Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. 617/2024
Oggi 8.4.2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team compare per MIM la dott.ssa mentre per parte ricorrente Persona_1
l'avv. Marco Dagradi è presente nella stanza della giudice, avendo inteso che la trattazione sarebbe stata in presenza. I procuratori delle parti concordano sulla trattazione mista dell'udienza. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti;
in particolare l'avv. Dagradi sottolinea come i contratti di lavoro siano stati eseguiti e la dott.ssa evidenzia Per_1 che non è chiesto il danno.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a non attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 617/2024 promossa da C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Dagradi, Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
c.p.c. dalla dott.ssa Federica La Rosa, dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Sara Punti, funzionarie in Persona_1 servizio presso l' Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Per la causale di cui in premessa, previa eventuale disapplicazione di diversa e contrarie disposizioni ministeriali, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, Sig. , ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annuo tramite la “Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” da riconoscergli per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023, condannare il
[...]
(già ), in persona Controparte_3 Controparte_4 del in carica pro tempore - Viale Trastevere, 76/A – Roma – e domicilio di legge Avvocatura dello Stato CP_5 di Milano – Palazzo di Giustizia – Via Freguglia, 1 – Milano, al pagamento a favore del ricorrente e comunque mettere a sua disposizione sotto forma di “carta docente” la somma di € 1.000,00, o altra diversa somma rimessa alla valutazione del Giudice adito, quale contributo alla formazione e all'aggiornamento, conteggiata considerando la somma di € 500,00 annua dovutagli tramite carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze legali di causa con distrazione a favore del procuratore.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Nel merito,
1. Rigettare il ricorso, in quanto in quanto infondato in fatto e in diritto stante la nullità dei contratti dedotti in giudizio;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il per domandare il riconoscimento del Controparte_1 diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento agli anni 2021/2022 e 2022/2023, nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato. Ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro e le buste-paga. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di CP_1 cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Con riguardo al caso di specie, il resistente ha chiesto il rigetto delle pretese vantate dal ricorrente, CP_1 eccependo che alcun beneficio può essergli riconosciuto in quanto i contratti riferiti agli anni scolastici per cui è stato introdotto il presente giudizio sarebbero nulli, dal momento che il ricorrente ha riportato una condanna penale definitiva per il reato di cui agli artt. 609-bis e 600-quater cod. pen., con pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, cui è conseguita l'esclusione dalle liste GPS della provincia di per il biennio 2024/2026 (cfr. doc. 2 allegato alla memoria difensiva). CP_2 Si osserva, tuttavia, come non sia dato comprendere quando sia intervenuta la sentenza di condanna e se fosse o meno legittimo l'inserimento nelle graduatorie per le quali ha ottenuto gli incarichi oggetto di causa;
non pare quindi dimostrata la dedotta nullità di tali contratti, per i quali è chiesta la carta. Va, tuttavia, rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario che il lavoratore sia interno al sistema scolastico al momento della pronuncia giudiziale, non essendo bastevole, di contro, risultare tale al momento del deposito del ricorso. Dallo stato matricolare depositato dal resistente emerge che l'ultimo incarico prestato dal ricorrente CP_1 ha avuto conclusione in data 24 ottobre 2024, cui è seguita l'esclusione dalle graduatorie della provincia di CP_2 per il biennio 2024/2026 (cfr. docc. 1 e 2 allegati alla memoria difensiva). Considerando, quindi, che, allo stato, il ricorrente non risulta essere inserito nel sistema scolastico, non può ritenersi sussistere il diritto del medesimo a ottenere il bonus richiesto. Il ricorso, dunque, non merita accoglimento e va rigettato. Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite, considerando da un lato la soccombenza di parte ricorrente e dall'altro lato il fatto che la stessa parte resistente non ha chiesto la condanna alla refusione delle spese a proprio favore, instando invece per la compensazione. Del resto, il rigetto è conseguente a una situazione che pare maturata in corso di causa. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Russo, funzionaria dell CP_6
[ Processo.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso l'8 aprile 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani