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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO RA TO SA, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032000750/2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032000750/2025 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 11/06/2025, la società Ricorrente_1 , come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8B032000750-2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, modificava i redditi dichiarati per l'anno 2018 e richiedeva il pagamento delle maggiori imposte, più sanzioni e interessi. Il fatto nasceva da dei controlli effettuati all'azienda, dalla quale emergeva che nel corso dell'anno Società_12018 aveva ricevuto fatture dalla ditta “ Srls”, che risultava avente una struttura aziendale non adeguata all'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società Ricorrente_1 S.R.L., e cioè quello dell'organizzazione e responsabilità tecnica ed operativa di un cantiere aperto per la Immobile_1 indirizzo_1realizzazione della nuova sede dell' in località nel Comune di Firenze. L'Ufficio per tanto riteneva Società_1 Srls una “cartiere”, ovvero una di quelle società costituite al solo fine emettere FOI a favore di un altro soggetto economico e recuperava a tassazione, l'importo delle fatture portato in detrazione.
La ricorrente, contestava l'operato dell'Ufficio e premette che ha lavorato per l'appalto per la costruzione di un ospedale correttamente portato a termine, e che con contratto del 16/05/2017, aveva affidato a Società_1 Srls e per essa al Rag. Nominativo_1 l'incarico di Direttore Tecnico di cantiere, per cui doveva organizzare il cantiere, vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, e doveva intrattenere i rapporti con la committente, la direzione dei lavori, i fornitori e i subappaltatori, controllando anche i materiali forniti, la regolarità e qualità dei lavori eseguiti, verificando i relativi documenti contabili. Chiaramente per lo svolgimento di cosi tanti incarichi, la società si è avvalsa di diverse figure professionali e i pagamenti effettuati corrispondono perfettamente a quanto pattuito, le relative operazioni contabili, sono state regolarmente registrate unitamente ai pagamenti. Eccepisce quindi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, che si avvale soltanto di illazioni, che non possono essere considerate presunzioni gravi, precise e concordanti, come prevedono le norme. Tra l'altro con il nuovo comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs 546/92, l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e in questo caso ritiene che non sarebbero avvenute. Come ritiene che l'ufficio avrebbe potuto tranquillamente raccogliere prove certe in merito all'attività Nominativo_1 Società_1svolta dal sig. per conto della Srls, in quanto erano coinvolti nella costruzione dell'ospedale, anche enti pubblici che hanno visionato costantemente l'opera. Chiedendo quindi alla Corte di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio, allega copiosa documentazione al fine di dimostrare l'effettività delle fatture contestate dall'Ufficio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 26/06/2025, l'Ufficio si è costituito in giudizio e insistendo nella Società_1pretesa ha fatto presente che la società SRLS non aveva una struttura aziendale adeguata all'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società Ricorrente_1 S.R.L., in quanto non aveva dipendenti, non aveva utenze, aveva pochissimi costi come risultava dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, e gli utili erano estremamente ridotti. Le funzioni affidate alla società risultavano delle duplicazione in quanto le funzioni direttive erano Società_2state assegnate dalla committente alla ditta SRL e in primis al Direttore dei Lavori Geom. Nominativo_2 e il lavoro del team di professionisti nominato dalla stessa committente veniva, di fatto, remunerato dalla stessa Ricorrente_1 Srl, come evidenziavano le comunicazioni Mod. 770 inviate per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ritiene quindi di avere correttamente motivato l'atto impositivo e che le presunzioni sono gravi precise Ricorrente_1e concordanti e bene avrebbe fatto la ad argomentare i motivi per i quali riteneva tali elementi del tutto inconsistenti a provare la ritenuta inesistenza delle prestazioni professionali svolte dal Sig. Nominativo_1. Chiedendo di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio, fa presente che per l'anno 2017, c'è già stata una sentenza di questa stessa Corte favorevole all'Ufficio annotata al n. 89/2025.
Con successive memorie, la ricorrente fa conoscere che la suddetta sentenza è stata impugnata e pende dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e deve essere respinto.
Non possiamo che ribadire quanto già detto nella nostra sentenza n. 89/2025 che qui si intende interamente riportata. Riteniamo quindi che non ci sia stata una violazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs 546/92, in quanto l'accertamento, si è fondato su elementi di prova sufficienti a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva. Infatti la la nuova formulazione legislativa…non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell'utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di gravità precisione e concordanza, come è avvenuto nel caso in discussione. Questo Collegio, evidenzia che nel caso siamo di fronte a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per cui più volte affermato dalla Cassazione che una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, e tale onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.” Nel caso, gli elementi che l'Ufficio porta come prova, sono l'assenza di capitale sociale della società Società_1 Srls, nessuna struttura operativa, mancanza di utenze, non è presente personale impiegato, sono state omesse dichiarazioni fiscali, nonché omessa trasmissione di documentazione specificamente richiesta dall'Ufficio, etc., tutti elementi idonei ad evidenziare anomalie logiche di mercato, risulta perciò invertito l'onere probatorio che viene quindi posto a carico della Contribuente. Nominativo_1Inoltre c'è la peculiare descrizione dei compiti attribuiti al Sig. nella qualità di direttore di cantiere e responsabile della sicurezza, risultante dal contratto d'appalto stipulato con la committente che appare una duplicazione dello stesso contratto stipulato sempre dalla Ricorrente_1 Srl con la società Società_2 SRL.
La Ricorrente si è limitata, essenzialmente, a produrre documenti di genesi interna recanti meri riferimenti formali ai soggetti asseritamente coinvolti nell'esecuzione lavori, pertanto ed in ragione dell'assenza di pubblica fede, inidonei, da sé soli, a provare che le attività ascritte ai medesimi siano state effettivamente poste in essere. NelIa documentazione prodotta nel ricorso, non vi è traccia alcuna atta a dare concretezza al complesso delle mansioni intellettuali e/o tecnico-operative sulla carta attribuite alla società Società_1 Srls, a fronte di un progetto edile di ampia portata, coinvolgente molteplici figure professionali e tecniche. Non possiamo quindi che respingere il ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN EURO 2.500.00, OLTRE SPESE FORFETTARIE E ACCESSORI DI LEGGE.
Firenze, lì 22 gennaio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO RA TO SA, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032000750/2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032000750/2025 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 11/06/2025, la società Ricorrente_1 , come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8B032000750-2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, modificava i redditi dichiarati per l'anno 2018 e richiedeva il pagamento delle maggiori imposte, più sanzioni e interessi. Il fatto nasceva da dei controlli effettuati all'azienda, dalla quale emergeva che nel corso dell'anno Società_12018 aveva ricevuto fatture dalla ditta “ Srls”, che risultava avente una struttura aziendale non adeguata all'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società Ricorrente_1 S.R.L., e cioè quello dell'organizzazione e responsabilità tecnica ed operativa di un cantiere aperto per la Immobile_1 indirizzo_1realizzazione della nuova sede dell' in località nel Comune di Firenze. L'Ufficio per tanto riteneva Società_1 Srls una “cartiere”, ovvero una di quelle società costituite al solo fine emettere FOI a favore di un altro soggetto economico e recuperava a tassazione, l'importo delle fatture portato in detrazione.
La ricorrente, contestava l'operato dell'Ufficio e premette che ha lavorato per l'appalto per la costruzione di un ospedale correttamente portato a termine, e che con contratto del 16/05/2017, aveva affidato a Società_1 Srls e per essa al Rag. Nominativo_1 l'incarico di Direttore Tecnico di cantiere, per cui doveva organizzare il cantiere, vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, e doveva intrattenere i rapporti con la committente, la direzione dei lavori, i fornitori e i subappaltatori, controllando anche i materiali forniti, la regolarità e qualità dei lavori eseguiti, verificando i relativi documenti contabili. Chiaramente per lo svolgimento di cosi tanti incarichi, la società si è avvalsa di diverse figure professionali e i pagamenti effettuati corrispondono perfettamente a quanto pattuito, le relative operazioni contabili, sono state regolarmente registrate unitamente ai pagamenti. Eccepisce quindi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, che si avvale soltanto di illazioni, che non possono essere considerate presunzioni gravi, precise e concordanti, come prevedono le norme. Tra l'altro con il nuovo comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs 546/92, l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e in questo caso ritiene che non sarebbero avvenute. Come ritiene che l'ufficio avrebbe potuto tranquillamente raccogliere prove certe in merito all'attività Nominativo_1 Società_1svolta dal sig. per conto della Srls, in quanto erano coinvolti nella costruzione dell'ospedale, anche enti pubblici che hanno visionato costantemente l'opera. Chiedendo quindi alla Corte di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio, allega copiosa documentazione al fine di dimostrare l'effettività delle fatture contestate dall'Ufficio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 26/06/2025, l'Ufficio si è costituito in giudizio e insistendo nella Società_1pretesa ha fatto presente che la società SRLS non aveva una struttura aziendale adeguata all'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società Ricorrente_1 S.R.L., in quanto non aveva dipendenti, non aveva utenze, aveva pochissimi costi come risultava dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, e gli utili erano estremamente ridotti. Le funzioni affidate alla società risultavano delle duplicazione in quanto le funzioni direttive erano Società_2state assegnate dalla committente alla ditta SRL e in primis al Direttore dei Lavori Geom. Nominativo_2 e il lavoro del team di professionisti nominato dalla stessa committente veniva, di fatto, remunerato dalla stessa Ricorrente_1 Srl, come evidenziavano le comunicazioni Mod. 770 inviate per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ritiene quindi di avere correttamente motivato l'atto impositivo e che le presunzioni sono gravi precise Ricorrente_1e concordanti e bene avrebbe fatto la ad argomentare i motivi per i quali riteneva tali elementi del tutto inconsistenti a provare la ritenuta inesistenza delle prestazioni professionali svolte dal Sig. Nominativo_1. Chiedendo di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio, fa presente che per l'anno 2017, c'è già stata una sentenza di questa stessa Corte favorevole all'Ufficio annotata al n. 89/2025.
Con successive memorie, la ricorrente fa conoscere che la suddetta sentenza è stata impugnata e pende dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e deve essere respinto.
Non possiamo che ribadire quanto già detto nella nostra sentenza n. 89/2025 che qui si intende interamente riportata. Riteniamo quindi che non ci sia stata una violazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs 546/92, in quanto l'accertamento, si è fondato su elementi di prova sufficienti a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva. Infatti la la nuova formulazione legislativa…non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell'utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di gravità precisione e concordanza, come è avvenuto nel caso in discussione. Questo Collegio, evidenzia che nel caso siamo di fronte a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per cui più volte affermato dalla Cassazione che una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, e tale onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.” Nel caso, gli elementi che l'Ufficio porta come prova, sono l'assenza di capitale sociale della società Società_1 Srls, nessuna struttura operativa, mancanza di utenze, non è presente personale impiegato, sono state omesse dichiarazioni fiscali, nonché omessa trasmissione di documentazione specificamente richiesta dall'Ufficio, etc., tutti elementi idonei ad evidenziare anomalie logiche di mercato, risulta perciò invertito l'onere probatorio che viene quindi posto a carico della Contribuente. Nominativo_1Inoltre c'è la peculiare descrizione dei compiti attribuiti al Sig. nella qualità di direttore di cantiere e responsabile della sicurezza, risultante dal contratto d'appalto stipulato con la committente che appare una duplicazione dello stesso contratto stipulato sempre dalla Ricorrente_1 Srl con la società Società_2 SRL.
La Ricorrente si è limitata, essenzialmente, a produrre documenti di genesi interna recanti meri riferimenti formali ai soggetti asseritamente coinvolti nell'esecuzione lavori, pertanto ed in ragione dell'assenza di pubblica fede, inidonei, da sé soli, a provare che le attività ascritte ai medesimi siano state effettivamente poste in essere. NelIa documentazione prodotta nel ricorso, non vi è traccia alcuna atta a dare concretezza al complesso delle mansioni intellettuali e/o tecnico-operative sulla carta attribuite alla società Società_1 Srls, a fronte di un progetto edile di ampia portata, coinvolgente molteplici figure professionali e tecniche. Non possiamo quindi che respingere il ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN EURO 2.500.00, OLTRE SPESE FORFETTARIE E ACCESSORI DI LEGGE.
Firenze, lì 22 gennaio 2026