidetti termini Cass. sez. lav. 12 maggio 2004 n. 9054 seguita, poi, da Cass. sez. lav. 4 aprile 2008 n. 8814 e da Cass. sez. lav. 22 febbraio 2012).”
In termini analoghi si sono espresse in epoca più recente anche Cassazione civile sez. lav.,
12/10/2022, n. 29751, e Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, n. 31945, secondo le quali il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale.
Tanto precisato, va rilevato, all'esito della complessiva analisi del contenuto dell'atto di appello, come l'Istituto appellante non abbia formulato nel suddetto atto specifiche e circostanziate censure in ordine all'intervenuta prescrizione in relazione agli anni 2005 e 2006 ma abbia piuttosto incentrato le proprie argomentazioni critiche con riferimento agli anni 2007 e 2008.
Con riferimento a tale profilo deve dunque ritenersi intervenuto il relativo consolidamento processuale, dovendosi in ogni caso rammentare che, come chiarito in termini di principio generale dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III 31/05/2006, n. 12984), al fine di evitare il formarsi del giudicato interno è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo neppure sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. La predetta pronuncia (cfr. motivazione integrale della stessa) ha invero ribadito che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di tal che non è a tal fine sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico-giuridico.
Incentrando allora l'attenzione sulle annualità 2007 e 2008, va osservato quanto segue.
Se da un lato l'obbligo contributivo della risulta necessariamente correlato al fatto CP_1
costitutivo del predetto obbligo, ovvero nel caso di specie la sussistenza in capo a Persona_1 della qualità di coadiutore dell'impresa familiare dell'odierna appellata, dall'altro il termine di prescrizione quinquennale relativo agli anni in questione non può che decorrere dal momento in cui diviene esigibile il predetto obbligo, tanto in applicazione del generale principio di cui all'art. 2935 c.c. E, come dedotto dallo stesso appellante nel proprio atto di appello, “[…]il Pt_2 contributo minimo obbligatorio va pagato in 4 rate, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio (dell'anno successivo). Il contributo eccedente il minimale invece, viene pagato in 2 acconti di uguale importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente e va versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche”.
Tanto precisato e tenuto conto del contenuto della documentazione prodotta in atti dall' va in Pt_1
fatto rilevato che: in relazione all'avviso bonario del 2013 va tenuta presente la sola raccomandata a/r ricevuta da in data 18/02/2013, atteso che l'altra, sempre relativa all'anno 2013, CP_1
è indirizzata a , soggetto diverso dalla ricorrente ed estranea alla vicenda in Persona_2 oggetto;
l'avviso bonario di cui sopra, in ogni caso, non contiene specifici riferimenti alle pretese oggetto dell'avviso di addebito impugnato in questa sede e, dunque non riveste efficacia interruttiva rispetto al credito vantato dall' nell'ambito del presente giudizio, in quanto Pt_1
riguarda importi e pretese diverse rispetto alle sanzioni in questione e, precisamente, voci creditorie relative al solo anno 2010 e non agli anni precedenti;
lo stesso avviso bonario di bonario ricevuto dalla ricorrente in data 19.5.2014 come anche il pagamento dei contributi posto in essere dalla si collocano, in ragione di quanto esposto e della stessa ricostruzione difensiva CP_1 dell' appellante in ordine alle modalità ed ai termini di pagamento della contribuzione, in Pt_2 epoca comunque successiva all'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni richieste dall' a mezzo dell'avviso di addebito qui opposto. Pt_1 All'esito delle precisazioni di cui sopra, deve dunque confermarsi la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado tra le parti devono essere regolate sulla base del principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del presente contenzioso e nei limiti delle vigenti previsioni tabellari.
In considerazione del contenuto della presente pronuncia, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M
. definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 23.5.2022 da in Pt_1
persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Nocera inferiore n. 1301/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; condanna l' appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente Pt_2 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellata per dichiarato anticipo;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 10.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)